CASS
Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 31 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/10/2024, n. 40235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40235 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIEI;
I che ha concluso chiedendo Il vicellnaive Rielmsc Procedimento a trattazione scritta. udito il dfnsore Penale Sent. Sez. 1 Num. 40235 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. IO NT ricorre avverso la sentenza della Corte di appel o di Bari del 21 dicembre 2023, che ha confermato la sentenza resa dal .i.p. del Tribunale di Bari il 15 giugno 2023 all'esito di giudizio abbreviato, cori la quale era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi I'll gennai: 2023 e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: 1) detenzione di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, in concorso con SO NI:, aveva illegalmente detenuto all'interno di un garage di un condominio in suo 1.so e sito in via Quasimodo 19 in Altamura, quattro pistole (una pistola comune, cal. 22, marca "Beretta"; una pistola comune, cal. 7,65, marca "Beretta", conpleta di silenziatore di costruzione artigianale;
una pistola semiautomatica, marca "Luger", mod. 265; una pistola di fabbricazione storica); 2) detenzione di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, perché aveva detenuto, nascondendola all'interno di un fi ibbricato in suo uso e sito in Strada comunale esterna 56, Lama Morella, Pi co delle Mandorle, Altamura, una carabina automatica, marca "Beretta", cal. 22; 3) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché, in conc)rso con SO NIe, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, aveva acqi. 'stato o, comunque, ricevuto, con la consapevolezza della loro provenienza deli::uosa, la pistola comune, cal. 22, marca "Beretta" e la pistola comune, cal. 7,E i, marca "Beretta", provento di furto ai danni rispettivamente di FL HE ',come da denuncia dell'Il luglio 2020) e di ND AR (come da denuncia del 6 agosto 2012). 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme pri )cessuali stabilite a pena di nullità, perché la Corte di appello avrebbe omesso d rilevare la nullità dell'ordinanza con la quale il G.i.p., nell'ambito del giudizio immediato, aveva rigettato la richiesta del nuovo difensore dell'imputato di rii - uncia al giudizio abbreviato e conversione del rito in patteggiamento. Sul punto, la Corte di appello, limitandosi a richiamare quanto mo: vato dal giudice di primo grado, avrebbe erroneamente ritenuto che la mera Issazione dell'udienza ex art. 458 cod. proc. pen. avesse precluso all'imputato di chiedere la revoca della richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato, senza considerare che tale udienza era stata fissata dal G.i.p. proprio per d cidere o 2 meno se ammettere la parte al rito richiesto, rito che, quindi, non era stato ancora formalmente ammesso. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della 3entenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe del tutto omesso di esprimersi in ordine alla richiesta subordinata di applicazione della misura altern: tiva alla detenzione. Il giudicante, inoltre, non avrebbe considerato che nel frontespizio della sentenza di primo grado era stato indicato, quale difensore dell'im Litato, il revocato avv. Moramarco in luogo del nuovo difensore, avv. Marco C irrottola, come da nomina del 30 maggio 2023 (sul punto, il ricorrente evidenzia il rischio di un convincimento «prematuro e preconfezionato» da parte del giudicante di merito in un momento precedente alla definizione del giudizio). La Corte di appello, poi, avrebbe erroneamente omesso di con:edere le circostanze attenuanti generiche, nonostante la sussistenza dei presinposti di fatto e di diritto per la loro concessione, tra i quali la confessione dell'i nputato;
la Corte di appello, inoltre, avrebbe applicato una pena eccessiva, anche in ordine a un reato mai contestato (una seconda ricettazione) e nonost ante non fosse stata disposta alcuna verifica sull'esatta funzionalità de le armi sequestrate. Nel ricorso, infine, si evidenzia che la Corte di appello, nella ma Avazione dedicata alla dosimetria della pena, avrebbe violato il principio di corrisi IO tra chiesto e pronunciato, avendo fondato la sua decisione su elen - enti non contestati, tra i quali la sussistenza - di fatto - della circostanza acAravante della recidiva e presunti profili di pericolosità sociale del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ricorso è inammissibile. 1.1. Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per ca;
sazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o )iù punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, noli solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra e ragioni argonnentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento cl ?.11'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere n ,: I vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3 all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Bur;
Dtta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravami ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra 'egem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, nche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione che si sviluppi nediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca Ci 3i canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di dogliaiiza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. p E2n. (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800). Nel caso in esame, in una valutazione complessiva, può affermarsi he tutti i motivi sono privi del carattere della specificità, perché si risolvcno nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto privi della tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 1.2. Per di più il primo motivo di ricorso è manifestamente infondat), perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normat vo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In tal senso, giova in diritto evidenziare che la richiesta d giudizio abbreviato presentata a seguito di decreto di giudizio immediato può essere revocata solo fino alla adozione del decreto di fissazione dell'udiiínza per l'ammissione del procedimento speciale, ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 20803 del 29/03/2017, Hotova, Rv. 269892). Sul punto, occorre preliminarmente ribadire il principio di diritto E ffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale, nel caso in cui I imputato formuli tempestiva richiesta di giudizio abbreviato a seguito di no :ifica del decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di fissazione dell'udienza camerale previsto dal comma 2 del a stessa disposizione non ha valenza di ordinanza di ammissione del rito, frati: andosi di provvedimento meramente ordinatorio. Nell'affrontare il nodo ermeneutico concernente l'individuazione cl?.1 dies a quo ai fini della determinazione dei termini di custodia cautelare ex 3rt. 303, comma 1, n. 2 lett. b -bis), cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno ricostruito le scansioni processuali in cui si articola la trasformazione del giudizio immediato nel giudizio abbreviato ed hanno chiarito che il provvedimento di ssazione 4 dell'udienza camerale presuppone la sola verifica dei requisiti ftrmali di ammissibilità della richiesta (quali la tempestività) e costituisce, 3ertanto, soltanto un "mero impulso processuale", dovendo la decisione sull'ari missione del rito abbreviato - sia esso ordinario o condizionato - essere adottati i all'esito dell'udienza camerale, nel contraddittorio delle parti, dal giudice cl le dovrà celebrare il giudizio (cfr. Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011, Ohci Rv. 250348). Nel medesimo solco, si è successivamente ribadito che il giudizio a >breviato richiesto dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell'udienza, ma si apre soltanto con l'adozione dell'ordi lanza di ammissione (Sez. 3, n. 14433 del 04/12/2013, dep. 2014, Z., Rv. 2597: 9). Osserva, nondimeno, il Collegio come, dall'acclarata natura di nner impulso processuale del provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di cc nsiglio ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. non discenda - come :ssume il ricorrente - la revocabilità della richiesta di rito abbreviato (formulaU ai sensi del comma 1 della stessa disposizione) prima dell'ordinanza di ammissio Ed invero, la richiesta di trasformazione del giudizio immediato ne giudizio abbreviato - scandita dal rigido termine di cui all'art. 458, comma 1, c)d. proc. pen., assistito dalla comminatoria di inammissibilità - comporta l'attivazione della procedura disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo, con l'I:missione del provvedimento - sia pure solo ordinatorio - di fissazione della cAmera di consiglio ai fini dell'ammissione e della celebrazione del rito. Si tratta di "effetti giuridici" che, ove già realizzatisi, rendono non più reversibile la loro scaturigine, id est la richiesta del rito abbreviato ex art. 458, comma 1, anche considerando il principio di diritto secondo cui la richiesta di rito abbreviato può considerarsi revocabile nella sola ipotesi, in cui non abt a ancora dispiegato i suoi effetti (cfr. Sez. 4, n. 19528 del 28/03/2008, G .i eta, Rv. 239764), fino a quanto, quindi, non sia stata adottata l'ordinanza dispo;
itiva del rito nell'ipotesi di instaurazione del giudizio abbreviato c.d. tipico e fino i i quando non sia stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza camerale, nel i ipotesi - quale appunto quella di specie - di trasformazione ex art. 458 cod. proci pen. Nel caso di specie, pertanto, la Corte di appello ha corre itamente evidenziato che la richiesta di giudizio abbreviato era revocabile solo fino alla fissazione dell'udienza ex art. 458 cod. proc. pen. per l'ammiss one del procedimento speciale. 1.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorso, poi, non può essere accolto neanche nella parte in cui IE menta il fatto che la Corte di appello non avrebbe accertato il fatto che il giudice di primo 5 grado avesse già maturato il suo convincimento prima della nomina dal nuovo difensore, avv. Pantaleo, come confermato - a dire del ricorrente - dal 3tto che, nel frontespizio della sentenza era stato indicato il precedente legille, avv. Moramarco, che, in assenza di altri elementi è, con evidenza, un semplic refuso, cioè un fatto insufficiente a dimostrare la formazione di un convi icimento preconfezionato da parte del giudice prima dell'udienza di discussione. Il ricorso, infine, è inammissibile nella parte afferente al tr2 tamento punitivo, posto che il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, ne rispetto del principio di correlazione tra la contestazione e sentenza (su tale, ultimo punto, il Collegio si limita e rilevare che il giudice di merito ha corre :tamente qualificato i fatti di cui al capo di imputazione nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 521 cod. proc. pen. e che il processo non ha visto la modificaz )ne della configurazione dell'accusa, posto che il fatto storico dal quale l'implHato si è dovuto difendere non è mutato, garantendo il suo diritto di difesa). La Corte di appello, infatti, una volta accertati i fatti, ha evidenziate che non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere l'imputato merit&dole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche considorando i precedenti penali dell'imputato (il quale era stato condannato in ordine a più reati di furto pluriaggravato, consumato e tentato, violazione del Te.to unico sugli stupefacenti e detenzione abusiva di armi) e il comportamento successivo ai fatti tenuto dall'imputato (al quale era stata sostituita la misura de li arresti donniciliari con quella della custodia in carcere, poiché non era stato i invenuto presso il domicilio indicato per l'esecuzione della misura). Secondo il giudice di merito, che sul punto ha offerto una mctivazione ineccepibile, in forza degli elementi sopra indicati, l'imputato aveva dimostrato di essere difficilmente contenibile sul piano criminale e indifferente verso i )regressi interventi dell'Autorità giudiziaria. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pt:rtanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, C:ridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dinii:go della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a :ti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c)munque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion: (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 6 Si evidenzia, infine, che, in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena commin 3ta per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici el menti di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi - come avvenuto nel caso in esame - nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa (Sez. 1, n. 4 2208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224). Per le medesime ragioni, la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena decisa dal giudice di primo grado: in particolare, ha evidenziato che la p Nria base per il primo reato di ricettazione sub 3 fosse stata correttamente fissai: 3 in anni quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, ritenuta congrua ris: etto alla tipologia dell'oggetto di reato e alla complessiva valutazione del fatto iena sua gravità oggettiva. La pena, poi, era stata aumentata di anni uno di reclusiom per la continuazione con l'ulteriore reato di ricettazione, anche considerando che - in tale caso - il reato presupposto era stato commesso a distanza di otto anni dal reato presupposto dell'altra ipotesi di ricettazione e, dunque, in un periodo nettamente distinto dalla prima ipotesi accertata, circostanza ulter ormente sintomatica della pericolosità sociale dell'imputato. Secondo la Corte di appello, infine, la pena, prima di essere ridol:la per la scelta del rito, era stata correttamente aumentata di anni uno, me3i tre di reclusione ed euro 500,00 di multa per la continuazione con il reato di detenzione illegale di armi, a nulla rilevando quanto rilevato nel ricorso n ordine alla dedotta mancata prova dell'efficienza delle armi, in quanto, dogli nza non dedotta nell'atto di appello e, in ogni caso, manifestamente infondata, 1:osto che l'arma non perde tale qualità anche qualora, pur essendo guasta o priva di pezzi, anche essenziali, sia comunque riparabile con pezzi di ricambio o anche con altri accorgimenti in mancanza dei pezzi originali (Sez. 1, n. 35648 del 04/117/2008, Rv. 240677). 2. Generica e come tale inammissibile, è infine la doglianza sulla omessa concessione della detenzione domiciliare sostitutiva della detenzione ir carcere, in applicazione della riforma Cartabia di recente introduzione, non esser do state svolte argomentazioni specifiche. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condi Irina del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versa nento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la 7 parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazi: ne della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarne ito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca sa delle ammende. Così deciso il 24/09/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIEI;
