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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 28/11/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 189/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 189/2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 109/2025 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 09/04/2025, promossa
DA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Enna, Piazza Kennedy n. 4, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Bonasera del Foro di Enna che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- appellante -
CONTRO
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
- appellata –
Oggetto: risoluzione comodato precario
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito avverso al fine di chiedere la cessazione del Parte_1 Controparte_1
contratto di comodato precario dell'immobile ricevuto dal proprio padre - giusta atto di donazione ai rogiti del notaio del 01.12.2022 (rep. n.1857 rep. 1512) - sito in Per_1
Catenanuova, via Garibaldi n. 64, censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio
1, particella 640, subalterno 3, nonché al fine di chiederne il rilascio: Parte_1
ha esposto come il di lui padre avesse dato in comodato gratuito la porzione del suddetto immobile sita al piano terra alla sorella , e come quest'ultima non CP_1
avesse provveduto al rilascio ad onta della diffida inviatale in data 31.01.2024.
Radicatosi il contraddittorio con la sorella , la causa veniva posta in decisione CP_1
e definita con la sentenza n. 109/2025, emessa e depositata in data 09.04.2025, con la quale il Tribunale di Enna ha disatteso il ricorso ritenendo che non Parte_1
avesse provato l'esistenza del contratto di comodato dedotto in giudizio.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 109 del 2025 al fine di Parte_1
ottenerne la riforma con declaratoria di cessazione degli effetti negoziali del contratto di comodato precario intercorrente con la sorella e condanna di quest'ultima CP_1
al rilascio della porzione al piano terra dell'immobile sito in Catenanuova, via
Garibaldi n. 64, censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1, particella 640, subalterno 3.
Nessuno si è costituito in giudizio per : con istanza del 15 maggio Controparte_1
2025 la parte appellante ha dichiarato di volere rinunciare Parte_1
all'impugnazione; disposta la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 27 novembre 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte rileva che, alla luce dell'intervenuta rinuncia alla impugnazione, vada dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto dovendosi provvedere con sentenza alla luce delle considerazioni di seguito evidenziate. Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata e l'art. 306 c.p.c., applicabile al giudizio di gravame ex art. 359 c.p.c., nulla statuisce con riguardo ai giudizi di impugnazione. Tuttavia proprio la definitività del provvedimento impugnato, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese e la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza: a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio ed ha natura formale di sentenza.
Non occorre, nel caso di specie, l'accettazione da parte dei reclamati, perché la rinuncia all'impugnazione si differenzia della rinuncia agli atti, in quanto è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n. 8387).
Le spese di lite del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione della parte appellata . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 189/2025 R.G. promosso da , per la riforma della Parte_1
sentenza n. 109/2025, pubblicata in data 09.04.2025, emessa dal Tribunale di Enna, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio di appello per rinuncia all'impugnazione;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da . Parte_1
Caltanissetta, 28 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 189/2025 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 109/2025 emessa dal Tribunale di Enna, pubblicata il 09/04/2025, promossa
DA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Enna, Piazza Kennedy n. 4, presso lo studio dell'Avv. Edoardo Bonasera del Foro di Enna che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- appellante -
CONTRO
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._2
- appellata –
Oggetto: risoluzione comodato precario
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito avverso al fine di chiedere la cessazione del Parte_1 Controparte_1
contratto di comodato precario dell'immobile ricevuto dal proprio padre - giusta atto di donazione ai rogiti del notaio del 01.12.2022 (rep. n.1857 rep. 1512) - sito in Per_1
Catenanuova, via Garibaldi n. 64, censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio
1, particella 640, subalterno 3, nonché al fine di chiederne il rilascio: Parte_1
ha esposto come il di lui padre avesse dato in comodato gratuito la porzione del suddetto immobile sita al piano terra alla sorella , e come quest'ultima non CP_1
avesse provveduto al rilascio ad onta della diffida inviatale in data 31.01.2024.
Radicatosi il contraddittorio con la sorella , la causa veniva posta in decisione CP_1
e definita con la sentenza n. 109/2025, emessa e depositata in data 09.04.2025, con la quale il Tribunale di Enna ha disatteso il ricorso ritenendo che non Parte_1
avesse provato l'esistenza del contratto di comodato dedotto in giudizio.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 109 del 2025 al fine di Parte_1
ottenerne la riforma con declaratoria di cessazione degli effetti negoziali del contratto di comodato precario intercorrente con la sorella e condanna di quest'ultima CP_1
al rilascio della porzione al piano terra dell'immobile sito in Catenanuova, via
Garibaldi n. 64, censito al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 1, particella 640, subalterno 3.
Nessuno si è costituito in giudizio per : con istanza del 15 maggio Controparte_1
2025 la parte appellante ha dichiarato di volere rinunciare Parte_1
all'impugnazione; disposta la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 27 novembre 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte rileva che, alla luce dell'intervenuta rinuncia alla impugnazione, vada dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., a tanto dovendosi provvedere con sentenza alla luce delle considerazioni di seguito evidenziate. Nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art. 338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata e l'art. 306 c.p.c., applicabile al giudizio di gravame ex art. 359 c.p.c., nulla statuisce con riguardo ai giudizi di impugnazione. Tuttavia proprio la definitività del provvedimento impugnato, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese e la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza: a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio ed ha natura formale di sentenza.
Non occorre, nel caso di specie, l'accettazione da parte dei reclamati, perché la rinuncia all'impugnazione si differenzia della rinuncia agli atti, in quanto è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n. 8387).
Le spese di lite del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili stante la mancata costituzione della parte appellata . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 189/2025 R.G. promosso da , per la riforma della Parte_1
sentenza n. 109/2025, pubblicata in data 09.04.2025, emessa dal Tribunale di Enna, così provvede:
1) Dichiara estinto il giudizio di appello per rinuncia all'impugnazione;
2) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da . Parte_1
Caltanissetta, 28 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico