Decreto cautelare 23 luglio 2025
Decreto cautelare 25 luglio 2025
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03792/2025 REG.RIC.
N. 03858/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3792 del 2025, proposto da
-O, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -O, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Brin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CUC dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni Dell’Area Nolana SCPA, non costituita in giudizio;
nei confronti
-O, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Laura Di Maro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 3858 del 2025, proposto da
-O, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -O, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana, non costituito in giudizio;
nei confronti
-O, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Laura Di Maro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-O, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Brin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 3792 del 2025:
1) della Disposizione n. 308 del 25.06.2025 della CUC con cui è stata aggiudicata alla società -O s.r.l. la procedura aperta ai sensi dell'art.71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di raccolta integrata per anni 2, con opzione di proroga di 2 anni - cig. -O
2) della determina dirigenziale n. 1594 del 27.6.2024 del Comune di Nola di affidamento della citata procedura in favore della -O;
3) di tutti i verbali di gara;
4) della proposta di aggiudicazione;
5) della Determina a Contrarre;
6) di tutti gli atti di gara ove interpretabili, così come fatto nella specie da parte della stazione appaltante, in modo non escludente per la società -O;
7) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
nonché
per la declaratoria del diritto all'aggiudicazione della -O, dell'inefficacia del contratto di servizio eventualmente stipulato con -O ai fini della dichiarazione del diritto al subentro per l'intera durata dell'affidamento, con riserva di agire per il risarcimento del danno.
B) quanto al ricorso n. 3858 del 2025:
1. del provvedimento di aggiudicazione (a favore della -O s.r.l.) a firma del Responsabile della CUC - Centrale Unica di Committenza area Nolana - n. 308 del 25.06.2025, comunicato a mezzo pec in data 25.06.2025, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di raccolta integrata nel Comune di Nola (CIG: -O);
2. della determinazione dirigenziale n. 1594 del 27.06.2025 di presa d'atto dell'aggiudicazione di cui al punto 1, adottata dal Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Nola con la quale affidava il servizio in via d'urgenza con decorrenza dall’1.08.2025;
3. ove e per quanto occorra, del disciplinare di gara, del connesso bando e della lex specialis , relativamente alle parti che dovessero risultare non conformi alle censure svolte nel presente rimedio giustiziale o dovessero essere interpretati in maniere non escludente per le controinteressate;
4. di tutti i verbali di gara, ivi compresi quelli relativi alle sedute riservate, nonché quello recante la proposta di aggiudica;
5. di ogni altro atto presupposto e connesso e conseguenziale;
nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente per l'illegittimo e colposo operato delle intimate Amministrazioni;
infine, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, qualora nelle more intervenuto (ovvero qualora dovesse essere sottoscritto in costanza del presente giudizio), con richiesta di subentro della ricorrente.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio per entrambi i ricorsi del Comune di Nola e di -O (-O), nonché di -O nel ricorso n. 3858 del 2025;
Visti i decreti cautelari n. 1658 del 23.7.2025 e n. 1742 del 25.7.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa MA AR AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso notificato il 22.7.2025, -O s.r.l. ha impugnato la Disposizione n. 308 del 25.06.2025 con cui è stata aggiudicata alla società -O (in seguito: -O) la procedura aperta ai sensi dell’art.71 del d.lgs. 36/2023 - da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con importo a base d’asta pari ad € 11.258.682,05 per una durata pari a 2 anni, prorogabili per altri 2 anni - indetta dal Comune di Nola tramite la CUC dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana SCPA, per l’affidamento del servizio di raccolta integrata CIG -O, oltre agli atti presupposti, chiedendo l’aggiudicazione della procedura con riserva di agire per il risarcimento del danno.
All’esito delle operazioni di gara la società -O ha conseguito un punteggio pari a 98.24/100 classificandosi al primo posto mentre -O ha conseguito un punteggio pari 87.06/100, classificandosi seconda.
Con la Disposizione n. 308 del 25.6.2025 della CUC la procedura è stata aggiudicata alla -O; è seguita la Determinazione n. 1594 del 27.6.2025 con cui il Comune di Nola, prendendo atto della sopra citata Disposizione, ha disposto l’affidamento della procedura alla -O.
2. -O ha impugnato l’aggiudicazione per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 5, lett. d) D.lgs 36/2023 – Eccesso di potere – Esclusione per intervenuta carenza dei requisiti di moralità in capo alla cedente del ramo d’azienda.
Secondo la ricorrente, la controinteressata -O sarebbe incorsa in un caso di esclusione automatica ex art. 94 comma 5 Cod. Contr., in quanto in data 28.1.2022 aveva sottoscritto un contratto di affitto di un ramo di azienda con il Consorzio -O il quale successivamente è stato sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale n. 34/2023, giusta sentenza del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore – Sezione Procedure Concorsuali, n. 42/2023, rep. n. 63/2023 depositata in cancelleria il 25.9.2023.
Quindi, la cedente il ramo di azienda con contratto di fitto è stata sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale prima della scadenza del termine per la formulazione dell’offerta (16.9.2024 – cfr. pag. 22 disciplinare), ipotesi che configura un requisito di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94, comma 5, lett. d) Cod. Contr., il quale prescrive la non ammissione del concorrente coinvolto in una procedura di liquidazione giudiziale in caso di mancata risoluzione del contratto di fitto.
Nella consapevolezza di tale criticità, la -O, nella domanda di partecipazione, aveva precisato espressamente che l’affitto di ramo d’azienda non aveva comportato il trasferimento di risorse aziendali apicali e/o comunque espressive del management aziendale della dante causa Consorzio -O e [non] prevedeva alcuna forma di controllo e/o vigilanza e/o etero direzione da parte della dante causa rispetto al ramo d’azienda concesso in affitto, la cui gestione è affidata esclusivamente all’affittuaria.
In sostanza, la -O ha rivendicato una completa discontinuità posto che le due imprese integrano realtà imprenditoriali distinte e che il personale direttivo e/o con funzioni tecnico - organizzative del Consorzio -O non è transitato nella società; ha inoltre affermato di essersi attivata per valutare le condizioni tali da poter addivenirne alla risoluzione e/o al recesso unilaterale in conformità alle previsioni legislative e negoziali.
La ricorrente -O ha invece prospettato che -O non abbia provato la mancanza di commistione di risorse aziendali con il consorzio -O e che anzi nel DGUE, in particolare, nella pagina 23 e seguenti, nella sezione dedicata alla Capacità economica e finanziaria per servizi, ha dichiarato di aver maturato dei requisiti di fatturato genericamente in favore di indistinti “Comuni”.
La -O ha indicato gli affidamenti verso una serie di Comuni, già in capo al Consorzio e trasferiti a -O; tali affidamenti corrisponderebbero alle unità locali dichiarate dalla -O e presenti nella propria visura camerale.
