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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/12/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 02.12.25, nella causa di cui al n. 465/25 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Daniela AN per parte ricorrente e l'avv. Sabrina Vicario in sostituzione dell'avv. Luca Iero per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Daniela AN discute come da allegato a verbale che deposita come di cortesia in cartaceo e si impegna a depositare in telematico e conclude come in ricorso.
L'avv. Sabrina Vicario si richiama a quanto dedotto come in memoria di costituzione e alle relative conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 465/2025
Promossa da:
, c.f. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela
AN
-ricorrente- contro
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, Controparte_2
24, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel P.IVA_1 presente giudizio dagli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti
-resistente-
oggetto: Ape sociale.
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Preliminarmente, in via cautelare: accertato – inaudita altera parte ovvero previa comparizione delle parti – per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, il diritto del signor
[...] all'indennità di cui all'art. 1 c. 179 e ss. della L. 232/2016 (cd. Ape sociale) a far data dal Parte_1 mese di dicembre 2024, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, condannarsi l' , in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, ad CP_1 erogargliela a far data dal mese di dicembre 2024, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, ed a corrispondergli gli arretrati nel frattempo maturati, maggiorati degli interessi legali.
Nel merito, in via principale: - accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni indicate in ricorso, il diritto del signor a vedersi riconosciuta l'indennità di cui all'art. 1 c. 179 e ss. della Parte_1
L. 232/2016 (cd. Ape sociale) a far data dal mese di dicembre 2024, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, e, per l'effetto, condannarsi l' , in persona CP_1 del Direttore e legale rappresentante pro tempore, ad erogargliela a far data dal mese di dicembre
2024, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, ed a corrispondergli gli arretrati nel frattempo maturati, maggiorati degli interessi legali. - compensi di lite rifusi, con condanna in favore dello Stato essendo il ricorrente stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato giusta Delibera del COA di Udine del 15.4.2025.
E DEL MERITO: Controparte_3
Nel merito: -rigettare il ricorso. Spese e compensi di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda ex art. 700 c.p.c., depositato in data 20.05.25,
ha convenuto l' , deducendo: 1) di aver prestato servizio in favore del Parte_1 CP_1
dal 15.12.84 al 20.03.14, avendo Controparte_4 cessato detto rapporto di lavoro per dimissioni volontarie;
2) di aver poi svolto attività lavorativa all'estero, presso la Repubblica delle Filippine, dapprima come imprenditore individuale e, successivamente, alle dipendenze della società Ninon Retail Concepts Inc. di Makati City – Manila, in qualità di Managing Director del locale “iTrulli Fashion Food and Wine”, dal 1.2.17 al 31.3.20, quando veniva licenziato per motivi oggettivi legati alla crisi del settore a causa della pandemia da
OV 19; 3) quindi, di essere rimasto all'estero fino al 31.1.24 e, poi, di essersi trasferito con la famiglia in Italia, a Gemona del Friuli (Ud), dove ha preso residenza;
4) di essersi adoperato per trovare occupazione non appena tornato in Italia, anzitutto iscrivendosi al Centro per l'Impiego di
Gemona del Friuli;
5) di aver chiesto all'Ente previdenziale, non riuscendo a trovare lavoro, con domanda amministrativa del 15.11.2024 l'accertamento delle condizioni di accesso al beneficio cd.
Ape Sociale ex L. 232/2016, art. 1 commi 179 e ss. e con ulteriore domanda del 16.12.2024
l'erogazione dell'indennità; 6) che, con provvedimento del 27.2.2025 l' , ha respinto la prima CP_2 domanda del 15.11.2024, così motivando: “risulta cessato dal rapporto di lavoro con cassa CTPS in seguito a dimissioni volontarie successivamente al lavoro svolto all'estero non risulta aver recepito indennità di disoccupazione” e con altra comunicazione, sempre del 27.2.2025, assumendo che il ricorrente “non matura i requisiti previsti dalla normativa vigente”; 7) di aver, quindi, chiesto il riesame della sua posizione con ricorso del 6.3.2025 tramite il Patronato INCA di Tarcento, invocando l'interpretazione della disciplina dell'Ape Sociale alla luce dell'arresto della Corte di
Cassazione n. 24950/2024; 8) che, con provvedimento del 19.3.2025, l'Ente ha confermato il rigetto della domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape Sociale, assumendo, però, la seguente diversa motivazione: “Facendo seguito all'istanza pervenuta in procedura, gli uffici competenti hanno rivalutato la pratica in oggetto e hanno definito quanto segue: - la sentenza citata ad oggi non è stata recepita da circolari dell'istituto;- per il caso specifico non è stato raggiunto il requisito dello stato di disoccupazione derivante da licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale. La cessazione dell'attività lavorativa in Italia, svolta presso il
[...]
, avente decorrenza 31.12.2013 è avvenuta in Controparte_4 seguito a dimissioni volontarie…l'attività lavorativa svolta all'estero (Repubblica delle Filippine – stato con il quale non sono presenti convenzioni bilaterali) cessata in data 31.3.2020 non è stata seguita da disoccupazione da rimpatrio ai sensi della L. 402/1975. Pertanto per quanto sopra, la richiesta in esame non può essere accolta e si conferma il provvedimento in oggetto, ai sensi della
Circolare n. 47 del 17.4.2023”; 9) di avere, in data 15.4.2025, proposto ricorso amministrativo CP_1 contro il rigetto che l'Ente previdenziale ha ritenuto inammissibile;
10) di essere attualmente privo di occupazione e di qualsivoglia reddito, vivendo solo grazie all'aiuto fornito dalla sorella,
[...]
, residente a [...]. Persona_1
La difesa attorea, sottolineando che il ricorrente ha 64 anni e otto mesi di età, è in possesso di un'anzianità contributiva di oltre 30 anni, e si trova in stato di disoccupazione senza beneficiare di alcuna pensione diretta né di una indennità di disoccupazione, rassegnava le conclusioni come in epigrafe riportate. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale insisteva per il rigetto del ricorso.
L'Ente evidenziava, in particolare, che parte ricorrente non aveva fruito dell'indennità di disoccupazione da rimpatrio ai sensi della L. n.402/1975, non essendo rientrato in Italia entro 180 giorni dal licenziamento e che, di conseguenza, la mancata fruizione della predetta indennità era dipesa da una sua scelta volontaria, risultando, quindi, privo dei requisiti per l'accesso all'Ape sociale proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità invocata dalla difesa attorea.
L' deduceva, altresì, di non avere la possibilità di verificare l'esistenza del rapporto di lavoro CP_2 all'estero, la data di cessazione dello stesso e l'esatta motivazione del recesso, né l'eventuale svolgimento di attività lavorativa dipendente nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto lavorativo asseritamente avvenuta nel marzo 2020 e il rientro in Italia, essendo le Filippine uno Stato privo di convenzioni bilaterali con l'Italia.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 02.12.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
È opportuno, anzitutto, richiamare la cornice normativa relativa alla provvidenza rivendicata da parte ricorrente.
L'art. 1, comma 179, della legge 11.12.2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) prevede: “In via sperimentale, dal 1° maggio
2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per
l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
L'Ape sociale è, quindi, una indennità prevista a carico dello Stato in favore di quei soggetti che hanno perso involontariamente il lavoro, hanno almeno 63 anni di età, con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. La suddetta indennità viene corrisposta a domanda e fino a che il beneficiario non raggiunge l'età prevista per la pensione di vecchiaia, costituendo un trattamento assistenziale a favore di soggetti ritenuti particolarmente fragili, in quanto privi di fonti di reddito in prossimità del trattamento pensionistico.
Ciò posto, nel caso di specie la documentazione prodotta attesta il possesso di tutti i requisiti previsti dal legislatore per l'accesso al beneficio in commento. È, infatti, pacifico che il ricorrente, già alla data di presentazione della domanda amministrativa, aveva compiuto 64 anni di età e aveva almeno 30 anni di contributi versati in Italia (v. estratto contro previdenziale dimesso sub doc. 2 del fascicolo attoreo).
