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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9760 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 48996/2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 09.06.2025 con il quale è stata fissata l'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. del 26.06.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta della medesima udienza;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter ultimo comma c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 48996 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 437 c.p.c. del 26.06.2025, vertente
TRA
; Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Baronio 54, presso lo studio dell'avv. Francesco
NE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
CONTRO
; CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Emmolo in virtù di procura in atti;
- appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3841/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso verbale di accertamento – sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025.
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 3841/2024 con la quale il Giudice di Parte_1 pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento n.
00000343307/2023/1/1/1 elevato dalla Polizia Locale di a seguito della violazione CP_1 dell'art. 173, comma 2 e 3 bis del d.lgs. 285/1992 da parte del conducente dell'autovettura OR
WERKE GMBH targata GD170CT che, in data 02.03.2023 alle ore 17,49 in Roma piazza della
Radio n. 70 faceva uso di apparecchio radiotelefonico impegnando le mani per il suo utilizzo.
A fondamento del ricorso, l'opponente eccepiva l'illegittimità del verbale di accertamento per violazione dell'art. 201 d.lgs. n. 285/1992, in quanto l'infrazione avrebbe dovuto essere contestata immediatamente, e per carenza di motivazione, in ordine alle ragioni che avrebbero impedito ai verbalizzanti di fermare il veicolo in transito. chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando l'infondatezza dell'eccezione di difetto di CP_1
motivazione dell'atto impugnato ed evidenziando, quanto alla prova dei fatti contestati, l'efficacia probatoria privilegiata del verbale.
Il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione, ritenendo adeguatamente motivato il verbale impugnato e rilevando, quanto alle contestazioni relative all'infrazione, la necessità di proporre querela di falso, attesa la natura fidefacente del verbale stesso.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza di Parte_1
prime cure nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccepita violazione dell'art. 201 d.lgs. 285/92, attesa la mancata contestazione immediata dell'infrazione.
L'appellante ha poi evidenziato che il verbale di accertamento non godrebbe di fede privilegiata in relazione alle circostanze oggetto di percezione da parte del pubblico ufficiale, come tali suscettibili di errore di fatto. ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente CP_1
proposto.
Nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato e ha reiterato le contestazioni sollevate nel primo grado di giudizio.
2. Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 3841/2024 pubblicata in data 11.04.2024 e non notificata,
l'appellante ha proposto gravame con ricorso depositato in data 11.11.2024.
Secondo l'assunto difensivo di l'appello sarebbe stato proposto oltre il termine CP_1
semestrale prescritto dall'art. 327 c.p.c., non potendo nella specie trovare applicazione la
3 sospensione feriale dei termini ex art. 3 L. n. 742/1969, trattandosi di causa assoggettata al rito del lavoro.
L'eccezione è infondata.
Deve infatti essere richiamato il preferibile orientamento di legittimità secondo cui, in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, le controversie sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n.
742/1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (cfr. Cass. n. 11478/2017; cfr. altresì Cass. n. 29014/2024; Cass. n. 8673/2018; contra
Cass. n. 21442/2019).
Ne consegue che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, l'impugnazione, proposta con ricorso in appello depositato in data 11 novembre 2024, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado l'11 aprile 2024, deve essere ritenuta tempestiva.
3. Nel merito, l'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
3.1 L'appellante ha contestato l'illegittimità del verbale impugnato in ragione dell'omessa contestazione immediata dell'infrazione e per carenza di motivazione, in ragione della mancata adeguata indicazione delle ragioni che hanno impedito ai verbalizzanti di far arrestare il veicolo in transito, ai fini della contestazione della violazione accertata.
L'eccezione è infondata.
L'art. 200 comma 1 d.lgs. n. 285/1992 dispone che la violazione, fuori dei casi di cui all'art. 201, comma 1-bis, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
L'art. 200 d.lgs. n. 285/92, prevede, dunque, che la violazione debba essere immediatamente contestata al trasgressore "quando è possibile", dovendo altrimenti procedersi alla notifica del verbale ex art. 201 d.lgs. n. 285/1992. Il significato della locuzione "quando è possibile" è chiarito dall'art. 384 D.P.R. n. 495/1992, ove si indicano, esemplificativamente, alcuni casi di materiale impossibilità della contestazione immediata.
