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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4917/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4917/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Isabella Milianti
e
LI NO (CF. ), con il patrocinio degli C.F._2
Avv.ti Rossana Lavecchia e Giovanna De Pasquale
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla quale nasceva in data 21/11/2018 il figlio , rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza, riscontrata la regolamentazione nella gestione di , disposta Per_1 con Decreto del Tribunale di Livorno Cronol. n. 1992/2023 del 30.3.2023
(procedimento n.1085/2023 V.G.), ritenuta la necessità di regolamentarne nuovamente gli aspetti sulla base di nuove intese intervenute tra le parti con particolare riguardo al mantenimento del figlio ed ai tempi di permanenza dello stesso con i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 23.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e IU RD Parte_1 chiedevano disciplinare l'affidamento del figlio minore, le modalità dei
1 rapporti con ciascun genitore ed il relativo diritto di mantenimento sulla base delle condizioni concordate.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuto non pregiudizievole all'interesse del figlio l'accordo previsto tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica del precedente accordo di cui al decreto Cronol.n.
1992/2023 del 30.3.2023 (procedimento N.R.G. 1085/2023) così dispone:
1) Il figlio minore, resterà affidato ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione presso la madre in Livorno alla Via R. Dudley nr. 4;
2) I genitori si impegnano a provvedere, di comune accordo, ad ogni necessità del figlio ed a continuare ad allevarlo ed educarlo secondo i migliori canoni pedagogici. Le decisioni più importanti sull'educazione, sull'istruzione e sulla salute del figlio, verranno, comunque, sempre prese di comune accordo ed in perfetta armonia tra i genitori. Sarà, pertanto, onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio ed avranno il diritto ad esercitare la potestà separata sullo stesso per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni inerenti alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere sempre prese di concerto da entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore sono Per_1 regolati nel modo seguente: le parti concordano che la prima settimana del mese, il sig. terrà con sé il figlio per (4) quattro giorni con Pt_1 pernottamento, mentre i restanti (3) tre starà dalla madre con pernotto, così come il week end;
così alternando le settimane a giorni inversi, ovvero, la settimana seguente la madre lo terrà giorni quattro (4) con pernotto ed il padre tre (3), oltre al week end.
I genitori, dunque, alternativamente, trascorreranno l'intero week end con il figlio minore, dal sabato mattina - o comunque dall'uscita da scuola - fino al lunedì mattina, quando il genitore con cui ha trascorso il fine settimana, Per_1 accompagnerà il bambino a scuola, o, in alternativa, alla residenza dell'altro genitore. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere
2 nell'interesse dei figli minori e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri del figlio.
Considerato che il signor ha una turnazione di lavoro soggetta a Pt_1 variazione, la signora RD si impegnerà a stabilire con il di Pt_1 concerto, i giorni di visita su base settimanale, variando detti giorni in virtù della turnazione, in modo da garantire che il minore trascorra effettivamente il proprio tempo con il padre. Di contro, il signor si impegna a Pt_1 garantire l'invio della turnazione lavorativa con cadenza settimanale, entro il mercoledì, e comunque a comunicare tale turnazione sempre nel periodo più breve possibile dalla sua conoscenza.
4) Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nel rispettivo periodo di ferie che le parti concorderanno entro il mese di giugno di ogni anno;
Con riferimento alla principali festività, le parti concordano che il figlio minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore ed il Per_1 giorno di Natale con l'altro genitore;
il giorno di Santo Stefano lo trascorrerà con il genitore con il quale è stato il giorno del 24/12; trascorrerà altresì ad anni alterni il giorno 31/12 ed il giorno 1/1 con uno dei due genitori ed il genitore con il quale non avrà trascorso tale festività potrà tenerlo con sé il giorno dell'Epifania, salvo diverso accordo fra le parti.
5) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
6) Nei periodi di vacanza del minore, con l'uno o l'altro genitore, entrambi i genitori si impegnano ad effettuare videochiamate, per consentire al minore una maggiore vicinanza anche con l'altro genitore;
7) Nell'ipotesi di malattia del figlio minore, il genitore con cui si trova il bambino, in quel momento, dovrà immediatamente contattare l'altro ed entrambi i genitori dovranno concordare le scelte mediche da operare.
Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura. Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recheranno eventualmente con il figlio minore nel fine settimana e nei periodi di vacanza.
8) , in ogni caso, ogni ulteriore accordo tra i genitori teso a privilegiare il CP_1 mantenimento di un costante e significativo rapporto del figlio con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti, nei periodi di permanenza presso i genitori, questi s'impegnano a rispettare ed a non trascurare gli impegni di studio, svago e sport del minore;
9) Il diritto di visita del sig. come sopra indicato, potrà, nel rispetto Pt_1 del regime di affidamento congiunto e previo accordo con la sig.ra RD,
3 nonché tenuto conto delle preminenti attività del figlio (attività scolastica o sportiva o ricreativa) e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi, essere suscettibile di deroghe e/o modifiche rispetto a quanto sopra concordato. Nello stesso modo la sig.ra RD potrà concordare con il coniuge deroghe o modifiche in base alle proprie esigenze lavorative e a quelle del figlio. Le eventuali modifiche dovranno essere reciprocamente comunicate con congruo anticipo.
10) Ciascuno dei genitori, stante il regime paritario dei giorni in cui ognuno terrà con sé il figlio, provvederà direttamente al mantenimento ordinario del minore nei periodi di rispettiva pertinenza, ivi intendendo far riferimento alla spesa alimentare e alle spese relative alle rispettive abitazioni (es. utenze domestiche), convenendo che qualsivoglia ulteriore spesa che secondo le linee guida del CNF rientrerebbe nel mantenimento ordinario, dovrà essere condivisa tra i genitori al 50% (a titolo esemplificativo: mensa scolastica, spese di cancelleria, abbigliamento, ecc….);
11) Le spese straordinarie per il figlio verranno ripartite al 50% tra i genitori, purché preventivamente concordate e regolarmente documentate, ad eccezione delle spese per eventuale baby sitter di cui ogni parte si farà carico personalmente. Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese relative a: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitare effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, ove, in futuro, sarà acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, secondo le linee guida del CNF, le seguenti spese:
a) spese mediche, sanitarie, chirurgiche (compresi i costi di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche non coperte da SSN, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
b) spese scolastiche come rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
c) spese per attività sportive, artistiche, ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza, trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e
4 assicurazione. Le parti convengono che il genitore che ha sostenuto per intero la spesa di natura ordinaria o straordinaria, nell'interesse del figlio, avrà diritto al rimborso della spesa, nei limiti della quota di spettanza, da parte dell'altro genitore, entro il mese successivo alla richiesta, previa presentazione della documentazione di spesa da parte del genitore che ha anticipato gli esborsi.
Con riguardo alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ritiene necessaria una spesa informerà l'altro a mezzo
WhatsApp o mail;
l'altro genitore risponderà con lo stesso mezzo esprimendo consenso o dissenso motivato, entro 10 (dieci) giorni decorsi i quali, senza risposta alcuna, si riterrà formato il silenzio assenso;
12) I sig.ri e RD decidono concordemente che il figlio Pt_1 Per_1 trascorrerà il giorno del compleanno dei propri genitori con il genitore che compie gli anni;
13) Le parti concordano che gli assegni familiari/assegno unico sarà percepito interamente dalla Sig.ra RD;
14) Le condizioni stabilite ai punti che precedono avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione dell'accordo;
15) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 15.4.2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4917/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Isabella Milianti
e
LI NO (CF. ), con il patrocinio degli C.F._2
Avv.ti Rossana Lavecchia e Giovanna De Pasquale
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio dalla quale nasceva in data 21/11/2018 il figlio , rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza, riscontrata la regolamentazione nella gestione di , disposta Per_1 con Decreto del Tribunale di Livorno Cronol. n. 1992/2023 del 30.3.2023
(procedimento n.1085/2023 V.G.), ritenuta la necessità di regolamentarne nuovamente gli aspetti sulla base di nuove intese intervenute tra le parti con particolare riguardo al mantenimento del figlio ed ai tempi di permanenza dello stesso con i genitori, con ricorso congiunto depositato in data 23.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i signori e IU RD Parte_1 chiedevano disciplinare l'affidamento del figlio minore, le modalità dei
1 rapporti con ciascun genitore ed il relativo diritto di mantenimento sulla base delle condizioni concordate.
Il ricorso può essere accolto senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuto non pregiudizievole all'interesse del figlio l'accordo previsto tra le parti, alla luce delle congiunte allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, a modifica del precedente accordo di cui al decreto Cronol.n.
1992/2023 del 30.3.2023 (procedimento N.R.G. 1085/2023) così dispone:
1) Il figlio minore, resterà affidato ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione presso la madre in Livorno alla Via R. Dudley nr. 4;
2) I genitori si impegnano a provvedere, di comune accordo, ad ogni necessità del figlio ed a continuare ad allevarlo ed educarlo secondo i migliori canoni pedagogici. Le decisioni più importanti sull'educazione, sull'istruzione e sulla salute del figlio, verranno, comunque, sempre prese di comune accordo ed in perfetta armonia tra i genitori. Sarà, pertanto, onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio ed avranno il diritto ad esercitare la potestà separata sullo stesso per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni inerenti alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere sempre prese di concerto da entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore sono Per_1 regolati nel modo seguente: le parti concordano che la prima settimana del mese, il sig. terrà con sé il figlio per (4) quattro giorni con Pt_1 pernottamento, mentre i restanti (3) tre starà dalla madre con pernotto, così come il week end;
così alternando le settimane a giorni inversi, ovvero, la settimana seguente la madre lo terrà giorni quattro (4) con pernotto ed il padre tre (3), oltre al week end.
I genitori, dunque, alternativamente, trascorreranno l'intero week end con il figlio minore, dal sabato mattina - o comunque dall'uscita da scuola - fino al lunedì mattina, quando il genitore con cui ha trascorso il fine settimana, Per_1 accompagnerà il bambino a scuola, o, in alternativa, alla residenza dell'altro genitore. Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere
2 nell'interesse dei figli minori e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché delle esigenze e dei desideri del figlio.
Considerato che il signor ha una turnazione di lavoro soggetta a Pt_1 variazione, la signora RD si impegnerà a stabilire con il di Pt_1 concerto, i giorni di visita su base settimanale, variando detti giorni in virtù della turnazione, in modo da garantire che il minore trascorra effettivamente il proprio tempo con il padre. Di contro, il signor si impegna a Pt_1 garantire l'invio della turnazione lavorativa con cadenza settimanale, entro il mercoledì, e comunque a comunicare tale turnazione sempre nel periodo più breve possibile dalla sua conoscenza.
4) Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, nel rispettivo periodo di ferie che le parti concorderanno entro il mese di giugno di ogni anno;
Con riferimento alla principali festività, le parti concordano che il figlio minore trascorrerà ad anni alterni la vigilia di Natale con un genitore ed il Per_1 giorno di Natale con l'altro genitore;
il giorno di Santo Stefano lo trascorrerà con il genitore con il quale è stato il giorno del 24/12; trascorrerà altresì ad anni alterni il giorno 31/12 ed il giorno 1/1 con uno dei due genitori ed il genitore con il quale non avrà trascorso tale festività potrà tenerlo con sé il giorno dell'Epifania, salvo diverso accordo fra le parti.
5) Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e/o domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura.
