Sentenza breve 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 13/05/2025, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04106/2025REG.PROV.COLL.
N. 02688/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2688 del 2025, proposto da
Società TE s.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del RTI con la Costrame di Di Maso s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B00B6439DD, rappresentata e difesa dall'avvocato Ida Bove, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enzo Napolano in Napoli, via del Rione Sirignano, 6;
contro
Comune di Giugliano in Campania (Na), Agenzia Area Nolana - Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A., non costituiti in giudizio;
ME Lavori S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria capogruppo del costituendo RTI con la Ecologia Aliperti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Oreste Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. I, n. 2182 del 2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio di ME Lavori s.r.l. e di Ecologia Aliperti s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Stefano Fantini e udito per la parte appellante, in sostituzione dell'avv. Ida Bove, l'avv. Gianluigi Pellegrino. Si dà atto che l'avv. Oreste Di Giacomo ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.-Il RTI con mandataria la TE s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 17 marzo 2025, n. 2182 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sez. I, che ha accolto il ricorso principale ed i motivi aggiunti del RTI ME Lavori s.r.l., risultata seconda graduata, avverso la disposizione comunale n. 396 in data 24 settembre 2024 (di ritiro in autotutela della disposizione n. 392 del 23 settembre 2024, di aggiudicazione al RTI ME) ed avverso l’ammissione alla gara dell’offerta TE, ed al contempo accolto il ricorso incidentale della società TE avverso l’ammissione alla gara del ricorrente principale in ragione della nullità per genericità del contratto di avvalimento.
Il raggruppamento appellante è aggiudicatario della gara per l’affidamento dello “ accordo quadro dei lavori per gli interventi per la gestione e manutenzione della rete idrica e fognaria del Comune di Giugliano in Campania ”, in forza della determinazione comunale n. 1760 in data 27 settembre 2024 e da quel momento sta gestendo il servizio.
2. - Con il presente appello parziale il raggruppanto TE ha criticato la sola statuizione della sentenza di prime cure di accoglimento del primo motivo aggiunto della ricorrente principale, che ha portato alla sua esclusione dalla gara; ha dedotto, in sintesi, la violazione dell’art. 68, commi 3 e 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 nell’assunto che, sebbene il nuovo codice dei contratti pubblici non preveda più la distinzione tra raggruppamenti orizzontali e verticali, ciò non significa che la partecipazione ad una gara non possa fondarsi su di un’organizzazione di tipo verticale (in cui un operatore esegue i lavori ed un altro i servizi).
3. - Si è costituito in resistenza il raggruppamento ME Lavori s.r.l. puntualmente controdeducendo, chiedendo la reiezione del ricorso in appello, e facendo riserva di esperire appello incidentale.
4. – Con atto in data 5 maggio 2025 il raggruppamento ME Lavori s.r.l. ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai motivi aggiunti ed agli effetti in proprio favore della sentenza di primo grado, chiedendo conseguentemnete una pronuncia di improcedibilità (per sopravvenuto difetto di interesse) dell’appello proposto dal raggruppamento TE, con compensazione delle spese di giudizio.
Con successivo atto in data 6 maggio il raggruppamento TE ha preso atto ed accettato la rinunzia per quanto di proprio interesse, specificando, quanto agli effetti del giudizio pendente, che ne consegue la declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
5. - All’udienza camerale dell’8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, mediante definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, come anche richiesto dalle parti.
6. – Nel processo amministrativo di appello, ai sensi degli artt. 35 e 84 cod. proc. amm., in caso di rinuncia, sia al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sia agli effetti della sentenza di accoglimento del medesimo, nonché di mancata opposizione della parte appellata, deve essere dichiarato estinto il giudizio di primo grado ed annullata senza rinvio la sentenza appellata (Cons. Stato, VII, 14 giugno 2023, n. 5849; IV, 22 febbraio 2017, n. 824; IV, 27 settembre 2016, n. 3958). Ciò in quanto, come chiarito da un costante insegnamento giurisprudenziale, in caso di dichiarazione di rinuncia da parte dell’appellato all’azione intrapresa ed agli effetti in suo favore derivanti dalla sentenza di primo grado, viene meno l’interesse al ricorso in ordine al quale è intervenuta la pronuncia, con preclusione del riesame della questione già decisa; ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, e non l’estinzione del solo giudizio di appello, che esplicherebbe l’effetto di far passare in giudicato la sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara estinto il giudizio di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza appellata.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO