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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico, dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 21/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2223 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Pontecagnano Faiano (SA), alla Via Pompei - loc. Baroncino, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Pier Francesco
Sena e dall'avv. Simone Labonia ed elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via Francesco
Gaeta, n. 7, presso lo studio dei difensori;
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente
E
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande, n. 21, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 per Notaio di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove ed Per_1
1 elettivamente domiciliato in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dell'Ente;
PEC: t;
Email_3
Resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 18/04/2025, la ricorrente agiva contro l dinanzi al CP_1
Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, impugnando l'avviso di addebito n.
40020240000245558000, notificato il 19/03/2024, dell'importo di € 18.109,25 derivante dal controllo della posizione contributiva relativa al periodo dall'01/2022 all'08/2022.
In punto di fatto evidenziava che:
- l inoltrava alla società “Invito a regolarizzare” ai sensi dell'art. 4, CP_1 Parte_1
comma 1, D.M. 30/01/2015, del 16/06/2022, 19/07/2022, 19/10/2022 e 28/11/2022,
inframezzati dalle note di rettifica dell'01/09/2022 (periodi di competenza 01/2022 e
02/2022), del 17/11/2022 (periodo di competenza 03/2022) e del 23/11/2022 (periodo di competenza 04/2022);
- l'istituto respingeva la richiesta di annullamento del 09/03/2022 avanzata dalla società e,
con nota dell'11/03/2022, confermava l'inadempienza, consistente nel mancato invio dell'Uniemens 02/2019, inviato solo il 23/03/2021, ben oltre il termine indicato nel preavviso ricevuto il 20/01/2021;
- con successiva nota dell'08/04/2022 l respingeva l'ulteriore richiesta di CP_1
annullamento, inoltrata in data 11/03/2022, evidenziando che in mancanza dell'invio del mod. DM, non poteva ritenersi assolto l'obbligo contributivo;
2 - con atto di diffida notificato in data 18/05/2022 la società evidenziava che la contestata irregolarità derivava da un'omissione meramente formale e non sostanziale, posto che la contribuzione dovuta era stata, in ogni caso, regolarmente e tempestivamente corrisposta in data 18/03/2019 e, quindi, chiedeva l'annullamento delle note di rettifica e degli avvisi di regolarizzazione;
- con nota integrativa del 19/05/2022, la società trasmetteva all' il DURC rilasciato CP_1
dall'I.N.A.I.L. con esito regolare;
- il 29/05/2022, l notificava avviso di addebito n. 40020220000580190000 CP_1
dell'importo di € 19.789,46, impugnato con ricorso del 06/06/2022 che veniva rigettato con sentenza n. 117/2023 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, pubblicata in data
26/01/2023, ed impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro;
- l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio discendeva dall'emissione di ulteriori note di rettifica relative ai rimanenti periodi di godimento delle agevolazioni contributive, note impugnate e contestate con PEC del 19/07/2022 e del 02/09/2022.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di addebito impugnato, avendo regolarmente e tempestivamente versato e corrisposto, in data
18/03/2019, i contributi dovuti e facendo riferimento l'irregolarità contestata dall' CP_1
previdenziale, solo ed esclusivamente, alla ritardata trasmissione telematica del modello
DM10 02/2019.
Pertanto, la contestazione sollevata dall' riguardava una violazione di carattere CP_1
meramente formale e, in quanto tale, inidonea a generare un DURC irregolare.
Evidenziava che secondo la Circolare esplicativa n. 3/2017 dell' Controparte_2
, relativa alla questione del recupero dei benefici normativi e contributivi, l'art. 1,
[...]
comma 1175, della L. n. 296/2006, precludeva il godimento dei benefici solo limitatamente al periodo di irregolarità del DURC, periodo che, nella fattispecie in esame, si era protratto
3 al massimo dal gennaio 2021 ad aprile 2021, posto che l'azienda aveva ricevuto il DURC
regolare in data 05/05/2021.
Richiamava, infine, l'art. 1, comma 1175-bis, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, in virtù del quale restava fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 nel caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi.
Ciò premesso, concludeva chiedendo, previa sospensione inaudita altera parte dell'avviso di addebito impugnato, al Tribunale di:
<
1. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare, per tutti i motivi
innanzi esposti, la nullità, l'invalidità, l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'avviso di addebito
n. 40020240000245558000 di euro 18.109,25;
2. per l'effetto annullare l'impugnato avviso di addebito ed ogni correlativo atto;
3. conseguentemente, accertare e dichiarare l'inesistenza dell'obbligo della società
ricorrente di corrispondere, in favore dell' , la predetta somma di euro 18.109,25 per le CP_1
causali ed i periodi indicati, disponendo lo sgravio totale delle somme richieste e
l'annullamento di qualsivoglia sanzione comminata in relazione alla presunta irregolarità e/o
inosservanza degli obblighi contributivi;
4. in subordine, ridurre le somme eventualmente dovute, stralciando quelle erroneamente
computate;
5. emettere ogni ulteriore e conseguenziale pronuncia.>>.
Con vittoria delle spese del giudizio con attribuzione ai procuratori antistatari.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l convenuto si costituiva con memoria CP_1
difensiva depositata il 04/11/2024, evidenziando che il conseguimento di un DURC regolare era subordinato al rispetto della normativa e che la comunicazione UNIEMENS, introdotta dalla Legge 326 del 24 novembre 2003, doveva essere obbligatoriamente presentata dal datore di lavoro mensilmente attraverso i servizi online dell'Ente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.
4 La mancata trasmissione della comunicazione rendeva impossibile all' definire CP_1
l'entità dell'imposizione contributiva.
L'Ente osservava che, nella fattispecie in esame, i modelli UNIEMENS richiesti ai fini del rilascio del DURC erano stati presentati in date successive all'esito di irregolarità e nemmeno pagati integralmente, circostanza che aveva comportato l'applicazione di quanto previsto dalla Circolare n. 17/2015 al punto n. 4 e, conseguentemente, la determinazione dell'Ente di negare alla ricorrente la fruizione dell'agevolazione e di emettere, relativamente al periodo oggetto di causa, un DURC negativo.
Sulla base di tanto, quindi, concludeva chiedendo al Tribunale di:
< …dichiarare inammissibile ed infondata la domanda e confermare l'avviso di addebito
opposto;
in via subordinata, ordinare uno sgravio parziale del titolo opposto entro i limiti della diversa
somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio e della quale si richiede
l'accertamento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite>>.
3. Con ordinanza del 21/05/2025, il G.d.L., ritenuta la necessità di attendere l'esito del giudizio di appello pendente tra le medesime parti, rinviava la discussione all'udienza del
04/11/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti di costituzione e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
In particolare, l depositava sentenza con cui la Corte di Appello di Salerno – Sezione CP_1
Lavoro rigettava l'appello proposto dalla società ricorrente. Parte opponente contestava le argomentazioni reiettive formulate dalla Corte d'Appello, evidenziando che la sentenza in parola era stata impugnata dinanzi alla Suprema Corte.
5 Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Risulta ex actis che l'AVA oggetto dell'odierna opposizione (n. 40020240000245558000,
notificato il 19/03/2024) concerne l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi scaturiti da quattro note di rettifica (elencate nella memoria di costituzione dell' ) emesse a seguito CP_1
di altrettanti DURC negativi resi dall' in conseguenza del precedente omesso CP_1
versamento di contributi accertati e non corrisposti dalla società opponente con riferimento a precedenti note di rettifica non pagate per i periodi 10, 11 e 12/2020 le quali avevano generato crediti già azionati esecutivamente dall' con l'AVA n. CP_1
40020220000580190000 (concernente, appunto, le inadempienze alle note di rettifica per i periodi 10, 11 e 12/2020).
