Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 7704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7704 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07704/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2023, proposto da
Il-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Casertano, Stefano Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Casertano in Na, via F.Coletta n.12;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ministero dell'Interno, Questura Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
- del provvedimento del Prefetto, U.T.G., della Provincia di Caserta, prot. uscita n.-OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale si comunica la sussistenza di elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa all’interno della odierna ricorrente, facultando la parte a produrre osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché a richiedere l’audizione;
b) degli atti preordinati, connessi e conseguenti e segnatamente: b.1) (per quanto possa occorrere e laddove assuma la consistenza di un provvedimento) dello sconosciuto decreto di perquisizione disposto in data 09.12.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, D.D.A. (R.G.N.R. n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-), che ha attinto il sig. -OMISSIS- b.2) della nota dirigenziale UTG di Caserta Cat.-OMISSIS-/ANT/AREA 1 del 30.11.2022 (n. prot. uscita -OMISSIS-; b.3) delle fonti da cui emerga la cennata prognosi interdittiva tutte sconosciute all’interessata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Caserta e di Ministero dell'Interno e di Questura Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. IE NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la società ricorrente, con dichiarazione depositata in giudizio in data 1 settembre 2025, ha reso nota la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, debba esse dichiarata l’improcedibilità del ricorso e, quanto alla regolazione delle spese di giudizio, che debba esserne disposta la compensazione in ragione della definizione in rito della vertenza e della delicatezza della materia trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone egli enti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP PO, Presidente FF
IE NT, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE NT | EP PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.