Risulta, poi, sussistente altresì la condizione della perdita involontaria del posto di lavoro, avendo parte ricorrente provato documentalmente di aver svolto attività lavorativa all'estero, presso la
Repubblica delle Filippine, dal 1.2.2017 al 31.3.2020, alle dipendenze della società Ninon Retail
Concepts Inc. di Makati City – Manila, in qualità di Managing Director del locale “iTrulli Fashion
Food and Wine” (cfr. certificato di impiego dell'11.11.2024, doc. 3 del ricorrente) e di essere stato licenziato per motivi oggettivi consistiti nella chiusura del ristorante cui era adibito, a causa della pandemia OV 19 (cfr. lettera di licenziamento del 20.3.2020, con traduzione, doc. 4 del ricorrente).
Quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta anche se il ricorrente non risulta aver fruito di prestazione dell'indennità di disoccupazione – sub specie dell'indennità di disoccupazione da CP_ rimpatrio – cessata da almeno tre mesi, unica motivazione sostanzialmente addotta dall' per il rigetto della domanda.
L'art. 1, comma 179, della legge 11.12.2016 pone, infatti, una chiara incompatibilità tra la fruizione di altre prestazioni previdenziali, tra cui appunto l'indennità di disoccupazione, ma ciò non significa affatto che il godimento dell'indennità di disoccupazione costituisca presupposto per il riconoscimento dell'Ape sociale.
Non esiste alcun divieto normativo per escludere dal godimento dell'Ape sociale coloro che, in possesso degli altri requisiti di legge, non abbiano avuto accesso all'indennità di disoccupazione in quanto non vi avevano diritto. Solo se un soggetto ha diritto di percepire l'indennità di disoccupazione, allora, per disposizione normativa, prima di accedere alla prestazione dell'Ape sociale, deve avere terminato l'indennità di disoccupazione.
L'interpretazione sopra riportata è stata recentemente affermata in modo inequivoco dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. L., n. 24950/2024): “Ai fini del riconoscimento del l. n. 232 del 2016, il richiedente deve essere disoccupato e non percepire più - quando ne abbia in precedenza beneficiato - l'indennità di disoccupazione”.
Leggendo la motivazione della sentenza in oggetto, il cui principio è stato reiterato con la sentenza n.
7846 del 25 marzo 2025, si evidenzia che: “Il citato comma 179 prevede, per quel che qui rileva che, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del medesimo articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: la lettera a), che qui rileva, attribuisce il beneficio a coloro che “si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
6. Una interpretazione letterale e logica della norma milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l'Ape sociale solo dove sia stata fruita concretamente l'indennità di disoccupazione, laddove tale fruizione non condiziona affatto il diritto all'Ape.
7. Invero, la lettera della norma non prevede la condizione positiva della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa. Del resto, la norma richiama una contribuzione di 30 anni e dunque ammette implicitamente che i requisiti dell'Ape sociale sono diversi da quelli della disoccupazione.
8. La norma, peraltro, non avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse.
9. Invero, proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell'indennità di disoccupazione evidenzia - alla base dell'intervento previdenziale di sostegno- uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso. Ciò tanto più in considerazione che il soggetto beneficiario maggiormente della tutela in discorso è proprio il soggetto che non ha fruito neppure dell'indennità di disoccupazione. 10. Può dunque affermarsi che il diritto all'Ape sociale, in applicazione dell'articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede –tra gli altri requisiti uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell'indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l'interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata”.
