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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/03/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 426/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 426/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 TE d'LB (CN)
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2 TE d'LB (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ODASSO SILVIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Somano (CN) il 23/05/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Somano (CN) (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio (C.F.: ), nato a Persona_1 C.F._3
AV (CN) il 07.03.2011.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti n. 937/2023 pubbl. l'11.12.2023 (n. 2913/2023 R.G. Tribunale di Asti).
Con ricorso depositato il 10/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Somano (CN) il 23/05/2009, iscritto nel registro Parte_1 Parte_2 del detto Comune all'anno 2009 II serie A n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli minori e rispettivamente di anni 13 e 11, restano affidati congiuntamente a Per_1 Per_2 entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Quanto invece alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, avendo riguardo all'interesse esclusivo dei minori.
Il collocamento dei figli rimane paritetico a settimane alternate tra i genitori, con residenza anagrafica di presso la residenza del padre, mentre la residenza anagrafica di è stata, di comune Per_1 Per_2 accordo tra i genitori per ragioni organizzative familiari, recentemente trasferita presso la residenza della madre;
e (insieme) vivranno una settimana con il papà presso l'abitazione in Per_1 Per_2 TE d'LB (CN), Via Montà n. 22 – Interno: 2 (dalla domenica sera alle 20,30 fino alla domenica sera successiva quando verranno accompagnati a casa della madre entro le 20,30) e una
2 settimana con la mamma presso l'abitazione in TE d'LB (CN), Via Garibaldi n. 16 (dalla domenica sera alle 20,30 fino alla domenica sera successiva quando verranno accompagnati a casa del padre entro le 20,30), sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei minori.
I periodi festivi (es. vacanze di Natale, Pasqua, ecc.) dovranno essere gestiti sempre nell'alternanza del collocamento dei minori tra i genitori, previo accordo tra gli stessi e tenendo conto delle esigenze dei figli.
Entro il giorno 30 di maggio di ogni anno i coniugi concorderanno i periodi di vacanze estive che e trascorreranno con ciascuno dei genitori, per due settimane anche non consecutive, Per_1 Per_2 sempre tenendo in dovuta considerazione le esigenze dei minori.
Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli minori nei rispettivi periodi di convivenza, ovverosia ciascun genitore provvederà, nelle settimane in cui terrà con sé i minori, direttamente al mantenimento degli stessi, oltre che all'assistenza nell'attività didattica, occupandosi della cura, dell'istruzione e dell'educazione degli stessi. Conseguentemente i coniugi rinunciano reciprocamente alla percezione di un assegno periodico di mantenimento dei minori.
Le spese straordinarie relative a entrambi i figli verranno sopportate nella misura del 50% da ciascun genitore, come già concordato in sede di separazione consensuale. La regolamentazione delle spese straordinarie sarà conforme al “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” del Tribunale di Torino del 15.03.2016.Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate dal genitore che le ha sostenute e che chiede all'altro genitore il rimborso del 50%.
PRENDE ATTO CHE:
La casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. , ubicata in TE d'LB (CN), Parte_2
Via Montà n. 22 – Interno: 2, resta in capo a quest'ultimo.
La Sig.ra ha provveduto a prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale e Parte_1 ha trasferito la propria residenza in TE d'LB (CN), Via Garibaldi n. 16.
I coniugi riconoscono e dichiarano di essere entrambi autosufficienti sotto il profilo economico- patrimoniale e che, dunque, non ricorrono i presupposti per richiedere l'uno all'altro l'assegno divorzile;
pertanto, espressamente e vicendevolmente dichiarano di non avanzare pretese di contributo al mantenimento o assegno alimentare.
Il conto corrente bancario n. 59/01/00287 acceso presso Banca di Credito Cooperativo di LB,
Langhe, Roero e del Canavese - Filiale di TE, resterà cointestato tra i coniugi e sullo stesso continuerà a essere versato il canone relativo all'immobile condotto in locazione ad uso commerciale, sito in TE d'LB, Piazza XX Settembre di cui in premessa, importi di cui sono titolari entrambi i coniugi comproprietari, ciascuno per la quota del 50%.
Detti importi verranno utilizzati per pagare parte delle rate mensili del mutuo stipulato nel 2014 con
Banca di Credito Cooperativo di LB, Langhe, Roero e del Canavese (la cui ultima rata scadrà il 28.01.2039, come descritto in premessa) e ciascun coniuge si impegna a continuare a versare mensilmente sul conto cointestato n. 59/01/00287 la quota del 50% dell'importo dovuto per pagare le rate mensili del mutuo al netto del canone di locazione, come è avvenuto dalla sottoscrizione del ricorso per separazione personale su domanda congiunta, e così fino all'ultima rata dovuta.
I coniugi danno atto di aver già provveduto in sede di separazione a definire tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico e/o patrimoniale in essere tra i medesimi e confermano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto sopra espressamente precisato.
3 I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra i figli e ciascun genitore.
I ricorrenti si obbligano reciprocamente a comunicare tempestivamente gli eventuali cambi di residenza.
I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio proprio e a quello del figlio e della figlia Per_1
permettendo l'espatrio dei minori con ciascuno di essi e autorizzando sin d'ora il rilascio e/o Per_2 il rinnovo dei passaporti dei figli e di ogni documento necessario.
L'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito al 50% dai genitori.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somano (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 426/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 TE d'LB (CN)
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2 TE d'LB (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ODASSO SILVIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Somano (CN) il 23/05/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Somano (CN) (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio (C.F.: ), nato a Persona_1 C.F._3
AV (CN) il 07.03.2011.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti n. 937/2023 pubbl. l'11.12.2023 (n. 2913/2023 R.G. Tribunale di Asti).
Con ricorso depositato il 10/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Somano (CN) il 23/05/2009, iscritto nel registro Parte_1 Parte_2 del detto Comune all'anno 2009 II serie A n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli minori e rispettivamente di anni 13 e 11, restano affidati congiuntamente a Per_1 Per_2 entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata da entrambi. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Quanto invece alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, avendo riguardo all'interesse esclusivo dei minori.
Il collocamento dei figli rimane paritetico a settimane alternate tra i genitori, con residenza anagrafica di presso la residenza del padre, mentre la residenza anagrafica di è stata, di comune Per_1 Per_2 accordo tra i genitori per ragioni organizzative familiari, recentemente trasferita presso la residenza della madre;
e (insieme) vivranno una settimana con il papà presso l'abitazione in Per_1 Per_2 TE d'LB (CN), Via Montà n. 22 – Interno: 2 (dalla domenica sera alle 20,30 fino alla domenica sera successiva quando verranno accompagnati a casa della madre entro le 20,30) e una
2 settimana con la mamma presso l'abitazione in TE d'LB (CN), Via Garibaldi n. 16 (dalla domenica sera alle 20,30 fino alla domenica sera successiva quando verranno accompagnati a casa del padre entro le 20,30), sempre nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei minori.
I periodi festivi (es. vacanze di Natale, Pasqua, ecc.) dovranno essere gestiti sempre nell'alternanza del collocamento dei minori tra i genitori, previo accordo tra gli stessi e tenendo conto delle esigenze dei figli.
Entro il giorno 30 di maggio di ogni anno i coniugi concorderanno i periodi di vacanze estive che e trascorreranno con ciascuno dei genitori, per due settimane anche non consecutive, Per_1 Per_2 sempre tenendo in dovuta considerazione le esigenze dei minori.
Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli minori nei rispettivi periodi di convivenza, ovverosia ciascun genitore provvederà, nelle settimane in cui terrà con sé i minori, direttamente al mantenimento degli stessi, oltre che all'assistenza nell'attività didattica, occupandosi della cura, dell'istruzione e dell'educazione degli stessi. Conseguentemente i coniugi rinunciano reciprocamente alla percezione di un assegno periodico di mantenimento dei minori.
Le spese straordinarie relative a entrambi i figli verranno sopportate nella misura del 50% da ciascun genitore, come già concordato in sede di separazione consensuale. La regolamentazione delle spese straordinarie sarà conforme al “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” del Tribunale di Torino del 15.03.2016.Tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate dal genitore che le ha sostenute e che chiede all'altro genitore il rimborso del 50%.
PRENDE ATTO CHE:
La casa coniugale, di proprietà esclusiva del Sig. , ubicata in TE d'LB (CN), Parte_2
Via Montà n. 22 – Interno: 2, resta in capo a quest'ultimo.
La Sig.ra ha provveduto a prelevare i propri effetti personali dalla casa coniugale e Parte_1 ha trasferito la propria residenza in TE d'LB (CN), Via Garibaldi n. 16.
I coniugi riconoscono e dichiarano di essere entrambi autosufficienti sotto il profilo economico- patrimoniale e che, dunque, non ricorrono i presupposti per richiedere l'uno all'altro l'assegno divorzile;
pertanto, espressamente e vicendevolmente dichiarano di non avanzare pretese di contributo al mantenimento o assegno alimentare.
Il conto corrente bancario n. 59/01/00287 acceso presso Banca di Credito Cooperativo di LB,
Langhe, Roero e del Canavese - Filiale di TE, resterà cointestato tra i coniugi e sullo stesso continuerà a essere versato il canone relativo all'immobile condotto in locazione ad uso commerciale, sito in TE d'LB, Piazza XX Settembre di cui in premessa, importi di cui sono titolari entrambi i coniugi comproprietari, ciascuno per la quota del 50%.
Detti importi verranno utilizzati per pagare parte delle rate mensili del mutuo stipulato nel 2014 con
Banca di Credito Cooperativo di LB, Langhe, Roero e del Canavese (la cui ultima rata scadrà il 28.01.2039, come descritto in premessa) e ciascun coniuge si impegna a continuare a versare mensilmente sul conto cointestato n. 59/01/00287 la quota del 50% dell'importo dovuto per pagare le rate mensili del mutuo al netto del canone di locazione, come è avvenuto dalla sottoscrizione del ricorso per separazione personale su domanda congiunta, e così fino all'ultima rata dovuta.
I coniugi danno atto di aver già provveduto in sede di separazione a definire tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico e/o patrimoniale in essere tra i medesimi e confermano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto sopra espressamente precisato.
3 I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra i figli e ciascun genitore.
I ricorrenti si obbligano reciprocamente a comunicare tempestivamente gli eventuali cambi di residenza.
I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio proprio e a quello del figlio e della figlia Per_1
permettendo l'espatrio dei minori con ciascuno di essi e autorizzando sin d'ora il rilascio e/o Per_2 il rinnovo dei passaporti dei figli e di ogni documento necessario.
L'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito al 50% dai genitori.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somano (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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