Appare del tutto chiaro, dunque, come la legittimità dell'emissione dei DURC negativi da cui ha tratto origine l'emissione dell'AVA impugnato in questa sede derivi in via diretta dalla legittimità (o meno) dei pregressi DURC negativi, cioè quelli da cui era discesa l'emissione dell'AVA n. 40020220000580190000.
E, difatti, le argomentazioni difensive poste a base dell'odierna opposizione si appuntano essenzialmente sulla legittimità delle primigenie note di rettifica, cioè quelle che hanno dato origine all'AVA n. 40020220000580190000, e risultano interamente ripetitive di quelle già
articolate in seno all'opposizione a quest'ultimo AVA.
Ebbene, la verifica giudiziale in ordine alla legittimità degli atti posti a fondamento dei DURC
negativi e delle note di rettifica sottesi all'AVA n. 40020220000580190000 si è già svolta sia in primo grado che in secondo grado, sicché, pur non essendo passate in giudicato le decisioni che hanno deciso in ordine all'opposizione a detto AVA, occorre recepire e ribadire
6 le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni in parola, che si abbiano per richiamate in questa sede ex art. 118 disp att. c.p.c., con particolare riguardo alla sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro n. 117/2023 del 26.1.2023 ed alla sentenza della
Corte d'Appello n. 284 del 13.6.2025, resa nel giudizio di appello n. 200/2023 RG.
In punto di diritto è appena il caso di rammentare, in premessa, che le norme dettate dalla
L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), hanno subordinato la possibilità delle aziende di usufruire delle agevolazioni contributive anche al requisito della regolarità contributiva. E
che, pertanto, in base alla disciplina vigente al momento dei fatti, la fruizione degli esoneri contributivi era subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall'art. 1, commi 1175 e 1176,
della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro che assume, ovvero: a) la regolarità
degli obblighi di contribuzione previdenziale e l'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, cioé l'osservanza delle condizioni alle quali
è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); b) il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,
laddove sottoscritti, (art. 1 comma 1175 della predetta normativa). Di conseguenza, ai sensi di tale disciplina, la fruizione delle agevolazioni contributive era subordinata al rilascio di
DURC regolare.
Con riferimento alla vicenda odierna la Corte d'Appello, con argomentazioni del tutto condivisibili, ha osservato che: <L'art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006, stabilisce i
requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni contributive. In particolare è necessario
soddisfare i seguenti requisiti: Regolarità nei Versamenti Contributivi: i datori di lavoro
devono essere in regola con denunce Uniemens, premi assicurativi INAIL, fondamentali per
garantire la copertura contro gli infortuni sul lavoro. Regolarità dei pagamenti all' per CP_1
tutte le categorie di lavoratori dipendenti. Inoltre devono rispettare la normativa dei Contratti
Collettivi. Tuttavia è prevista la possibilità, allorquando riscontri irregolarità, di CP_1
concedere un termine per la regolarizzazione. Ed infatti l ha correttamente inviato, in CP_1
7 data 20.1.2021 (circostanza non contestata) l'invito a regolarizzare nel termine di gg 15 le
irregolarità seguenti: a) Omesso pagamento della contribuzione relativa al mese di agosto
2020; b) mancato invio dell'Uniemens 2/2019; c) omesso pagamento dell'avviso di addebito
n. 400 2019 0005642176 000.
Successivamente, la società provvedeva a rimediare alle irregolarità ma senza il rispetto del
termine imposto. Infatti: a) con F24 del 26.4.2021 – provvedeva a sanare l'inadempienza di
agosto 2020; b) con l'inoltro della denuncia del febbraio 2019 in data
23.3.2021, recante un pagamento solo parziale rispetto al dovuto (il saldo della stessa
sarebbe stato pari ad € 9.811,00, mentre il pagamento avvenuto in data 18.3.2019 era di €
9.661,00, con una differenza in capitale di € 150,00, oltre sanzioni per ritardato pagamento,
inadempienza che veniva saldata soltanto il 26.4.2021), sanava la seconda irregolarità. c)
in data 5.5.2021 provvedeva al pagamento dell'avviso di addebito n. 400 2019 0005642176
000.
(…)
Va pertanto confermata la sentenza di primo grado essendo emerso dalla documentazione
e da quanto dalla stessa società dichiarato che la regolarizzazione non è avvenuta nel
termine assegnato dall' . CP_1
Diversamente opinando si svuoterebbe di significato la possibilità di consentire la
regolarizzazione purché entro un termine perentorio. Lo scopo delle agevolazioni
contributive risiede nella premialità di condotte irreprensibili dal punto di vista dei versamenti
contributivi e della documentazione. E' stata poi prevista, in un ottica ancora più benevola,
la sanabilità di eventuali irregolarità purché entro un ristretto termine che l a tal fine CP_1
concede. Non si vede per quale motivo poi si dovrebbe consentire alla società che intende
avvalersi dei benefici contributivi di poter sanare le irregolarità oltre il termine imposto.
Infatti, la stessa società appellante specifica di aver inviato il DM10 in data 23.3.2021 (il
termine di 15 gg scadeva il 4.2.2021), di aver inviato chiarimenti in ordine al versamento
8 4/2019 in data 26.4.2021 (anch'esso ben oltre il 4.2.2021). Di tutta evidenza che la società
ha ignorato del tutto il termine entro il quale avrebbe dovuto provvedere alla regolarizzazione
chiesta dall' . Non si ravvisano motivi per consentire e giustificare il mancato rispetto CP_1
dei termini concessi dall' . Scrive il giudice di prime cure richiamando la Cassazione: ”A CP_1
ben vedere, se si consentisse la possibilità di una regolarizzazione postuma, sarebbero
frustrate le finalità della regola che collega l'accesso premiante agli sgravi alla regolarità
contributiva: in definitiva la stessa ratio legis - che è quella di indurre e gratificare i
comportamenti rigorosi dei datori di lavoro, al fine di godere di benefici ed agevolazioni
contributive - sarebbe frustrata da una serie di eccezioni determinate da diverse motivazione
(cfr Cass. 27107/2018).
Ed invero , nel caso di specie , a fronte della allegazione dell' circa l'insussistenza dei CP_1
presupposti di fruizione dello sgravio nel trimestre ottobre-dicembre 2020 e dell'invito , da
parte dell' , alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 4 , comma 1, D.L. 30.1.2005 , CP_1
relativamente al medesimo trimestre , la società odierna ricorrente , non ha né dimostrato
l'esistenza delle condizioni indicate dal comma 118 per fruire delle agevolazioni contributive
nel suddetto trimestre , né ha dimostrato di aver provveduto alla regolarizzazione richiesta
dall' nel termine indicato . E, pertanto, deve ritenersi dimostrata l'irregolarità CP_1
contributiva concernente il periodo ottobre- dicembre 2020”. Tali considerazioni sono
pienamente fondate e pertanto la sentenza di primo grado va confermata in ogni sua
parte>>.
Orbene, sulla scorta delle convincenti argomentazioni che precedono risulta chiaro che, una volta accertata la legittimità dei primi DURC negativi e la mancata regolarizzazione susseguente ad essi, nonché il mancato adempimento all'obbligazione contributiva azionata con l'AVA n. 40020220000580190000, non vi siano più validi argomenti per contestare i crediti ricompresi nell'AVA di cui si tratta in questa sede, giacché detti crediti scaturiscono
9 direttamente, come detto in precedenza, dal disconoscimento delle agevolazioni conseguente proprio ai succitati DURC negativi
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché la soc. ricorrente va condannata, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore del resistente delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M.
n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2223 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso dalla soc. Pt_1
nei confronti dell' , in persona del l.r.p.t., così provvede:
[...] CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' resistente, delle spese di CP_1
giudizio, che liquida in € 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 17.11.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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