6) Nei periodi di vacanza del minore, con l'uno o l'altro genitore, entrambi i genitori si impegnano ad effettuare videochiamate, per consentire al minore una maggiore vicinanza anche con l'altro genitore;
7) Nell'ipotesi di malattia del figlio minore, il genitore con cui si trova il bambino, in quel momento, dovrà immediatamente contattare l'altro ed entrambi i genitori dovranno concordare le scelte mediche da operare.
Entrambi i genitori saranno obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza e domicilio entro dieci giorni dall'avvenuto trasferimento e a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura. Entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo ove si recheranno eventualmente con il figlio minore nel fine settimana e nei periodi di vacanza.
8) , in ogni caso, ogni ulteriore accordo tra i genitori teso a privilegiare il CP_1 mantenimento di un costante e significativo rapporto del figlio con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti, nei periodi di permanenza presso i genitori, questi s'impegnano a rispettare ed a non trascurare gli impegni di studio, svago e sport del minore;
9) Il diritto di visita del sig. come sopra indicato, potrà, nel rispetto Pt_1 del regime di affidamento congiunto e previo accordo con la sig.ra RD,
3 nonché tenuto conto delle preminenti attività del figlio (attività scolastica o sportiva o ricreativa) e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi, essere suscettibile di deroghe e/o modifiche rispetto a quanto sopra concordato. Nello stesso modo la sig.ra RD potrà concordare con il coniuge deroghe o modifiche in base alle proprie esigenze lavorative e a quelle del figlio. Le eventuali modifiche dovranno essere reciprocamente comunicate con congruo anticipo.
10) Ciascuno dei genitori, stante il regime paritario dei giorni in cui ognuno terrà con sé il figlio, provvederà direttamente al mantenimento ordinario del minore nei periodi di rispettiva pertinenza, ivi intendendo far riferimento alla spesa alimentare e alle spese relative alle rispettive abitazioni (es. utenze domestiche), convenendo che qualsivoglia ulteriore spesa che secondo le linee guida del CNF rientrerebbe nel mantenimento ordinario, dovrà essere condivisa tra i genitori al 50% (a titolo esemplificativo: mensa scolastica, spese di cancelleria, abbigliamento, ecc….);
11) Le spese straordinarie per il figlio verranno ripartite al 50% tra i genitori, purché preventivamente concordate e regolarmente documentate, ad eccezione delle spese per eventuale baby sitter di cui ogni parte si farà carico personalmente. Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese relative a: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitare effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, ove, in futuro, sarà acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, secondo le linee guida del CNF, le seguenti spese:
a) spese mediche, sanitarie, chirurgiche (compresi i costi di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche non coperte da SSN, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
b) spese scolastiche come rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
c) spese per attività sportive, artistiche, ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza, trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e
4 assicurazione. Le parti convengono che il genitore che ha sostenuto per intero la spesa di natura ordinaria o straordinaria, nell'interesse del figlio, avrà diritto al rimborso della spesa, nei limiti della quota di spettanza, da parte dell'altro genitore, entro il mese successivo alla richiesta, previa presentazione della documentazione di spesa da parte del genitore che ha anticipato gli esborsi.
Con riguardo alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ritiene necessaria una spesa informerà l'altro a mezzo
WhatsApp o mail;
l'altro genitore risponderà con lo stesso mezzo esprimendo consenso o dissenso motivato, entro 10 (dieci) giorni decorsi i quali, senza risposta alcuna, si riterrà formato il silenzio assenso;
12) I sig.ri e RD decidono concordemente che il figlio Pt_1 Per_1 trascorrerà il giorno del compleanno dei propri genitori con il genitore che compie gli anni;
13) Le parti concordano che gli assegni familiari/assegno unico sarà percepito interamente dalla Sig.ra RD;
14) Le condizioni stabilite ai punti che precedono avranno efficacia a far data dalla sottoscrizione dell'accordo;
15) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 15.4.2025.
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Gianmarco Marinai)
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