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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.3240/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa LA Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3240/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
domiciliata in Salerno presso lo studio d
[...] di che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Colliano (SA) presso lo stu che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 30 aprile 2024, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con l Comune di Controparte_1
VI QU (NA) in data 14 luglio 2003 e, d erano nate due figlie: LA (20.11.2006) ed (21.05.2009), chiedeva pronunciarsi la Per_1 separazione dal coniuge. In particolare, la ricorrente precisava che la vita matrimoniale era diventata intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale e delle incomprensioni tra i coniugi;
pertanto, in considerazione del venir meno dell'affectio coniugalis chiedeva la pronuncia di separazione con la previsione dell'affidamento condiviso delle figlie minori con residenza prevalente presso di sé e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché l'obbligo a carico del marito di corrisponderle la somma mensile di € 1.200,00 (€ 600,00 ciascuna) per il mantenimento delle figlie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 contestava quanto allegato dalla ricorrente, stigmatizzand to di quest'ultima che, nell'ottobre 2023, aveva deciso di andare via dalla casa familiare, sita in Contursi Terme, per andare a vivere a Salerno unitamente alle figlie senza alcuna giustificazione e senza il proprio consenso;
precisava di essersi sempre occupato personalmente delle figlie, accudendole con continuità e garantendo il soddisfacimento di ogni loro esigenza e, pertanto, chiedeva la residenza prevalente delle stesse presso di sé e l'obbligo a carico della ricorrente di corrispondere la somma mensile di € 800,00 per il loro mantenimento o, in caso di collocamento presso la madre.
2. In data 5 novembre 2024, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che il Tribunale deve valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali, essendo stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 6093/2024. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza presso la madre e con incontri liberi con il Per_1 padre, nonché l'o a carico di quest'ultimo di corrispondere alla moglie la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 ciascuno) a titolo di mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento della figlia minore In primo luogo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento del figlio e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, deve rilevarsi che in conformità alle richieste avanzate dalle parti e in mancanza di rilevanti criticità nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
si ritiene altresì opportuno disporre Per_1
l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli. Inoltre, il Tribunale ritiene opportuno confermare la residenza prevalente della minore presso la madre, considerato che è ormai pacifico che il centro di interessi e le sue abitudini di vita sono radicate in Salerno e che non risulta il trasferimento del resistente nel suddetto Comune nel corso del giudizio. Tempi di permanenza dei figli presso il padre A tal proposito, considerata l'età di e tenuto conto di quanto dichiarato dai Per_1 genitori sulla frequentazione con il , si ritiene opportuno confermare quanto già statuito e lasciare, dunque, all'accordo tra il padre e la figlia minore la decisione sulle modalità e sui tempi di permanenza anche per ciò che concerne le diverse festività e il periodo estivo. Mantenimento delle figlie In merito agli aspetti economici, occorre premettere che parte ricorrente chiede l'aumento della misura del mantenimento in precedenza disposta, mentre il resistente chiede una riduzione, ritenendo l'importo stabilito superiore alle esigenze delle ragazze. Orbene, occorre valutare unicamente le suddette richieste sul quantum del mantenimento, essendo pacifico che LA non è ancora economicamente autosufficiente. Tanto premesso, in merito alla situazione economica- patrimoniale delle parti, si evidenzia che, all'udienza del 5 novembre 2024, la ricorrente, dipendente dall'Arma dei Carabinieri, ha dichiarato di percepire una retribuzione di circa € 2.000,00 ed € 300,00 mensili a titolo di canone di locazione di un immobile, di corrispondere € 700,00 per l'affitto dell'abitazione in cui vive e circa € 500,00 per due finanziamenti contratti;
parte resistente, anch'egli dipendente dall'Arma dei Carabinieri, ha dichiarato di percepire una retribuzione media di € 2.000,00 mensili, nonché € 2.000,00 mensili per un vitalizio derivante da una riconosciuta invalidità (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione reddituale depositata, risulta che la ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo di € 40.117,00 nell'anno 2020, di € 45.567,00 nell'anno 2021 e di € 46.800,00 nell'anno 2022, è nuda proprietaria di diversi immobili e proprietaria di un immobile concesso in locazione, e corrisponde le somme dichiarate per la locazione della casa e per i finanziamenti contratti;
di contro il resistente ha percepito un reddito annuo lordo di circa € 36.848,00 nel periodo di imposta 2020, di circa € 35.694,00 nel periodo di imposta 2021, di circa € 39.466,00 nel periodo di imposta 2022 e percepisce altresì la somma di circa € 2.250,00 a titolo di vitalizio (cfr. documentazione reddituale in atti). Orbene, tenuto conto dell'accertata situazione economica delle parti, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già disposto nel corso del giudizio considerato che la situazione economica delle parti non risulta essere sostanzialmente mutata rispetto al tempo in cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori, né risulta in maniera evidente una differente frequentazione tra ciascun genitore e le figlie. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni di € 1.000,00 (€ 5 olo di mantenimento delle figlie, LA e , oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 occorrenti per le esigenze dei figli (scolastiche/universitarie, mediche, ricreative, sportive, etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. Inoltre, per ciò che concerne il pagamento della somma direttamente alla figlia maggiorenne, il Tribunale evidenzia che, con una recente pronuncia, la S.C. ha statuito che “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr. Cass. civ., sez. I, 12/11/2021, n. 34100). I giudici di legittimità hanno evidenziato che il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso: quest'ultimo in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede, trattandosi di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone. Per tale ragione si è ritenuto che non possa disporsi, in modifica delle condizioni previste in sentenza, il versamento diretto in favore del figlio maggiorenne – convivente con l'altro genitore – in assenza di domanda di quest'ultimo. Tale principio, ad avviso del Collegio, va tuttavia coordinato con il principio per cui il genitore del figlio maggiorenne è legittimato iure proprio ad ottenere il contributo al mantenimento del figlio solo se questi è con lui convivente (cfr. Cass. civ., sez. I, 8/09/2014, n. 18869) e con quello secondo cui “Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere disposto solo da un provvedimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. I, 13/04/2021, n. 9700). Al riguardo, deve rilevarsi che la figlia LA, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente risulta convivere ancora con la madre e, pertanto, il ricorrente non è legittimato a richiedere il versamento diretto in suo favore della suddetta somma. Ulteriori domande Devono infine dichiararsi inammissibili le ulteriori domande, nella specie restitutorie, avanzate dal resistente in quanto esulano dall'oggetto tipico del presente giudizio. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore, , ad entrambi i Per_1 genitori con residenza prevalente presso la madre;
b) dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
c) dispone che i tempi e le modalità dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre siano liberamente decisi dagli stessi;
Per_1
d) dispon ligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento delle figlie in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
e) dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 5 d mma di € 1.000,00
[...]
a titolo di mantenimento delle figlie, LA e;
Per_1
f) dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire n isura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate;
g) dichiara il difetto di legittimazione del resistente sulla domanda del pagamento diretto alla figlia;
h) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dal resistente;
i) dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 novembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa LA Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa LA Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3240/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
domiciliata in Salerno presso lo studio d
[...] di che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliato in Colliano (SA) presso lo stu che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 30 aprile 2024, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con l Comune di Controparte_1
VI QU (NA) in data 14 luglio 2003 e, d erano nate due figlie: LA (20.11.2006) ed (21.05.2009), chiedeva pronunciarsi la Per_1 separazione dal coniuge. In particolare, la ricorrente precisava che la vita matrimoniale era diventata intollerabile a causa dell'incompatibilità caratteriale e delle incomprensioni tra i coniugi;
pertanto, in considerazione del venir meno dell'affectio coniugalis chiedeva la pronuncia di separazione con la previsione dell'affidamento condiviso delle figlie minori con residenza prevalente presso di sé e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché l'obbligo a carico del marito di corrisponderle la somma mensile di € 1.200,00 (€ 600,00 ciascuna) per il mantenimento delle figlie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 contestava quanto allegato dalla ricorrente, stigmatizzand to di quest'ultima che, nell'ottobre 2023, aveva deciso di andare via dalla casa familiare, sita in Contursi Terme, per andare a vivere a Salerno unitamente alle figlie senza alcuna giustificazione e senza il proprio consenso;
precisava di essersi sempre occupato personalmente delle figlie, accudendole con continuità e garantendo il soddisfacimento di ogni loro esigenza e, pertanto, chiedeva la residenza prevalente delle stesse presso di sé e l'obbligo a carico della ricorrente di corrispondere la somma mensile di € 800,00 per il loro mantenimento o, in caso di collocamento presso la madre.