L' ha, peraltro, richiamato Cass. n. 7846/2025, laddove afferma che coerentemente con il CP_2 principio di indisponibilità delle prestazioni previdenziali “l'accesso all'APE sociale da parte di coloro che non hanno fruito dell'indennità di disoccupazione sia possibile solo sul presupposto che essi non ne avessero diritto”, al fine di evidenziare che il ricorrente, rientrato in Italia oltre 180 giorni dalla cessazione del proprio rapporto di lavoro nelle Filippine, abbia volontariamente perso il proprio diritto all'indennità di disoccupazione al preordinato scopo di richiedere la più favorevole Ape sociale.
In assenza di ulteriori elementi probatori, si ritiene, tuttavia, che non sia ragionevolmente ipotizzabile che il ricorrente, residente all'estero da circa dieci anni, abbia ritardato il proprio rientro in Italia per accedere direttamente all'Ape sociale senza prima fruire dell'indennità di disoccupazione.
Ne può essere precluso a un soggetto, che risiede in Italia, che ha versato 30 anni di contributi e che si trova privo di fonti di reddito all'approssimarsi della pensione, l'accesso ad una misura assistenziale per il solo fatto di essere rientrato da un Paese estero privo di accordi bilaterali con il nostro Paese (in sede amministrativa non è stata nemmeno richiesta una integrazione documentale).
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'Ape sociale dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (15.11.2024), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, stante il divieto di cumulo fra tali accessori stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 co. VI L. 412/1991 e dell'art. 22 c. 36 L. 724/1994. CP_ Da ultimo, attesa la soccombenza dell' lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite, comprensive della fase cautelare, in favore dello Stato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal
D.M. 55/14 per le cause di minima complessità ed esclusa la fase istruttoria che sostanzialmente non vi è stata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di a percepire l'Ape sociale da dicembre 2024; Parte_1
2. Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute nella misura di CP_1 legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. Condanna l' al pagamento in favore dello Stato delle spese del difensore di parte CP_1 ricorrente ammessa al gratuito patrocinio che si liquidano in €. 3.291,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 02.12.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia
All'udienza dd. 02.12.25, nella causa di cui al n. 465/25 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Daniela AN per parte ricorrente e l'avv. Sabrina Vicario in sostituzione dell'avv. Luca Iero per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Daniela AN discute come da allegato a verbale che deposita come di cortesia in cartaceo e si impegna a depositare in telematico e conclude come in ricorso.
L'avv. Sabrina Vicario si richiama a quanto dedotto come in memoria di costituzione e alle relative conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessia
Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 465/2025
Promossa da:
, c.f. , nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Daniela
AN
-ricorrente- contro
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, Controparte_2
24, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel P.IVA_1 presente giudizio dagli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti
-resistente-
oggetto: Ape sociale.
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Preliminarmente, in via cautelare: accertato – inaudita altera parte ovvero previa comparizione delle parti – per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, il diritto del signor
[...] all'indennità di cui all'art. 1 c. 179 e ss. della L. 232/2016 (cd. Ape sociale) a far data dal Parte_1 mese di dicembre 2024, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, condannarsi l' , in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, ad CP_1 erogargliela a far data dal mese di dicembre 2024, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, ed a corrispondergli gli arretrati nel frattempo maturati, maggiorati degli interessi legali.
Nel merito, in via principale: - accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni indicate in ricorso, il diritto del signor a vedersi riconosciuta l'indennità di cui all'art. 1 c. 179 e ss. della Parte_1
L. 232/2016 (cd. Ape sociale) a far data dal mese di dicembre 2024, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, e, per l'effetto, condannarsi l' , in persona CP_1 del Direttore e legale rappresentante pro tempore, ad erogargliela a far data dal mese di dicembre
2024, ovvero dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, ed a corrispondergli gli arretrati nel frattempo maturati, maggiorati degli interessi legali. - compensi di lite rifusi, con condanna in favore dello Stato essendo il ricorrente stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato giusta Delibera del COA di Udine del 15.4.2025.
E DEL MERITO: Controparte_3
Nel merito: -rigettare il ricorso. Spese e compensi di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda ex art. 700 c.p.c., depositato in data 20.05.25,
ha convenuto l' , deducendo: 1) di aver prestato servizio in favore del Parte_1 CP_1
dal 15.12.84 al 20.03.14, avendo Controparte_4 cessato detto rapporto di lavoro per dimissioni volontarie;
2) di aver poi svolto attività lavorativa all'estero, presso la Repubblica delle Filippine, dapprima come imprenditore individuale e, successivamente, alle dipendenze della società Ninon Retail Concepts Inc. di Makati City – Manila, in qualità di Managing Director del locale “iTrulli Fashion Food and Wine”, dal 1.2.17 al 31.3.20, quando veniva licenziato per motivi oggettivi legati alla crisi del settore a causa della pandemia da
OV 19; 3) quindi, di essere rimasto all'estero fino al 31.1.24 e, poi, di essersi trasferito con la famiglia in Italia, a Gemona del Friuli (Ud), dove ha preso residenza;
4) di essersi adoperato per trovare occupazione non appena tornato in Italia, anzitutto iscrivendosi al Centro per l'Impiego di
Gemona del Friuli;
5) di aver chiesto all'Ente previdenziale, non riuscendo a trovare lavoro, con domanda amministrativa del 15.11.2024 l'accertamento delle condizioni di accesso al beneficio cd.
Ape Sociale ex L. 232/2016, art. 1 commi 179 e ss. e con ulteriore domanda del 16.12.2024
l'erogazione dell'indennità; 6) che, con provvedimento del 27.2.2025 l' , ha respinto la prima CP_2 domanda del 15.11.2024, così motivando: “risulta cessato dal rapporto di lavoro con cassa CTPS in seguito a dimissioni volontarie successivamente al lavoro svolto all'estero non risulta aver recepito indennità di disoccupazione” e con altra comunicazione, sempre del 27.2.2025, assumendo che il ricorrente “non matura i requisiti previsti dalla normativa vigente”; 7) di aver, quindi, chiesto il riesame della sua posizione con ricorso del 6.3.2025 tramite il Patronato INCA di Tarcento, invocando l'interpretazione della disciplina dell'Ape Sociale alla luce dell'arresto della Corte di
Cassazione n. 24950/2024; 8) che, con provvedimento del 19.3.2025, l'Ente ha confermato il rigetto della domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape Sociale, assumendo, però, la seguente diversa motivazione: “Facendo seguito all'istanza pervenuta in procedura, gli uffici competenti hanno rivalutato la pratica in oggetto e hanno definito quanto segue: - la sentenza citata ad oggi non è stata recepita da circolari dell'istituto;- per il caso specifico non è stato raggiunto il requisito dello stato di disoccupazione derivante da licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale. La cessazione dell'attività lavorativa in Italia, svolta presso il
[...]
, avente decorrenza 31.12.2013 è avvenuta in Controparte_4 seguito a dimissioni volontarie…l'attività lavorativa svolta all'estero (Repubblica delle Filippine – stato con il quale non sono presenti convenzioni bilaterali) cessata in data 31.3.2020 non è stata seguita da disoccupazione da rimpatrio ai sensi della L. 402/1975. Pertanto per quanto sopra, la richiesta in esame non può essere accolta e si conferma il provvedimento in oggetto, ai sensi della
Circolare n. 47 del 17.4.2023”; 9) di avere, in data 15.4.2025, proposto ricorso amministrativo CP_1 contro il rigetto che l'Ente previdenziale ha ritenuto inammissibile;
10) di essere attualmente privo di occupazione e di qualsivoglia reddito, vivendo solo grazie all'aiuto fornito dalla sorella,
[...]
, residente a [...]. Persona_1
La difesa attorea, sottolineando che il ricorrente ha 64 anni e otto mesi di età, è in possesso di un'anzianità contributiva di oltre 30 anni, e si trova in stato di disoccupazione senza beneficiare di alcuna pensione diretta né di una indennità di disoccupazione, rassegnava le conclusioni come in epigrafe riportate. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale insisteva per il rigetto del ricorso.