Inoltre l’aggiudicataria avrebbe speso i requisiti di fatturato provenienti dagli affidamenti del Consorzio -O presi in affitto
Pertanto, secondo la ricorrente, la liquidazione giudiziale dell’affittante ai fini della partecipazione alla gara dell’impresa affittuaria (la quale subentra nei rapporti attivi e passivi dell’impresa concedente), sarebbe rilevante in base al principio generale “ ubi commoda ibi incommoda ” per cui il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente, come da giurisprudenza consolidata e dello stesso Tar Campania che con la sentenza n. 5253/2024 riguardante le stesse parti e sempre con riferimento alla questione dei rapporti tra -O e Consorzio -O, sentenza confermata dal Consiglio di Stato n. 2519 del 26.3.2025 che ha rigettato l’appello proposto da -O avverso la citata pronuncia.
I.2) Sempre con riferimento ai rapporti con il Consorzio, la -O ha censurato la determinazione impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 99 Cod. Contr.
Il provvedimento di aggiudicazione sarebbe illegittimo dal momento in cui l’Amministrazione non ha sottoposto l’affittante del ramo di azienda ad alcun controllo relativamente al possesso dei requisiti di moralità, come evidenziato in una sentenza del Tar Puglia – Bari, 3^, n. 255 dell’1.3.2024, avente sempre ad oggetto il Consorzio -O.
Vi sarebbe dunque la violazione dell’art. 99 nella parte in cui la SA non ha verificato l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico relativamente alla posizione del Consorzio -O.
I.3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) D.lgs 36/2023 – Sul tentativo di influenzare indebitamente l’attività decisionale dell’Amministrazione – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Assenza di valutazioni .
La condotta tenuta da -O integra anche la violazione della normativa sopra indicata laddove l’aggiudicataria ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, fornendo informazioni fuorvianti suscettibili di influenzare le sulla selezione e sull'aggiudicazione.
In particolare, -O ha nascosto alla SA che gran parte dei requisiti di fatturato dichiarati relativi all’anno 2022 sono stati realizzati tramite i contratti, il personale ed i mezzi strumentali del Consorzio -O (operatore poi sottoposto a liquidazione giudiziale) e della società -O.
Anzi, l’aggiudicataria ha rassicurato l’Amministrazione circa la maturazione in proprio del requisito, “mascherando” la stessa circa la propria solidità dal momento in cui -O aveva prospettato una netta cesura con l’affittante, cesura in realtà inesistente dato che la stessa continua a gestire gli affidamenti affittati dal Consorzio -O e dalla società -O.
Dunque, il provvedimento di aggiudicazione sarebbe illegittimo nella parte in cui l’Amministrazione non ha approfondito le questioni concernenti l’affittante -O ovvero l’affittante (poi cedente) -O e le ripercussioni sui cantieri traslati in favore di -O.
L’ambiguità si ravviserebbe nella parte in cui -O ha menzionato nel DGUE generici affidamenti in favore di altrettanto generici Comuni ed ha dichiarato nella propria domanda di partecipazione la sussistenza di una netta discontinuità con il Consorzio -O che, alla luce di quanto giudizialmente accertato dal T.a.r. Bari, dal T.a.r. Napoli ed in due occasioni dal Consiglio di Stato, non esisterebbe.
Nel caso in esame vige il medesimo principio “ ubi commoda ibi incommoda ” già richiamato in forza del quale se l’operatore intende rappresentare di aver maturato un certo fatturato, lo stesso deve comunque specificare la provenienza dello stesso in relazione al contratto di affitto del ramo di azienda.
II) Violazione e falsa applicazione di legge artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) e c), 94, comma 3, D.lgs 36/2023 - Sulla mancata dichiarazione da parte di -O degli illeciti professionali della società -O s.r.l..
La ricorrente evidenzia che dalla visura dell’aggiudicataria emerge che la stessa, oltre ad aver stipulato con il Consorzio -O il richiamato contratto di fitto del ramo di azienda, aveva analogamente stipulato con la -O s.r.l. un contratto di fitto del ramo di azienda in data 27.2.2019 poi tramutatosi in atto di cessione definitiva in data 29.2.2024.
Al momento della formulazione dell’offerta, -O s.r.l. risultava quindi affittante del ramo di azienda speso da -O per partecipare alla gara in questione.
Ne consegue che -O avrebbe dovuto rappresentare tale circostanza all’Amministrazione ed avrebbe dovuto rendere le dichiarazioni ex art. 94, comma 3, Cod. Contr. relativamente alle figure apicali di -O s.r.l. nonché avrebbe dovuto segnalare all’Amministrazione gli eventi societari che hanno coinvolto l’affittante, società che nel ricorso viene descritta come totalmente inaffidabile per plurime ragioni.
III) Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di legge artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) e c), 94, comma 3, D.lgs 36/2023 - Sulla mancata dichiarazione da parte di -O degli illeciti professionali del Consorzio -O.
L’inaffidabilità di -O deriverebbe ancora una volta dall’aver volontariamente omesso di rappresentare all’Amministrazione le vicende, oltre alla questione della liquidazione giudiziale, che hanno interessato il Consorzio -O – affittante il ramo d’azienda, come emerge dalla visura CERVED.
Pertanto, l’aggiudicataria deve considerarsi inaffidabile per aver tentato di influenzare il processo decisionale omettendo di rendere informazioni circa l’affittante il ramo di azienda (art. 98, comma 3, lett. b) Cod. Contr) e c) e perché inaffidabile è il Consorzio -O in funzione del principio ubi commoda ibi incommoda (art. 98, comma 3, lett. c) Cod. Contr.
Inoltre, l’aggiudicataria non ha reso le dichiarazioni ex art. 94, comma 3, Cod. Contr relativamente alle cariche sociali del Consorzio -O; vi sarebbe inoltre una grave irregolarità tributaria sfociata nell’ipoteca legale iscritta da AL SUD per un importo pari ad € 96.446,00 (art. 94, comma 6 Cod. Contr) sempre a carico del Consorzio -O.
IV) Violazione e falsa applicazione di legge artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) e c), 94, comma 3, D.lgs 36/2023 - Sulla mancata dichiarazione da parte di -O dei propri illeciti professionali.
-O non ha comunicato di essere stata raggiunta da oltre € 300.000,00 di penali durante l’espletamento del servizio di igiene urbana presso il Comune di Caserta per aver adoperato dei mezzi vetusti, per non aver raggiunto tutte le zone della città con le attività di pulizia e per le varie controversie intervenute con i dipendenti (ritardato pagamento della retribuzione, mancata erogazione dei buoni pasto, ecc).
La giurisprudenza, riprendendo le Linee Guida ANAC n. 6, è consolidata nel ritenere rilevanti le penali superiori all’importo dell’1% dell’affidamento, circostanza indubbiamente ricorrente nel caso in esame (cfr. C.d.S., 5^, 29.10.2020 n. 6615).
Vi sarebbe quindi inaffidabilità dell’aggiudicataria per aver tentato di influenzare il processo decisionale omettendo di rendere informazioni circa l’affittante il ramo di azienda (art. 98, comma 3, lett. b). e c) Cod. Contr.
V) Violazione artt.17, 50 e 99 e ss. Cod. Contr.
L’art. 17 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta e, dopo aver verificato la legittimità e la conformità all’interesse pubblico e effettuato positivamente il controllo dei requisiti in capo all’aggiudicatario, dispone l’aggiudicazione, immediatamente efficace.
In sostanza se la stazione appaltante nel caso di specie avesse debitamente verificato la sussistenza o meno dei requisiti di partecipazione della -O prima dell’aggiudicazione ovvero il fascicolo virtuale dell’operatore economico, non poteva che escludere la detta controinteressata dalla procedura di gara.
