Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4590 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 10.6.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 20366/2022
tra
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Pica n. 48 presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta ed Anna Barretta, giusta procura in atti;
ricorrente e in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Romano Cardaropoli, elettivamente domiciliato presso la Direzione Affari legali Area MacroSud di P.zza Controparte_1
Matteotti n. 2, giusta procura in atti;
resistenti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11.11.2022 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe deduceva:
- di lavorare sin dal 01.07.2021 alle dipendenze della operante Controparte_2 nel settore pulizie, con inquadramento nel III livello CCNL di categoria, svolgendo mansioni di operaio qualificato addetto presso gli uffici postali di Napoli nell'ambito dei servizi affidati in appalto da;
Controparte_1
- di essere stato assunto in Napoli alla Piazza Matteotti presso i locali del committente a seguito di passaggio di cantiere dall'azienda che in precedenza gestiva l'appalto;
- che presso la sede del committente aveva a disposizione un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa tali da costituire una elementare terminazione dell'impresa;
- di essere stato inquadrato con contratto part- time 72,50% (29 ore settimanali) rendendo la prestazione lavorativa dal lunedì al sabato secondo gli orari e presso le sedi di seguito indicate: dalla data di assunzione al 7.11.2021 rendeva la prestazione
- che dall'8.11.2021 al 22.5.2022 veniva comandato di rendere la prestazione presso diversi uffici postali e, segnatamente: ufficio postale Napoli 54 Corso San Giovanni a Teduccio 787 per un'ora dal lunedì al sabato;
ufficio postale Napoli 78 Corso San Giovanni a Teduccio, 285\287 per un'ora da lunedì al sabato;
ufficio Postale Napoli 67 via Domenico Minichino Napoli per 40 minuti dal lunedì al venerdì; ufficio postale Napoli Piazza Matteotti 2 ore al giorno dal lunedì al sabato;
- che oltre alle 4 ore e 40 minuti dal venerdì e 4 ore il sabato per un totale di 29 ore di prestazioni all'interno degli uffici postali, era impegnato nelle attività lavorative connesse agli spostamenti tra un ufficio postale e l'altro che lo vedevano impegnato dalle 8.00 alle 12.00 oltre alle due ore a Piazza Matteotti dalle 17.30 alle 19.30;
- che dal 23.5.2022 ad oggi veniva comandato di rendere la prestazione presso diversi uffici postali e, segnatamente: ufficio postale Napoli 74 via De Meis 86 per due ore al giorno ufficio postale Napoli 75 via Italo Calvino 33 (Rione Incis) per due turni da 40 minuti con passaggio e ripassaggio;
ufficio Postale Napoli 82 via Argine 422 per 40 minuti dal lunedì al venerdì; ufficio Postale Napoli 67 via Domenico Minichino Napoli per 40 minuti dal lunedì al venerdì; il sabato un'ora presso l'ufficio postale di Napoli via De Meis e 40 minuti presso l'ufficio postale di Napoli a via Italo Calvino;
- che oltre alle 4 ore di prestazioni all'interno degli uffici postali era impegnato nelle attività lavorative connesse agli spostamenti tra un ufficio postale e l'altro che lo vedevano impegnato dalle 8.00 alle 15.40 dal lunedì al venerdì oltre a due ore e venti minuti il sabato tra prestazione e spostamenti;
- che dal maggio 2022 lavora dalle 8.00 alle 15.40 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 12.40 per un totale di 39 ore settimanali;
- che terminato ciascun turno di lavoro il tempo che residuava dall'inizio del turno successivo era impiegato per raggiungere con i mezzi di trasporto pubblico il successivo ufficio postale restando a disposizione del datore di lavoro. Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo giudice:
a- Previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare i resistenti in solido tra loro domiciliati come in atti al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 3.611,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. b- condannare i resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore. Si costituiva che chiedeva di respingere tutte le domande Controparte_2 del ricorrente, siccome infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con vittoria di spese di lite. Si costituiva altresì che chiedeva il rigetto delle domande Controparte_1 avanzate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto e nella denegata ipotesi di pronuncia sfavorevole, di dichiarare in ogni caso la tenuta a Controparte_2 garantirla, manlevarla e/o rimborsarla da ogni e qualsiasi pregiudizio. In virtù dell'art. 29 del D. Lgs.276/03, invocava, inoltre, l'applicazione del beneficio della preventiva escussione, ratione temporis. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Veniva svolta attività istruttoria. Successivamente la era posta in liquidazione giudiziale ed il Controparte_2 giudizio veniva interrotto. Il ricorrente indi riassumeva la causa ed il giudice fissava l' odierna udienza di discussione e decisione concedendo alle parti termine per note difensive. La causa veniva infine decisa all'odierna udienza, previa discussione in presenza, con sentenza depositata telematicamente.
