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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1475/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Maradei ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, Piazza Gullo n. 6, come da procura in atti
Appellante
E
, (P.iva ) in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Corigliano Calabro (cs), alla c.da Coscia – SS 106, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Giovanni F.P. Chiarelli
Appellata - contumace
NONCHÈ
, (P.iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Lerici (La Spezia), alla via Ameglia Loc. Senato snc, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Paolo
Appellata - contumace
Conclusioni delle parti:
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
l'appellante chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello spiegato, così statuire: 1.riformare la sentenza n. 367/2019, resa dal Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, all'esito del giudizio iscritto al n. 4459/2013 r.g.a.c., pubblicata il 21.2.2019, per l'effetto, accogliere la domanda del sig. di condanna in solido della e della Parte_1 Controparte_1 CP_2 per il risarcimento dei danni patiti a fronte dell'inadempimento del contratto di vendita sottoscritto
[...] in data 31.10.2010; 2.condannare le parti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c., con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio la Parte_1
e la domandando di pronunciarsi: la risoluzione Controparte_2 Controparte_1 del contratto tra loro intervenuto in data 10.11.2010 e la condanna alla restituzione sia del doppio della caparra consegnata sia delle somme versate a titolo di acconto, per un totale di € 26.700,00, oltre al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa o da determinarsi in via equitativa dal giudice.
A tal fine deduceva:
-- di aver sottoscritto con la quale concessionaria per la Calabria Controparte_1 della un contratto di compravendita di un'imbarcazione, marca e Controparte_2 modello “Triton boats 301 cc”;
-- di aver corrisposto la somma di € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e l'ulteriore somma di € 16.700,00, in parte mediante assegni bancari e, quanto ad € 2.000,00, in contanti, a titolo di anticipazione sul prezzo convenuto di € 178.304,00;
-- che a seguito di tali corresponsioni non riceveva alcuna comunicazione circa il completamento della procedura di vendita né, tantomeno, la consegna del natante.
Sulla scorta di tali assunti chiedeva, dunque, che venisse accertato l'inadempimento contrattuale delle controparti e dichiarato risolto il contratto con conseguente condanna alla restituzione delle somme.
1.2. La si costituiva tempestivamente in giudizio resistendo alla Controparte_1 domanda formulata dall'attore di cui chiedeva il rigetto sul rilievo che gli accordi intercorsi tra le parti, per come indicati nella scrittura prodotta dall'attore, dovessero intendersi privi di valenza giuridica, inefficaci ed inesistenti in quanto sostituiti da altra scrittura, sempre intervenuta il 10.11.2010, avente ad oggetto una diversa imbarcazione, marca e modello
“Boston Whaler Outrage 32 cc”, al prezzo di € 178.300,00.
La convenuta avanzava, inoltre, in via riconvenzionale, domanda di risoluzione del diverso contratto allegato, per inadempimento imputabile all'attore, il quale – contravvenendo al
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
dovere di buona fede e correttezza durante la pendenza del termine per l'avveramento delle condizioni sospensive dedotte nell'accordo – non ha consegnato la documentazione relativa alla certificazione CEE dell'imbarcazione offerta in permuta e non ha consegnato la documentazione per l'istruttoria della domanda di concessione del finanziamento, così rendendosi inadempiente all'obbligo del pagamento del saldo del prezzo di acquisto.
1.3. La società si costituiva tardivamente (durante la pendenza dei Controparte_3 termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), eccependo, in via preliminare, la nullità della notifica della citazione, effettuata presso un ufficio periferico e non presso la sede legale della società; nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea formulata nei suoi confronti. A sostegno delle proprie difese, la società deduceva che né la né il sig. referente di questa per il contratto Controparte_1 Persona_1 concluso con l'attore, sono mai stati concessionari della Controparte_2
In via riconvenzionale chiedeva che, in caso di sua condanna, la Controparte_1 fosse condannata alla restituzione delle somme versate.
1.4. Espletata l'istruttoria tramite prova per testi e prova documentale, con sentenza n.
367/2019, pubblicata il 21.2.2019, il tribunale di Cosenza, così provvedeva:
1) accoglieva in parte la domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiarava risolto il contratto stipulato in data 10.11.2010 tra e la società ; Parte_1 Controparte_1
2) condanna la società alla restituzione, a favore dell'attore, della Controparte_1 somma di € 20.000,00, oltre interessi al saggio legale, dalla data del pagamento e fino al saldo;
3) compensava le spese di lite tra e Controparte_1 Parte_1
4) condannava al pagamento delle spese di lite a favore della Parte_1 CP_2
che si liquidano in € 458,00 per esborsi e ad € 4.835,00, oltre rimborso forfettario
[...] del 15%, IVA e CPA come per legge, per compensi.
