Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/03/2026, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01875/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02504/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2504 del 2025, proposto da
UL SC Di Tella, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli alla via A. Vespucci n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n.2415/2024, emessa dal Tribunale di Nola, Sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa IA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Il ricorrente in epigrafe indicato agisce per l’esatta esecuzione della sentenza n. 2415/2024 nella parte in cui il Tribunale di Nola – sez- lav. - ha condannato il “ Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.030,00 oltre ad iva e cap come per legge con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario ”.
1.1 - In aggiunta alla domanda principale, parte ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta (con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento) oltre che di condanna al pagamento delle spese di giudizio.
2 - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha versato in atti mera costituzione di stile.
2.1 – Alla camera di consiglio del 12/3/26 il ricorso è transitato in decisione.
3 - Va preliminarmente osservato che il Collegio, condividendo l’orientamento giurisprudenziale anche di questo Tribunale, ritiene il giudizio di ottemperanza ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr. TAR Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 5343, TAR Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4326); questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389).
4 - Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria del 31/3/25) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
4.1 - Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato, corrispondendo alla parte ricorrente la somma indicata nella sentenza ottemperanda, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
4.2 - Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIM, con facoltà di delega, che, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro il termine di ulteriori sessanta giorni; le spese per l’eventuale funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
5. Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito e alla corresponsione alla parte ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutole.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessata quanto statuito.
Condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre agli accessori di legge. C.U. rifuso se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR LA AL, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
IA ZI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ZI | AR LA AL |
IL SEGRETARIO