L'Ente evidenziava, in particolare, che parte ricorrente non aveva fruito dell'indennità di disoccupazione da rimpatrio ai sensi della L. n.402/1975, non essendo rientrato in Italia entro 180 giorni dal licenziamento e che, di conseguenza, la mancata fruizione della predetta indennità era dipesa da una sua scelta volontaria, risultando, quindi, privo dei requisiti per l'accesso all'Ape sociale proprio alla luce della giurisprudenza di legittimità invocata dalla difesa attorea.
L' deduceva, altresì, di non avere la possibilità di verificare l'esistenza del rapporto di lavoro CP_2 all'estero, la data di cessazione dello stesso e l'esatta motivazione del recesso, né l'eventuale svolgimento di attività lavorativa dipendente nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto lavorativo asseritamente avvenuta nel marzo 2020 e il rientro in Italia, essendo le Filippine uno Stato privo di convenzioni bilaterali con l'Italia.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 02.12.25.
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Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
È opportuno, anzitutto, richiamare la cornice normativa relativa alla provvidenza rivendicata da parte ricorrente.
L'art. 1, comma 179, della legge 11.12.2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) prevede: “In via sperimentale, dal 1° maggio
2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per
l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
L'Ape sociale è, quindi, una indennità prevista a carico dello Stato in favore di quei soggetti che hanno perso involontariamente il lavoro, hanno almeno 63 anni di età, con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero. La suddetta indennità viene corrisposta a domanda e fino a che il beneficiario non raggiunge l'età prevista per la pensione di vecchiaia, costituendo un trattamento assistenziale a favore di soggetti ritenuti particolarmente fragili, in quanto privi di fonti di reddito in prossimità del trattamento pensionistico.
Ciò posto, nel caso di specie la documentazione prodotta attesta il possesso di tutti i requisiti previsti dal legislatore per l'accesso al beneficio in commento. È, infatti, pacifico che il ricorrente, già alla data di presentazione della domanda amministrativa, aveva compiuto 64 anni di età e aveva almeno 30 anni di contributi versati in Italia (v. estratto contro previdenziale dimesso sub doc. 2 del fascicolo attoreo).
Risulta, poi, sussistente altresì la condizione della perdita involontaria del posto di lavoro, avendo parte ricorrente provato documentalmente di aver svolto attività lavorativa all'estero, presso la
Repubblica delle Filippine, dal 1.2.2017 al 31.3.2020, alle dipendenze della società Ninon Retail
Concepts Inc. di Makati City – Manila, in qualità di Managing Director del locale “iTrulli Fashion
Food and Wine” (cfr. certificato di impiego dell'11.11.2024, doc. 3 del ricorrente) e di essere stato licenziato per motivi oggettivi consistiti nella chiusura del ristorante cui era adibito, a causa della pandemia OV 19 (cfr. lettera di licenziamento del 20.3.2020, con traduzione, doc. 4 del ricorrente).
Quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta anche se il ricorrente non risulta aver fruito di prestazione dell'indennità di disoccupazione – sub specie dell'indennità di disoccupazione da CP_ rimpatrio – cessata da almeno tre mesi, unica motivazione sostanzialmente addotta dall' per il rigetto della domanda.
L'art. 1, comma 179, della legge 11.12.2016 pone, infatti, una chiara incompatibilità tra la fruizione di altre prestazioni previdenziali, tra cui appunto l'indennità di disoccupazione, ma ciò non significa affatto che il godimento dell'indennità di disoccupazione costituisca presupposto per il riconoscimento dell'Ape sociale.
Non esiste alcun divieto normativo per escludere dal godimento dell'Ape sociale coloro che, in possesso degli altri requisiti di legge, non abbiano avuto accesso all'indennità di disoccupazione in quanto non vi avevano diritto. Solo se un soggetto ha diritto di percepire l'indennità di disoccupazione, allora, per disposizione normativa, prima di accedere alla prestazione dell'Ape sociale, deve avere terminato l'indennità di disoccupazione.
L'interpretazione sopra riportata è stata recentemente affermata in modo inequivoco dalla Suprema
Corte (Cass. Sez. L., n. 24950/2024): “Ai fini del riconoscimento del l. n. 232 del 2016, il richiedente deve essere disoccupato e non percepire più - quando ne abbia in precedenza beneficiato - l'indennità di disoccupazione”.
Leggendo la motivazione della sentenza in oggetto, il cui principio è stato reiterato con la sentenza n.
7846 del 25 marzo 2025, si evidenzia che: “Il citato comma 179 prevede, per quel che qui rileva che, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del medesimo articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: la lettera a), che qui rileva, attribuisce il beneficio a coloro che “si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
6. Una interpretazione letterale e logica della norma milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l'Ape sociale solo dove sia stata fruita concretamente l'indennità di disoccupazione, laddove tale fruizione non condiziona affatto il diritto all'Ape.
7. Invero, la lettera della norma non prevede la condizione positiva della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa. Del resto, la norma richiama una contribuzione di 30 anni e dunque ammette implicitamente che i requisiti dell'Ape sociale sono diversi da quelli della disoccupazione.
8. La norma, peraltro, non avrebbe posto in continuità le due prestazioni, laddove invece impone una cesura tra le stesse.
9. Invero, proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell'indennità di disoccupazione evidenzia - alla base dell'intervento previdenziale di sostegno- uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso. Ciò tanto più in considerazione che il soggetto beneficiario maggiormente della tutela in discorso è proprio il soggetto che non ha fruito neppure dell'indennità di disoccupazione. 10. Può dunque affermarsi che il diritto all'Ape sociale, in applicazione dell'articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede –tra gli altri requisiti uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell'indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l'interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata”.
L' ha, peraltro, richiamato Cass. n. 7846/2025, laddove afferma che coerentemente con il CP_2 principio di indisponibilità delle prestazioni previdenziali “l'accesso all'APE sociale da parte di coloro che non hanno fruito dell'indennità di disoccupazione sia possibile solo sul presupposto che essi non ne avessero diritto”, al fine di evidenziare che il ricorrente, rientrato in Italia oltre 180 giorni dalla cessazione del proprio rapporto di lavoro nelle Filippine, abbia volontariamente perso il proprio diritto all'indennità di disoccupazione al preordinato scopo di richiedere la più favorevole Ape sociale.
In assenza di ulteriori elementi probatori, si ritiene, tuttavia, che non sia ragionevolmente ipotizzabile che il ricorrente, residente all'estero da circa dieci anni, abbia ritardato il proprio rientro in Italia per accedere direttamente all'Ape sociale senza prima fruire dell'indennità di disoccupazione.
Ne può essere precluso a un soggetto, che risiede in Italia, che ha versato 30 anni di contributi e che si trova privo di fonti di reddito all'approssimarsi della pensione, l'accesso ad una misura assistenziale per il solo fatto di essere rientrato da un Paese estero privo di accordi bilaterali con il nostro Paese (in sede amministrativa non è stata nemmeno richiesta una integrazione documentale).
Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'Ape sociale dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (15.11.2024), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, stante il divieto di cumulo fra tali accessori stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 co. VI L. 412/1991 e dell'art. 22 c. 36 L. 724/1994. CP_ Da ultimo, attesa la soccombenza dell' lo stesso deve essere condannato a rifondere le spese di lite, comprensive della fase cautelare, in favore dello Stato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, spese che vengono liquidate in dispositivo secondo quanto previsto dal
D.M. 55/14 per le cause di minima complessità ed esclusa la fase istruttoria che sostanzialmente non vi è stata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di a percepire l'Ape sociale da dicembre 2024; Parte_1
2. Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute nella misura di CP_1 legge, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. Condanna l' al pagamento in favore dello Stato delle spese del difensore di parte CP_1 ricorrente ammessa al gratuito patrocinio che si liquidano in €. 3.291,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 02.12.25
Il Giudice dott.ssa Alessia Bisceglia