CASS
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2024, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA RI ( ACCETTAZIONE REMISSIONE DI QUERELA) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
lette le conclusioni della difesa;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1928 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 16/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di AN PE il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza d'appello e nell'interesse dell'imputato, è stato proposto ricorso fondante su quattro motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito all'accertata responsabilità e, comunque, alla ritenuta circostanza aggravante e all'esclusione del vincolo della continuazione tra fattispecie sub iudice e reato già ocigetto di condanna irrevocabile. Con motivo nuovo, proposto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., prodotta l'intervenuta remissione della querela e la relativa accettazione, si sollecita, anche con le depositate conclusioni, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per remissione della querelala. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Come correttamente prospettato dal ricorrente, con riferimento alla fattispecie di cui in rubrica sono intervenute la remissione della querela e la relativa accettazione (documentazioni in atti). Ne conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto, non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità a esso dell'imputato, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendosi il reato estinto per remissione della querela e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1, nov mbre 2023 Il Consigliere 'este re Il Presi ente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
lette le conclusioni della difesa;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1928 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 16/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di AN PE il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose. 2. Avverso la sentenza d'appello e nell'interesse dell'imputato, è stato proposto ricorso fondante su quattro motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito all'accertata responsabilità e, comunque, alla ritenuta circostanza aggravante e all'esclusione del vincolo della continuazione tra fattispecie sub iudice e reato già ocigetto di condanna irrevocabile. Con motivo nuovo, proposto ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., prodotta l'intervenuta remissione della querela e la relativa accettazione, si sollecita, anche con le depositate conclusioni, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per remissione della querelala. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Come correttamente prospettato dal ricorrente, con riferimento alla fattispecie di cui in rubrica sono intervenute la remissione della querela e la relativa accettazione (documentazioni in atti). Ne conseguono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto, non ricorrendo le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità a esso dell'imputato, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendosi il reato estinto per remissione della querela e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 1, nov mbre 2023 Il Consigliere 'este re Il Presi ente