Al carattere non tassativo delle ipotesi contemplate dal legislatore consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui l'impossibilità di contestazione immediata sia ugualmente ravvisabile purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logicità (cfr. Cass. n. 12865/2008).
L'art. 201 comma 1 ter d.lgs. 285/92 stabilisce che «Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata».
4 Dalla citata disposizione si evince che il legislatore ha inteso sufficiente procedere, nei termini prescritti, alla notificazione degli estremi dell'infrazione in modo preciso e dettagliato e con l'indicazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 385 comma primo DPR 495/92.
Nel caso di specie, l'omessa contestazione immediata dell'infrazione risulta espressamente giustificata dalla circostanza che l'attività di regolamentazione del traffico veicolare, in cui erano impegnati gli agenti accertatori, comportava l'impossibilità di effettuare la contestazione in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari.
La motivazione addotta a sostegno dell'omessa contestazione immediata dell'infrazione appare adeguata, considerato che l'accertamento è avvenuto alle ore 17,49 in Piazza della Radio, in un giorno feriale, in condizioni pertanto in cui le ragioni di sicurezza prospettate appaiono senz'altro plausibili.
Va peraltro osservato che, per costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 18023/2018; Cass.
19032/2008; Cass. n. 2206/2007; Cass. n. 20114/06), non sono sindacabili dal giudice di merito le modalità organizzative del servizio affidato agli agenti accertatori (di vigilanza del traffico o di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione).
L'indicazione nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale (così in motivazione
Cass. n. 18023/2018) e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione.
Da ultimo, stante la contestazione al riguardo sollevata dall'appellante, va rilevato che l'omessa indicazione nel verbale del riferimento normativo all'art. 201 d.lgs. n. 285/1992 non costituisce causa di illegittimità del verbale stesso, né risulta che tale omissione abbia leso il diritto di difesa dell'opponente, che non solo ha spiegato tempestiva opposizione, ma ha altresì ampiamente argomentato in ordine alla ritenuta violazione della richiamata disposizione.
3.2 L'appellante ha evidenziato che il verbale di accertamento non godrebbe di fede privilegiata in relazione alle circostanze oggetto di percezione del pubblico ufficiale, implicanti un margine di accertamento e come tali suscettibili di errore di fatto;
secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, quindi, le emergenze del verbale potrebbero essere oggetto di contestazione, in quanto viziate da errore, senza necessità di proporre querela di falso.
Va al riguardo premesso che il verbale di accertamento è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o
5 avvenuti in sua presenza o che ha potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché in relazione alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. n. 28419/2022; Cass. n. 23800/2014)
E' stato quindi reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio di diritto in base al quale, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva;
mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. 2259/2025; Cass. n. 12925/2025; Cass. n. 28149/2022; Cass.
SS.UU. n. 17355/2009; Cass. n. 3705/2013).
In sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, e con riferimento all'ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, non deve aversi riguardo alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con l'apposito rimedio della querela di falso), ma esclusivamente a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (come ad es., quando risulti una assenza di corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo al quale essa è attribuita) (così Cass. n. 2434/2011).
La rilevazione dell'uso di un dispositivo telefonico, tenuto in mano durante la guida, non implica un'attività valutativa dell'agente accertatore, né implica alcuna elaborazione dei dati acquisiti, presupponendo esclusivamente la percezione visiva di quanto accaduto alla sua presenza e oggetto di contestazione.
6 Non v'è prova che, nella specie, la violazione sia stata frutto di un accadimento tanto repentino e dinamico da alterare la percezione della realtà (né tale assunto appare contrastante, per le ragioni sopra ampiamente evidenziate, con la circostanza che il verbalizzante non abbia potuto interrompere il servizio al quale era preposto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione, trattandosi di valutazione che inerisce a scelte organizzative discrezionali dell'amministrazione).
