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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 3788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3788 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7885/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7885 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra: codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Marco Falsini e Ilaria Caruso in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avvocati Rosa Di Virgilio e Grazia Malena in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 06/11/2025): il ricorrente ha concluso come da ricorso:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Controparte_1
1 in data 16.09.2010 ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza;
b) accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per un assegno di divorzio a favore della Sig.ra stante la sua capacità lavorativa e la sua Controparte_1 attuale capacità reddituale.
Con vittoria di spese e di onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
a. Il comparente chiede ammettersi interrogatorio formale della ricorrente sui seguenti capitoli di prova:
1. DCV che il quaderno che vi si mostra è stato scritto di vostro pugno;
2. DCV che gli appunti riportati in tale quaderno si riferiscono alle ore che avete lavorato presso i clienti della negli anni 2021 e 2022. Parte_2
b. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. DCV che la foto del quaderno rosso che Vi si mostra (doc.14) è stata da Voi scattata presso la casa di Vostro padre;
2. DCV che la stessa Sig.ra vi ha dichiarato in occasione di incontri familiari CP_1 che tale quaderno conteneva gli appunti circa le ore che la stessa aveva lavorato, per conto della Ditta di pulizia dai clienti di quest'ultima. Parte_2
3. DCV che la Sig.ra vi ha dichiarato, in molteplici occasioni, che lavorava CP_1 come donna delle pulizie per conto della Ditta della Sig.ra come risulta Parte_2 dai messaggi whatsapp che vi siete scambiati e di cui vi si mostra un estratto (doc. 16).
Si indica a teste la Sig.ra di Reggello. Testimone_1
4. DCV che i nominativi indicati nel quaderno che Vi si mostra (doc.14) sono di Vostri clienti;
5. DCV che quantomeno dall'anno 2021 la Sig.ra ha effettuato per i predetti CP_1 clienti le ore di lavoro indicate nel quaderno che Vi si mostra. Si indica a teste Parte_2
i Reggello”;
[...] la resistente ha concluso come da comparsa:
“- pronunciare ai sensi dell'art. 3 n.2, lett b), della legge 1° dicembre 1979 n.898, lo scioglimento del matrimonio contratto con il Sig. in data 16.09.2010 Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza;
2 - accertare e dichiarare che sussistono per quanto sopra esposto e documentato tutti i presupposti per riconoscere alla Sig.ra il diritto alla Controparte_1 corresponsione in suo favore da parte del Sig. di un assegno divorzile Parte_1 nella misura di €. 300,00 da corrispondersi con le modalità già in essere per l'assegno di mantenimento e con rivalutazione ISTAT come per legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , la quale si è Controparte_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello Stato Civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia della sentenza di separazione prodotta dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 488/2024 pubblicata il 15/02/2024, che ha accolto le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'esito del tentativo di conciliazione.
3 Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(27/06/2025), erano sicuramente già trascorsi, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quasi due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
3. In merito alla domanda di assegno divorzile formulata dalla , occorre CP_1 preliminarmente rilevare la tempestiva costituzione della convenuta, in quanto la ricevuta di avvenuta consegna del deposito della comparsa (rilevante ai fini del perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali così come affermato dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 9087/2023), è pervenuta alla resistente il
06/10/2025 (v. doc. 1 depositato il 07/11/2025), e dunque anteriormente al termine assegnato dal Giudice per la costituzione.
4. Nel merito, si osserva che nella nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una interpretazione polifunzionale dell'assegno divorzile, attribuendo allo stesso sia una funzione assistenziale, sia una funzione compensativa e perequativa, che “discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, senza che abbia più un rilievo il parametro del tenore di vita endoconiugale;
occorre in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l.
n. 898 del 1970, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
4 familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così in massima).
Nel caso di specie, nella comparsa di costituzione la ha dedotto che il marito, in CP_1 costanza di matrimonio, le aveva precluso di lavorare al di fuori della casa coniugale, ad eccezione degli ultimi due anni di matrimonio;
di avere accudito i genitori del ricorrente in qualità di badante, dal 2005 al 2007, dietro il pagamento di euro 300,00 mensili, nonché di essersi sempre occupata di tutte le incombenze domestiche e della cura del marito. Ha dunque chiesto la corresponsione di un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili.
Ciò premesso, si deve fin da subito rilevare che la genericità delle deduzioni della non consente di individuare quale specifico contributo la convenuta abbia CP_1 fornito alla vita familiare, e quali sacrifici lavorativi la stessa abbia sopportato per la famiglia, considerato che l'attività di badante dei genitori del ricorrente sarebbe stata svolta dalla , come assunto da quest'ultima, in un periodo antecedente al CP_1 matrimonio, contratto nel 2010, e risulta pertanto irrilevante, a prescindere dalla circostanza che la convenuta ha comunque percepito un corrispettivo per tale attività.
Quanto al profilo assistenziale, si deve evidenziare che è incontestato tra le parti che la resistente abbia effettivamente svolto attività lavorativa presso terzi, quale addetta alle pulizie, negli ultimi due anni antecedenti alla fine del matrimonio (anni 2021 e 2022).
Successivamente, la è stata assunta come addetta alle pulizie a tempo CP_1 determinato, per 20 ore settimanali, alle dipendenze della società Giorgio Gonnelli S.r.l. dal 06/11/2024 sino al 30/09/2025 (v. doc. 4), e ha percepito, in questo arco temporale, una retribuzione lorda pari ad euro 11.601,72, ovvero circa 1.000,00 euro mensili (v. doc. 7, estratti conto, e doc. 5, buste paga). Il contratto di lavoro è stato poi rinnovato per un ulteriore periodo dal 07/10/2025 al 30/11/2025 per la diversa mansione di addetta al frantoio, con retribuzione lorda pari ad euro 12.365,13 annuali (v. doc. 5 depositato il
07/11/25), importo che le consente di far fronte alle spese necessarie per la vita quotidiana e al canone di locazione di euro 300,00 mensili relativo all'immobile in cui ella vive (v. doc. 10).
Peraltro, la è comunque in grado di migliorare la propria situazione reddituale, CP_1 dato che ella sta lavorando part-time, come dalla stessa dichiarato all'udienza del
6/11/2025, ciò che le consente di preservare tempo ed energie da dedicare ad una
5 ulteriore occupazione, che la convenuta è in grado reperire in considerazione della capacità lavorativa posseduta, della sua età (50 anni), e dell'esperienza lavorativa maturata in questi anni.
Pertanto, valutata la situazione della convenuta, anche in un'ottica comparativa con le condizioni del ricorrente (il quale ha ventisette anni più della e percepisce un CP_1 trattamento pensionistico), il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore medio per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per le fasi di trattazione e decisoria, in assenza di attività istruttoria e di atti conclusivi), devono essere poste a carico della resistente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Reggello (FI) in data
16/09/2010 da n. a REGGELLO (FI) l'11/08/1948, e Parte_1
, n. in ROMANIA il 12/05/1975, iscritto dall'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del Comune di REGGELLO (FI) al n. 16, parte 1, anno 2010;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
- condanna a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
6 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dr.ssa
LL TT.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7885 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra: codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati Marco Falsini e Ilaria Caruso in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dagli avvocati Rosa Di Virgilio e Grazia Malena in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 06/11/2025): il ricorrente ha concluso come da ricorso:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor Controparte_1
1 in data 16.09.2010 ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza;
b) accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per un assegno di divorzio a favore della Sig.ra stante la sua capacità lavorativa e la sua Controparte_1 attuale capacità reddituale.
Con vittoria di spese e di onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
a. Il comparente chiede ammettersi interrogatorio formale della ricorrente sui seguenti capitoli di prova:
1. DCV che il quaderno che vi si mostra è stato scritto di vostro pugno;
2. DCV che gli appunti riportati in tale quaderno si riferiscono alle ore che avete lavorato presso i clienti della negli anni 2021 e 2022. Parte_2
b. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. DCV che la foto del quaderno rosso che Vi si mostra (doc.14) è stata da Voi scattata presso la casa di Vostro padre;
2. DCV che la stessa Sig.ra vi ha dichiarato in occasione di incontri familiari CP_1 che tale quaderno conteneva gli appunti circa le ore che la stessa aveva lavorato, per conto della Ditta di pulizia dai clienti di quest'ultima. Parte_2
3. DCV che la Sig.ra vi ha dichiarato, in molteplici occasioni, che lavorava CP_1 come donna delle pulizie per conto della Ditta della Sig.ra come risulta Parte_2 dai messaggi whatsapp che vi siete scambiati e di cui vi si mostra un estratto (doc. 16).
Si indica a teste la Sig.ra di Reggello. Testimone_1
4. DCV che i nominativi indicati nel quaderno che Vi si mostra (doc.14) sono di Vostri clienti;
5. DCV che quantomeno dall'anno 2021 la Sig.ra ha effettuato per i predetti CP_1 clienti le ore di lavoro indicate nel quaderno che Vi si mostra. Si indica a teste Parte_2
i Reggello”;
[...] la resistente ha concluso come da comparsa:
“- pronunciare ai sensi dell'art. 3 n.2, lett b), della legge 1° dicembre 1979 n.898, lo scioglimento del matrimonio contratto con il Sig. in data 16.09.2010 Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla annotazione della relativa sentenza;
2 - accertare e dichiarare che sussistono per quanto sopra esposto e documentato tutti i presupposti per riconoscere alla Sig.ra il diritto alla Controparte_1 corresponsione in suo favore da parte del Sig. di un assegno divorzile Parte_1 nella misura di €. 300,00 da corrispondersi con le modalità già in essere per l'assegno di mantenimento e con rivalutazione ISTAT come per legge.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto con , la quale si è Controparte_1 costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello Stato Civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia della sentenza di separazione prodotta dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 488/2024 pubblicata il 15/02/2024, che ha accolto le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'esito del tentativo di conciliazione.
3 Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(27/06/2025), erano sicuramente già trascorsi, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quasi due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
3. In merito alla domanda di assegno divorzile formulata dalla , occorre CP_1 preliminarmente rilevare la tempestiva costituzione della convenuta, in quanto la ricevuta di avvenuta consegna del deposito della comparsa (rilevante ai fini del perfezionamento del deposito telematico degli atti processuali così come affermato dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 9087/2023), è pervenuta alla resistente il
06/10/2025 (v. doc. 1 depositato il 07/11/2025), e dunque anteriormente al termine assegnato dal Giudice per la costituzione.
4. Nel merito, si osserva che nella nota pronuncia n. 18287 dell'11 luglio 2018 le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno fornito una interpretazione polifunzionale dell'assegno divorzile, attribuendo allo stesso sia una funzione assistenziale, sia una funzione compensativa e perequativa, che “discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”, senza che abbia più un rilievo il parametro del tenore di vita endoconiugale;
occorre in ogni caso, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l.
n. 898 del 1970, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
4 familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (così in massima).
Nel caso di specie, nella comparsa di costituzione la ha dedotto che il marito, in CP_1 costanza di matrimonio, le aveva precluso di lavorare al di fuori della casa coniugale, ad eccezione degli ultimi due anni di matrimonio;
di avere accudito i genitori del ricorrente in qualità di badante, dal 2005 al 2007, dietro il pagamento di euro 300,00 mensili, nonché di essersi sempre occupata di tutte le incombenze domestiche e della cura del marito. Ha dunque chiesto la corresponsione di un assegno divorzile pari ad euro 300,00 mensili.
Ciò premesso, si deve fin da subito rilevare che la genericità delle deduzioni della non consente di individuare quale specifico contributo la convenuta abbia CP_1 fornito alla vita familiare, e quali sacrifici lavorativi la stessa abbia sopportato per la famiglia, considerato che l'attività di badante dei genitori del ricorrente sarebbe stata svolta dalla , come assunto da quest'ultima, in un periodo antecedente al CP_1 matrimonio, contratto nel 2010, e risulta pertanto irrilevante, a prescindere dalla circostanza che la convenuta ha comunque percepito un corrispettivo per tale attività.
Quanto al profilo assistenziale, si deve evidenziare che è incontestato tra le parti che la resistente abbia effettivamente svolto attività lavorativa presso terzi, quale addetta alle pulizie, negli ultimi due anni antecedenti alla fine del matrimonio (anni 2021 e 2022).
Successivamente, la è stata assunta come addetta alle pulizie a tempo CP_1 determinato, per 20 ore settimanali, alle dipendenze della società Giorgio Gonnelli S.r.l. dal 06/11/2024 sino al 30/09/2025 (v. doc. 4), e ha percepito, in questo arco temporale, una retribuzione lorda pari ad euro 11.601,72, ovvero circa 1.000,00 euro mensili (v. doc. 7, estratti conto, e doc. 5, buste paga). Il contratto di lavoro è stato poi rinnovato per un ulteriore periodo dal 07/10/2025 al 30/11/2025 per la diversa mansione di addetta al frantoio, con retribuzione lorda pari ad euro 12.365,13 annuali (v. doc. 5 depositato il
07/11/25), importo che le consente di far fronte alle spese necessarie per la vita quotidiana e al canone di locazione di euro 300,00 mensili relativo all'immobile in cui ella vive (v. doc. 10).
Peraltro, la è comunque in grado di migliorare la propria situazione reddituale, CP_1 dato che ella sta lavorando part-time, come dalla stessa dichiarato all'udienza del
6/11/2025, ciò che le consente di preservare tempo ed energie da dedicare ad una
5 ulteriore occupazione, che la convenuta è in grado reperire in considerazione della capacità lavorativa posseduta, della sua età (50 anni), e dell'esperienza lavorativa maturata in questi anni.
Pertanto, valutata la situazione della convenuta, anche in un'ottica comparativa con le condizioni del ricorrente (il quale ha ventisette anni più della e percepisce un CP_1 trattamento pensionistico), il Tribunale ritiene che non vi siano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valore medio per le fasi di studio e introduttiva, valore minimo per le fasi di trattazione e decisoria, in assenza di attività istruttoria e di atti conclusivi), devono essere poste a carico della resistente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Reggello (FI) in data
16/09/2010 da n. a REGGELLO (FI) l'11/08/1948, e Parte_1
, n. in ROMANIA il 12/05/1975, iscritto dall'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del Comune di REGGELLO (FI) al n. 16, parte 1, anno 2010;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
Controparte_1
- condanna a rimborsare a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida nel complessivo importo di euro 5.261,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
6 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dr.ssa
LL TT.
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