Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/04/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1757/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.R.G. 1757/2018 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso, dall'Avv. Romano C.F._1
Filippo (C.F.: ) e dall'Avv. Verrengia Renato C.F._2
Giuseppe (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato C.F._3
presso il loro studio sito a Mondragone alla Via Torino, 5;
-attore- contro nella qualità di impresa designata per conto Controparte_2
del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa come in atti, dall'Avv. Fratta Maria Carmela (C.F.: ) C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Maria C.V., alla
Via Mazzocchi,109;
1
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione svolgimento del processo, salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_1
conveniva in giudizio la quale impresa designata Controparte_3
dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la Regione Campania, al fine di sentirne accertare la responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro avvenuto in data 12/07/2012 in località Sessa Aurunca (CE).
L'istante esponeva in particolare, che il giorno predetto, verso le ore
14:00 circa, mentre era alla guida del suo veicolo Ford Mondeo Tg.
AX784DX alla Via Scalo Ferroviario SP/125 Domiziana, all'altezza dello stabilimento Soc. Boston Tapes, quando un autocarro, rimasto non identificato, nell'effettuare una curva, impegnava la corsia opposta occupata dall'istante, la quale, al fine di evitare lo scontro frontale, sterzava verso destra, perdendo il controllo del veicolo andando fuori strada e terminando la sua corsa contro un albero di quercia.
Il conducente dell'autocarro si allontanava senza fermarsi e senza consentirne l'identificazione. A seguito del violento urto, l'attrice veniva soccorsa da alcuni passanti che transitavano in quel tratto di strada che,
2 allertavano i soccorsi del 118 provvedendo al trasporto presso il PS del
PO di Sessa Aurunca i cui sanitari riscontravano…contusione cranica, rachialgia, trauma toraco addominale FLC ginocchio destro…prognosi 07 gg s.c.
Che, a causa della gravità delle lesioni subite, l'istante fu costretta a sottoporsi ad ulteriori accertamenti, cure mediche e visite specialistiche, il tutto documentalmente provato e allegato da copiosa documentazione agli atti chiede quindi il risarcimento dei danni comprensivo di danno emergente, danno biologico, danno morale, personalizzazione, ed al riflesso negativo nella propria sfera soggettiva privata e sociale, oltre alle spese mediche, vinte le spese e onorari del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale, eccependo Controparte_2
la nullità della citazione, l'improponibilità e inammissibilità della domanda e, contestando la dinamica del sinistro e la quantificazione del danno richiesto, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
Quindi la causa, all'esito dell'istruttoria, nel corso della quale veniva prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, disposta C.T.U. medica, pertanto, sulle conclusioni precisate dalle parti e concessi i termini di cui all'art.190 c.p.c., la causa all'udienza del 13/11/2024 era riservata per la decisione.
Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione di nullità della citazione, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, appaiono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto dell'incidente subito, con la descrizione delle modalità dello stesso, ed il c.d. “petitum”, costituito dalla domanda
3 di risarcimento dei danni patiti. Pertanto, la domanda è sufficientemente specificata, consentendo alla controparte, come del resto avvenuto nel presente giudizio, la piena esplicazione del diritto di difesa.
Sempre in limine litis, deve essere rilevata la proponibilità della domanda, avendo parte attrice inoltrato regolare richiesta risarcitoria, ai sensi dell'art. 287, co.1, d.lgs 209/05 (corredata dei requisiti richiesti ai sensi degli artt. 145 e 148 D.lgs 209/05), alla e alla Consap, e Controparte_2
successivi atti interruttivi, come dimostrano le lettere raccomandate con i relativi allegati, ritualmente prodotte agli atti ed avendo, altresì, rispettato il termine dilatorio previsto dalla legge per la proposizione dell'azione.
Il compendio documentale acquisito nel corso dell'istruttoria, infine, prova la legittimazione processuale di nella qualità Controparte_2
di impresa designata per la Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada in quanto dimostra che l'incidente de quo rientra nell'ipotesi disciplinata dall'art. 283, comma 1, lett.a - veicolo non identificato.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
La pretesa risarcitoria esercitata deve essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 283, lett. a) d.lgs. 209\2005. Tale disposizione, al primo comma, stabilisce che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi, per quello che in questa sede interessa, in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ipotesi che ricorre nel caso sottoposto all'esame di questo giudice.
4 Al riguardo, va ricordato che è onere del danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, provare non solo che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa altrui, ma anche che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, evidenzia che il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa originariamente predisposta dalla legge n. 990 del 1969, oggi dal d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault (così, Cass., 25 luglio 1995 n. n. 8086).
In altre parole, nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti di cui al citato d.lgs. n. 209/2005 non sostituisce ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile.
Ebbene, è opinione dell'adito giudice che la valutazione delle risultanze probatorie debba essere condotta tenendo pur sempre presente che, in materia processuale, vige il principio del libero convincimento del giudice, come codificato dall'art. 116 c.p.c. che, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, ha bandito l'antico sistema della predeterminazione legislativa dell'efficacia probatoria dei mezzi di prova.
5 Conseguentemente, il fatto che il veicolo che si assume danneggiante sia rimasto sconosciuto può essere liberamente provato dal danneggiato e la prova fornita può essere liberamente sottoposta al prudente apprezzamento del giudice. La teste , sorella dell'attrice, Testimone_1
nulla può riferire in merito alla dinamica in quanto non era presente, ed arrivata suoi luoghi del sinistro spiegando le fasi concitate del soccorso e lo stato d'animo e di sofferenza della sorella dopo le dimissioni dall'ospedale…precisando…ricordo che sono arrivata sul luogo del sinistro verso le 14,00, era una giornata uggiosa, non ricordo se avesse piovuto ma ricordo che era bagnato per terra. Preciso di aver trovato la macchina nel fossato riversa sul lato destro.
Il teste dichiara “….io ero presente ai fatti. Ricordo Testimone_2
dell'incidente. Mi trovavo prima di arrivare a Piedimonte, all'altezza della fabbrica
Boston, mi trovavo nella medesima corsia di marcia della signora, vi era una macchina di distanza tra me e la signora, io ero dietro. Ho visto un camion veniva dalla corsia opposta si è allargato ed ha invaso la corsia in cui transitava la signora, non c'è stato, anzi la signora per evitarlo è finita nel fosso laterale destro della strada, ha urtato vicino alla pianta che era lì accanto al fosso e si è ribaltata nel fosso. Mi sono fermato ed ho cercato di tirare fuori la signora che era incastrata perché portava la cintura e perché la macchina era girata. Addirittura, la macchina faceva fumo quindi temevamo che potesse scoppiare e siamo riusciti a tirarla fuori. Vi ero io e poi altre due o tre persone, è accorso anche un ragazzo che era a lavorare in fabbrica ed è corso a darci una mano. Ricordo che si trattava di un camion di colore rosso, non si è fermato e comunque sono corso dalla signora e non ho visto la targa del camion, che è andato via. ADR: preciso che il camion si è allargato sulla curva, andando a sinistra ed invadendo la corsia opposta, considerando che la curva si trovava a destra. Quindi
6 si è allargato per la curva, non per ostacoli. Preciso che camion era di quelli telonati di colore rosso mentre la macchina della signora era una Ford di colore grigio. Ricordo che era una giornata uggiosa, era bagnato a terra, era umido.
Ora, per quel che concerne le circostanze di fatto relative alla verificazione del sinistro, dalla documentazione prodotta e, da una lettura degli atti, nonché dei testi escussi, congiuntamente alle dichiarazioni rese ai Carabinieri di Cellole, benché tali dichiarazioni, siano sufficienti a far ritenere provato l'accadimento storico, ovvero che il sinistro si sia verificato a causa di una turbativa posta da un veicolo/autocarro non identificato, non altrettanto è da dirsi per l'addebito della responsabilità esclusiva a carico del veicolo pirata.
Non pare inutile ricordare che i conducenti sono tenuti a uniformarsi agli obblighi di cui all'articolo 141 del codice della strada che afferma: “1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi
7 segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento.”.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, evidenzia che il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato perché la garanzia assicurativa originariamente predisposta dalla legge n. 990 del 1969, oggi dal d.lgs. n. 209/2005, in favore dei soggetti danneggiati in sinistro provocato da veicolo non identificato, vuole solo rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare comunque un risarcimento al danneggiato, come negli ordinamenti stranieri ispirati al sistema del cosiddetto nofault (così, Cass., 25 luglio 1995 n. n. 8086).
È emerso, oltre all'invasione della carreggiata da parte del veicolo non identificato che vi erano condizioni meteo avverse e che la strada era bagnata.
A parere di questo Tribunale, non pare che l'attrice abbia tenuto, una guida diligente richiesta dal codice della strada, che come si è detto,
8 chiede al conducente di essere sempre vigile e deve costantemente regolare la velocità del veicolo che, in qualunque incidente stradale ha un'efficacia causale determinante, in relazione al luogo in cui viaggia, alle condizioni di visibilità, al clima ed alla conformazione della strada e che a seguito della dinamica del sinistro di cui è stato causa o concausa ne è poi derivato l'evento sinistroso e le conseguenti lesioni subite.
Risulta, dunque, evidente come, in assenza di ulteriori elementi di prova idonei ad una ricostruzione dell'evento dannoso, non sia possibile ritenere pienamente assolto l'onere probatorio che necessariamente deriva dalla presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ. sicché risulta necessario rifarsi alla regola di giudizio dettata dal secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., il quale, com'è noto, dispone che, in caso di scontro di veicoli, debba presumersi fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia egualmente concorso a produrre il danno.
Dalle considerazioni finora svolte deriva, dunque, la declaratoria di concorrente responsabilità da graduarsi nella misura del 70% in capo al veicolo rimasto non identificato e del restante 30% in capo all'attore.
In ordine al quantum debeatur per le lesioni personali subite dall'attrice,
è agevole rifarsi alle valutazioni e conclusioni medico legali cui è pervenuto il nominato CTU, condivise da questo giudicante in considerazione della completezza e adeguatezza degli accertamenti ed esami da esso svolti, della coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse e congruenza delle stesse con la documentazione e certificazione medico - ospedaliera versata in atti secondo cui
9 L'ausiliario Dott.sa così conclude i propri Persona_1
accertamenti…La a seguito dell'evento traumatico del Parte_1
12.07.2012 ebbe a riportare “trauma lacero contusivo epatico a carico del I, IV,
VII e VIII segmento e trauma contusivo polmonare con fratture multiple costali (V,
VI e VII costa a destra) con versamento pleurico bilaterale sottoposta a laparotomia per sutura della vena cava inferiore”. Le lesioni riscontrate appaiono causalmente collegate al sinistro de quo essendo soddisfatti i criteri necessari per la sussistenza del nesso di causa. Dallo studio della documentazione versata in atti emerge che la
è stata ricoverata e sottoposta a intervento di laparotomia per lesione della CP_1
vena cava inferiore, residuando allo stato esiti di trauma lacero contusivo epatico esiti di fratture costali e pregiudizio estetico.”, Le lesione patite hanno cagionato alla un periodo di inabilità temporanea di 100 (cento) giorni da suddividersi in CP_1
giorni 30 (trenta) di Invalidità Temporanea Totale;
giorni 30 (trenta) di Invalidità
Temporanea Parziale (I.T.P.), valutabili al 75% (settantacinque per cento) a cui sono da aggiungere 40 (quaranta) giorni di Invalidità Temporanea Parziale (I.T.P.), valutabili al 50% (cinquanta per cento) necessari per lo stabilizzarsi dei postumi…Pregiudizio estetico moderato. Tali postumi configurano un danno biologico pari al 20% (venti percento)…I postumi obiettivati non incidono in concreto sulla specifica attività Lavorativa (commercialista). Spese mediche documentate pari ad euro 486,00.
Quanto alle ulteriori voci di danno non patrimoniale occorre premettere quanto segue.
La quantificazione del danno alla sfera non patrimoniale, a mente del recente insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve tener conto di una duplice esigenza: quella di garantire un risarcimento
10 integrale dei pregiudizi riferibili al danneggiato, nonché quella di evitare una duplicazione delle voci risarcitorie.