Ne discende che, non risultando proposta querela di falso avverso il verbale impugnato, le contestazioni dell'appellante in ordine all'effettivo utilizzo, da parte del conducente del veicolo targato GD170CT, di un apparecchio radiotelefonico mentre era alla guida Controparte_2
non possono trovare accoglimento.
Va per completezza evidenziato che a diversa conclusione non potrebbe pervenirsi neppure nell'ipotesi in cui non si ritenesse di assegnare fede privilegiata al contenuto del verbale di accertamento.
In via generale deve ritenersi che il valore disomogeneo del verbale, diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, si risolve in un diverso livello di attendibilità in base al quale, in relazione alle circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad accertamenti comportanti apprezzamenti e valutazioni, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. n. 10376/2024; Cass. n. 20025/2016; cfr. altresì Cass. n. 6565/2007).
A sostegno dei propri assunti difensivi l'opponente ha depositato il tabulato di un'utenza telefonica della quale risulta titolare, attestante che al momento della violazione il telefono non è stato utilizzato per chiamate voce e video.
Va tuttavia evidenziato che tali emergenze istruttorie non escludono che la violazione contestata sia stata commessa con un diverso dispositivo telefonico o che il medesimo dispositivo sia stato utilizzato non per effettuare una telefonata ma, ad esempio, per navigare su internet o per utilizzare una applicazione installata sul cellulare.
Non risultano articolati ulteriori mezzi di prova, volti a fornire prova contraria rispetto alle risultanze del verbale impugnato.
In conclusione, l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 00000343307/2023/1/1 deve ritenersi infondata e l'appello deve essere rigettato.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'appellante.
7 Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, in complessivi euro 300,00 (euro 75,00 per la fase di studio, euro 75,00 per la fase introduttiva ed euro 100,00 per la fase decisionale.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3841/2024 ogni Parte_1
contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese di lite in favore di liquidate in euro Parte_1 CP_1
300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 27.06.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
8
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 09.06.2025 con il quale è stata fissata l'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. del 26.06.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta della medesima udienza;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter ultimo comma c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 48996 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, all'esito dell'udienza ex art. 437 c.p.c. del 26.06.2025, vertente
TRA
; Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Baronio 54, presso lo studio dell'avv. Francesco
NE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- appellante –
CONTRO
; CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Emmolo in virtù di procura in atti;
- appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3841/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma – opposizione avverso verbale di accertamento – sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025.
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 3841/2024 con la quale il Giudice di Parte_1 pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento n.
00000343307/2023/1/1/1 elevato dalla Polizia Locale di a seguito della violazione CP_1 dell'art. 173, comma 2 e 3 bis del d.lgs. 285/1992 da parte del conducente dell'autovettura OR
WERKE GMBH targata GD170CT che, in data 02.03.2023 alle ore 17,49 in Roma piazza della
Radio n. 70 faceva uso di apparecchio radiotelefonico impegnando le mani per il suo utilizzo.
A fondamento del ricorso, l'opponente eccepiva l'illegittimità del verbale di accertamento per violazione dell'art. 201 d.lgs. n. 285/1992, in quanto l'infrazione avrebbe dovuto essere contestata immediatamente, e per carenza di motivazione, in ordine alle ragioni che avrebbero impedito ai verbalizzanti di fermare il veicolo in transito. chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando l'infondatezza dell'eccezione di difetto di CP_1
motivazione dell'atto impugnato ed evidenziando, quanto alla prova dei fatti contestati, l'efficacia probatoria privilegiata del verbale.
Il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione, ritenendo adeguatamente motivato il verbale impugnato e rilevando, quanto alle contestazioni relative all'infrazione, la necessità di proporre querela di falso, attesa la natura fidefacente del verbale stesso.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello lamentando l'erroneità della sentenza di Parte_1
prime cure nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccepita violazione dell'art. 201 d.lgs. 285/92, attesa la mancata contestazione immediata dell'infrazione.
L'appellante ha poi evidenziato che il verbale di accertamento non godrebbe di fede privilegiata in relazione alle circostanze oggetto di percezione da parte del pubblico ufficiale, come tali suscettibili di errore di fatto. ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente CP_1
proposto.
Nel merito, l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato e ha reiterato le contestazioni sollevate nel primo grado di giudizio.
2. Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 3841/2024 pubblicata in data 11.04.2024 e non notificata,
l'appellante ha proposto gravame con ricorso depositato in data 11.11.2024.
Secondo l'assunto difensivo di l'appello sarebbe stato proposto oltre il termine CP_1
semestrale prescritto dall'art. 327 c.p.c., non potendo nella specie trovare applicazione la
3 sospensione feriale dei termini ex art. 3 L. n. 742/1969, trattandosi di causa assoggettata al rito del lavoro.
L'eccezione è infondata.
Deve infatti essere richiamato il preferibile orientamento di legittimità secondo cui, in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, le controversie sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l'esclusione prevista dall'art. 3 della l. n.
742/1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata (cfr. Cass. n. 11478/2017; cfr. altresì Cass. n. 29014/2024; Cass. n. 8673/2018; contra
Cass. n. 21442/2019).
Ne consegue che, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, l'impugnazione, proposta con ricorso in appello depositato in data 11 novembre 2024, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado l'11 aprile 2024, deve essere ritenuta tempestiva.
3. Nel merito, l'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
3.1 L'appellante ha contestato l'illegittimità del verbale impugnato in ragione dell'omessa contestazione immediata dell'infrazione e per carenza di motivazione, in ragione della mancata adeguata indicazione delle ragioni che hanno impedito ai verbalizzanti di far arrestare il veicolo in transito, ai fini della contestazione della violazione accertata.
L'eccezione è infondata.
L'art. 200 comma 1 d.lgs. n. 285/1992 dispone che la violazione, fuori dei casi di cui all'art. 201, comma 1-bis, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
L'art. 200 d.lgs. n. 285/92, prevede, dunque, che la violazione debba essere immediatamente contestata al trasgressore "quando è possibile", dovendo altrimenti procedersi alla notifica del verbale ex art. 201 d.lgs. n. 285/1992. Il significato della locuzione "quando è possibile" è chiarito dall'art. 384 D.P.R. n. 495/1992, ove si indicano, esemplificativamente, alcuni casi di materiale impossibilità della contestazione immediata.
Al carattere non tassativo delle ipotesi contemplate dal legislatore consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui l'impossibilità di contestazione immediata sia ugualmente ravvisabile purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logicità (cfr. Cass. n. 12865/2008).
L'art. 201 comma 1 ter d.lgs. 285/92 stabilisce che «Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata».
4 Dalla citata disposizione si evince che il legislatore ha inteso sufficiente procedere, nei termini prescritti, alla notificazione degli estremi dell'infrazione in modo preciso e dettagliato e con l'indicazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 385 comma primo DPR 495/92.
Nel caso di specie, l'omessa contestazione immediata dell'infrazione risulta espressamente giustificata dalla circostanza che l'attività di regolamentazione del traffico veicolare, in cui erano impegnati gli agenti accertatori, comportava l'impossibilità di effettuare la contestazione in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari.
La motivazione addotta a sostegno dell'omessa contestazione immediata dell'infrazione appare adeguata, considerato che l'accertamento è avvenuto alle ore 17,49 in Piazza della Radio, in un giorno feriale, in condizioni pertanto in cui le ragioni di sicurezza prospettate appaiono senz'altro plausibili.
Va peraltro osservato che, per costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 18023/2018; Cass.
19032/2008; Cass. n. 2206/2007; Cass. n. 20114/06), non sono sindacabili dal giudice di merito le modalità organizzative del servizio affidato agli agenti accertatori (di vigilanza del traffico o di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione).
L'indicazione nel verbale di contestazione notificato, d'una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale (così in motivazione
Cass. n. 18023/2018) e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d'apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione.
Da ultimo, stante la contestazione al riguardo sollevata dall'appellante, va rilevato che l'omessa indicazione nel verbale del riferimento normativo all'art. 201 d.lgs. n. 285/1992 non costituisce causa di illegittimità del verbale stesso, né risulta che tale omissione abbia leso il diritto di difesa dell'opponente, che non solo ha spiegato tempestiva opposizione, ma ha altresì ampiamente argomentato in ordine alla ritenuta violazione della richiamata disposizione.
3.2 L'appellante ha evidenziato che il verbale di accertamento non godrebbe di fede privilegiata in relazione alle circostanze oggetto di percezione del pubblico ufficiale, implicanti un margine di accertamento e come tali suscettibili di errore di fatto;
secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, quindi, le emergenze del verbale potrebbero essere oggetto di contestazione, in quanto viziate da errore, senza necessità di proporre querela di falso.
Va al riguardo premesso che il verbale di accertamento è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o
5 avvenuti in sua presenza o che ha potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché in relazione alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (cfr. Cass. n. 28419/2022; Cass. n. 23800/2014)
E' stato quindi reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità il principio di diritto in base al quale, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva;
mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. 2259/2025; Cass. n. 12925/2025; Cass. n. 28149/2022; Cass.
SS.UU. n. 17355/2009; Cass. n. 3705/2013).
In sede giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada, e con riferimento all'ammissibilità della contestazione e della prova nei relativi giudizi, non deve aversi riguardo alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione (che devono essere necessariamente confutate, ove contestate, con l'apposito rimedio della querela di falso), ma esclusivamente a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto è insuscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (come ad es., quando risulti una assenza di corrispondenza obiettiva tra numero di targa e tipo di veicolo al quale essa è attribuita) (così Cass. n. 2434/2011).
La rilevazione dell'uso di un dispositivo telefonico, tenuto in mano durante la guida, non implica un'attività valutativa dell'agente accertatore, né implica alcuna elaborazione dei dati acquisiti, presupponendo esclusivamente la percezione visiva di quanto accaduto alla sua presenza e oggetto di contestazione.
6 Non v'è prova che, nella specie, la violazione sia stata frutto di un accadimento tanto repentino e dinamico da alterare la percezione della realtà (né tale assunto appare contrastante, per le ragioni sopra ampiamente evidenziate, con la circostanza che il verbalizzante non abbia potuto interrompere il servizio al quale era preposto per provvedere alla contestazione immediata dell'infrazione, trattandosi di valutazione che inerisce a scelte organizzative discrezionali dell'amministrazione).
Ne discende che, non risultando proposta querela di falso avverso il verbale impugnato, le contestazioni dell'appellante in ordine all'effettivo utilizzo, da parte del conducente del veicolo targato GD170CT, di un apparecchio radiotelefonico mentre era alla guida Controparte_2
non possono trovare accoglimento.
Va per completezza evidenziato che a diversa conclusione non potrebbe pervenirsi neppure nell'ipotesi in cui non si ritenesse di assegnare fede privilegiata al contenuto del verbale di accertamento.
In via generale deve ritenersi che il valore disomogeneo del verbale, diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, si risolve in un diverso livello di attendibilità in base al quale, in relazione alle circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad accertamenti comportanti apprezzamenti e valutazioni, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. n. 10376/2024; Cass. n. 20025/2016; cfr. altresì Cass. n. 6565/2007).
A sostegno dei propri assunti difensivi l'opponente ha depositato il tabulato di un'utenza telefonica della quale risulta titolare, attestante che al momento della violazione il telefono non è stato utilizzato per chiamate voce e video.
Va tuttavia evidenziato che tali emergenze istruttorie non escludono che la violazione contestata sia stata commessa con un diverso dispositivo telefonico o che il medesimo dispositivo sia stato utilizzato non per effettuare una telefonata ma, ad esempio, per navigare su internet o per utilizzare una applicazione installata sul cellulare.
Non risultano articolati ulteriori mezzi di prova, volti a fornire prova contraria rispetto alle risultanze del verbale impugnato.
In conclusione, l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 00000343307/2023/1/1 deve ritenersi infondata e l'appello deve essere rigettato.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dell'appellante.
7 Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, in complessivi euro 300,00 (euro 75,00 per la fase di studio, euro 75,00 per la fase introduttiva ed euro 100,00 per la fase decisionale.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 3841/2024 ogni Parte_1
contraria istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese di lite in favore di liquidate in euro Parte_1 CP_1
300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 27.06.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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