TAR Napoli, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 103
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Decreto cautelare 23 luglio 2025
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Decreto cautelare 25 luglio 2025
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Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 94, comma 5, lett. d) D.lgs 36/2023 – Eccesso di potere – Esclusione per intervenuta carenza dei requisiti di moralità in capo alla cedente del ramo d’azienda

    Il Tar ha ritenuto provata la sostanziale continuità aziendale tra -O e il Consorzio -O, basandosi su precedenti giurisprudenziali che affermano l'onere della prova della discontinuità a carico dell'affittuaria e l'imputazione degli svantaggi derivanti da eventuali cause di esclusione del cedente. La sentenza ha confermato che la mancata prova della discontinuità ha comportato la trasmissione della mancanza del requisito generale di partecipazione in capo al Consorzio (in liquidazione giudiziale) alla -O, facendo scattare la clausola di esclusione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 99 Cod. Contr.

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, che ha rilevato la sussistenza della causa di esclusione automatica.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) e c) D.lgs 36/2023 – Sul tentativo di influenzare indebitamente l’attività decisionale dell’Amministrazione – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Assenza di valutazioni

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, che ha rilevato la sussistenza della causa di esclusione automatica.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di legge artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) e c), 94, comma 3, D.lgs 36/2023 - Sulla mancata dichiarazione da parte di -O degli illeciti professionali della società -O s.r.l.

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, che ha rilevato la sussistenza della causa di esclusione automatica.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di legge artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) e c), 94, comma 3, D.lgs 36/2023 - Sulla mancata dichiarazione da parte di -O degli illeciti professionali del Consorzio -O.

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, che ha rilevato la sussistenza della causa di esclusione automatica.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di legge artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. b) e c), 94, comma 3, D.lgs 36/2023 - Sulla mancata dichiarazione da parte di -O dei propri illeciti professionali.

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, che ha rilevato la sussistenza della causa di esclusione automatica.

  • Accolto
    Violazione artt.17, 50 e 99 e ss. Cod. Contr.

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, che ha rilevato la sussistenza della causa di esclusione automatica.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 110 D.lgs. 50/2016) - Sull’incongruità dell’offerta dell’aggiudicataria per il mancato computo delle figure aggiuntive offerte in sede di offerta tecnica – Sull’assenza di una reale fase di verifica dell’anomalia – Sull’esclusione dell’aggiudicataria ai sensi dell’art. 3 del disciplinare

    Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, che ha rilevato la sussistenza della causa di esclusione automatica.

  • Rigettato
    Carenza dei requisiti di ordine generale in capo alla cedente il ramo d’azienda

    Il motivo è stato respinto in quanto il Collegio ha ritenuto che non si sia verificata alcuna condizione di esclusione automatica nei confronti di -O. Di conseguenza, l'interesse al ricorso di -O, che contestava la collocazione in seconda posizione della -O, è diventato improcedibile.

  • Rigettato
    Dichiarazione non veritiera e fuorviante della -O nell'attestare un requisito di partecipazione

    Il motivo è stato respinto in quanto il Collegio ha ritenuto che non si sia verificata alcuna condizione di esclusione automatica nei confronti di -O. Di conseguenza, l'interesse al ricorso di -O, che contestava la collocazione in seconda posizione della -O, è diventato improcedibile.

  • Rigettato
    Omessa dichiarazione di significativi illeciti professionali da parte di -O s.r.l. e palese carenza del requisito di moralità professionale

    Il motivo è stato respinto in quanto tutte le misure cautelari e interdittive nei confronti dei dipendenti/amministratori di -O sono venute meno. Inoltre, la società ha fornito una dichiarazione integrativa alla stazione appaltante prima dell'aggiudicazione, e la risoluzione contrattuale con il Comune di San Vitaliano è successiva all'aggiudicazione e ininfluente nel giudizio. La mancata comunicazione di fatti non costituisce di per sé causa di esclusione, ma può rilevare ai sensi dell'art. 98, comma 4.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 103
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 103
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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