Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/03/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1346/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1346/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) ” e vertente TRA
(cf. , nata il [...] e residente in [...]alla Parte_1 C.F._1
Via cacciata, 21, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata a margine dell'Atto di citazione, dall' Avv. Valerio Preziosi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Avellino alla Via Matteotti, 22;
- Attrice
E
C.F. e Numero registro Imprese di Modena n.REA Controparte_1 P.IVA_1
Modena 222528, P.IVA Gruppo BPER ), pec P.IVA_2 Email_1 capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario iscritto nell'apposito albo preso la Banca di Italia al n.5387.6 con sede legale in Via S. Carlo nn. 8-20, Modena, in persona del suo procuratore speciale nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_2 C.F._2 autorizzato giusta procura speciale del 22.09.2021 a ministero Notaio (Repertorio Persona_1 n. 49235/14840), rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Volino (C.F.
) e in una ad esso elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Avellino, Via Casale n. 5, giusta procura speciale in atti;
- Convenuto
Conclusioni: nelle note scritte la difesa di parte attrice così concludeva “E presente l'avv. Preziosi per che si riporta ai propri atti chiedendone l'integrale accoglimento, in Parte_1 particolare si chiede la modifica dell'ordinanza del 15.02.023 relativa all'ammissione dei mezzi di prova chiedendone l'ammissione, in via subordinata ila concessione dei termini 190 cpc.
Impugna e contesta tutto prodotto ed eccepito ex adverso in particolare si ritengono inammissibili i mezzi di prova articolati da parte avversa”. Nelle note scritte la difesa della parte convenuta così concludeva “La Banca si riporta alle istanze, deduzioni, conclusioni ed istanze istruttorie rassegnate in memoria di costituzione e memorie ex art.183 comma VI cpc da intendersi integralmente ribadite e trascritte. Ribadisce le conclusioni e le istanze anche istruttorie già formulate. Impugna ancora una volta tutto l'avverso dedotto, eccepito ed esibito. Ribadisce che le richieste istruttorie articolate da parte attrice sono invece inammissibili.
Conclude per il rigetto di ogni avversa domanda, inammissibile, improcedibile ed infondata”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 04/04/2022 a mezzo pec, conveniva Parte_1 in giudizio la società in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 premettendo, in sintesi: di essere correntista della e che le operazioni di cassa Controparte_3
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erano svolte quasi sempre dal cassiere della , ; che nel 2012, recatasi in CP_1 Parte_2 banca con il figlio, le veniva proposto dal di investire dei soldi per titoli ad un buon Pt_2 tasso di interesse, con scadenza a breve termine ovvero di 5-6 mesi ed altri con scadenza annuale ed ella, ritenendo conveniente la proposta, lo autorizzava a compiere operazioni sul suo conto corrente personale, firmando tre fogli in bianco, deleghe che dovevano servire a prelevare nei tre giorni successivi, il danaro necessario per l'investimento; nei giorni successivi, il li Pt_2 contattava telefonicamente per avvisarli di recarsi in banca per ritirare i cedolini relativi all'investimento; alla scadenza dei titoli sottoscritti, il li contattava telefonicamente, Pt_2 invitandoli a recarsi in banca per reinvestire il titolo in scadenza, il tutto avveniva sistematicamente alla scadenza indicata sulle cedole rilasciate;
che ella aveva investito circa
22.000 euro in titoli presso la documentati da cedole regolarmente rilasciate Controparte_3 alla sottoscrizione del titolo;
solo verso il 25.03.2021 apprendeva da conoscenti che il Pt_2 non era più reperibile e che la aveva provveduto a sospenderlo per sospette operazioni CP_1 bancarie non autorizzate;
solo successivamente apprendeva che, essendo un cassiere, non avrebbe potuto procedere ad operazioni di investimento, circostanza confermata dalla direttrice, la quale faceva notare che in calce ad ogni cedola comprovante le operazioni di investimento effettuate vi era la dicitura recante “operazione annullata”; in data 28.06.2021 veniva esperita mediazione presso l'istituto ISCO di Avellino con verbale n 21000360, con esito negativo e in data 10.01.2022 anche negoziazione assistita con verbale negativo. In diritto, parte attrice argomentava: “SULLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA ai sensi dell'art. 2049 e 1228”, atteso che, al momento dell'apertura di un conto corrente c.d. di corrispondenza, la banca stipula un contratto in forma scritta con il cliente (art. 117 TUB) e gli richiede di sottoscrivere la firma autografa su apposito foglio che resta depositato quale riferimento (c.d. specimen) e che la responsabilità della Banca per fatto illecito dei propri dipendenti sorge ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da Part un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente;
aggiungendo che il
, dipendente della , godeva dell'incondizionata fiducia dell'istituto di credito, tanto
[...] CP_1 che, oltre alle mansioni comportanti il maneggio di cassa, poteva accedere al sistema informatico e porre in essere operazioni finanziarie al fine di creare finti titoli con tanto di cedole bancarie, con timbro della banca e apposizione della sua firma e quindi si configurava l'occasionalità necessaria tra il pregiudizio e le incombenze affidate all'ausiliario, sì che poteva affermarsi la responsabilità contrattuale della banca, essendo tenuta, in via solidale con il dipendente, a risarcire i danni subiti dal cliente;
eccependo la “Responsabilità per danni futuri in materia bancaria e finanziaria”, essendo ascrivibili agli artt. 1175 e 1375 c.c. tutti gli obblighi informativi rilevanti per le determinazioni circa l'an e/o il quomodo della conclusione del contratto e l'esecuzione dell'accordo formalizzato, la cui violazione, oltre ad incidere potenzialmente sull'iter formativo e/o esecutivo del contratto, poteva produrre conseguenze ulteriori;
che, quindi, si evinceva la responsabilità ai sensi dell'art 2049 e 1228 della CP_1 nei confronti dell'attrice per un totale di € 89.000,00 oltre interessi. L'attrice concludeva “1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta , avendo posto in essere cedole in cui erano indicate CP_4 operazione finanziarie i tassi d'interesse e le somme versate con firma del dipendente e timbri della banca . Pertanto alla luce di quanto sopra: - accertare e dichiarare la responsabilità CP_4 ai sensi degli art 2049 e 1228 cpc oltre al danno patrimoniale subito dal in € 22000,00 Parte_1 da calcolare in via equitativa alla luce dei fatti esposti ut sopra. - conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti, le operazioni finanziarie poste alla base del ricorso nei confronti dell'istante ordinando la restituzione della sorta capitale indicata nella singola cedole oltre gli interessi e il risarcimento del danno patrimoniale arrecato a suo favore. – per l'effetto condannare n persona del legale rapp.tie p.t. al risarcimento di tutti i danni cagionati CP_5 all'istante da liquidarsi in via equitativa, per i motivi tutti di cui al presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, importo comprensivo del risarcimento del danno patrimoniale
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e del danno non patrimoniale, ovvero nelle diverse somme, maggiori o minori, che verranno ritenute di giustizia. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da attribuire all'avvocato antistatario”. In data 10/05/2022 si costituiva in giudizio, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta, la in persona del suo legale rappresentante p.t., premettendo di Controparte_1 avere disposto immediatamente l'allontanamento temporaneo dal servizio del dipendente
[...]
, una volta emerse le vicende e quindi scoperto l'utilizzo fraudolento di Parte_2 modulistica, timbri e presa in carico di svariate operazioni per le quali non era stato portato a termine l'iter di conferma;
la convenuta esponeva che le operazioni “bancarie” a cui aveva aderito l'attrice presentassero caratteristiche di forte anomalia e che risultava inverosimile che esse non avessero destato dubbi sulla legittimità, trattandosi di operazioni avvenute per contanti, mai transitate attraverso il conto corrente di cui ella dichiarava di essere titolare presso la medesima , oltre i limiti consentiti dalla normativa antiriciclaggio vigente, senza la CP_1 sottoscrizione di alcuna documentazione informativa o contrattuale e delle relative condizioni applicate, con ricevute su cui era presente la dicitura “annulla”, la cui data di elaborazione mai corrispondeva alla sottoscrizione;
precisando altresì che, all'esito delle attività investigative e di accertamento dell'Ispettorato della Banca, facendo seguito alla già avvenuta sospensione cautelare, veniva promosso il procedimento disciplinare nei confronti del , conclusosi Pt_2 in data 14/04/21 nella sanzione espulsiva del licenziamento per giusta causa e che i fatti erano stati, in data 30/3/2021, oggetto di esposto denuncia-querela presso la Procura della Repubblica.