VI) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 110 D.lgs. 50/2016) - Sull’incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria per il mancato computo delle figure aggiuntive offerte in sede di offerta tecnica – Sull’assenza di una reale fase di verifica dell’anomalia – Sull’esclusione dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 3 del disciplinare
Il disciplinare alla pag. 10 così prevedeva: “L’importo a base di gara comprende, ai sensi dell’art. 41 co. 14 del Codice dei contratti, i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 8.668.031,40. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”.
In sede di offerta economica -O ha quindi indicato il costo della manodopera in un importo pari ad € 8.668.031,40 ma ha altresì previsto ha previsto la realizzazione di una serie di servizi aggiuntivi che richiedono personale qualificato (esperti in campo ambientale ed educativo che sicuramente non può essere individuato nel netturbino) che parteciperà ad i vari incontri con l’utenza, un responsabile per la gestione dei rifiuti prodotti, l'utilizzo di n. 3 operatori nelle manifestazioni che “si protrarranno per più giorni e senza oneri aggiuntivi”, laboratori a cui saranno addetti soggetti non meglio specificati, l’utilizzo di un software/piattaforma.
I costi per retribuire le dette figure professionali non sarebbero stati adeguatamente calcolati dato che -O ha individuato il costo della manodopera in un importo pari a quello individuato dalla SA.
3. Con decreto monocratico n. 1658/2023 è stata respinta la richiesta di provvedimento inaudita altera parte, in quanto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, è apparso recessivo quello economico evidenziato dalla ricorrente, attesa da un lato la durata pluriennale dell’appalto e, dall’altro, la preclusione ex lege alla stipula del contratto di appalto sino all’esame collegiale
dell’istanza cautelare, in applicazione dello stand still processuale.
4. Si è costituita la -O, sostenendo che i precedenti del Consiglio di Stato citati dalla ricorrente e con i quali – a suo dire - sarebbe già stata accertata la “continuità” imprenditoriale tra l’affittante (in stato di fallimento in continuità) e l’affittuaria sono stati resi con riferimento a procedure di gara indette sotto la vigenza del d.lgs. n. 50/2016, la cui disciplina è stata radicalmente innovata dal nuovo Codice.
Inoltre: i) le questioni sollevate dalla ricorrente non sarebbero riconducibili a nessuna delle cause di esclusione tassativamente contemplate dalle anzidette norme, ii) il d.lgs. n. 36/2023, regolante la procedura di gara, ha espunto ogni riferimento ai “cessati dalla carica”, è stata espunta la disposizione del comma 3 dell’art. 80 in punto di esclusione per fattispecie attingente i soggetti cessati, in quanto non presente nella direttiva; iii) -O non ha utilizzato alcun servizio pregresso afferente il ramo in locazione ed infatti a dimostrazione della capacità professionale è stato indicato il servizio svolto presso il Comune di Caserta che non è incluso tra quelli oggetto di fitto.
Parimenti, anche per quanto riguarda il requisito di fatturato globale pari a euro 7.000.000,00 pur avendo per completezza dichiarato il valore complessivo nel triennio di riferimento (2021 – 2023), -O non avrebbe concretamente speso i requisiti rivenienti dal fitto di azienda; iv) i soggetti cui la ricorrente fa riferimento come transitati dal Consorzio, non rivestirebbero più alcun ruolo della compagine societaria della -O; v) in ossequio a quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE in materia di operazioni negoziali aventi finalità elusiva, la “continuità economica” tra due operatori si verifica a condizione che sia dimostrato che “tali enti siano stati sotto il controllo della stessa persona e, considerati gli stretti legami che li uniscono sul piano economico e organizzativo, abbiano applicato in sostanza le stesse direttive” (sentenza 11 dicembre 2007 ETI, C 280/06, EU:C:2007:775, punto 49); ciò non sussisterebbe nel caso concreto; vi) non vi sarebbe alcuna continuità gestionale tra la -O e la società -O s.r.l., venendo, peraltro, in rilievo un’operazione di cessione e non di fitto di ramo aziendale, con conseguente irrilevanza della giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente, riferita a quest’ultima fattispecie; vii) non vi sarebbe alcuna incongruità della offerta economica, peraltro oggetto di valutazione di anomalia positivamente superata.
5. Si è costituito il Comune di Nola, il quale in ordine al primo motivo ha affermato che nel procedimento de quo non sono stati spesi i requisiti del Consorzio -O, in quanto la Società aggiudicataria ha partecipato alla gara de qua vantando propri requisiti di capacità economica/patrimoniale e di capacità tecnica/professionale (non derivanti affatto dal contratto di affitto concluso con il Consorzio -O in data 28/01/2022).
Anche con riferimento ai motivi relativi alla -O s.r.l., il Comune ha ribadito che in sede di gara la Società aggiudicataria ha dichiarato di avvalersi di propri requisiti di capacità economica/patrimoniale e di capacità tecnica/professionale.
Nel caso di specie la Società ricorrente non ha evidenziato i motivi che avrebbero dovuto condurre la CUC procedente a disporre l’esclusione dell’aggiudicataria.
In altri termini, non è stato indicato (neanche genericamente) quale sia l’ipotetico impatto delle annotazioni riportate nel Casellario ANAC (comunque non ostative alla partecipazione alle gare) in ordine all’affidabilità professionale della Società aggiudicataria.
In ordine alle penali, il Comune ha evidenziato che dal Casellario Informatico tenuto da ANAC non è emersa alcuna annotazione a carico della -O S.r.l., tale da comportare la necessaria valutazione della causa di esclusione a carico della Società aggiudicataria. Di conseguenza, non può essere ritenuta rilevante la comminatoria delle penali indicate dalla Società ricorrente.
6. I medesimi provvedimenti sono stati impugnati anche da -O s.r.l., con ricorso notificato il 24.7.2025 (RG 3858/2025) con il quale la società, terza classificata, ha anche contestato il secondo posto della società -O.
7. Con il primo motivo -O ha prospettato la violazione degli artt. 94, comma 5, lett. d), art. 96, comma 14 e 15, art. 98, comma 3, lett. b) del Cod. Contr., unitamente alla violazione dell’art. 2 Cod. Contr. e del par. 6 del disciplinare di gara, lamentando la carenza dei requisiti di ordine generale in capo alla cedente il ramo d’azienda.
Per quanto riguarda la -O (prima graduata) viene sollevata la stessa questione del ricorso di -O, dei rapporti tra detta società e il Consorzio -O, emergenti dal contratto di fitto di ramo d’azienda in ordine al subentro nei contratti di lavoro subordinati e di opera relativi alle figure professionali, responsabili tecnici, e personale direttivo aventi diritto al passaggio quanto ai suddetti appalti, ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale posseduti dalla concedente, alla possibilità di utilizzare gli account oggi esistenti per la gestione delle attività e, in particolare, per quelle relative all’Albo Gestori, alla voltura in capo alla parte affittuaria di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni, contratti, e infine al trasferimento di personale direttivo e dirigenziale a favore della cessionaria.
In sintesi: contrariamente a quanto dichiarato a pag. 3 della domanda di partecipazione, nell’ambito dell’operazione societaria di fitto di ramo d’azienda, sarebbero stati trasferiti e, poi, utilizzati: - requisiti economico – finanziari e tecnico professionali; - iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (con gestione delle relative piattaforme); - mezzi, risorse e certificazioni di qualità; - figure apicali come responsabili tecnici e personale direttivo.
Sono stati citati i precedenti giurisprudenziali già citati da -O (sentenza Tar Campania n. 5253/2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2519/2025), che hanno riscontrato un rapporto di continuità aziendale tra la cedente ON -O e la cessionaria -O (stante il trasferimento di personale direttivo).
Stesso discorso per la sentenza n. 1895 del 3.06.2025 del Tar Milano, che ha stabilito la stessa cosa quanto all’utilizzo dei requisiti economico - finanziari).
7.1. Con il secondo motivo si è censurata la violazione degli art. 95, 98, comma 3 lett. b), art. 94, 96 comma 14 e 15 Cod. Contr., perché la dichiarazione di cui a pag. 3 della domanda di partecipazione
presentata in sede di gara dalla -O, sarebbe non veritiera e fuorviante nell’attestare un requisito di partecipazione, con l’effetto di indurre in errore la stazione appaltante.
7.2. Per quanto riguarda la controinteressata -O s.r.l. (seconda graduata) si censura la violazione degli artt. 94, 95, 96 e 98 Cod. Contr, in quanto -O avrebbe dovuto essere esclusa per avere completamente omesso di dichiarare significativi illeciti professionali, nonché, in ogni caso, per la palese carenza del requisito di moralità professionale (art. 98, co. 3, lett. g),
Inoltre, risulterebbe la sussistenza di una causa di esclusione automatica ex art. 94, comma 3 Cod. Contr., consistente nell’applicazione della misura accessoria del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione ricadente in capo al direttore tecnico.
Alla data del 20.05.2025 (prima della conclusione della procedura di gara avvenuta il 25.06.2025) risulterebbe infatti la pendenza di un procedimento penale a carico di figure apicali quali l’amministratore di fatto e il direttore tecnico per ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione di tentata concussione, corruzione e turbata libertà degli incanti, posto che il PM presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola ha richiesto l’applicazione di misura cautelare interdittiva ex art. 25 del d.lgs n. 231/2001 nei confronti della -O s.r.l. per i reati di cui all’art. 319 e 321 CP in capo all’Amministratore di fatto -O, al direttore commerciale -O e al direttore tecnico -O; inoltre è stato contestato il reato di cui all’art. 25, comma 1 del d.lgs n. 231/2001 in relazione all’art. 321 del CP.
In precedenza, il GIP di Nola con ordinanza del 20.5.2025 aveva disposto la misura cautelare della custodia agli arresti domiciliari sia dell’amministratore di fatto che del direttore tecnico.
Tuttavia la società non ha fornito alcuna informazione sul punto alla stazione appaltante.
8. Si sono costituite in giudizio -O (con argomentazioni analoghe a quelle proposte nel ricorso RG 3792/2025- ricorrente -O), il Comune di Nola ed -O, in qualità di controinteressata, evidenziando di aver sospeso dal servizio il dipendente sig. -O (escludendo che esso sia direttore tecnico né tantomeno amministratore di fatto come affermato, erroneamente, dalla Procura) in data 21.5.2025, integrando l’attività di self cleaning di cui all’art. 96 del D.lgs. 36/2023.
9.In vista della c.c. del 10.9.2025, hanno depositato memoria, in entrambi i giudizi, sia -O che -O.
10. Su richiesta delle difese delle ricorrenti, i giudizi sono stati rinviati all’udienza pubblica del 29.10.2025.
11.In vista del merito sono state depositate memorie e repliche dalle parti costituite.
In particolare, nel giudizio RG 3858/2025:
i)-O ha confermato quanto aveva già prospettato in precedenza ossia che a seguito di istruttoria avviata dalla CUC Area Nolana con comunicazione prot. n. 3091 del 31/07/2025, diretta a verificare se, alla luce dei motivi di ricorso addotti dalla terza graduata, sussistessero i presupposti per disporre l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, il provvedimento è stato implicitamente confermato con l’avvio del servizio; pertanto, il ricorso di -O sarebbe improcedibile per omessa impugnazione della determinazione di conferma implicita dell'affidamento del servizio ad -O;
ii) -O per suffragare l’inaffidabilità della seconda graduata -O ha allegato (prod. 6.10.2025) la risoluzione contrattuale per inadempimenti contrattuali con determina n. 337 del 25.07.2025 da parte del Comune di San Vitaliano, “in considerazione della circostanza che le predette reiterate condotte non possono essere considerate mera irregolarità sanabili mediante sanzione amministrativa, ma costituiscono una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali, tale da giustificare – ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 – la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore”.
iii) -O ha prospettato che a) con riferimento al dipendente -O (sospeso in data 21.5.2025 all’indomani dell’ordinanza disposta dal Tribunale di Nola del 20.5.2025 con cui era stato sottoposto alla misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la P.A.), in data 28.6.2025 il Tribunale del Riesame di Napoli ha accolto l’appello e ha annullato la predetta ordinanza con la conseguenza che il -O è stato successivamente reintegrato.
b) in data 4.6.2025 il Tribunale del Riesame di Napoli – Sez. 10 – Collegio B –ha annullato l’ordinanza del GIP di Nola del 20.5.2025 con cui era stata disposta la misura cautelare della custodia agli arresti domiciliari del sig. -O e ne ha ordinato l’immediata liberazione; c) con ordinanza pubblicata in data 24.6.2025, il Tribunale di Nola – Sezione GIP, ha rigettato la richiesta di misura cautelare interdittiva nei confronti della società -O; d) non vi è stata alcuna omissione dichiarativa avendo la -O dichiarato puntualmente le sopra riferite circostanze e corredato la dichiarazione anche dei relativi documenti; e) la -O aveva altresì comunicato alla CUC, in data 18.6.2025, la circostanza per cui in data 21.7.2025 il Comune di San Vitaliano ha disposto la risoluzione per presunto inadempimento della società del contratto inerente “l’affidamento del “servizio igiene urbana, spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti dedicati dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani con il sistema porta a porta nel comune di San Vitaliano” - cig A01d97672c.”. -O ha peraltro chiarito che a detto contratto non ha fatto seguito né l’escussione della polizza né l’iscrizione nel casellario informatico dell’ANAC. -O ha adito il Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata per le Imprese con ricorso distinto con R.G. n. 20910/2025 ex art. 669 bis c.p.c.
In ogni caso, -O ha ribadito che la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di San Vitaliano è sopravvenuta rispetto alla conclusione delle operazioni di gara ed è dunque ininfluente nella gara oggetto del presente giudizio; detta risoluzione è stata finanche dichiarata dalla società alle Amministrazioni resistenti.
12. Tutte le parti hanno depositato repliche in entrambi i giudizi.
13. All’udienza pubblica del 29.10.2025, le cause sono state discusse e sono passate in decisione.
DIRITTO
14.I due giudizi RG 3792/2025 e RG 3858/2025 vengono riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi dell’impugnativa dei medesimi provvedimenti e considerata l’identità dei soggetti, in quanto parte resistente è sempre -O (prima classificata e aggiudicataria), la ricorrente del primo giudizio (seconda classificata) è controinteressata, e quindi parte, del secondo giudizio intentato dalla terza classificata, i motivi di ricorso contro -O coincidono.
15. Il ricorso RG 3792/2025, proposto da -O, va accolto.
La questione principale concerne l’applicazione della causa di esclusione automatica di cui alla lett. d) del comma 5 dell’art. 94 Cod. Contr, in base alla quale è escluso “d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale (…)”.
Nel caso di specie, alla -O viene contestata la continuità aziendale con il Consorzio -O, pacificamente sottoposto a tale procedura, come riportato nella parte in fatto.
Orbene, sulla questione vi sono una serie di precedenti giurisprudenziali riguardanti proprio la -O e i suoi rapporti con il Consorzio -O, dai quali il Collegio non ha motivo per discostarsi.
Infatti, nella sentenza dell’VIII sezione di questo T.a.r. n. 5253 del 7.10.2024 è stata affrontata la medesima questione, che è stata risolta evidenziandosi la sostanziale continuità aziendale tra -O e ON -O, in presenza delle identiche condizioni di cui al presente giudizio e precisamente: i) -O aveva comunicato alla stazione appaltante di aver sottoscritto, in data 28 gennaio 2022, con il Consorzio -O un contratto di affitto di ramo d’azienda; trattasi dello stesso contratto autenticato a rogito Notar -O, iscritto al rep. n. 14114, racc. n. 9093, e registrato presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Napoli il 10.2.2022, al n. 5095/1T, che la -O menziona a pag. 3 della domanda di partecipazione alla gara oggetto del presente giudizio;
ii) il ON è stato successivamente sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale n. 34/2023, giusta sentenza del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore – Sezione Procedure Concorsuali, n. 42/2023, rep. n. 63/2023 depositata in cancelleria il 25.9.2023;
iii) anche in quel caso, -O aveva dichiarato di partecipare alla procedura utilizzando ESCLUSIVAMENTE i propri requisiti professionali e/o tecnici e/o operativi, senza avvalersi dell’azienda affittata, coì come attestato e dichiarato nella documentazione di gara.
Il Tar ha quindi affermato che, tuttavia, fosse incontestato che sia nella Sezione “capacità economica e finanziaria” sia in quella relativa alle “capacità tecniche e professionali” la -O avesse incluso i contratti oggetto del fitto di ramo d’azienda.
“Nell’indicare, infatti, il fatturato globale, quello specifico (nel settore di attività oggetto dell’appalto) e nell’elencare gli affidamenti conseguiti nel triennio 2020, 2021, 2022, la -O ha considerato (senza però esplicitarlo) anche i contratti gestiti per effetto dell’affitto del ramo di azienda.
Al riguardo, non può essere valorizzata la circostanza evidenziata solo in giudizio (e non espressamente rappresentata in sede di gara) che scorporando le commesse derivanti dal fitto di ramo d’azienda la -O soddisfa in proprio i requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis . Come dedotto dalla ricorrente nello spendere i requisiti di fatturato (ancorché in tesi sovrabbondanti) derivanti dal Consorzio, la -O si è inevitabilmente fatta carico della mancanza del requisito soggettivo in capo al Consorzio secondo il noto principio ubi commoda ibi incommoda,
La decisione menzionata tiene conto della costante giurisprudenza per cui in caso di affitto di ramo d’azienda sussiste una presunzione di continuità tra le due imprese; in queste ipotesi spetta alla società affittuaria l’onere di dimostrare la discontinuità nella gestione delle due aziende altrimenti si realizza in applicazione del principio ubi commoda, ibi incommoda , l'imputazione in capo all'affittuario tanto dei benefici (in termini di possesso dei requisiti correlati alla disponibilità dell'azienda) quanto degli svantaggi (riferiti ad eventuali cause di esclusione ascrivibili al precedente titolare dell'azienda) discendenti dall'acquisita disponibilità dell'azienda.
Tali principi sono stati di recente menzionati proprio da questa Sezione con la sentenza n. 671 del 27.1.2025, sostenendosi che in caso di liquidazione giudiziale della società che affitta un ramo d'azienda, è onere del cessionario fornire la prova di una completa cesura tra le gestioni e la non continuità imprenditoriale tra l'affittuario e l'affittante, al fine di evitare l'esclusione dalla gara.
Al di là del fatto che, in concreto, in quel caso la ditta era fallita non dopo la stipula del contratto di affitto aziendale, ma prima, cosa che invece è pacificamente non avvenuta nel caso oggetto di questo giudizio, la Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il fallimento dell'affittante incide ai fini della partecipazione alla gara dell'impresa affittuaria (la quale subentra nei rapporti attivi e passivi dell'impresa concedente), in base al principio generale “ ubi commoda ibi incommoda ” e comporta che il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10/2012.; id, n. 3718/2012 cit.; id, n. 3331/2019; id., Sez. V, 7 ottobre 2021 n. 6706; id., Sez. IV, 2 agosto 2024, n. 6936).
Ed ancora: “ in presenza di un'operazione di affitto di azienda ai sensi dell'art. 76, comma 9, del d.P.R. 207/2010, qualora l'affittuaria non fornisca la prova (sulla stessa incombente) di una completa cesura tra le due successive gestioni, la Stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara anche in capo all'affittante, poiché "chi si avvale dei requisiti dei terzi sul piano della partecipazione alle gare pubbliche, risente delle conseguenze sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità (in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 5 novembre 2014, n. 5470). “
In linea generale, deve, infatti, rilevarsi che “laddove i rapporti sussistenti tra l'affittante l'azienda e l'affittuaria, quali risultanti dalla documentazione di gara, evidenzino una situazione di sostanziale continuità imprenditoriale tra le parti dell'operazione, tale da ingenerare il sospetto della finalità elusiva del negozio di affitto di azienda, è necessaria la verifica ad opera della Stazione appaltante dei requisiti generali di partecipazione alla gara in capo all'affittante” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 dicembre 2018 n. 7022 richiamata da Cons. Stato, sez. IV, n. 6936 del 2 agosto 2024, cit.).
Come già evidenziato, “potendo il contratto di affitto di azienda ben essere utilizzato, ai sensi dell'art. 76, comma 9, del d.P.R. 207/2010, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, la Stazione appaltante era tenuta, nel caso di specie, ad effettuare tale verifica prevista dal più volte citato art. 80 anche con riguardo all'affittante l'azienda, senza che potesse essere sufficiente il fatto che l'affittuaria non versasse in alcuna delle situazioni descritte dall'art. 80, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di un operatore economico in bonis: se in linea di principio non può essere preclusa, infatti, la partecipazione alla gara all'operatore economico affittuario dell'azienda di un soggetto in difficoltà, non può tuttavia ritenersi ininfluente ai fini della partecipazione della gara dell'affittuario (in relazione all'accertamento della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) la vicenda relativa alla messa in liquidazione giudiziale dell'affittante, dal quale il primo abbia mutuato (mediante il negozio traslativo del compendio aziendale) i requisiti di partecipazione”.
15.1. Così come nel giudizio deciso davanti all’VIII sezione, anche nel giudizio odierno, la -O non ha fornito tale prova di discontinuità, in quanto a supporto dell’affermazione che l’operazione di affitto di ramo d’azienda “è avvenuta in completa soluzione di continuità, senza il trasferimento di risorse aziendali apicali e/o comunque espressione del management aziendale della dante causa”, non ha prodotto alcuna documentazione, mentre, per contro, dal contratto di fitto di ramo d’azienda (all. 7 prod. -O) emerge che il trasferimento ha riguardato oltre ai lavoratori dipendenti anche “i responsabili tecnici e gli addetti amministrativi titolari delle funzioni direttive e costituenti stabilmente la struttura del know how e dell’esperienza pregressa in materia di gestione dei rifiuti”.
In sintesi, nel caso analogo di cui alla decisione citata, la -O, pur dichiarando di non volersi avvalere dei requisiti di partecipazione della dante causa, ha in concreto incluso le relative commesse sia nel calcolo del fatturato (globale e specifico) sia nella elencazione degli affidamenti in essere. In questo modo ha scelto di far valere a suo favore tutti gli elementi derivanti dal contratto siglato con il Consorzio, non potendo pretendersi, solo a posteriori e in sede di giudizio, lo scorporo degli stessi in pretesa autosufficienza dei requisiti maturati in proprio.
Pertanto, il Tar ha applicato il principio sopra richiamato in assenza di prova della completa cesura nella gestione delle due aziende, poiché la mancanza del requisito generale di partecipazione in capo al Consorzio (in liquidazione giudiziale) si è trasmessa alla -O, facendo scattare la clausola di esclusione di cui all’art. 94, comma 5, lettera d) del d.lg. n. 36/2023, e, di conseguenza, determinando l’illegittimità dell’azione della CUC che non ha provveduto in tal senso.
15.2. Peraltro, la sentenza dell’VIII sezione è stata confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 2519 del 26.3.2025 che ha rigettato l’appello proposto da -O avverso la citata pronuncia richiamando la propria giurisprudenza in materia (sentenza n. 6936 del 2.8.2024) sempre riguardante -O e sempre in ordine alla spendita dei requisiti del Consorzio -O.
Il Consiglio di Stato ha espressamente statuito che “nel presente giudizio non ci sono ragioni per discostarsi dal precedente di questa Sezione che, come visto, riguarda la stessa appellante e il medesimo contratto di fitto di ramo di azienda, contestato anche in questo giudizio, anche se in relazione ad una diversa procedura di gara. Nessun rilievo ha poi la circostanza che in quel giudizio è stato applicato il d.lgs. n. 50 del 2016 e non, come nel caso di specie, il d.lgs. n. 36 del 2023, in quanto le conclusioni sono sostanzialmente le stesse perché l’art. 94, comma 5, lettera d) del d.lgs. n. 36 del 2023 ha riprodotto l’art. 80, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 sulle clausole di esclusione con riguardo all'operatore economico “che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure”.
Questo vale a smentire la difesa di -O, che ha cercato di argomentare in tal senso.
15.3. È stato peraltro evidenziato come -O abbia contestato (così come fa nel presente giudizio) la decisione in ordine alla mancata “prova di discontinuità” con il Consorzio cedente, continuando a sostenere la distinzione tra le due compagini sociali anche dopo la stipula del contratto di fitto d’azienda; tuttavia le argomentazioni di -O, identiche a quelle prospettate nella difesa nei due giudizi oggetto della presente decisione (sul punto va evidenziato che sia -O che -O muovono le stesse censure e -O si è difesa nello stesso modo) non hanno convinto il giudice d’appello così come non convincono il Collegio, posto che il contratto di fitto di ramo di azienda espressamente prevede il trasferimento, oltre dei lavoratori dipendenti, anche dei «responsabili tecnici e gli addetti amministrativi titolari delle funzioni direttive e costituenti stabilmente la struttura del know how e dell’esperienza pregressa in materia di gestione dei rifiuti.
La -O non ha fornito prove in tal senso in ordine ai dipendenti, ai responsabili tecnici e agli addetti amministrativi titolari delle funzioni direttivi che non necessariamente sono gli amministratori.
In particolare, anche il Consiglio di Stato aveva rilevato come la -O avesse utilizzato la “figura del direttore tecnico responsabile dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali” (dott. -O) del Consorzio cedente, che dimostra, ancora una volta, la continuità aziendale tra quest’ultimo e l’odierna appellante. “
Nelle questioni oggetto del presente giudizio la questione è stata riproposta affermandosi, da parte di -O, che -O -O non riveste più alcun ruolo della compagine societaria, di guisa che, a tutto voler concedere, la estromissione ditale figura professionale in data antecedente al provvedimento di aggiudicazione rileverebbe come misura di self cleaning ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023.
In realtà il Collegio ritiene che ciò che rileva è la spendita del dott. -O -O (già responsabile tecnico prima del Consorzio Sinergie - si veda l’attestazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali - e successivamente del Consorzio -O come da visura camerale in atti), quale Responsabile Tecnico AN-O, nell’ambito della procedura di gara.
Infatti che nell’ambito della procedura di gara oggetto di causa, -O -O è stato inserito tra i soggetti che hanno reso la dichiarazione ex art. 94 D.Lgs. 36/2023; pertanto, non deve rilevare il fatto che -O -O non ricopra più alcun ruolo nella compagine societaria di -O, in quanto la cessazione del rapporto di lavoro del predetto è avvenuta in data 12.2.2025 (vd. modello UNILAV depositato da -O all. 9), e dunque ben dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte per la partecipazione alla procedura oggetto di causa (16.9.2024) e dopo l’ammissione di -O alla procedura di gara (vd. verbale n. 3 del 28.10.2024 all. 10 prod. -O).
Insomma, la spendita della figura del dott. -O e l’utilizzo della stessa per le attività societarie (anche dopo il termine di partecipazione alla procedura di gara) così come derivante dal contratto di fitto con -O conferma la correttezza dell’assenza di cesure tra affittante ed affittuaria ed anzi rafforza quanto affermato in ordine alla stretta connessione ‘operativa’ tra i due operatori economici.
15.4. La -O è stata oggetto di analoga decisione, per gli stessi motivi, anche fuori dalla Campania.
Il TAR Lombardia – Milano, sez. IV, con sentenza del 3.6.2025 n. 1895, si è pronunciato sempre sulla mancata esclusione della -O a fronte della sottoscrizione con il Consorzio -O del contratto del 28 gennaio 2022 avendo dichiarato in gara, con riguardo al possesso dei “Requisiti Generali e Speciali”, che, pur avendo sottoscritto con il Consorzio -O (successivamente sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale) un contratto di affitto di ramo di azienda, avrebbe partecipato alla “procedura utilizzando esclusivamente i propri requisiti professionali e/o tecnici e/o finanziari e/o operativi, senza avvalersi dell’azienda affittata, così come attestato e dichiarato nella documentazione di gara”.
