TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/03/2026, n. 1875
TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Accolto
    Ammissibilità del giudizio di ottemperanza per spese di lite

    Il Collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale che ammette il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, anche quando queste siano liquidate in favore del difensore antistatario.

  • Accolto
    Presupposti per l'ottemperanza

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

  • Accolto
    Inadempimento dell'Amministrazione

    Il Collegio ordina all'Amministrazione di provvedere al pagamento delle spese di lite entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, nominando sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

  • Accolto
    Soccombenza dell'Amministrazione

    Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 oltre agli accessori di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/03/2026, n. 1875
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1875
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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