In diritto, la parte convenuta eccepiva “I. Indeterminatezza, genericità e nullità della domanda e carenza probatoria.”, contestando che la domanda fosse viziata per assoluta genericità della richiesta risarcitoria, sia relativamente agli importi asseritamente sottratti che al danno subito, presentandosi come totalmente assertiva e priva di un adeguato supporto probatorio, non essendo chiarite le modalità di investimento, né come sarebbero state restituite le ingenti somme e come asseritamente accreditati gli interessi, contestando che la “tecnica” descrittiva utilizzata da parte attrice rendesse la domanda vieppiù inficiata da nullità per i vizi della cd. edictio actionis; “II. Infondatezza della domanda. Estraneità ed assenza di profili di responsabilità dell'istituto bancario.”, essendo la vicenda connotata da una evidente estraneità dell'istituto bancario per comportamenti asseritamente riferibili a terzi e non esistendo alcun rapporto riferibile alla vicenda in argomento, essa non era tenuta alla restituzione di alcun importo, essendo la condotta posta in essere dal dipendente del tutto estranea al rapporto di lavoro, essendosi l'evento dannoso verificato sì per la condotta del , ma non senza la Pt_2 partecipazione dell'attrice, non avendo essa banca avuto alcun ruolo nella determinazione del pregiudizio, essendo il medesimo da ricondurre alla scelta di ricorrere a strumenti finanziarti
“anomali” allo scopo di conseguire rendimenti elevati, non in linea con il normale andamento dei mercati finanziari e scegliendo consapevolmente canali di investimento irregolari, tali evidenze, assumevano rilevanza non solo ai fini dell'esclusione dell'art. 2043 c.c., ma raggiungevano anche quel grado di imprudenza e di avventatezza che consentiva di ritenere integrato quell' “autonomo fattore causale concorrente nella produzione del danno ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1227 c.c.”; esclusa la sussunzione della fattispecie concreta nella norma di cui all'art. 2049 c.c., in virtù dell'applicabilità dell'art. 1128 c.c., andava parimenti esclusa l'invocata responsabilità ex art 2043 c.c. per la mancata prova dell'avvenuto transito dei capitali investiti su conti aperti o esistenti presso la CP_1
La parte convenuta concludeva “Affinchè l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per le ragioni illustrate in narrativa e comunque per ogni motivo di legge, voglia: - preliminarmente rigettare il ricorso stante la nullità della domanda per assoluta incertezza ed indeterminatezza circa la richiesta;
in ogni caso nel merito, respingere tutte le domande formulate dalla ricorrente nei confronti della società in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
- condannare la ricorrente alla refusione delle spese e dei compensi.”.
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Il Tribunale non ammetteva le richieste istruttorie orali e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. A seguito di assegnazione del fascicolo alla scrivente, esso veniva rimesso in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Anzitutto, il Tribunale non può esimersi dal rilevare la complessiva genericità della prospettazione attorea dei fatti, non avendo la difesa ben chiarito né la collocazione degli accadimenti, avendo fatto riferimento ad un lungo lasso temporale, decorrente dal 2012 al 2021, ma senza che alcuno degli episodi descritti sia stato precisamente inquadrato, né il dettagliato sviluppo modale dei fatti, non avendo indicato quante e quali operazioni furono compiute, gli importi corrisposti al cassiere volta per volta, le singole e specifiche modalità di versamento e di restituzione o accredito degli interessi e nemmeno il totale della somma investita, essendo stato esso diversamente quantificato dapprima in €22.000,00 (v. pag. 2 Citazione), poi in
€89.000,00 (v. pag. 13 Citazione), poi in €28.000,00 (v. pag. 2 I memoria art. 183 VI co. c.p.c.). Anche il corredo documentale si appalesa non sufficiente, se sol si considera che non è stato allegato dalla difesa attrice nemmeno un estratto conto del conto corrente della in Parte_1 essere presso la , solo menzionato e neppure identificato, da cui poter ricostruire i CP_1 passaggi delle contestate operazioni o quanto meno le movimentazioni ed i transiti del denaro. In ogni caso, come sopra esposto, parte attrice ha agito nella presente sede invocando la responsabilità dell'istituto bancario convenuto sulla scorta del richiamo agli articoli 2049 c.c. e 1228 c.c.
Appare utile, quindi, delineare sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Va rammentato, in proposito, che l'articolo 2049 c.c. configura la responsabilità oggettiva del preponente per i danni arrecati dal fatto illecito del preposto, commesso verso terzi nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito. I presupposti della responsabilità di cui all'art. 2049 cod. civ. sono il rapporto di preposizione, che non richiede necessariamente un vincolo di dipendenza, ma è configurabile anche nel caso di mera collaborazione od ausiliarietà del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente;
l'esercizio di attività di impresa ed il fine di lucro, su cui si fonda la conseguente responsabilità per i danni a terzi, responsabilità che prescinde dalla colpa del preponente e che è imputabile anche a titolo oggettivo, avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti in quella particolare scelta imprenditoriale. La responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 c.c. postula che tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal preposto esista un rapporto di “occasionalità necessaria”, nel senso che le mansioni affidate abbiano reso possibile o agevolato la condotta illecita, anche se il lavoratore abbia agito oltre i limiti delle sue incombenze e se abbia violato gli obblighi a lui imposti. La norma contenuta nell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l'estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute negli artt. 2048 e 2049 c.c.
e configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde cioè dalla colpa del soggetto responsabile (v. Cass., sentenza n. 6033/2008; Cass., sentenza n. 5150/1995) e si fonda sulle teorie del rischio di impresa come principio generale dell'imputazione della responsabilità parallelo alla colpa (Cass., sentenza n. 1343/1972). E' invece chiaro dal tenore della disposizione contenuta nell'art. 1228 c.c. che dolo e colpa costituiscono i criteri di imputazione del fatto dell'ausiliario. Occorrono, quindi, quali presupposti di applicazione della norma: un danno causato dal fatto dell'ausiliario; un rapporto tra ausiliario e debitore (rapporto di preposizione); una relazione tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario (cd. occasionalità necessaria) (cf. Cass., sentenza n. 6033/2008). Per giurisprudenza consolidata, il comportamento illecito del dipendente o preposto determina la responsabilità della CP_1 preponente ogniqualvolta il fatto lesivo sia stato prodotto o agevolato da un comportamento
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riconducibile alla sua attività lavorativa, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni, sempre che sia rimasto nell'ambito delle funzioni proprie dell'intermediario (con riguardo alla responsabilità dei promotori, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8210 del 04/04/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5020 del 04/03/2014; Sez. 1, Sentenza n. 22956 del 10/11/2015; Sez. 3, Sentenza n. 18928 del 31/07/2017). Infatti l'intermediario finanziario risponde dell'illecito compiuto in danno di terzi da chi appaia essere un suo promotore o preposto ed in tale apparente veste abbia commesso l'illecito, ogni qual volta l'affidamento del terzo risulti incolpevole e il comportamento -ancorché solo omissivo - dell'intermediario abbia concorso alla falsa rappresentazione della realtà, fermo restando che la ravvisabilità, nel singolo caso, di una situazione di apparenza del diritto dipende da circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione sono riservati alla competenza esclusiva del giudice di merito e, come tali, possono essere sindacati in Cassazione solo per eventuali difetti logici o giuridici della motivazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8229 del 07/04/2006). Ancora non va sottaciuto come la recente giurisprudenza abbia pure chiarito che “ai fini della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., è sì sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediamente interessato o compartecipe.” (cfr. Cass. civile sez. III, 30/07/2024, (ud. 13/05/2024, dep. 30/07/2024), n.21385).
Tornando alla ipotesi che ci occupa, a fronte della allegazione di parte attrice di ricorrenza del nesso di “occasionalità necessaria” tra il pregiudizio riportato dalla cliente e le incombenze affidate all'ausiliario sì da potersi affermarsi la responsabilità contrattuale della banca, quest'ultima, quale parte convenuta, ha replicato evidenziando le “anomalie” che avevano caratterizzato le operazioni eseguite dal dipendente e dall'attrice, giungendo Pt_2 alla conclusione che la condotta posta in essere dal dipendente fosse del tutto estranea al rapporto di lavoro e che l'evento dannoso si fosse verificato per la condotta del , ma non Pt_2 senza la partecipazione della stessa attrice.
A tale espresso riguardo non può, in vero, sfuggire come la giurisprudenza abbia affermato che “In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni;
la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte del versamento al promotore finanziario di somme in contanti, non tracciabili, si era limitata a rimarcare la non eccessività degli importi corrisposti, trascurando di apprezzare le modalità della condotta e di esporre le ragioni per cui la stessa, ancorché interdetta da specifiche previsioni normative, non dovesse considerarsi anomala).” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31453 del 25/10/2022) e che “Gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione,
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quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'estraneità della banca rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni del cliente, che aveva sottoscritto in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, consentendogli di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contanti e di assegni).” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28634 del 15/12/2020; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 1786 del 20/01/2022 per cui
“La responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull'agente. (Nella specie, la
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nell'accogliere la domanda dell'acquirente di una polizza di assicurazione sulla vita, poi rivelatasi inesistente, non aveva tenuto conto della condotta della stessa, la quale aveva in più occasioni consegnato all'agente somme di danaro in contanti, ricevendone meri certificati di copertura provvisoria, senza mai richiedere il rilascio di quietanza né di copia del contratto)”). Va pure considerato come dovuto rilievo debba essere necessariamente ascritto al rispetto del principio di “autoresponsabilità”, che governa in generale i rapporti tra consociati, considerato che, secondo condivisibile interpretazione, “è proprio in funzione del rispetto del principio di autoresponsabilità, che può ritenersi tutelabile l'affidamento incolpevole.” (cfr. C. App. Bari Sent. n. 1592/2024).
Occorre, quindi, valutare se siano stati assolti gli oneri probatori ricadenti in capo alle parti dal momento che incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore legata a quella dell'intermediario da un rapporto di necessaria occasionalità, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore (v. Cass., 19/3/2010, n. 6708; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18928 del 31/07/2017).
Come già detto, nella fattispecie concreta, la Banca convenuta ha fatto rilevare le numerose “anomalie”, che avevano caratterizzato la vicenda attorea, sicché occorre verificare se ciò trova riscontro negli atti di causa. Anzitutto, emerge dalla stessa descrizione dei fatti di cui all'atto di citazione che la ben sapesse che il svolgesse in banca le mansioni di “cassiere”, il quale difatti Parte_1 Pt_2 si occupava quasi sempre delle “operazioni di cassa” relative alle sue faccende sia personali, sia lavorative, sicché egli non poteva essere né un promotore finanziario, né un gestore di operazioni di investimento;
ancora è dato ancora leggersi nell'atto che tra le parti fosse intercorso un “rapporto di amicizia” e che la in una occasione in banca, convinta da Parte_1 una proposta dello stesso di “investire dei soldi per titoli ad un buon tasso di interesse”, lo avesse autorizzato a compiere operazioni sul suo conto corrente personale, firmando fogli in bianco per prelevare il danaro necessario per gli investimenti prospettati come particolarmente convenienti;
ancora la parte ha soggiunto poi che il cassiere della , le avesse Pt_2 CP_1 proposto di fare degli “investimenti a breve medio termine di 5-6 mesi o con scadenza annuale, a suo dire riservati ai parenti dei dipendenti della banca” (v. memoria art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.).
Già tali passaggi denotano la particolarità della vicenda, che appare caratterizzata più dalla esplicazione di un rapporto personale dell'attrice con il soggetto nel quale riponeva il proprio affidamento piuttosto che una situazione di legittimo affidamento circa un collegamento fra l'attività svolta dall'agente ed il preponente, ovvero la banca. Non possono non risaltare, difatti, le modalità di instaurazione di un rapporto bancario del tutto fuori dall'ordinario, attesa la
“delega in bianco” da parte dell'attrice al ad operare sul suo conto corrente ed il Pt_2 beneficio di trattamenti di favore “riservati” e considerato che i presunti investimenti sarebbero avvenuti senza la sottoscrizione di alcuna documentazione contrattuale ed informativa delle relative condizioni applicate, alcun foglio informativo, alcun ordine di acquisto titoli, alcun modulo di adeguata verifica. Dagli atti di parte è poi dato desumersi che la nemmeno Parte_1
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si fosse premurata di conoscere il nome e la tipologia dei titoli o prodotti finanziari che andava ad acquistare, né di richiedere mai, nel corso del tempo ovvero dal 2012 al 2021 e quindi per ben nove anni, un report o un rendiconto, il mancato periodico invio dei quali da parte della Banca nemmeno la insospettiva, ed anche la documentazione contrattuale presso l'istituto bancario, del quale pure riferiva di essere da anni correntista, limitandosi, di contro, ad un rapporto del tutto esclusivo e personale con il solo il quale, a seguito di contatti Pt_2 telefonici, le consegnava dei “cedolini”, dal cui esame in vero nulla emerge di significativo circa le caratteristiche dei presunti investimenti finanziari. Non minori perplessità desta l'ulteriore circostanza dedotta circa l'esecuzione di operazioni anche mediante versamento di somme in contanti, in importi non meglio specificati, ma da presumersi comunque particolarmente ingenti se sol si considera che la somma complessiva veicolata in favore del
è stata stimata dall'attrice in €22.000,00. In ordine a questo aspetto la difesa attrice ha Pt_2 replicato che fosse onere della banca segnalare alla Banca d'Italia l'utilizzo di denaro contante, in vero la giurisprudenza ha efficacemente fatto rilevare che “Ora, è ben vero che il divieto, prima ricordato, di consegnare denaro in contante ha la finalità di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio, ma ciò non toglie che possa essere tenuto in conto per valutare la stessa condotta del danneggiato. A tal fine ha un suo rilievo intanto l'entità della somma consegnata in contanti…” (cfr. Cass. civile sez. VI - 28/07/2021, n. 21643). Nonostante i notevoli importi “investiti”, non risulta poi che l'attrice avesse mai ritenuto di dover operare verifiche o controlli sul proprio conto corrente, pur a fronte di modalità operative singolari ed atipiche, di cui ella ben poteva rendersi conto, date anche le discrasie temporali riportate sulle
“cedole” che le venivano consegnate dal . Tali aspetti sono stati giustificati dalla difesa Pt_2 attrice con il fatto che il “poneva prima il prelievo dal conto corrente ed un mese Pt_3 successivo poneva in essere la cedola e/o prodotti finanziari” (v. Memoria art. 183 VI co. n. 1 c.p.c.), il che vale a maggior ragione a dimostrare una gestione del rapporto del tutto inconsueta, che non poteva non destare dubbi di regolarità in un soggetto normalmente avveduto. Coglie nel segno poi il rilievo della difesa convenuta volto ad evidenziare come dai cedolini relativi ai presunti investimenti emergessero rendimenti ed interessi del tutto fuori mercato, oscillanti tra il 6 e l'8%, della qual cosa ben avrebbe potuto rendersi conto anche un soggetto titolare di un conto corrente e che, come narrato, comunque si recava spesso in banca per operazioni relative sia a faccende personali che lavorative (v. ancora Atto di citazione). Alla luce di tutto quanto risultante dagli atti, il Tribunale non può che ritenere l'assenza del nesso di “occasionalità necessaria”, presupposto per invocare la responsabilità della CP_1 convenuta, nonché di un affidamento “incolpevole”, tenuto conto delle anomalie ripetute ed evidenti che hanno caratterizzato il rapporto tra l'attrice ed il . Le condotte tenute dalla Pt_2 stessa depongono certamente per l'esclusione dell'impiego dell'ordinaria diligenza e l'assenza di qualsiasi onere di accortezza, potendosi ritenere che per tale via ella avesse posto in essere una condotta agevolatrice connotata da imprudenze tali da elidere totalmente il nesso di occasionalità necessaria, attese la violazione di specifici obblighi giuridici (si vedano, in particolare, l'art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998 e gli artt. 82, comma 6, e 84, comma 2, lettera b, n. 6, del regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998), nonché di regole di comune diligenza, normalmente percepibili da chiunque avesse una minima pratica di rapporti bancari.
E' da escludersi, dunque, la responsabilità della banca in assenza del nesso di occasionalità necessaria, date le plurime anomalie indicate, le condotte poste in essere da soggetto con mansioni specifiche di “cassiere”, nonché considerando che gli “investimenti” di cui trattasi in effetti non si erano mai perfezionati in quanto solo caricati dal dipendente, ma poi mai confermati (v. alleg. prod. convenuta), sicché rispetto ad essi la non è stata neanche CP_1 messa in grado di operare un controllo (v. Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 7124 del 09/02/2016
Ud. dep. 23/02/2016 Rv. 267569 – 01 “In tema di responsabilità civile da reato, specificamente fondata sull'art. 2049 cod. civ., ovvero responsabilità solidale per il fatto altrui, sussiste la responsabilità del committente per l'attività illecita posta in essere dall'agente anche privo del
7 R.G. n. 1346/2022
potere di rappresentanza, quando la commissione dell'illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandate a quest'ultimo e il committente abbia avuto la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza.”; v. anche Sez. 5, Sentenza n. 32514 del 16/10/2020, che si riferisce alla fattispecie di responsabilità indiretta delle banche e le imprese di investimento per i danni arrecati a terzi dal “promotore finanziario”).
La responsabilità della convenuta non può essere affermata nemmeno ai sensi CP_1 dell'articolo 2043 c.c., non avendo il presunto danneggiato dimostrato, come sarebbe stato suo onere, gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana. In particolare, come efficacemente fatto rilevare dalla difesa convenuta, tra le altre cose, non è stata fornita alcuna documentazione nemmeno atta a dimostrare il transito dei capitali “investiti” dall'attrice su conti aperti o esistenti presso Peraltro, ed in ogni caso, come sopra spiegato, la condotta CP_1 gravemente imprudente della danneggiata ha comunque concorso alla determinazione del danno e ad escludere il nesso di causalità, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., come eccepito dalla difesa convenuta (v. in tema anche Cassazione civile sez. VI - 28/07/2021, n. 21643).
Val la pena di precisare che la responsabilità della banca neppure possa essere tratta dal parallelo processo penale, svoltosi a carico del , tenuto conto della frammentarietà della Pt_2 documentazione allegata, in parte anche tardivamente (v. alleg. memoria art. 183 VI co. n. 3 parte attrice). Sulla scorta di quanto osservato, alcun danno può essere liquidato e va respinta anche la domanda attorea con cui è stato chiesto di “annullare e/o revocare per i motivi esposti , le operazioni finanziarie poste alla base del ricorso nei confronti dell' istante ordinando la restituzione della sorta capitale”, dal momento che le presunte operazioni erano fittizie ed esse non risultano avere mai avuto una effettiva consistenza materiale e contabile nei conti correnti bancari.
Le domande attoree vanno, dunque, integralmente rigettate.
Ogni altra questione ed eccezione resta assorbita, in virtù del principio della c.d.
“ragione più liquida”. Infine, vanno regolamentate le spese processuali. Le spese del giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in favore della parte convenuta, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€22.000,00), dell'oggetto e della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria documentale e decisoria).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta integralmente le domande proposte da parte attrice . Parte_1
2. Condanna parte attrice al pagamento, in favore della parte Parte_1 convenuta delle spese di lite, che si liquidano in €3.778,00 Controparte_1 per compensi professionali forensi, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi. Così deciso in data 3 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
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