Art. 14.
All' articolo 17 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' aggiunto il seguente terzo comma:
"I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facolta' di sostituirli con copia autentica".
All' articolo 17 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' aggiunto il seguente terzo comma:
"I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facolta' di sostituirli con copia autentica".