In sintesi, il tribunale ha rilevato:
-- che l'attore e la convenuta hanno fondato le loro reciproche Controparte_1 pretese su due scritture (entrambe prodotte in giudizio in copia fotostatica) sulle quali è presente la stessa data del 10.11.2010 e lo stesso numero di riferimento 0-2010-1, che tuttavia concernono due distinte imbarcazioni, vendute allo stesso prezzo e con una regolamentazione parzialmente difforme delle modalità di pagamento, oltre che una diversa imputazione delle somme versate al momento della loro sottoscrizione;
-- che la scrittura prodotta dall'attore recherebbe la firma di mentre quella Per_1 prodotta dalla quella di e che nessuna delle parti Controparte_1 Parte_1 ha però tempestivamente e formalmente disconosciuto la sottoscrizione o la scrittura rispettivamente prodotta dall'altra parte, né ha disconosciuto la conformità della copia fotostatica all'originale;
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
-- che nessuna delle parti ha ritenuto, per il caso in cui ci fosse stato un abusivo riempimento del documento, di proporre querela di falso;
-- che, dunque, l'attore ha dedotto un diritto di credito fondato su una scrittura rimasta inadempiuta per causa imputabile alla mentre quest'ultima, Controparte_1 ritualmente costituitasi, ha dedotto l'inefficacia dei preesistenti accordi e ha documentato un nuovo accordo “coevo” a quello proposto dall'attore, provando in tal guisa l'esistenza di un fatto estintivo del diritto azionato, chiedendo, a sua volta, la risoluzione di questo contratto per inadempimento imputabile all'attore; Contr
-- che attesa la mancata contestazione della scrittura prodotta da , doveva essere questa e non anche quella prodotta dall'attore ad essere posta a base della decisione.
Tanto premesso il tribunale ha ritenuto: Contr
-- che dallo scarno contenuto della scrittura prodotta da non fosse possibile ricavare l'esistenza di alcuna condizione, alla quale le parti abbiano inteso subordinare l'efficacia del contratto in questione, sicché è irrilevante il dedotto inadempimento attribuito ad
[...]
Pt_1
-- che l'obbligo di consegna della certificazione CE relativa all'imbarcazione offerta in permuta non è stato espressamente dedotto, né come tale né come evento condizionante;
-- che l'indicazione relativa alle modalità di pagamento, in cui le parti si danno atto che il pagamento avverrà «come concordato, salvo approvazione leasing», non può essere apprezzata come fissazione di una condizione, attesa l'estrema genericità della forma linguistica utilizzata;
-- che, essendo le contrapposte volontà manifestate dall'attore e dalla convenuta
[...] dirette ad ottenere una pronuncia di scioglimento del contratto – quale Controparte_1 che sia – intercorso tra le parti, alla luce dell'evidente sopravvenuta carenza di interesse da ambo i lati manifestata in ordine al conseguimento delle reciproche prestazioni, dovesse essere pronunciata la risoluzione del contratto;
-- che alla pronunciata risoluzione conseguiva l'obbligo restitutorio a carico della
[...] relativo alla somma di € 20.000,00 che, nella scrittura del 10.11.2010 da Controparte_1 questa prodotta, è stata dichiarata come versata dall'attore ed è stata imputata a caparra
(non potendo in ogni caso trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1385 cod. civ., che concerne il diverso istituto del recesso unilaterale dal contratto).
Quanto, infine, alla domanda proposta dall'attore nei confronti della Controparte_2 questo Giudice ha ritenuto che la stessa fosse priva di fondamento e dovesse essere rigettata posto che la scrittura concernente l'acquisto del “Triton Boats 301 cc”, imbarcazione importata e commercializzata dalla è stata superata da altro accordo Controparte_2 intercorso tra e la sola concernente altra Parte_1 Controparte_1 imbarcazione.
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
§ 2. Il giudizio di secondo grado
2.1. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello Parte_1
A sostegno del gravame, premessa una ricostruzione temporale degli accadimenti dalla stipula del contratto alla decisione impugnata, ha articolato due motivi di appello.
Con il primo motivo contesta la «errata interpretazione delle argomentazioni di parte attrice e della risultanze dell'istruttoria; falsa applicazione dei principi che regolano oneri probatori delle parti».