Anche in questo caso, il giudice amministrativo ha ritenuto che nell’indicazione del proprio fatturato globale e per servizi analoghi, la -O non avesse specificato se lo stesso fosse riferibile soltanto alla propria attività di impresa, oppure ricomprendesse anche quello afferente al ramo d’azienda del Consorzio -O
Il Tar ha affermato che sia “ pacifico che la ripercussione in capo all’affittuaria degli eventi che riguardano la vita societaria dell’affittante è immediata in caso di affitto del ramo di azienda, dal momento che l’influenza dell’impresa locatrice è destinata a restare integra per tutto lo svolgimento del rapporto di fitto (non ancora risolta ad oggi), ben potendo perciò il negozio in parola costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dalla disciplina di legge che regola l’affidamento dei pubblici appalti (cfr. ex multis C.d.S., 5^, 7.10.2021, n. 6706).”
Anche per il Tar Lombardia vi è continuità aziendale tra il Consorzio -O ed -O dal momento in cui l’aggiudicataria ha necessariamente utilizzato per partecipare alla gara de qua i requisiti maturati dalla gestione dei cantieri fittati dal Consorzio -O. La CUC avrebbe dovuto obbligatoriamente attribuire rilevanza alla situazione dell’affittante ai fini della verifica del possesso della continuità dei requisiti generali dell’aggiudicataria, quest’ultima, che si ripete, ha speso i requisiti di fatturato provenienti dagli affidamenti del Consorzio -O presi in affitto.
Deve rilevarsi che laddove i rapporti sussistenti tra l’affittante l’azienda e l’affittuaria, quali risultanti dalla documentazione di gara, evidenzino una situazione di sostanziale continuità imprenditoriale tra le parti dell’operazione, tale da ingenerare il “sospetto” della finalità elusiva del negozio di affitto di azienda, è necessaria la verifica ad opera della Stazione appaltante dei requisiti generali di partecipazione alla gara in capo all’affittante (cfr. C.d.S., n. 7022/2018), verifica mai avvenuta nel caso oggetto del presente giudizio.
Poiché -O ha maturato gran parte dei requisiti relativi all’anno 2022 utilizzando il personale, le risorse ed i contratti del Consorzio -O, non vi è dubbio che le conseguenze pregiudizievoli della liquidazione giudiziale dell’affittante si ripercuotano inevitabilmente anche in capo all’affittuaria, stante il rapporto continuativo instaurato con il contratto di fitto, che non è mai stato risolto.
Come giustamente rilevato da -O, -O, per mera convenienza, non può allo stesso tempo continuare a gestire i cantieri che derivano dal contratto fitto e poi sostenere di non utilizzare i requisiti di fatturato del Consorzio -O (a valle della perdita dei requisiti generali da parte dell’affittante) senza procedere ad una risoluzione contrattuale del ramo di azienda in fitto.
16. L’accoglimento del motivo in questione, stante peraltro l’identica situazione derivante dal fatto che -O, nonostante le molte decisioni del giudice amministrativo, abbia continuato a presentare domande di partecipazione, aggiudicandosi gare dalle quali doveva essere esclusa con riferimento ai requisiti maturati negli anni in cui ha speso le dotazioni e il fatturato del Consorzio -O, è più che sufficiente per imporre l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di -O.
Va comunque rilevato che così facendo si conferma la fondatezza anche dei motivi I.2) e I.3) e in generale la violazione degli art. 95, 98, comma 3 lett. b), art. 94, 96 comma 14 e 15 Cod. Contr., perché la dichiarazione di cui a pag. 3 della domanda di partecipazione presentata in sede di gara dalla -O è tale da integrare la violazione del comma 14 dell’art. 96 Cod. Contr., avendo -O volutamente contravvenuto all’obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.
-O, pur consapevole delle criticità – appurate giudizialmente in più contesti – del legame con il Consorzio, ha continuato a partecipare alle gare fornendo informazioni del tutto incomplete, continuando ad avvalersi di requisiti di partecipazione che vedevano coinvolto il Consorzio e senza riuscire a dimostrare il contrario.
Come ha recentemente statuito il giudice di secondo grado (Consiglio di Stato sez. V, 27/06/2025, n. 5589) nelle procedure di gara gli operatori economici sono tenuti a dichiarare ogni evento della loro carriera professionale che potrebbe essere astrattamente rilevante ai fini dell'esclusione. In caso contrario, la stazione appaltante non può verificare l'effettivo impatto di tali eventi sull'integrità professionale dell'operatore economico. Di conseguenza, ai concorrenti non è concesso un filtro valutativo, né il diritto di selezionare quali fatti dichiarare, sussistendo l'obbligo di completezza nella dichiarazione, al fine di consentire alla stazione appaltante di effettuare le valutazioni di sua competenza. Pertanto, non è accettabile che la valutazione venga effettuata autonomamente dalla parte interessata, la quale potrebbe considerare non rilevanti i propri precedenti negativi e ometterli nelle dichiarazioni prescritte. Tale condotta potrebbe comportare un occultamento di situazioni pregiudizievoli alla stazione appaltante, inducendo a fornire dichiarazioni false o incomplete per evitare eventuali esclusioni dalla gara.”.
17. Assorbiti gli altri motivi, ritenuta del tutto inconferente l’eccezione di -O in ordine alla improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento “implicito” dato dall’inizio dell’esecuzione del contratto da parte della controinteressata (fatto del tutto scontato, del quale dà conto anche il decreto monocratico del luglio 2025), il ricorso di -O, che diventerebbe la nuova aggiudicataria, va accolto.
18. Il Collegio passa dunque ad esaminare il ricorso connesso di -O relativamente al terzo motivo, nel quale si attacca la mancata esclusione di -O dalla procedura di gara e quindi la sua collocazione in seconda posizione nella graduatoria delle concorrenti.
L’interesse al ricorso di -O, infatti, è strettamente connesso al fatto che anche la collocazione della seconda classificata sia dichiarata illegittima.
La ricorrente -O, infatti, ha contestato l’ammissione a gara di -O, che avrebbe dovuto essere esclusa per avere completamente omesso di dichiarare significativi illeciti professionali, nonché, in ogni caso, per la palese carenza del requisito di moralità professionale (art. 98, co. 3, lett. g), del Codice dei Contratti.
Dalla documentazione in possesso della ricorrente, risulta la pendenza, a carico di soggetti con potere di rappresentanza, di rilevanti procedimenti penali per reati di cui all’art. 94 del Codice che non risultano comunicati tempestivamente alla stazione appaltante (in violazione dell’onere di comunicazione di cui all’art. 96, comma 14 del Codice).
18.1. La censura va respinta.
Nella parte in Fatto della presente decisione si è dato conto del venir meno di tutte le misure cautelari e interdittive nei confronti dei dipendenti/amministratori di -O, notizie che, peraltro, la -O aveva assunto tramite mezzi di informazione locali.
Va infatti affermato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha reso noto alla società -O s.r.l. della propria qualità di indagata unitamente a due lavoratori dipendenti ovvero il sig. -O e il direttore commerciale -O, con atto notificato in data 7.5.2025, contestando alla stessa il reato ex art. 25 del D.Lgs. 231/2001 in relazione all’art. 321 c.p
Alla società è contestato il detto reato in quanto si sarebbe aggiudicata la procedura di gara di San Vitaliano (NA) in assenza di alcuni requisiti tra cui l’adozione di un codice etico, l’omessa puntuale individuazione e valutazione dei rischi aziendali, la mancata istituzione di un organismo indipendente deputato ad attività di vigilanza nonché il fatto che avrebbe illegittimamente ottenuto l’affidamento della procedura di gara citata nonostante non fosse dotata di idonea area da adibire a ricovero dei mezzi e di un locale idoneo da adibire a spogliatoio; ciò quale contropartita dell’assunzione illecita di alcuni dipendenti.