I che ha concluso chiedendo Il vicellnaive Rielmsc Procedimento a trattazione scritta. udito il dfnsore Penale Sent. Sez. 1 Num. 40235 Anno 2024 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 24/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. IO NT ricorre avverso la sentenza della Corte di appel o di Bari del 21 dicembre 2023, che ha confermato la sentenza resa dal .i.p. del Tribunale di Bari il 15 giugno 2023 all'esito di giudizio abbreviato, cori la quale era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi I'll gennai: 2023 e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: 1) detenzione di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, in concorso con SO NI:, aveva illegalmente detenuto all'interno di un garage di un condominio in suo 1.so e sito in via Quasimodo 19 in Altamura, quattro pistole (una pistola comune, cal. 22, marca "Beretta"; una pistola comune, cal. 7,65, marca "Beretta", conpleta di silenziatore di costruzione artigianale;
una pistola semiautomatica, marca "Luger", mod. 265; una pistola di fabbricazione storica); 2) detenzione di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, perché aveva detenuto, nascondendola all'interno di un fi ibbricato in suo uso e sito in Strada comunale esterna 56, Lama Morella, Pi co delle Mandorle, Altamura, una carabina automatica, marca "Beretta", cal. 22; 3) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché, in conc)rso con SO NIe, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, aveva acqi. 'stato o, comunque, ricevuto, con la consapevolezza della loro provenienza deli::uosa, la pistola comune, cal. 22, marca "Beretta" e la pistola comune, cal. 7,E i, marca "Beretta", provento di furto ai danni rispettivamente di FL HE ',come da denuncia dell'Il luglio 2020) e di ND AR (come da denuncia del 6 agosto 2012). 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme pri )cessuali stabilite a pena di nullità, perché la Corte di appello avrebbe omesso d rilevare la nullità dell'ordinanza con la quale il G.i.p., nell'ambito del giudizio immediato, aveva rigettato la richiesta del nuovo difensore dell'imputato di rii - uncia al giudizio abbreviato e conversione del rito in patteggiamento. Sul punto, la Corte di appello, limitandosi a richiamare quanto mo: vato dal giudice di primo grado, avrebbe erroneamente ritenuto che la mera Issazione dell'udienza ex art. 458 cod. proc. pen. avesse precluso all'imputato di chiedere la revoca della richiesta di essere giudicato con il rito abbreviato, senza considerare che tale udienza era stata fissata dal G.i.p. proprio per d cidere o 2 meno se ammettere la parte al rito richiesto, rito che, quindi, non era stato ancora formalmente ammesso. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della 3entenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe del tutto omesso di esprimersi in ordine alla richiesta subordinata di applicazione della misura altern: tiva alla detenzione. Il giudicante, inoltre, non avrebbe considerato che nel frontespizio della sentenza di primo grado era stato indicato, quale difensore dell'im Litato, il revocato avv. Moramarco in luogo del nuovo difensore, avv. Marco C irrottola, come da nomina del 30 maggio 2023 (sul punto, il ricorrente evidenzia il rischio di un convincimento «prematuro e preconfezionato» da parte del giudicante di merito in un momento precedente alla definizione del giudizio). La Corte di appello, poi, avrebbe erroneamente omesso di con:edere le circostanze attenuanti generiche, nonostante la sussistenza dei presinposti di fatto e di diritto per la loro concessione, tra i quali la confessione dell'i nputato;
la Corte di appello, inoltre, avrebbe applicato una pena eccessiva, anche in ordine a un reato mai contestato (una seconda ricettazione) e nonost ante non fosse stata disposta alcuna verifica sull'esatta funzionalità de le armi sequestrate. Nel ricorso, infine, si evidenzia che la Corte di appello, nella ma Avazione dedicata alla dosimetria della pena, avrebbe violato il principio di corrisi IO tra chiesto e pronunciato, avendo fondato la sua decisione su elen - enti non contestati, tra i quali la sussistenza - di fatto - della circostanza acAravante della recidiva e presunti profili di pericolosità sociale del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ricorso è inammissibile. 1.1. Giova in diritto premettere che, tra i requisiti del ricorso per ca;
sazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o )iù punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nell'ipotesi della genericità del ricorso, noli solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra e ragioni argonnentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento cl ?.11'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere n ,: I vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 3 all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Bur;
