Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6194/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
DEPETRIS FEDERICO, elettivamente domiciliato in Torino, corso Francia n. 3, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. PARISI TOMMASO, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado 9, presso l'Avvocatura dell'Ente
CONVENUTO
OGGETTO: pensione di inabilità – indebito – accertamento negativo
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 cpc, depositato in data 11/7/2024, ha Parte_1
rappresentato:
- di avere goduto dell'assegno di invalidità civile n. 07122515 dal novembre del 2015, essendo stato dichiarato invalido civile al 75%; e di essere stato poi riconosciuto invalido civile al 100%
dal luglio del 2020, con riconoscimento anche dell'indennità di accompagnamento;
- di avere avuto quindi diritto, dal luglio del 2020, alla pensione di inabilità;
- di avere ricevuto dall' , in data 17/1/2023, comunicazione di indebito per riliquidazione CP_1
della prestazione per il periodo aprile 2020 – aprile 2023, per complessivi euro 10.648,36;
questo, a causa di asserito superamento del reddito complessivo cumulabile con la prestazione;
- che tale indebito non sussiste, se non per la minor somma di euro 861,27; infatti, dal 2020,
come detto, l'esponente avrebbe avuto diritto alla pensione di inabilità, con conseguente applicazione di soglia di cumulo dei redditi più elevata di quella prevista per l'assegno; tanto comporta, di conseguenza, la sussistenza solo del minore indebito indicato.
Il LI ha quindi chiesto di dichiarare la sussistenza del suo diritto a percepire la prestazione di inabilità per il periodo ritenuto dall' di indebita percezione, e la condanna dell'Istituto CP_1
alla restituzione degli importi trattenuti a titolo di indebito.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso;
infatti, dagli accertamenti CP_1
effettuati sulla situazione reddituale del ricorrente, è emerso, oltre allo stato di coniugio di questi, che avrebbe imposto la dichiarazione dei redditi di tutto il nucleo familiare
(dichiarazione omessa), anche la proprietà di ulteriore immobile rispetto a quello oggetto di dichiarazione all'epoca della domanda amministrativa (acquistato con agevolazioni c.d. “prima
2 casa”), e l'omessa dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente, dal 2020 in poi, non avendo egli presentato la c.d. dichiarazione RED.
All'udienza del 6/11/2024 parte ricorrente è stata autorizzata al deposito di documentazione in replica alle eccezioni di . CP_1
2. Le domande del ricorrente sono fondate.
Si deve precisare che in tema di accertamento negativo dell'indebito previdenziale, come nel caso di specie, è a carico dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto a percepire la prestazione in contestazione, ovvero del titolo di quanto già ricevuto (v. Cass. n.
2739/2016, Cass. n. 1228/2011, Cass. n. 198/2011, Cass. SSUU n. 18046/2010).
L'onere della prova deve ritenersi soddisfatto nel caso di specie, posto che:
- come si è visto, l' ha ritenuto di porre a fondamento della revoca dell'assegno di inabilità CP_1
la sussistenza di coniuge del ricorrente, che avrebbe condotto ad una non corretta determinazione del reddito complessivo cumulabile con il trattamento;
tralasciando che l' non ha specificato quale sarebbe tale reddito aggiuntivo della coniuge, tale da portare CP_2
allo “sforamento”, si deve rilevare che comunque parte ricorrente ha provato documentalmente di essere giudizialmente separato (con debita annotazione dello status nei registri dello stato civile) dall'anno 2014 (v. doc. depositata da parte ricorrente in data 31/10/2024); i redditi della già coniuge non rilevano, pertanto;
- l' ha poi posto a fondamento della revoca e della richiesta di indebito dei tre anni di CP_1
prestazioni la proprietà di immobile, peraltro acquistato dal ricorrente in regime di agevolazione
“prima casa”, ulteriore rispetto a quello dichiarato in sede di istanza amministrativa per l'erogazione della prestazione;
tale immobile, però, risultando l'unico di proprietà del ricorrente
(v. doc. ricorrente depositato in data 6/11/2024), risulta essere il medesimo già oggetto di dichiarazione patrimoniale, e comunque non produttivo di reddito imponibile IRPEF (e quindi
3 di reddito tout court); non si comprende, quindi, come tale immobile abbia determinato uno scostamento reddituale rilevante per la prestazione;
- l' ha allegato che il ricorrente non avrebbe presentato la dichiarazione c.d. RED (per CP_1
segnalare aggiornamento in relazione a redditi ulteriori rispetto a quelli già noti all' ) CP_2
dall'anno 2020 in poi;
ma, come eccepito da parte ricorrente all'odierna udienza, la stessa comunicazione di indebito prodotta come doc. 1 ricorrente, indica che la riliquidazione è stata effettuata sulla base proprio della “comunicazione dei redditi” effettuata dal ricorrente nell'anno 2020; dovendosi logicamente escludere, sulla base del contesto letterale di tale provvedimento, omissioni dichiarative del ricorrente (che comunque, ai sensi dell'art. 35 co 10 bis del d.l. 207/2008, conv. in l. 14/2009, avrebbero comportato non la revoca immediata della prestazione legata al reddito, ma la sospensione, e la concessione di termine di 60 giorni per la regolarizzazione dichiarativa, oltrepassati i quali si sarebbe addivenuti a revoca;
di certo non a revoca immediata e “a sorpresa”), deve rilevarsi che non vi è stata specificazione alcuna, neppure in giudizio, di quale sia lo scostamento effettivo dei redditi complessivi cumulabili con la prestazione, che avrebbe condotto alla necessaria riliquidazione, che ha a sua volta evidenziato la sussistenza di indebito;
piuttosto, il ricorrente ha evidenziato sin dal ricorso, non trovando alcuna specifica contestazione dell' , che dal luglio del 2020 avrebbe avuto diritto alla pensione di CP_2
inabilità (art. 12 l. 11871971), stante l'accertato stato di invalidità al 100% (v. doc. 3 ricorrente),
con conseguente applicazione di limiti reddituali annui ben superiori a quelli previsti per l'assegno di inabilità (v. pag.
3-4 ricorso); il ricorrente ha ancora allegato, senza incontrare alcuna specifica contestazione dell' (non necessitando quindi di provare le proprie CP_2
allegazioni) che in ragione del complesso rapporto di dare ed avere che si è creato con il sorgere del diritto a prestazione differente (la pensione in luogo dell'assegno), e con i diversi limiti reddituali evidenziati, l'indebito avrebbe dovuto essere determinato in soli euro 861,27.
In conclusione, come anticipato, il ricorso deve essere accolto, dovendosi accertare il diritto alle prestazioni per il periodo aprile 2020 – aprile 2023, salvo l'indebito sopra emarginato (euro
4 861,27), e deve emettersi condanna dell' al pagamento delle prestazioni, dedotto quanto CP_1
già pagato e non oggetto di trattenuta a titolo di indebito, oltre alla restituzione di dette trattenute operate medio tempore (quantificate dal ricorrente, sino al luglio del 2024, in euro 2.873,34).
3. Le spese di lite devono essere rifuse dall' in ragione della soccombenza, ma allo Stato, CP_1
in ragione dell'ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio;
pertanto, la liquidazione,
in dispositivo, viene operata nella misura di ½, sulla base del valore di causa (euro 10.648,36,
pari all'indebito in contestazione) e della media complessità della controversia.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
definitivamente pronunciando nella causa RG 6194/2024:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di inabilità ex l.
118/1971, per il periodo aprile 2020 – aprile 2023 e seguente;
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle prestazioni dovute da aprile CP_1
2020 alla data del presente provvedimento, dedotto quanto già pagato dal medesimo periodo e non oggetto di trattenuta a titolo di indebito;
oltre ad interessi;
- condanna l' alla restituzione, in favore del ricorrente, di euro 2.873,34 trattenuti a titolo CP_1
di indebito e delle somme ulteriormente trattenute in danno del ricorrente al medesimo titolo dopo il luglio del 2024;
- visto l'art. 91 cpc, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario; CP_1
spese liquidate in complessivi euro 1.863,50, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa,
come per legge.
Torino, 24/1/2025
IL GIUDICE
DOTT. SIMONE ROMITO
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