Decreto cautelare 8 novembre 2024
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 24/12/2025, n. 23757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23757 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23757/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11589/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11589 del 2024, proposto da GE AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regione Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Monza e Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza, prot. 10042 del 20.08.2024 di esclusione della ricorrente dalle Gps della Provincia di Monza e della Brianza;
- del decreto di pubblicazione delle graduatorie della Provincia di Monza e Brianza prot. 10555 del 20.08.2024 nonché di qualsiasi altro atto connesso, conseguente e consequenziale;
- del decreto di pubblicazione graduatorie provinciali di supplenza (GPS) della Provincia di Monza e Brianza prot. 10074 del 21.08.2024;
- del provvedimento del 26 Agosto 2024, prot. n. 10353, di reinclusione dei docenti con titolo estero;
- del decreto prot. n. 11046 del 5 settembre 2024 di cancellazione dei candidati dalle graduatorie provinciali (GPS) per la fascia e la tipologia di posto-classe di concorso specificata;
- del decreto prot. n. 11078 del 6 settembre 2024 di esclusione dalle GPS 2024/2026, per le classi di concorso specificate, dei docenti indicati, a seguito di accertamento in via amministrativa della carenza del titolo di accesso;
- della nota prot. 11295 del 10 settembre 2024 di riscontro ai reclami pervenuti a seguito delle nomine a tempo determinato da GaE/GPS;
- del decreto prot. 12132 n. del 25 settembre 2024 di cancellazione candidati dalle graduatorie provinciali (GPS) per la fascia e la tipologia di posto-classe di concorso specificata;
- del decreto prot. n. 11171 del 25 settembre 2024 di esclusione dalle GPS 2024/2026, per le classi di concorso specificate, a seguito di accertamento in via amministrativa della carenza del titolo di accesso.
- del decreto prot. n. 14630 del 05 novembre 2024 di esclusione dalle GPS 2024/2026, per le classi di concorso e docenti specificati, a seguito di accertamento in via amministrativa della carenza del titolo di accesso;
Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. CA De NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo la sig.ra AC – esponendo di avere in corso, a seguito di apposita istanza, il riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero sul sostegno - ha impugnato il decreto dirigenziale prot. n.10042 del 20.8.2024 dell'Ufficio Scolastico della Lombardia – ambito territoriale di Monza e della Brianca con cui con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalle GPS prima fascia classi di concorso “A018” e “ADSS” per effetto dell'art. 7 comma 12 O.M. n.88/2024; altresì impugna i decreti di pubblicazione graduatorie provinciali di supplenza (GPS) della Provincia di Monza e Brianza.
L’esclusione è motivata in ragione dell’omessa allegazione alla domanda di inserimento nelle GPS del titolo di specializzazione acquisito all'estero in violazione del citato art. 7, co. 12 O.M. n. 88 del 2024.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione con comparsa di stile dell’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. 22015 del 5.12.2024 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, puntualmente eseguita.
Con ordinanza n. 490 del 21.1.2025 è stata concessa la tutela cautelare “mediante la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati limitatamente alla parte in cui risultano ostativi alla permanenza dell’istante nella GPS per la classe di concorso A018”; rilevato poi che il contenzioso risulta avere ad oggetto la materia “mista” costituita dall’insegnamento su posto comune e dall’insegnamento su sostegno la controversia è stata assegnata alla Sezione IV bis del TAR Lazio per competenza.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso - in conformità all’indirizzo di questa Sezione (cfr. TAR Lazio, sezione IV bis, 30 giugno 2025, n. 12896) - va accolto per le seguenti e assorbenti ragioni.
La ricorrente impugna l’esclusione dalle GPS comminata dall’Ufficio scolastico della Lombardia per non avere allegato il titolo estero di specializzazione, in corso di riconoscimento, e quindi in pretesa violazione dell’art. 7, co. 12, O.M. n. 88/2024, a mente del quale “Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a: a) titoli di studio conseguiti all’estero”.
Con il gravame si deduce, inter alia, l’ingiustizia dell’esclusione in quanto detto titolo era già pacificamente nella disponibilità dell’amministrazione.
La censura è fondata.
Per come si evince dal provvedimento impugnato, viene riconosciuto dalla stessa amministrazione che il titolo estero, di cui si lamenta la mancata allegazione, era già nella disponibilità del Ministero dell’Istruzione e del Merito in quanto già accluso alla domanda di riconoscimento del titolo estero presentata il 31 maggio 2024.
L’esclusione per carenza documentale appare quindi assunta in contrasto con l’art. 43 del DPR 445/2000 che stabilisce: “1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato…”.
L’amministrazione, e in particolare l’Ufficio scolastico lombardo, che costituisce articolazione del Ministero intimato, aveva dunque l’onere di acquisire direttamente alla procedura il titolo estero vantato dalla ricorrente, in quanto già nella disponibilità della medesima entità ministeriale procedente; in questo caso non può quindi trovare applicazione l’art. 7, co. 12, dell’O.M. 88/24 che stabilisce la necessità di produzione documentale dei titoli di studio conseguiti all’estero, avendo la ricorrente già ottemperato a detto adempimento al momento dell’avvio della relativa procedura di riconoscimento.
In conclusione, per la ragione esposta, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati e nel limite dell’interesse azionato.
Condanna il Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN BI, Presidente
CA De NN, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA De NN | IN BI |
IL SEGRETARIO