A sostegno del motivo deduce:
-- che la scelta del Tribunale di porre a fondamento della decisione il contratto allegato in giudizio dalla RCV, negando ogni rilievo al contratto fonte delle pretese di parte attrice è il frutto di un'errata applicazione delle regole processuali dettate dall'articolo 2697 c.c.;
-- che l' ha instaurato un giudizio di responsabilità contrattuale, denunciando Pt_1 Contr l'inadempimento della e della nel contratto di compravendita sottoscritto, CP_2 allegando a sostegno delle proprie richieste di risoluzione e risarcimento il contratto posto a fondamento della propria pretesa sostanziale, in ossequio alla disciplina che regola la distribuzione dell'onus probandi tra le parti;
-- che, al contempo, la ha dedotto la sussistenza di un diverso contratto Controparte_1 volto a paralizzare la pretesa dell' e che tale secondo contratto non può Pt_1 rappresentare un fatto estintivo della pretesa dell' , idoneo a paralizzare la validità e Pt_1
l'efficacia, in termini sostanziali e probatori, del contratto allegato da parte attrice poiché, contrariamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, il sig. , Parte_1 nel corso del giudizio ha ampiamente contestato la validità di tale secondo negozio;
-- che la contestazione operata dalla convenuta RCV ed il contratto dalla stessa prodotto, non valgono a paralizzare il rilievo probatorio del documento allegato dall'attore che doveva essere necessariamente posto a fondamento della decisione del Giudice in quanto cardine del giudizio instaurato;
-- che, dunque, sono da ritenersi erronee le affermazioni rese dal Giudice di primo grado in ordine alla centralità acquisita nel giudizio dal contratto allegato dalla convenuta RCV, in ragione della presunta assenza di contestazioni da parte dell' in relazione a tale Pt_1 seconda scrittura, qualificata come fatto estintivo della pretesa di parte attrice.
Con il secondo motivo contesta la «violazione e falsa applicazione della disciplina della responsabilità civile».
A sostegno del motivo deduce: Contr
- che il tribunale ha errato sia nel non imputare alla l'inadempimento del contratto di compravendita, sia nel ritenere la estranea alla vicenda ciò poiché la Controparte_2 distribuzione delle responsabilità nel caso di specie dovesse essere effettuata tenendo in considerazione la scrittura contrattuale allegata in giudizio dall' ; Pt_1
-- che la è contrattualmente responsabile nei confronti dell' per Controparte_1 Pt_1
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l'inadempimento del contratto di compravendita e, in particolare, per il mancato trasferimento del natante per cui l'acquirente aveva regolarmente versato caparra ed anticipo;
-- che il nesso eziologico sussistente tra il contratto sottoscritto dall' presso la RCV Pt_1
e la responsabilità della emerge ad un semplice esame del contratto allegato in CP_2 giudizio da parte attrice, attraverso cui emerge l'uso, da parte della concessionaria, della modulistica della CP_2
-- che contrariamente a quanto sostenuto dalla nel primo grado di giudizio, anche CP_2 nell'ipotesi in cui l' avesse operato in maniera arbitraria, eccedendo rispetto ai Per_1 limiti delle facoltà concessegli dalla casa madre, ciò non farebbe venir meno l'obbligo di controllo della casa madre sui propri agenti o, comunque, verso chi opera o ha operato nel proprio interesse e che al caso di specie, risultano certamente applicabili i principi afferenti alla responsabilità del preponente per l'attività posta in essere dal preposto, essendo, quindi, la responsabile per gli illeciti, contrattuali e non, posti in essere dal proprio agente CP_2
o, comunque, da chi appariva essere tale.
Tanto dedotto ha rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
2.2. Nessuna delle due parti convenute ha inteso costituirsi in giudizio.
2.3. All'udienza del 28.01.2020, fissata innanzi alla Terza Sezione di questa Corte per la trattazione dell'udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2022. e, quindi, nuovamente rinviata per i medesimi incombenti all'udienza dell'11.06.2024.
A seguito della soppressione della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello la causa veniva assegnata alla Seconda Sezione Civile e rinviata all'udienza del 09.04.2025.
All'udienza del 09.04.2025 sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.- sulle note scritte dell'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellante ha depositato comparsa conclusionale.
§ 3. I motivi della decisione
3.1. In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia di e di Controparte_1 CP_2
i quali non si sono costituiti in giudizio malgrado la ritualità della notificazione
[...] dell'atto di citazione in appello.
3.2. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Pienamente condivisibili – e non scalfite dalle censure articolate nell'atto di appello- sono le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
La premessa fattuale posta a fondamento della decisione impugnata deve ritenersi pacifica.
Risultano versate in atti dall'acquirente e dal venditore (a Pt_1 Controparte_1 fondamento delle loro reciproche pretese) due distinte scritture sulle quali è presente la stessa data del 10.11.2010 e lo stesso numero di riferimento 0-2010-1, che tuttavia
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concernono due distinte imbarcazioni, vendute allo stesso prezzo e con una regolamentazione parzialmente difforme delle modalità di pagamento, oltre che una diversa imputazione delle somme versate al momento della loro sottoscrizione.
Entrambe le scritture risultano prodotte in giudizio in copia fotostatica;
l'una (quella prodotta dall' ) reca in calce la firma dell' mentre l'altra (quella prodotta Pt_1 Per_1 dalla reca in calce la firma di Controparte_1 Parte_1
A fronte di tale situazione -posto che «nessuna delle parti ha tempestivamente e formalmente disconosciuto la sottoscrizione o la scrittura rispettivamente prodotta dall'altra parte, né ha disconosciuto la conformità della copia fotostatica all'originale», il tribunale, applicando correttamente le regole sul riparto dell'onere della prova, sulla base Contr della “mancata contestazione della scrittura prodotta da ”, ha ritenuto, condivisibilmente di porre la stessa a base della decisione addivenendo, correttamente, alla pronuncia di risoluzione del contratto e condannando la società venditrice alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di acconto sul prezzo.
Tale determinazione non è inficiata dalle deduzioni articolate dalla difesa nel primo motivo di appello.
In primo luogo occorre rilevare che, come evidenziato dal Tribunale, « l'attore ha preso posizione sulla scrittura prodotta dalla solo in occasione della Controparte_1 memoria ex art 183, n. 2 e non nella prima occasione utile successiva alla produzione del citato documento, che è stato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta».
Ed invero nel verbale di udienza del 14.01.2014 (prima udienza successiva alla costituzione del convenuto), così come del resto nel verbale di udienza del 25.02.2014 e nella memoria ex art. 183 n- 1 c.p.c., l' non ha dedotto alcunché rispetto alla produzione Pt_1 documentale effettuata da parte convenuta.
Né l'ha contestata, né, tantomeno, ne ha disconosciuto le veridicità.
Ergo, correttamente, è stata rilevata la tardività della contestazione.
Premessa tale assorbente considerazione, con ciò che in rito ne consegue in punto di operatività del principio di cui all'art. 115 c.p.c., in ogni caso, alla luce delle specifiche censure articolate nel motivo di gravame, occorre rilevare quanto segue:
i) la circostanza che il contratto prodotto dalla RCV non rechi la sottoscrizione del rappresentante della società ma solo quella dell' , è dato non decisivo ove si consideri Pt_1 che, di contro, il contratto prodotto dall' reca, invece, la sola sottoscrizione Pt_1 dell' e non, invece, la sua (si tratta, pertanto, di due situazioni contrapposte Per_1 speculari);
ii) non emerge affatto “ictu oculi” che la firma riportata in calce al contratto prodotto dalla
RCV non sia riferibile all' . La comparazione visiva tra la firma apposta sul contratto Pt_1
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e quella riferibile alla parte non rende affatto evidente tale discrasia (né risulta che sia stata in corso di giudizio richiesta una verifica della sottoscrizione);
iii) non risulta che l' abbia formalmente disconosciuto come propria la firma apposta Pt_1 sulla scrittura prodotta da controparte né, tantomeno, come sarebbe stato ovvio attendersi, che abbia sporto querela di falso.
Contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello, infatti, dal contenuto dei verbali di causa non risulta che l' abbia “più volte sollecitato il deposito dell'originale” o che Pt_1 si sia riservato di “procedere al disconoscimento della firma apposta su tale secondo contratto al momento della produzione del documento originale”; iv) le dichiarazioni dei testi escussi -testi di parte attrice e teste di parte convenuta- appaiono tra loro contraddittorie e, semmai, dalla deposizione della teste emerge un indizio Tes_1 sulla sottoscrizione da parte dell' del secondo contratto, ossia quello prodotto dalla Pt_1
RCV (cfr. allegato al verbale del 10.05.2016; la teste ha, infatti, riferito di essere stata presente al momento della sottoscrizione da parte dell' della proposta di acquisto Pt_1 del natante Boston)
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, corretta e immune da censura appare la valutazione del giudice di prime cure.
Il motivo di appello deve essere, pertanto, rigettato.
3.2. Il rigetto del primo motivo di gravame, afferendo a profilo di carattere preliminare, comporta l'assorbimento del secondo motivo incentrato sul presupposto del riconoscimento della validità del contratto prodotto dall' , assunto non sostenibile Pt_1 per quanto già detto.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Nulla occorre statuire sulle spese stante la mancata costituzione delle parti appellate.
4.2. Visto il tenore della decisione sull'appello (integrale rigetto), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 367/2019, resa dal Parte_1
Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, all'esito del giudizio iscritto al n. 4459/2013
r.g.a.c., pubblicata il 21.2.2019, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di e di Controparte_1 Controparte_2
2) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
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3) Dà atto che sussistono i presupposti per condannare al Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in data 22 luglio 2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1475/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Maradei ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, Piazza Gullo n. 6, come da procura in atti
Appellante
E
, (P.iva ) in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Corigliano Calabro (cs), alla c.da Coscia – SS 106, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Giovanni F.P. Chiarelli
Appellata - contumace
NONCHÈ
, (P.iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede in Lerici (La Spezia), alla via Ameglia Loc. Senato snc, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Paolo
Appellata - contumace
Conclusioni delle parti:
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
l'appellante chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello spiegato, così statuire: 1.riformare la sentenza n. 367/2019, resa dal Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, all'esito del giudizio iscritto al n. 4459/2013 r.g.a.c., pubblicata il 21.2.2019, per l'effetto, accogliere la domanda del sig. di condanna in solido della e della Parte_1 Controparte_1 CP_2 per il risarcimento dei danni patiti a fronte dell'inadempimento del contratto di vendita sottoscritto
[...] in data 31.10.2010; 2.condannare le parti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c., con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio la Parte_1
e la domandando di pronunciarsi: la risoluzione Controparte_2 Controparte_1 del contratto tra loro intervenuto in data 10.11.2010 e la condanna alla restituzione sia del doppio della caparra consegnata sia delle somme versate a titolo di acconto, per un totale di € 26.700,00, oltre al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 10.000,00 o in quella maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa o da determinarsi in via equitativa dal giudice.
A tal fine deduceva:
-- di aver sottoscritto con la quale concessionaria per la Calabria Controparte_1 della un contratto di compravendita di un'imbarcazione, marca e Controparte_2 modello “Triton boats 301 cc”;
-- di aver corrisposto la somma di € 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e l'ulteriore somma di € 16.700,00, in parte mediante assegni bancari e, quanto ad € 2.000,00, in contanti, a titolo di anticipazione sul prezzo convenuto di € 178.304,00;
-- che a seguito di tali corresponsioni non riceveva alcuna comunicazione circa il completamento della procedura di vendita né, tantomeno, la consegna del natante.
Sulla scorta di tali assunti chiedeva, dunque, che venisse accertato l'inadempimento contrattuale delle controparti e dichiarato risolto il contratto con conseguente condanna alla restituzione delle somme.
1.2. La si costituiva tempestivamente in giudizio resistendo alla Controparte_1 domanda formulata dall'attore di cui chiedeva il rigetto sul rilievo che gli accordi intercorsi tra le parti, per come indicati nella scrittura prodotta dall'attore, dovessero intendersi privi di valenza giuridica, inefficaci ed inesistenti in quanto sostituiti da altra scrittura, sempre intervenuta il 10.11.2010, avente ad oggetto una diversa imbarcazione, marca e modello
“Boston Whaler Outrage 32 cc”, al prezzo di € 178.300,00.
La convenuta avanzava, inoltre, in via riconvenzionale, domanda di risoluzione del diverso contratto allegato, per inadempimento imputabile all'attore, il quale – contravvenendo al
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dovere di buona fede e correttezza durante la pendenza del termine per l'avveramento delle condizioni sospensive dedotte nell'accordo – non ha consegnato la documentazione relativa alla certificazione CEE dell'imbarcazione offerta in permuta e non ha consegnato la documentazione per l'istruttoria della domanda di concessione del finanziamento, così rendendosi inadempiente all'obbligo del pagamento del saldo del prezzo di acquisto.
1.3. La società si costituiva tardivamente (durante la pendenza dei Controparte_3 termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), eccependo, in via preliminare, la nullità della notifica della citazione, effettuata presso un ufficio periferico e non presso la sede legale della società; nel merito chiedendo il rigetto della domanda attorea formulata nei suoi confronti. A sostegno delle proprie difese, la società deduceva che né la né il sig. referente di questa per il contratto Controparte_1 Persona_1 concluso con l'attore, sono mai stati concessionari della Controparte_2
In via riconvenzionale chiedeva che, in caso di sua condanna, la Controparte_1 fosse condannata alla restituzione delle somme versate.
1.4. Espletata l'istruttoria tramite prova per testi e prova documentale, con sentenza n.
367/2019, pubblicata il 21.2.2019, il tribunale di Cosenza, così provvedeva:
1) accoglieva in parte la domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiarava risolto il contratto stipulato in data 10.11.2010 tra e la società ; Parte_1 Controparte_1
2) condanna la società alla restituzione, a favore dell'attore, della Controparte_1 somma di € 20.000,00, oltre interessi al saggio legale, dalla data del pagamento e fino al saldo;
3) compensava le spese di lite tra e Controparte_1 Parte_1
4) condannava al pagamento delle spese di lite a favore della Parte_1 CP_2
che si liquidano in € 458,00 per esborsi e ad € 4.835,00, oltre rimborso forfettario
[...] del 15%, IVA e CPA come per legge, per compensi.
In sintesi, il tribunale ha rilevato:
-- che l'attore e la convenuta hanno fondato le loro reciproche Controparte_1 pretese su due scritture (entrambe prodotte in giudizio in copia fotostatica) sulle quali è presente la stessa data del 10.11.2010 e lo stesso numero di riferimento 0-2010-1, che tuttavia concernono due distinte imbarcazioni, vendute allo stesso prezzo e con una regolamentazione parzialmente difforme delle modalità di pagamento, oltre che una diversa imputazione delle somme versate al momento della loro sottoscrizione;
-- che la scrittura prodotta dall'attore recherebbe la firma di mentre quella Per_1 prodotta dalla quella di e che nessuna delle parti Controparte_1 Parte_1 ha però tempestivamente e formalmente disconosciuto la sottoscrizione o la scrittura rispettivamente prodotta dall'altra parte, né ha disconosciuto la conformità della copia fotostatica all'originale;
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
-- che nessuna delle parti ha ritenuto, per il caso in cui ci fosse stato un abusivo riempimento del documento, di proporre querela di falso;
-- che, dunque, l'attore ha dedotto un diritto di credito fondato su una scrittura rimasta inadempiuta per causa imputabile alla mentre quest'ultima, Controparte_1 ritualmente costituitasi, ha dedotto l'inefficacia dei preesistenti accordi e ha documentato un nuovo accordo “coevo” a quello proposto dall'attore, provando in tal guisa l'esistenza di un fatto estintivo del diritto azionato, chiedendo, a sua volta, la risoluzione di questo contratto per inadempimento imputabile all'attore; Contr
-- che attesa la mancata contestazione della scrittura prodotta da , doveva essere questa e non anche quella prodotta dall'attore ad essere posta a base della decisione.
Tanto premesso il tribunale ha ritenuto: Contr
-- che dallo scarno contenuto della scrittura prodotta da non fosse possibile ricavare l'esistenza di alcuna condizione, alla quale le parti abbiano inteso subordinare l'efficacia del contratto in questione, sicché è irrilevante il dedotto inadempimento attribuito ad
[...]
Pt_1
-- che l'obbligo di consegna della certificazione CE relativa all'imbarcazione offerta in permuta non è stato espressamente dedotto, né come tale né come evento condizionante;
-- che l'indicazione relativa alle modalità di pagamento, in cui le parti si danno atto che il pagamento avverrà «come concordato, salvo approvazione leasing», non può essere apprezzata come fissazione di una condizione, attesa l'estrema genericità della forma linguistica utilizzata;
-- che, essendo le contrapposte volontà manifestate dall'attore e dalla convenuta
[...] dirette ad ottenere una pronuncia di scioglimento del contratto – quale Controparte_1 che sia – intercorso tra le parti, alla luce dell'evidente sopravvenuta carenza di interesse da ambo i lati manifestata in ordine al conseguimento delle reciproche prestazioni, dovesse essere pronunciata la risoluzione del contratto;
-- che alla pronunciata risoluzione conseguiva l'obbligo restitutorio a carico della
[...] relativo alla somma di € 20.000,00 che, nella scrittura del 10.11.2010 da Controparte_1 questa prodotta, è stata dichiarata come versata dall'attore ed è stata imputata a caparra
(non potendo in ogni caso trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 1385 cod. civ., che concerne il diverso istituto del recesso unilaterale dal contratto).
Quanto, infine, alla domanda proposta dall'attore nei confronti della Controparte_2 questo Giudice ha ritenuto che la stessa fosse priva di fondamento e dovesse essere rigettata posto che la scrittura concernente l'acquisto del “Triton Boats 301 cc”, imbarcazione importata e commercializzata dalla è stata superata da altro accordo Controparte_2 intercorso tra e la sola concernente altra Parte_1 Controparte_1 imbarcazione.
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§ 2. Il giudizio di secondo grado
2.1. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello Parte_1
A sostegno del gravame, premessa una ricostruzione temporale degli accadimenti dalla stipula del contratto alla decisione impugnata, ha articolato due motivi di appello.
Con il primo motivo contesta la «errata interpretazione delle argomentazioni di parte attrice e della risultanze dell'istruttoria; falsa applicazione dei principi che regolano oneri probatori delle parti».
A sostegno del motivo deduce:
-- che la scelta del Tribunale di porre a fondamento della decisione il contratto allegato in giudizio dalla RCV, negando ogni rilievo al contratto fonte delle pretese di parte attrice è il frutto di un'errata applicazione delle regole processuali dettate dall'articolo 2697 c.c.;
-- che l' ha instaurato un giudizio di responsabilità contrattuale, denunciando Pt_1 Contr l'inadempimento della e della nel contratto di compravendita sottoscritto, CP_2 allegando a sostegno delle proprie richieste di risoluzione e risarcimento il contratto posto a fondamento della propria pretesa sostanziale, in ossequio alla disciplina che regola la distribuzione dell'onus probandi tra le parti;
-- che, al contempo, la ha dedotto la sussistenza di un diverso contratto Controparte_1 volto a paralizzare la pretesa dell' e che tale secondo contratto non può Pt_1 rappresentare un fatto estintivo della pretesa dell' , idoneo a paralizzare la validità e Pt_1
l'efficacia, in termini sostanziali e probatori, del contratto allegato da parte attrice poiché, contrariamente da quanto affermato dal Giudice di primo grado, il sig. , Parte_1 nel corso del giudizio ha ampiamente contestato la validità di tale secondo negozio;
-- che la contestazione operata dalla convenuta RCV ed il contratto dalla stessa prodotto, non valgono a paralizzare il rilievo probatorio del documento allegato dall'attore che doveva essere necessariamente posto a fondamento della decisione del Giudice in quanto cardine del giudizio instaurato;
-- che, dunque, sono da ritenersi erronee le affermazioni rese dal Giudice di primo grado in ordine alla centralità acquisita nel giudizio dal contratto allegato dalla convenuta RCV, in ragione della presunta assenza di contestazioni da parte dell' in relazione a tale Pt_1 seconda scrittura, qualificata come fatto estintivo della pretesa di parte attrice.
Con il secondo motivo contesta la «violazione e falsa applicazione della disciplina della responsabilità civile».
A sostegno del motivo deduce: Contr
- che il tribunale ha errato sia nel non imputare alla l'inadempimento del contratto di compravendita, sia nel ritenere la estranea alla vicenda ciò poiché la Controparte_2 distribuzione delle responsabilità nel caso di specie dovesse essere effettuata tenendo in considerazione la scrittura contrattuale allegata in giudizio dall' ; Pt_1
-- che la è contrattualmente responsabile nei confronti dell' per Controparte_1 Pt_1
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l'inadempimento del contratto di compravendita e, in particolare, per il mancato trasferimento del natante per cui l'acquirente aveva regolarmente versato caparra ed anticipo;
-- che il nesso eziologico sussistente tra il contratto sottoscritto dall' presso la RCV Pt_1
e la responsabilità della emerge ad un semplice esame del contratto allegato in CP_2 giudizio da parte attrice, attraverso cui emerge l'uso, da parte della concessionaria, della modulistica della CP_2
-- che contrariamente a quanto sostenuto dalla nel primo grado di giudizio, anche CP_2 nell'ipotesi in cui l' avesse operato in maniera arbitraria, eccedendo rispetto ai Per_1 limiti delle facoltà concessegli dalla casa madre, ciò non farebbe venir meno l'obbligo di controllo della casa madre sui propri agenti o, comunque, verso chi opera o ha operato nel proprio interesse e che al caso di specie, risultano certamente applicabili i principi afferenti alla responsabilità del preponente per l'attività posta in essere dal preposto, essendo, quindi, la responsabile per gli illeciti, contrattuali e non, posti in essere dal proprio agente CP_2
o, comunque, da chi appariva essere tale.
Tanto dedotto ha rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
2.2. Nessuna delle due parti convenute ha inteso costituirsi in giudizio.
2.3. All'udienza del 28.01.2020, fissata innanzi alla Terza Sezione di questa Corte per la trattazione dell'udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2022. e, quindi, nuovamente rinviata per i medesimi incombenti all'udienza dell'11.06.2024.
A seguito della soppressione della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello la causa veniva assegnata alla Seconda Sezione Civile e rinviata all'udienza del 09.04.2025.
All'udienza del 09.04.2025 sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.- sulle note scritte dell'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellante ha depositato comparsa conclusionale.
§ 3. I motivi della decisione
3.1. In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia di e di Controparte_1 CP_2
i quali non si sono costituiti in giudizio malgrado la ritualità della notificazione
[...] dell'atto di citazione in appello.
3.2. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
Pienamente condivisibili – e non scalfite dalle censure articolate nell'atto di appello- sono le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure.
La premessa fattuale posta a fondamento della decisione impugnata deve ritenersi pacifica.
Risultano versate in atti dall'acquirente e dal venditore (a Pt_1 Controparte_1 fondamento delle loro reciproche pretese) due distinte scritture sulle quali è presente la stessa data del 10.11.2010 e lo stesso numero di riferimento 0-2010-1, che tuttavia
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concernono due distinte imbarcazioni, vendute allo stesso prezzo e con una regolamentazione parzialmente difforme delle modalità di pagamento, oltre che una diversa imputazione delle somme versate al momento della loro sottoscrizione.
Entrambe le scritture risultano prodotte in giudizio in copia fotostatica;
l'una (quella prodotta dall' ) reca in calce la firma dell' mentre l'altra (quella prodotta Pt_1 Per_1 dalla reca in calce la firma di Controparte_1 Parte_1
A fronte di tale situazione -posto che «nessuna delle parti ha tempestivamente e formalmente disconosciuto la sottoscrizione o la scrittura rispettivamente prodotta dall'altra parte, né ha disconosciuto la conformità della copia fotostatica all'originale», il tribunale, applicando correttamente le regole sul riparto dell'onere della prova, sulla base Contr della “mancata contestazione della scrittura prodotta da ”, ha ritenuto, condivisibilmente di porre la stessa a base della decisione addivenendo, correttamente, alla pronuncia di risoluzione del contratto e condannando la società venditrice alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di acconto sul prezzo.
Tale determinazione non è inficiata dalle deduzioni articolate dalla difesa nel primo motivo di appello.
In primo luogo occorre rilevare che, come evidenziato dal Tribunale, « l'attore ha preso posizione sulla scrittura prodotta dalla solo in occasione della Controparte_1 memoria ex art 183, n. 2 e non nella prima occasione utile successiva alla produzione del citato documento, che è stato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta».
Ed invero nel verbale di udienza del 14.01.2014 (prima udienza successiva alla costituzione del convenuto), così come del resto nel verbale di udienza del 25.02.2014 e nella memoria ex art. 183 n- 1 c.p.c., l' non ha dedotto alcunché rispetto alla produzione Pt_1 documentale effettuata da parte convenuta.
Né l'ha contestata, né, tantomeno, ne ha disconosciuto le veridicità.
Ergo, correttamente, è stata rilevata la tardività della contestazione.
Premessa tale assorbente considerazione, con ciò che in rito ne consegue in punto di operatività del principio di cui all'art. 115 c.p.c., in ogni caso, alla luce delle specifiche censure articolate nel motivo di gravame, occorre rilevare quanto segue:
i) la circostanza che il contratto prodotto dalla RCV non rechi la sottoscrizione del rappresentante della società ma solo quella dell' , è dato non decisivo ove si consideri Pt_1 che, di contro, il contratto prodotto dall' reca, invece, la sola sottoscrizione Pt_1 dell' e non, invece, la sua (si tratta, pertanto, di due situazioni contrapposte Per_1 speculari);
ii) non emerge affatto “ictu oculi” che la firma riportata in calce al contratto prodotto dalla
RCV non sia riferibile all' . La comparazione visiva tra la firma apposta sul contratto Pt_1
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e quella riferibile alla parte non rende affatto evidente tale discrasia (né risulta che sia stata in corso di giudizio richiesta una verifica della sottoscrizione);
iii) non risulta che l' abbia formalmente disconosciuto come propria la firma apposta Pt_1 sulla scrittura prodotta da controparte né, tantomeno, come sarebbe stato ovvio attendersi, che abbia sporto querela di falso.
Contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello, infatti, dal contenuto dei verbali di causa non risulta che l' abbia “più volte sollecitato il deposito dell'originale” o che Pt_1 si sia riservato di “procedere al disconoscimento della firma apposta su tale secondo contratto al momento della produzione del documento originale”; iv) le dichiarazioni dei testi escussi -testi di parte attrice e teste di parte convenuta- appaiono tra loro contraddittorie e, semmai, dalla deposizione della teste emerge un indizio Tes_1 sulla sottoscrizione da parte dell' del secondo contratto, ossia quello prodotto dalla Pt_1
RCV (cfr. allegato al verbale del 10.05.2016; la teste ha, infatti, riferito di essere stata presente al momento della sottoscrizione da parte dell' della proposta di acquisto Pt_1 del natante Boston)
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, corretta e immune da censura appare la valutazione del giudice di prime cure.
Il motivo di appello deve essere, pertanto, rigettato.
3.2. Il rigetto del primo motivo di gravame, afferendo a profilo di carattere preliminare, comporta l'assorbimento del secondo motivo incentrato sul presupposto del riconoscimento della validità del contratto prodotto dall' , assunto non sostenibile Pt_1 per quanto già detto.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Nulla occorre statuire sulle spese stante la mancata costituzione delle parti appellate.
4.2. Visto il tenore della decisione sull'appello (integrale rigetto), si dà atto che sussistono i presupposti per condannare l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 367/2019, resa dal Parte_1
Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, all'esito del giudizio iscritto al n. 4459/2013
r.g.a.c., pubblicata il 21.2.2019, così provvede: 1) Dichiara la contumacia di e di Controparte_1 Controparte_2
2) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
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3) Dà atto che sussistono i presupposti per condannare al Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in data 22 luglio 2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
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