Tale obiettivo va perseguito, nel bipolarismo del modello risarcitorio segnato dalla giurisprudenza di legittimità e normativamente individuato negli artt. 2043 e 2059 c.c., considerando il danno non patrimoniale come un'unica categoria capace di includere tutti i pregiudizi sofferti dalla vittima in relazione ad interessi costituzionalmente rilevanti o ritenuti meritevoli di tale forma di tutela per espressa disposizione di legge, i quali dovranno essere ristorati con adeguata personalizzazione secondo le circostanze del caso concreto (Cass. S.U. 11 novembre 2008
n. 26972). Anche recentemente la Corte di Cassazione Civile Sezione III con l'ordinanza 1573/2022 del 17/05/2022, torna prepotentemente sulla problematica della valutazione e della liquidazione del danno non patrimoniale a persona, stilando un vero e proprio decalogo a cui questo giudicante ritiene seguire pedissequamente. Possono dunque costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito il c.d. danno alla vita di relazione,
i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione e al punto 2 e 3 della citata sentenza si legge…in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto…all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le
11 voci di danno. Alla luce di quanto precisato, occorre quindi individuare nelle tabelle milanesi (aggiornate al 2021) quelle in grado di garantire uniformità decisionale e in definitiva l'equità del giudizio, salvo adattamenti dovuti alle peculiarità del singolo caso. Ed infatti, nella compilazione delle nuove tabelle del danno non patrimoniale, fatte proprie dalla giurisprudenza milanese, è stata inclusa nel valore di punto del danno non patrimoniale (cd. punto medio) la componente dinamica del danno biologico, comprensiva dei pregiudizi alla sfera relazionale dell'individuo, secondo una percentuale ponderata sulla tipologia delle lesioni.
È stata, inoltre, opportunamente prevista una percentuale di aumento personalizzato del danno biologico allo scopo di valorizzare situazioni che si discostano dalla normalità per le caratteristiche del caso o le conseguenze subite dalla vittima come recentemente chiarito dalla Cass. civ., sez. III, dep. 17 maggio 2022, n. 15733) evidenziando che il Giudice può aumentare fino al 30% il valore della sola componente dinamico- relazionale, al netto della voce del danno morale. Nel caso in esame,
l'esistenza di un danno non patrimoniale eccedente quello meramente fisico è senz'altro desumibile dalla lunga degenza della vittima, dalla necessità di sottoporsi ad una serie di interventi chirurgici (cfr. anamnesi traumatologica contenuta nella relazione medico-legale) danni estetici permanenti e, non da ultimo, dalla dinamica particolarmente pericolosa dell'incidente e quindi di un comprensibile stato d'ansia, rendendola distaccata e introversa e che ha certamente alterato le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali, ha consentito di applicare una maggiorazione
12 percentuale del danno non patrimoniale tabellare nella misura massima del 25% (c.d. personalizzazione).
Tenuto conto di quanto esposto ed applicando i criteri enunciati, il complessivo danno non patrimoniale subito dall'attrice, debitamente maggiorato del 25% di personalizzazione, e tenendo conto dell'età dell'attrice all'epoca dei fatti si avrà che allo stesso spetterà la somma comprensiva di spese mediche sostenute di € 117.226,25, ridotta della percentuale di corresponsabilità accertata del 30% in capo all'attrice, per un totale complessivo di euro 82.058,375 comprensivo di spese mediche documentate.
Gli interessi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, non vanno cumulati alla rivalutazione, onde evitare un ingiustificato arricchimento, ma computati sull'importo dovuto a titolo risarcitorio devalutato alla data dell'illecito (alla data 12/07/2012) e rivalutato anno per anno (Cass. S.U. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento parziale della domanda di condanna formulata nei confronti della convenuta e nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con compensazione delle stesse nella misura del 30% quale percentuale di corresponsabilità riconosciuta in capo all'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglimento parzialmente la domanda;
- dichiara la concorrente responsabilità di , Controparte_1
13 nella causazione del sinistro per cui è procedimento nella misura del 30% e del restante 70% in capo alla compagnia convenuta;
- condanna per l'effetto, la convenuta quale Controparte_4
impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei l.r.p.t., come indicati in epigrafe, al pagamento, in favore dell'attrice della somma di € 82.058,375, oltre interessi legali come da parte motiva;
- condanna, infine, la convenuta quale Controparte_4
impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei l.r.p.t., come indicati in epigrafe, a rimborsare all'attrice le spese di lite nella misura del 70% (restando l'ulteriore 30% a carico dell'attrice), comprensivi al netto delle riduzioni di € 7.602,00 per compenso professionale, oltre spese, i.v.a., c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con attribuzione ai procuratori costituiti Avv.ti Romano Filippo e
Marotta Mario Daniele;
- pone le spese di CTU in solido, nella misura del 30% a carico di parte attrice e del restante 70% a carico della convenuta
[...]
gestione F.G.V.S. CP_2
Così, 15/04/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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