2. In data 5 novembre 2024, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che il Tribunale deve valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali, essendo stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n. 6093/2024. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza presso la madre e con incontri liberi con il Per_1 padre, nonché l'o a carico di quest'ultimo di corrispondere alla moglie la somma di € 1.000,00 (€ 500,00 ciascuno) a titolo di mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento della figlia minore In primo luogo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento del figlio e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, deve rilevarsi che in conformità alle richieste avanzate dalle parti e in mancanza di rilevanti criticità nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
si ritiene altresì opportuno disporre Per_1
l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni quotidiane, nel senso che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo, con la precisazione che i genitori devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli. Inoltre, il Tribunale ritiene opportuno confermare la residenza prevalente della minore presso la madre, considerato che è ormai pacifico che il centro di interessi e le sue abitudini di vita sono radicate in Salerno e che non risulta il trasferimento del resistente nel suddetto Comune nel corso del giudizio. Tempi di permanenza dei figli presso il padre A tal proposito, considerata l'età di e tenuto conto di quanto dichiarato dai Per_1 genitori sulla frequentazione con il , si ritiene opportuno confermare quanto già statuito e lasciare, dunque, all'accordo tra il padre e la figlia minore la decisione sulle modalità e sui tempi di permanenza anche per ciò che concerne le diverse festività e il periodo estivo. Mantenimento delle figlie In merito agli aspetti economici, occorre premettere che parte ricorrente chiede l'aumento della misura del mantenimento in precedenza disposta, mentre il resistente chiede una riduzione, ritenendo l'importo stabilito superiore alle esigenze delle ragazze. Orbene, occorre valutare unicamente le suddette richieste sul quantum del mantenimento, essendo pacifico che LA non è ancora economicamente autosufficiente. Tanto premesso, in merito alla situazione economica- patrimoniale delle parti, si evidenzia che, all'udienza del 5 novembre 2024, la ricorrente, dipendente dall'Arma dei Carabinieri, ha dichiarato di percepire una retribuzione di circa € 2.000,00 ed € 300,00 mensili a titolo di canone di locazione di un immobile, di corrispondere € 700,00 per l'affitto dell'abitazione in cui vive e circa € 500,00 per due finanziamenti contratti;
parte resistente, anch'egli dipendente dall'Arma dei Carabinieri, ha dichiarato di percepire una retribuzione media di € 2.000,00 mensili, nonché € 2.000,00 mensili per un vitalizio derivante da una riconosciuta invalidità (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, dalla documentazione reddituale depositata, risulta che la ricorrente ha percepito un reddito annuo lordo di € 40.117,00 nell'anno 2020, di € 45.567,00 nell'anno 2021 e di € 46.800,00 nell'anno 2022, è nuda proprietaria di diversi immobili e proprietaria di un immobile concesso in locazione, e corrisponde le somme dichiarate per la locazione della casa e per i finanziamenti contratti;
di contro il resistente ha percepito un reddito annuo lordo di circa € 36.848,00 nel periodo di imposta 2020, di circa € 35.694,00 nel periodo di imposta 2021, di circa € 39.466,00 nel periodo di imposta 2022 e percepisce altresì la somma di circa € 2.250,00 a titolo di vitalizio (cfr. documentazione reddituale in atti). Orbene, tenuto conto dell'accertata situazione economica delle parti, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già disposto nel corso del giudizio considerato che la situazione economica delle parti non risulta essere sostanzialmente mutata rispetto al tempo in cui sono stati adottati i provvedimenti provvisori, né risulta in maniera evidente una differente frequentazione tra ciascun genitore e le figlie. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di ogni di € 1.000,00 (€ 5 olo di mantenimento delle figlie, LA e , oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1 occorrenti per le esigenze dei figli (scolastiche/universitarie, mediche, ricreative, sportive, etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. Inoltre, per ciò che concerne il pagamento della somma direttamente alla figlia maggiorenne, il Tribunale evidenzia che, con una recente pronuncia, la S.C. ha statuito che “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda” (cfr. Cass. civ., sez. I, 12/11/2021, n. 34100). I giudici di legittimità hanno evidenziato che il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sia il genitore con cui viva sono legittimati iure proprio a pretendere quanto dovuto dall'altro genitore per il mantenimento del figlio stesso: quest'ultimo in quanto titolare del diritto al mantenimento, il genitore convivente in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore - obbligato assieme a lui ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c. - alle spese necessarie per tale mantenimento, cui egli materialmente provvede, trattandosi di due diritti autonomi, ancorché concorrenti, non già del medesimo diritto attribuito a più persone. Per tale ragione si è ritenuto che non possa disporsi, in modifica delle condizioni previste in sentenza, il versamento diretto in favore del figlio maggiorenne – convivente con l'altro genitore – in assenza di domanda di quest'ultimo. Tale principio, ad avviso del Collegio, va tuttavia coordinato con il principio per cui il genitore del figlio maggiorenne è legittimato iure proprio ad ottenere il contributo al mantenimento del figlio solo se questi è con lui convivente (cfr. Cass. civ., sez. I, 8/09/2014, n. 18869) e con quello secondo cui “Il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere disposto solo da un provvedimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. I, 13/04/2021, n. 9700). Al riguardo, deve rilevarsi che la figlia LA, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente risulta convivere ancora con la madre e, pertanto, il ricorrente non è legittimato a richiedere il versamento diretto in suo favore della suddetta somma. Ulteriori domande Devono infine dichiararsi inammissibili le ulteriori domande, nella specie restitutorie, avanzate dal resistente in quanto esulano dall'oggetto tipico del presente giudizio. Spese di lite Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore, , ad entrambi i Per_1 genitori con residenza prevalente presso la madre;
b) dispone che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
c) dispone che i tempi e le modalità dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre siano liberamente decisi dagli stessi;
Per_1
d) dispon ligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento delle figlie in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi;
e) dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 5 d mma di € 1.000,00
[...]
a titolo di mantenimento delle figlie, LA e;
Per_1
f) dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire n isura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ricreative, sportive etc…) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate;
g) dichiara il difetto di legittimazione del resistente sulla domanda del pagamento diretto alla figlia;
h) dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dal resistente;
i) dichiara interamente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 novembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa LA Bianchi