Dtta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravami ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra 'egem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, nche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione che si sviluppi nediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca Ci 3i canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di dogliaiiza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. p E2n. (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023, dep. 2024, Vaccaro, Rv. 285800). Nel caso in esame, in una valutazione complessiva, può affermarsi he tutti i motivi sono privi del carattere della specificità, perché si risolvcno nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto privi della tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. 1.2. Per di più il primo motivo di ricorso è manifestamente infondat), perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normat vo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In tal senso, giova in diritto evidenziare che la richiesta d giudizio abbreviato presentata a seguito di decreto di giudizio immediato può essere revocata solo fino alla adozione del decreto di fissazione dell'udiiínza per l'ammissione del procedimento speciale, ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 20803 del 29/03/2017, Hotova, Rv. 269892). Sul punto, occorre preliminarmente ribadire il principio di diritto E ffermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale, nel caso in cui I imputato formuli tempestiva richiesta di giudizio abbreviato a seguito di no :ifica del decreto di giudizio immediato ai sensi dell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di fissazione dell'udienza camerale previsto dal comma 2 del a stessa disposizione non ha valenza di ordinanza di ammissione del rito, frati: andosi di provvedimento meramente ordinatorio. Nell'affrontare il nodo ermeneutico concernente l'individuazione cl?.1 dies a quo ai fini della determinazione dei termini di custodia cautelare ex 3rt. 303, comma 1, n. 2 lett. b -bis), cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno ricostruito le scansioni processuali in cui si articola la trasformazione del giudizio immediato nel giudizio abbreviato ed hanno chiarito che il provvedimento di ssazione 4 dell'udienza camerale presuppone la sola verifica dei requisiti ftrmali di ammissibilità della richiesta (quali la tempestività) e costituisce, 3ertanto, soltanto un "mero impulso processuale", dovendo la decisione sull'ari missione del rito abbreviato - sia esso ordinario o condizionato - essere adottati i all'esito dell'udienza camerale, nel contraddittorio delle parti, dal giudice cl le dovrà celebrare il giudizio (cfr. Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011, Ohci Rv. 250348). Nel medesimo solco, si è successivamente ribadito che il giudizio a >breviato richiesto dall'imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, non può essere considerato già instaurato a seguito del decreto di fissazione dell'udienza, ma si apre soltanto con l'adozione dell'ordi lanza di ammissione (Sez. 3, n. 14433 del 04/12/2013, dep. 2014, Z., Rv. 2597: 9). Osserva, nondimeno, il Collegio come, dall'acclarata natura di nner impulso processuale del provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di cc nsiglio ai sensi dell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. non discenda - come :ssume il ricorrente - la revocabilità della richiesta di rito abbreviato (formulaU ai sensi del comma 1 della stessa disposizione) prima dell'ordinanza di ammissio Ed invero, la richiesta di trasformazione del giudizio immediato ne giudizio abbreviato - scandita dal rigido termine di cui all'art. 458, comma 1, c)d. proc. pen., assistito dalla comminatoria di inammissibilità - comporta l'attivazione della procedura disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo, con l'I:missione del provvedimento - sia pure solo ordinatorio - di fissazione della cAmera di consiglio ai fini dell'ammissione e della celebrazione del rito. Si tratta di "effetti giuridici" che, ove già realizzatisi, rendono non più reversibile la loro scaturigine, id est la richiesta del rito abbreviato ex art. 458, comma 1, anche considerando il principio di diritto secondo cui la richiesta di rito abbreviato può considerarsi revocabile nella sola ipotesi, in cui non abt a ancora dispiegato i suoi effetti (cfr. Sez. 4, n. 19528 del 28/03/2008, G .i eta, Rv. 239764), fino a quanto, quindi, non sia stata adottata l'ordinanza dispo;
itiva del rito nell'ipotesi di instaurazione del giudizio abbreviato c.d. tipico e fino i i quando non sia stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza camerale, nel i ipotesi - quale appunto quella di specie - di trasformazione ex art. 458 cod. proci pen. Nel caso di specie, pertanto, la Corte di appello ha corre itamente evidenziato che la richiesta di giudizio abbreviato era revocabile solo fino alla fissazione dell'udienza ex art. 458 cod. proc. pen. per l'ammiss one del procedimento speciale. 1.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorso, poi, non può essere accolto neanche nella parte in cui IE menta il fatto che la Corte di appello non avrebbe accertato il fatto che il giudice di primo 5 grado avesse già maturato il suo convincimento prima della nomina dal nuovo difensore, avv. Pantaleo, come confermato - a dire del ricorrente - dal 3tto che, nel frontespizio della sentenza era stato indicato il precedente legille, avv. Moramarco, che, in assenza di altri elementi è, con evidenza, un semplic refuso, cioè un fatto insufficiente a dimostrare la formazione di un convi icimento preconfezionato da parte del giudice prima dell'udienza di discussione. Il ricorso, infine, è inammissibile nella parte afferente al tr2 tamento punitivo, posto che il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, ne rispetto del principio di correlazione tra la contestazione e sentenza (su tale, ultimo punto, il Collegio si limita e rilevare che il giudice di merito ha corre :tamente qualificato i fatti di cui al capo di imputazione nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 521 cod. proc. pen. e che il processo non ha visto la modificaz )ne della configurazione dell'accusa, posto che il fatto storico dal quale l'implHato si è dovuto difendere non è mutato, garantendo il suo diritto di difesa). La Corte di appello, infatti, una volta accertati i fatti, ha evidenziate che non vi erano elementi in forza dei quali poter ritenere l'imputato merit&dole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche considorando i precedenti penali dell'imputato (il quale era stato condannato in ordine a più reati di furto pluriaggravato, consumato e tentato, violazione del Te.to unico sugli stupefacenti e detenzione abusiva di armi) e il comportamento successivo ai fatti tenuto dall'imputato (al quale era stata sostituita la misura de li arresti donniciliari con quella della custodia in carcere, poiché non era stato i invenuto presso il domicilio indicato per l'esecuzione della misura). Secondo il giudice di merito, che sul punto ha offerto una mctivazione ineccepibile, in forza degli elementi sopra indicati, l'imputato aveva dimostrato di essere difficilmente contenibile sul piano criminale e indifferente verso i )regressi interventi dell'Autorità giudiziaria. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, pt:rtanto, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, C:ridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dinii:go della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli a :ti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o c)munque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion: (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). 6 Si evidenzia, infine, che, in materia di attenuanti generiche, tra gli elementi positivi che possono suggerire la necessità di attenuare la pena commin 3ta per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contrastata da altri specifici el menti di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi - come avvenuto nel caso in esame - nel prendere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa (Sez. 1, n. 4 2208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224). Per le medesime ragioni, la Corte di appello ha ritenuto congrua la pena decisa dal giudice di primo grado: in particolare, ha evidenziato che la p Nria base per il primo reato di ricettazione sub 3 fosse stata correttamente fissai: 3 in anni quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, ritenuta congrua ris: etto alla tipologia dell'oggetto di reato e alla complessiva valutazione del fatto iena sua gravità oggettiva. La pena, poi, era stata aumentata di anni uno di reclusiom per la continuazione con l'ulteriore reato di ricettazione, anche considerando che - in tale caso - il reato presupposto era stato commesso a distanza di otto anni dal reato presupposto dell'altra ipotesi di ricettazione e, dunque, in un periodo nettamente distinto dalla prima ipotesi accertata, circostanza ulter ormente sintomatica della pericolosità sociale dell'imputato. Secondo la Corte di appello, infine, la pena, prima di essere ridol:la per la scelta del rito, era stata correttamente aumentata di anni uno, me3i tre di reclusione ed euro 500,00 di multa per la continuazione con il reato di detenzione illegale di armi, a nulla rilevando quanto rilevato nel ricorso n ordine alla dedotta mancata prova dell'efficienza delle armi, in quanto, dogli nza non dedotta nell'atto di appello e, in ogni caso, manifestamente infondata, 1:osto che l'arma non perde tale qualità anche qualora, pur essendo guasta o priva di pezzi, anche essenziali, sia comunque riparabile con pezzi di ricambio o anche con altri accorgimenti in mancanza dei pezzi originali (Sez. 1, n. 35648 del 04/117/2008, Rv. 240677). 2. Generica e come tale inammissibile, è infine la doglianza sulla omessa concessione della detenzione domiciliare sostitutiva della detenzione ir carcere, in applicazione della riforma Cartabia di recente introduzione, non esser do state svolte argomentazioni specifiche. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condi Irina del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versa nento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la 7 parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazi: ne della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarne ito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca sa delle ammende. Così deciso il 24/09/2024