******* La domanda deve essere respinta.
In premessa va richiamato l'art. 30 del CCNL Pulizie Multiservizi pacificamente applicabile al rapporto di lavoro.
Orario di lavoro Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai successivi artt. 32 e 33. (..) Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio e il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
Dunque, come dedotto dal ricorrente, il tempo dallo stesso impiegato per recarsi da un ufficio all' altro ove era comandato a rendere la propria prestazione lavorativa rientra nell' ordinario orario di lavoro e va retribuito.
Corretta è altresì l' impostazione difensiva di parte attrice che si richiama al vincolo di solidarietà tra la società datrice appaltatrice del servizio e Controparte_2 [...] in qualità di committente. Controparte_1 committente, difatti, risulta obbligata al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive rivendicate dal lavoratore ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 che prevede che: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.” Nel caso in esame l'appalto de quo, come regolato dall' Accordo quadro prodotto da aveva durata di mesi 36 (trentasei) con decorrenza dal Controparte_1
01/07/2021. Pertanto la garanzia di solidarietà di cui si discute era ancora in essere al momento del deposito del ricorso. Nel merito, tuttavia, la domanda va rigettata. Invero il ricorrente, su cui gravava il relativo onere, non ha fornito prova, del numero di ore effettive di spostamento da un ufficio postale all' altro ove era chiamato a rendere la prestazione lavorativa nell' ambito dell' appalto di pulizie in questione.
In particolare, l' istruttoria non ha consentito di quantificare con sufficiente certezza il numero di ore che egli assume di aver posto a disposizione della parte datrice a titolo di tempi di spostamento e sulla base delle quali chiede, con un calcolo per la verità non chiaro nè facilmente intellegibile, la corresponsione di euro 3.611,00, oltre accessori a titolo di differenze retributive.
Sul punto appare utile riportare i passi delle deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio.
All'udienza del 17/05/2024 veniva escusso il teste che dichiarava: : sono Tes_1 collega di lavoro del a diversi anni e anche io ho promosso una vertenza di lavoro Pt_1 nei confronti di altra società e di che si è già definita con esito favorevole. CP_1
Abbiamo svolto sempre mansioni di pulizia dei locali dove hanno sede le filiali di
[...]
presso le sedi di Napoli, piazza Matteotti e ruotiamo sugli appalti che di volta CP_1 in volta vengono affidate alle varie ditte di pulizie. Da marzo 2024 siamo passati alle dipendenze della nuova appaltatrice, Nuova Meridiana, ed io sono stata trasferito a San Giorgio a Cremano. Non conosco i turni di lavoro del el dettaglio in quanto Pt_1 lavoravamo con agenzie di diverse site nello stesso edificio. Svolgevamo lavori di CP_1 pulizia ordinaria dei locali ed arredi e durante la pandemia anche abbiamo svolto opere di sanificazione. Io ho un part-time e a piazza Matteotti lavoravo dalle 7.30 alle 10.15 dal lunedì al sabato. Il avorava secondo il mi stesso turno e mentre io sono stato Pt_1 fisso a Napoli a Piazza Matteotti. Qualche volta l'ho visto a Piazza Matteotti, ma non sempre. Non so se fosse addetto presso altre filiali di sempre presso il territorio CP_1 napoletano. Mi pare intorno al novembre 2021 mi telefonò e mi disse che era stato trasferito presso due agenzie diverse di sulle quali operava nella medesima CP_1 giornata spostandosi con la sua auto personale. Inoltre mi diceva che nel pomeriggio per completare il suo orario giornaliero doveva recarsi nell'agenzia di Vaglia e Risparmi che si trova a piazza Matteotti. Il pomeriggio io non lavorando non l'ho mai visto a piazza Matteotti. Per 5-6 mesi a partire da novembre 2021, si spostò avanti e indietro come detto anche nel pomeriggio a piazza Matteotti. Nel corso del 2022, dopo 5-6 mesi, fu definitivamente, per come mi disse, trasferito a svolgere lavori di pulizia nel quartiere
Ponticelli. Ivi lo vidi sia a Via de Meis presso l'agenzia 74, sia presso alla filiale n. 75, sempre sita a Ponticelli, rione Incis. Ci fermammo a parlare e lo vidi direttamente. L'anno scorso l'ho visto invece presso l'agenzia di poste sita nei pressi della motorizzazione civile di via Argine. ADR: nelle agenzie che ho detto l'ho visto sempre con la sua auto personale. Invece, per quanto riguarda il lavoro svolto a Piazza Matteotti non sono in grado di precisare con quale mezzo il i recasse a lavoro. Pt_1
Alla stessa udienza del 17/05/2024 veniva escusso anche il teste , che Testimone_2 riferiva: sono collega di lavoro di con il quale ho avuto modo in particolare di Pt_1 interagire presso l'agenzia di poste sita a Piazza Matteotti da circa 3 anni (febbraio 2021), allorché venni trasferito al cantiere di poste centrale. Alla mattina presto verso le 7.00 mi recavo a Piazza Matteotti e svolgevo le pulizie fino alle 9.45 in quanto ho un orario di 2h e 45 al giorno. Gli orari del on li conosco nel dettaglio anche se posso Pt_1 dire che quando ci siamo trovati a Piazza Matteotti a svolgere un lavoro collettivo come le pulizie straordinarie allora lavoravamo in gruppo e rammento che c'era con me anche lui. Le pulizie straordinarie comportavano un impegno maggiore per cui in quei casi ho svolto lavoro straordinario autorizzato e regolarmente pagato, per esempio finivo di lavorare intorno alle 16.00. In caso di sostituzioni è capitato che io sia stato spostato presso altre filiali di poste a lavorare e ho dato il mio consenso. Credo che anche per il ricorrente sia potuto capitare che egli abbia accettato di spostarsi dalla sede di Piazza Matteotti ad altre filiali del territorio napoletano. Io mi spostavo con i mezzi pubblici all'occorrenza con un mio abbonamento che a seconda delle aziende appaltatrici mi veniva rimborsato ovvero no. Non rammento se la mi abbia rimborsato le CP_2 spese di viaggio né se fossero indicate in busta paga. Qualche volta che ci siamo incontrati al mattino, mi ricordo che il veva una sua auto personale che utilizzava Pt_1 per lavoro. La mattina presto per i primi 2 anni dal 2021 mi ricordo che veniva sempre a piazza Matteotti, poi non so se egli dopo il mio turno restasse ovvero fosse destinato ad altre filiali di poste. Ogni operaio ha un suo orario, non conosciamo quello degli altri nello specifico. Per le sostituzioni o pulizie straordinarie, previa adesione, capitava che si fosse spostati verso altre filiali. ADR: da circa un anno se non erro non viene più il ricorrente a lavorare presso l'ufficio centrale di P.zza Matteotti, ma è stato spostato presso altre filiali. ADR: presso l'ufficio postale di Piazza Matteotti ogni operaio svolgeva solo 2 ore di lavoro. L'ufficio era su più piani e vi era un ufficio denominato VR, vaglia e risparmi, sulla destra, mentre sulla sinistra vi erano altri uffici postali e altri piani da pulire, dove c'erano le stanze ad esempio dei dirigenti. Io lavoravo al terzo piano, dove c'era l'ufficio del dirigente, ora sono stato spostato presso il VR. Dopo aver finito a piazza Matteotti, per accordo con l'azienda , mi recavo presso l'agenzia di Pianura ed ivi CP_2 continuavo il mio orario giornaliero di lavoro. Per me l'integrazione di orario è avvenuta da qualche mese, a partire comunque da dicembre 2023. Ho sempre ricevuto la retribuzione delle ore effettuate e di quelle straordinarie, riportate in busta paga. ADR: mi ricordo che anche io promossi una vertenza di lavoro nei confronti di una precedente società, la chiedendo anche la corresponsione dei tempi di CP_3 spostamento e abbiamo avuto ragione in giudizio. Orbene, come si ricava dalle deposizioni testimoniali sopra riportate, i colleghi di lavoro del hanno concordemente dichiarato di non essere a conoscenza nel dettaglio Pt_1 dei turni di lavoro dello stesso né degli orari e tempi di viaggio tra un ufficio postale e l' altro.
Il teste ha inoltre aggiunto di aver sempre ricevuto il pagamento in busta Testimone_2 paga di tutte le ore lavorate compreso lo straordinario.
Dall' esame degli statini paga prodotti dal ricorrente si evince altresì che allo stesso sia stato liquidato anche il lavoro supplementare con le maggiorazioni del 28% e del 50% contemplate dal contratto collettivo applicato in azienda.
Conseguentemente, la domanda va respinta non essendosi raggiunta la prova del numero di ore di messa a disposizione rivendicate nell' atto introduttivo che il Pt_1 assume di non aver avuto retribuite.
Le spese di lite, tuttavia, considerata la difficoltà della prova e la diversa qualità delle parti contendenti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta la domanda e compensa le spese del giudizio.
Napoli, il 10.6.2025.
IL GDL