Tuttavia, conformemente alle difese della -O, va rilevato che nei fatti su menzionati non si riscontra alcuna causa di esclusione automatica e quanto affermato dalla -O è frutto di una non corretta rappresentazione dei fatti attualmente noti, in quanto la società ha dichiarato di essere dotata sia del modello 231 con relativo organismo di vigilanza che del codice etico e dunque di idoneo sistema organizzativo che possa prevenire rischi di responsabilità amministrativa commessi dai propri dipendenti o collaboratori, trattandosi comunque di modello non obbligatorio ma unicamente raccomandato.
Al sig. -O è stato contestato di essere Amministratore ovvero gestore di fatto della società.
La -O ha allegato una scheda di assunzione part time che, in mancanza di prova contraria, non dimostra che costui fosse amministratore di fatto (all. 3, prod. -O 8.9.2025).
In riferimento alla figura dei dipendenti, essi sono stati tempestivamente sospesi dalla mansioni lavorative in applicazione dell’attività di self cleaning di cui all’art. 96 del D.lgs. 36/2023, norma che dispone al comma 2 che “l’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 94, a eccezione del comma 6, e all’articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo.”.
Non vi è quindi alcuna causa di esclusione automatica., in quanto il comma 6 della disposizione citata prevede a sua volta che “Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 94, a eccezione del comma 6, e all’articolo 95, a eccezione del comma 2, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura d'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.”.
Il sig. -O è stato invece sospeso in data 21.5.2025 all’indomani dell’ordinanza disposta dal Tribunale di Nola del 20.5.2025 con cui era stato sottoposto alla misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la P.A.
In ogni caso, le misure a carico dei suddetti dipendenti sono state entrambe annullate in appello o riesame delle competenti autorità giudiziarie.
Per ciò che concerne in particolare il sig. -O, fermo restando quanto illustrato i ordine al suo ruolo nella società, va evidenziato che l’ordinanza di custodia cautelare è stata annullata per cui viene a cadere anche il presupposto normativo di cui al combinato disposto degli art. 95 comma 1 lett. e) e 98 commi 3 lett g e 6 lett g) del D.Lgs. 36/2023.
Per quanto riguarda invece la posizione della società -O, il Tribunale di Nola – Sezione GIP, con ordinanza pubblicata in data 24.6.2025 ha rigettato la richiesta di misura cautelare interdittiva nei confronti della società.
Non è vero dunque quanto affermato dalla ricorrente (pag. 20 del ricorso introduttivo) secondo cui l’applicazione della misura cautelare ex art. 25 d.lgs. 231/2001 avrebbe comportato l’esclusione automatica della -O in quanto detta misura cautelare non è mai stata applicata a carico della odierna controinteressata.
18.1.1 Va comunque evidenziato che -O ha fornito al Comune di Nola la dichiarazione integrativa il 18.6.2025 (all. 11 prod. -O dell’8.9.2025) rappresentando tutte le situazioni che -O censura quali cause di esclusione, questo ben prima dell’aggiudicazione della gara (25.6.2025) e certamente prima della proposizione del ricorso da parte di -O.
È pertanto grave, semmai, che il Comune di Nola, che pur era a conoscenza di tale dichiarazione, non ne abbia fatto menzione nell’ambito della difesa in giudizio.
18.2. -O ha portato all’attenzione della CUC anche la circostanza – già resa nota da -O solo con memoria difensiva del 16.10.2025- per cui il Comune di San Vitaliano ha disposto la risoluzione per presunto inadempimento della società del contratto inerente “l’affidamento del “servizio igiene urbana, spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e conferimento agli impianti dedicati dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati agli urbani con il sistema porta a porta nel comune di San Vitaliano” - cig a01d97672c.”.
Trattasi della determina n. 337 del 25.07.2025 con cui è stata disposta la risoluzione in danno per inadempimenti contrattuali a carico della -O, ai sensi dell’art. 108 Cod. Contr.
18.2.1. Il Collegio rileva che trattasi di evento successivo all’aggiudicazione, oggetto di ricorso davanti al tribunale civile, allo stato privo di conseguenze negative per -O, e quindi, in finale, del tutto ininfluente nel giudizio attualmente in decisione.
È altresì corretta la prospettazione di -O in ordine al fatto che -O non ha mai proposto motivi aggiunti o integrativi sulla questione, deducendola in memoria, con la conseguenza che, ad oggi, non ha la possibilità di ampliare il thema decidendum del giudizio che risulta delimitato dalle doglianze oggetto del ricorso introduttivo.
Infine, va ribadito che la mancata comunicazione alla stazione appaltante, da parte dell’operatore economico, della la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale, non costituisce di per sé causa di esclusione, ma può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.
19. Alla luce delle risultanze sopra illustrate, il Collegio ritiene che non si sia verificata alcuna condizione di esclusione automatica nei confronti -O, per cui il terzo motivo di ricorso va respinto.
Classificandosi al secondo posto, -O non ha interesse al ricorso principale, che diventa pertanto improcedibile.
20. In conclusione, il ricorso RG 3792/2025, proposto da -O S.R.L. nei confronti di -O s.r.l. va accolto, con conseguente annullamento della determina di aggiudicazione impugnata.
20.1. Il ricorso RG 3858/2025 va dichiarato in parte infondato (per ciò che concerne il motivo n. 3) e per il resto va dichiarato improcedibile come da motivazione.
20.2. Va, quindi, accolta la domanda di -O relativa alla declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato dalla stazione appaltante con la controinteressata -O ai fini dell’eventuale subentro previa verifica della sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti per l’aggiudicazione della gara.
20.3. Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti:
1)accoglie il ricorso RG 3792/2025 proposto da -O s.r.l., e per l’effetto annulla la Disposizione n. 308 del 25.06.2025 della CUC e la determina dirigenziale n. 1594 del 27.6.2024 del Comune di Nola;
2) dichiara il ricorso RG 3858/2025 proposto da -O s.r.l. in parte infondato e in parte improcedibile, come da motivazione;
3) accoglie la domanda di -O s.r.l. relativa alla declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato dalla stazione appaltante con la controinteressata -O a far data dalla notifica a cura di parte ricorrente della presente sentenza e dispone il subentro previa verifica della sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti per l’aggiudicazione della gara;
4) condanna -O s.r.l., il Comune di Nola e -O alla rifusione delle spese di lite in favore di -O s.r.l., liquidandole in euro 6000,00 (seimila/00) cadauno per -O e Comune di Nola, ed euro 3000,00 (tremila/00) per -O s.r.l., oltre accessori di legge e c.u. versato da -O, con attribuzione al procuratore antistatario;
5) compensa le spese con la CUC area Nolana, che non è costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e i relativi procedimenti penali o pronunciamenti dell’autorità giudiziaria.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
MA AR AV, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AR AV | AN PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.