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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 11955/2024 R.G. promossa da
( ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Ermes Annovi ( del Foro di Modena Email_1
e dell'avv. Gabriele Maggioni ( del Foro Email_2
di Monza, che lo rappresentano e difendono per delega in atti
Attore/opponente
contro
( ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato in San Donato Milanese, via dell'Unione
Europea n. 6A/6B, presso lo studio dell'avv. Leonardo Blandino, che lo rappresenta e difende per delega in atti
Convenuto/opposto
Oggetto: contratto atipico – pagamento corrispettivo - opposizione decreto ingiuntivo
Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da note scritte depositate nel termine concesso ex art. 189 c.p.c. per l'udienza di rimessione in decisione della causa del 28/1/2025 che si è svolta nelle forme della cd trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione, ha chiesto il pagamento della somma di euro Controparte_1
15.250,00 oltre interessi moratori a saldo del corrispettivo dovuto da
[...]
in base al contratto concluso dalle parti avente ad Parte_1
oggetto la fornitura di informazioni commerciali.
Ha proposto opposizione l'ingiunta esponendo: Parte_1
che aveva concluso con la società opposta il contratto “ ” con durata Parte_2
annuale dal 7/3/2022 al 6/3/2023; che il contratto richiamava attraverso un link le condizioni generali nelle quali era contenuta la clausola 13.1 che prevedeva la facoltà di recesso per entrambe le parti con comunicazione scritta da inviare con un preavviso di trenta giorni;
che con pec del 18/4/2023 la società opponente aveva comunicato la sua volontà di recedere dal contratto, che pertanto aveva cessato di produrre effetti il successivo 19/5/2023; che la controparte pretendeva il pagamento del corrispettivo annuale facendo riferimento a condizioni contrattuali diverse previste per il contratto “market Intelligence” e sostenendo che la comunicazione del 18/4/2023 valeva unicamente ad evitare il successivo rinnovo del contratto nel marzo 2024. Pertanto l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito ritualmente l'opposto il quale esponeva: che il Controparte_1
contratto concluso il 7/3/2022 si era rinnovato per un anno alla scadenza del
6/3/2023 non avendo controparte inviato tempestivamente la disdetta nel termine previsto;
che la comunicazione del 18/4/2023 inviata dall'opponente era efficace solo per l'annualità successiva e pertanto aveva diritto al pagamento del CP_1
corrispettivo previsto per la seconda annualità; che per mero errore erano state allegate condizioni generale relative ad un diverso contratto anziché quelle del contratto “Atoka Plus” concluso dalle parti;
che la clausola 13 invocata dall'opponente a sostegno della facoltà di recedere prevedeva comunque il diritto di al pagamento del corrispettivo per l'intera annualità; che ove pure il CP_1
recesso fosse stato efficace dal 19/5/2023 l'opponente avrebbe dovuto pagare per il corrispettivo di euro 5.835,21 compresa IVA. Pertanto l'opposto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna dell'opponente a pagare il corrispettivo dovuto fino alla cessazione di efficacia del contratto.
L'istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti in quanto nessuna delle parti ha dedotto prove costituende.
È pacifico in atti che le parti hanno concluso il contratto “ ” avente ad Parte_2
oggetto la fornitura di informazioni commerciali da parte della società opposta all'opponente, a fronte del pagamento da parte di quest'ultima del corrispettivo pattuito nel modulo d'ordine sottoscritto. Parimenti incontroverso è che le richiamate condizioni generali che integrano il contenuto del contratto oggetto di causa sono quelle relative al suddetto contratto “Atoka Plus” e non le diverse condizioni allegate per errore al ricorso monitorio come riconosciuto dalla difesa opposta nella comparsa costitutiva.
Il contrasto fra le parti verte sul tenore della clausola 13 delle condizioni generali applicabili al rapporto contrattuale in esame, secondo la quale “le parti si
riservano il diritto di recedere in ogni momento dal Contratto, a propria esclusiva
discrezione, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte in conformità alle modalità di cui all'articolo 23, con almeno 30 (trenta) giorni di
preavviso rispetto alla data di efficacia del recesso” (doc. 2 dell'opponente e doc.
5 dell'opposto).
La clausola in questione prevedeva la facoltà per entrambi i contraenti di recedere dal contratto (art. 1373 c.c.), che avrebbe cessato di produrre effetti dopo trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso inviata con le modalità previste nella successiva clausola n. 23 delle stesse condizioni generali.
Ed è incontroverso che l'odierna opponente ha comunicato a il 18/4/2023 CP_1
la volontà di recedere dal contratto concluso il 7/3/2022, facendo espresso riferimento alla facoltà prevista nella suddetta clausola 13 delle condizioni generali e con la specificazione che il contratto avrebbe pertanto cessato di produrre effetti il successivo 19/5/2023 (vd doc. 3 dell'opponente), dopo trenta giorni dalla comunicazione del recesso.
Contrariamente a quanto sostiene la difesa convenuta/opposta, la clausola 13
delle condizioni generali non riguarda il rinnovo tacito alla scadenza del contratto
(in mancanza di “disdetta” da inviare almeno trenta giorni prima) previsto nella clausola n. 11 delle stesse condizioni generali e non assume alcun rilievo che nella comunicazione del 18/4/2023 l'opponente abbia usato l'espressione “il contratto sarà da intendersi risolto con decorrenza dal 19/5/2023”, dopo aver esplicitato la sua volontà di “recedere dal contratto”; il termine “risolto” è
chiaramente usato come sinonimo di “sciolto”, riferito al contratto e al rapporto negoziale che ne era derivato. Come pure, a fronte dell'inequivoca volontà di recesso manifestata dalla nell'aprile 2023 non si Parte_1
vede come la difesa convenuta possa pretendere di attribuire alla suddetta comunicazione un diverso significato sulla base del contenuto della successiva mail del 28/8/2023 nella quale la società opponente ribadiva che il contratto aveva cessato di produrre effetti il 19/5/2023.
In siffatta situazione appare evidente l'infondatezza della tesi di secondo CP_1
cui a seguito del rinnovo tacito, avvenuto alla scadenza del 6/3/2023, la controparte sarebbe tenuta a pagare il corrispettivo annuale previsto nel contratto fino alla successiva scadenza nel marzo 2024. Stando alla prospettazione della società convenuta la clausola n. 13 delle condizioni generali (dalla stessa CP_1
predisposte) sarebbe priva di qualunque significato, posto che, come detto, la comunicazione per evitare il tacito rinnovo (la “disdetta”) era già prevista nella clausola 11.
Parimenti infondata risulta la tesi di parte convenuta secondo cui, ove pure si ritenesse che la clausola 13 delle condizioni generali di contratto prevedeva la facoltà di recesso dei contraenti, non di meno l'opponente sarebbe tenuto a pagare il corrispettivo annuale in virtù della previsione contenuta nella successiva clausola 14.2 secondo cui in caso di cessazione del contratto “sopravviveranno”,
fra le altre, le previsioni della clausola 9 relativa ai “corrispettivi”.
Detto che la clausola 13 delle condizioni generali attribuiva indubbiamente ad entrambe le parti il diritto di recedere dal contratto di cui si discute, è evidente che il regolamento negoziale che emerge dal complesso delle clausole predisposte da non può di certo essere interpretato come sostenuto dalla sua difesa. CP_1
Non risulta pattuito un corrispettivo per il recesso, espressamente previsto per entrambi i contraenti. Inoltre, a norma dell'art. 1370 c.c., le clausole inserite in condizioni generali di contratto si interpretano nel dubbio a favore del contraente che non le ha predisposte ed anche a non voler far ricorso a tale regola ermeneutica l'interpretazione della clausola 14 sostenuta dalla società convenuta risulta chiaramente contraria a buona fede (art. 1366 c.c.), giacché finisce per vanificare il diritto di recesso della controparte che sarebbe tenuta a pagare il corrispettivo fino alla scadenza del contratto pur avendo esercitato la facoltà di sciogliersi dal vincolo negoziale in anticipo rispetto alla scadenza.
Tenuto conto che si tratta di un contratto di durata, la clausola 14 delle condizioni generali va interpretata nel senso che in caso di recesso l'opponente è tenuta a pagare il corrispettivo dovuto fino alla cessazione di efficacia del contratto.
Ora, posto che è incontroverso l'avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto dall'opponente per il primo anno di contratto scaduto il 6/3/2023, CP_1
ha diritto al pagamento del corrispettivo relativo al periodo compreso fra il
[...]
7/3/2023 (decorrenza del contratto a seguito del rinnovo tacito) e il 19/5/2023
(trenta giorni dopo la comunicazione del recesso), quindi per complessivi 74
giorni di efficacia del contratto dopo il rinnovo.
A fronte del corrispettivo annuale pattuito di euro 12.500,00 (al netto di IVA)
previsto nel contratto, pari ad euro 34,24 al giorno, il credito della società opposta relativo al suddetto periodo ammonta ad euro 3.091,18 compresa IVA (34,74 x 74
+ 22%).
L'opposizione va quindi parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e va condannata la società opponente a pagare la somma di euro 3.091,18, oltre interessi moratori ex D.L.vo 231/2022 dal
20/5/2023 al saldo.
Infine, considerato che il credito vantato dalla società opposta è di gran lunga inferiore a quello preteso con il ricorso alla procedura monitoria e che negli scritti difensivi l'opponente si era dichiarata disponibile a pagare il corrispettivo relativo al solo periodo successivo al rinnovo tacito del contratto fino al recesso, le spese di lite vengono compensate integralmente (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
con citazione notificata il 25/3/2024, da nei Parte_1
confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 2312/2024 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Milano il 11/2/2024 e notificato il 22/2/2024 nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare a Parte_1 [...]
la somma di euro 3.091,18, oltre interessi moratori ex D.L.vo CP_1
231/2022 dal 20/5/2023 al saldo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Milano il 3/3/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari