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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/11/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
RO, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 9 Dicembre 2024,
il 7 e il 20 Novembre 2025 in sostituzione dell'udienza del 21 Novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3481 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
il signor , nato il [...] ad [...] e ivi residente, in via delle Parte_1
Fate n. 9, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, CodiceFiscale_1 ad Agrigento, nella via Artemide n. 3, presso lo studio dell'Avv. Spirio Davide, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso in opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione ex artt. 615, 617 e 618bis c.p.c., depositato il 30/12/2022,
- ricorrente -
CONTRO
1) l , già in persona del Controparte_1 Controparte_2 responsabile atti introduttivi del giudizio , con sede a Roma, nella via Giuseppe Grezar CP_2
n. 14, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Palermo, nella via Francesco
Bentivegna n. 17, presso lo studio dell'Avv. Luca Randazzese, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata agli atti di lite,
- resistente -
2) l , in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, con sede a Roma, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'ufficio legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi giusta procura allegata agli atti di causa,
- resistente -
1 Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 30 Dicembre 2022, regolarmente notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, il signor Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120229005806417000, notificatagli a mezzo pec il 12 Dicembre 2022, limitatamente a due degli atti ivi richiamati.
Nello specifico, la cartella di pagamento n. 29120160000419409000 e l'avviso di addebito n.
59120170001803863000 asseritamente notificati, rispettivamente, il 15 Ottobre 2016 e il 15
Febbraio 2018. Esponendo che, il primo di tali atti era stato emesso dalla Controparte_2
in esecuzione del ruolo n. 3285/2015, iscritto su istanza della
[...] [...]
, per la riscossione di contributi soggettivi, di indennità di Parte_2
maternità, di interessi su sorte e sanzioni competenza anni 2011, 2012 e 2013. Mentre, con il citato avviso di addebito l' gli aveva intimato il pagamento di contributi su reddito arti e CP_4
professioni, conseguenti alla sua iscrizione alla Gestione Separata Liberi Professionisti, nonché
di sanzioni civili e di interessi per il periodo da 01/2010 a 12/2010, oltre le spese di notifica.
All'uopo il ricorrente eccepiva l'inesistenza giuridica del procedimento di notifica della suddetta intimazione di pagamento, e di ogni altro atto in tal modo comunicato, poiché era stata notificata tramite pec in violazione degli artt. 50, 25 e 26 del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 149
bis c.p.c. e degli artt. 20, 21 e 22 del D. Lgs. n. 82/2005. Obiettando, in particolare, che la cennata notificazione, innanzitutto, era inesistente sia per la carenza della relata del nominativo del soggetto autorizzato a eseguirla e degli ulteriori elementi essenziali;
sia per la mancanza di elementi essenziali nella formazione del documento. In secondo luogo, era viziata da inesistenza, o da nullità poiché avente a oggetto un documento privo di firma, la cui relata non era sottoscritta dal soggetto abilitato, e di attestazioni di conformità. Denunciava, poi, che la notifica dell'atto impugnato risultava inesistente in quanto il messaggio pec era proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico elenco, come l'IPA, l'IniPec e il Reginde. Contestando
la nullità derivata dell'intimazione di pagamento in parola, quale atto conseguenziale, a causa dell'inesistenza giuridica, o della nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti e necessari ivi indicati, e degli atti ai medesimi successivi, in spregio al disposto degli artt. 25, I comma, e 50, II comma, del menzionato D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60 del
D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 137 e ss. c.p.c. e dell'art. 6, I comma, della legge n. 212/2000.
L'opponente lamentava, infine, che l'atto in questione era nullo per l'intervenuta prescrizione
2 del diritto a riscuotere la sottesa pretesa creditoria. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in primis, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'enunciata intimazione di pagamento e dei titoli su cui si fondava.
Quindi, di dichiarare non solo l'inesistenza giuridica delle notificazioni digitali in dibattito e la nullità derivata della procedura di riscossione controversa;
ma, anche, la prescrizione delle somme contenute nelle cartelle di pagamento e nell'avviso di addebito presupposti dal nominato atto.
L , già in persona del Controparte_1 Controparte_2 responsabile atti introduttivi del giudizio , si costituiva nel presente giudizio CP_2 depositando il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale atto eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria con riferimento ad alcune delle cartelle di pagamento poste alla base della ricordata intimazione di pagamento, per le quali era competente, rispettivamente, il Giudice di Pace, il Giudice Ordinario e la Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Agrigento. Obiettando il suo difetto di legittimazione passiva relativamente alla notificazione avente a oggetto il richiamato avviso di addebito, che era stata eseguita direttamente dall' . Affermava la legittimità del rispettivo operato e prendeva CP_4 posizione in ordine ai vari vizi di natura formale che, secondo l'istante, inficiavano l'atto opposto e la propria notifica. Sulla scorta di tali ragioni domandava al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, di ordinare ex art. 107 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del prefato ente impositore, ovvero di autorizzarla a chiamarlo in causa. Indi, da un lato, di rigettare la richiesta di sospensione della citata intimazione di pagamento;
dall'altro, di dichiarare il suo difetto di giurisdizione per i motivi di cui sopra. Nel merito, di rigettare il predetto ricorso, dichiarando legittima l'attività di riscossione che aveva realizzato, nonché correttamente notificati e validi gli atti in discorso e non prescritte le posizioni creditorie con essi fatte valere. In subordine, di limitare l'annullamento della cennata intimazione di pagamento unicamente al menzionato avviso di addebito. Infine, di dichiarare sia il rispettivo difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni concernenti la preliminare attività di formazione del ruolo e la notificazione di quest'ultimo; sia che nessuna responsabilità le poteva essere imputata con riferimento alle spese di lite, avendo agito conformemente al compito affidatole.
Con provvedimento adottato nel corso dell'udienza del 17 Novembre 2023 il Giudice
Onorario, a cui era stata delegata la trattazione e la definizione della contesa dal Giudice togato
3 originariamente assegnatario della stessa, onerava il signor di integrare il Parte_1
contraddittorio nei confronti dell' . Questi vi procedeva notificandogli a mezzo pec il 22 CP_4
Novembre 2023, entro il termine perentorio che gli era stato assegnato, apposito atto.
L'enunciato , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel CP_3 procedimento de quo depositando il 15 Dicembre 2023 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto deduceva la regolarità della notifica del nominato avviso di addebito. Denunciando non solo la tardività dell'opposizione proposta dal ricorrente oltre il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 24, V comma, del D. Lgs. n. 46/1999; ma, altresì, la rispettiva estraneità per tutti i fatti successivi alla ricordata notificazione, per i vizi e le irregolarità inficianti la ricordata intimazione di pagamento e per l'eventuale prescrizione del credito di sua competenza maturata dopo l'emissione del citato sottostante atto. In forza di tali argomentazioni chiedeva all'adita autorità giudiziaria, previa conferma dell'efficacia esecutiva degli anzidetti titoli, di dichiarare inammissibile l'opposizione in discussione essendo tardiva e infondata in fatto e in diritto. Nel merito, di dichiarare fondata, dovuta e incontestabile la posizione creditoria che aveva azionato, condannando l'opponente a corrispondergli l'importo ingiunto.
La controversia veniva istruita sulla base della documentazione allegata dalle parti nei loro fascicoli. In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 21 Novembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 9
Dicembre 2024, il 7 e il 20 Novembre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Il ricorso introduttivo del presente giudizio non è giuridicamente legittimo e fondato con riguardo ai vari motivi formulati per supportarlo. Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
L'esame del merito della vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduto da una indispensabile delucidazione. Dalle argomentazioni articolate in seno al cennato ricorso e dalla dichiarazione, inserita nella rispettiva ultima pagina, inerente al valore della causa ai fini del contributo unificato dovuto, coincidente con € 5.500,00, si evince chiaramente una emblematica circostanza. Segnatamente che, con tale scritto il signor oppone l'intimazione Parte_1
di pagamento n. 29120229005806417000, notificatagli a mezzo pec il 12 Dicembre 2022,
limitatamente a due degli atti presupposti ivi richiamati, costituiti dalla cartella di pagamento n. 29120160000419409000 e dall'avviso di addebito n. 59120170001803863000 notificati,
4 rispettivamente, il 15 Ottobre 2016 e il 15 Febbraio 2018. La prima è stata emessa dalla in esecuzione del ruolo n. 3285/2015, iscritto su istanza della Controparte_2 [...]
per riscuotere dal ricorrente contributi Parte_2
soggettivi, indennità di maternità, interessi su sorte e sanzioni competenza anni 2011, 2012 e
2013, nonché diritti di notifica per la complessiva somma di € 936,35. Invece, mediante il menzionato avviso di addebito l' ha intimato all'opponente, a seguito della sua iscrizione CP_4
alla Gestione Separata Liberi Professionisti, il versamento di contributi su reddito arti e professioni, di sanzioni civili e di interessi per il periodo da 01/2010 a 12/2010 e di spese di notifica, pari a € 4.624,42. La enunciata constatazione consente di superare l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, adito dall'istante, sollevata dall' nella memoria di costituzione Controparte_1
depositata il 30 Giugno 2023.
3.- Ciò posto, appare utile, sempre preliminarmente, richiamare i principi, ormai consolidati, relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza n. 18256, emessa dalla
Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI, il 2 Settembre 2020. In questa pronuncia si riconosce che: “13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D. Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del
2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D. Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi
o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n.
21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5
e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti
5 al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis
c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che
l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1); 14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”.
3.1.- Or dunque, nella fattispecie il signor ha esperito avverso la nominata Parte_1 intimazione di pagamento sia una impugnazione a norma dell'art. 615 c.p.c., invocando la prescrizione successiva all'asserita notifica della cartella di pagamento n.
29120160000419409000 e dell'avviso di addebito n. 59120170001803863000 a essa sottesi, limitatamente ai quali la ha opposta;
sia una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., censurando vizi propri dell'atto in parola, nonché della sua procedura di notificazione. Con specifico riferimento a quest'ultima, per ragioni di opportunità e di conseguenzialità logica bisogna muovere dall'analisi del motivo dedotto dal ricorrente al II punto del ricordato ricorso. Per il suo tramite obietta l'inesistenza giuridica della notificazione della citata intimazione di pagamento, poiché il messaggio pec è proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico elenco, quale l'IPA, l'Ini Pec e il Regin-De. In effetti, l'atto opposto è stato notificato all'opponente mediante pec inviata il 12 Dicembre 2022 dall'indirizzo di posta elettronica certificata t”, come si evince dall'apertura Email_1 del relativo link rinvenibile nel fascicolo dell'ente riscossore. Questo è diverso da quello certificato ricavabile dai pubblici registri, che è t”. Email_2
Però, il fatto che la notifica in questione non sia stata effettuata da un indirizzo pec di provenienza non risultante dai pubblici elenchi non ne determina l'inesistenza e neanche alcuna nullità. Il che si spiega tenendo conto non solo che la pec in discorso ha raggiunto lo scopo;
ma, anche, che l'atto oggetto di notificazione è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario
(cfr., così: Cass. Civ., Sez. II, 13/06/2023 n. 16778, che in motivazione richiama Cass., Sez. U.,
6 n. 23620 del 28/09/2018, secondo cui l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna del medesimo ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale). Sul punto, con riguardo a una ipotesi, analoga a quella qui sottoposta a disamina, afferente alla notifica di una cartella di pagamento da parte dell Controparte_1
, la Suprema Corte di Cassazione ha, inoltre, osservato che: “questa Corte ha
[...] recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica (……)”; “(…..) poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023)” (cfr.: Cass., n. 18684/2023). Ebbene, nel corso del presente giudizio il signor non ha adempiuto all'onere, su di lui gravante, di Parte_1 provare la compromissione e il pregiudizio subito dal proprio diritto di difesa in conseguenza della notificazione dell'atto oggetto del contendere attraverso il suddetto indirizzo pec, non iscritto nei pubblici registri. Pertanto, la doglianza superiormente esposta va rigettata.
3.2.- A una analoga valutazione di inaccoglibilità vanno incontro le argomentazioni, formulate dal ricorrente al I punto del menzionato ricorso, per contestare vizi formali asseritamente inficianti la cennata intimazione di pagamento, nonché la procedura mediante cui gli è stata notificata. Con essi l'opponente denuncia, in estrema sintesi, l'inesistenza giuridica della notifica in dibattito, poiché è stata compiuta tramite pec in violazione degli artt. 50, 25 e
26 del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 149 bis c.p.c. e degli artt. 20, 21 e 22 del D. Lgs. n. 82/2005.
Obiettando, in particolare, innanzitutto, che la stessa è inesistente sia per la carenza della relata del nominativo del soggetto autorizzato a eseguirla e degli ulteriori elementi essenziali;
sia per la mancanza di elementi essenziali nella formazione del documento. In secondo luogo che, la enunciata notificazione dell'atto impugnato è affetta da inesistenza, o da nullità in quanto ha a oggetto un documento privo di firma, la cui relata non è sottoscritta dal soggetto abilitato, e carente di attestazioni di conformità. Per corroborare la decisione di considerare infondati i motivi testé illustrati è necessario rilevare un dirimente aspetto. Precipuamente, in ossequio
7 all'insegnamento, ormai pacifico, seguito in proposito dalla giurisprudenza di legittimità: “La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria;
sicché il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
(in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.” (cfr.: Cass., Sez. V, 30/10/2018 n. 27561; conforme: Cass.,
Sez. 6 - 5, ordinanza n. 6417 del 5/03/2019; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 677 del 10/01/2025). A ben guardare, l'istante ha dimostrato tanto di avere ricevuto la nominata intimazione di pagamento;
quanto di essere riuscito a difendersi, contestando il diritto, rispettivamente, della e dell' di procedere a esecuzione nei Parte_2 CP_4 suoi confronti, nonché i vizi della sua notificazione su esposti. Di guisa che, si rivela ultroneo soffermarsi su questi ultimi, stante che l'atto opposto ha raggiunto lo scopo a cui è stato preordinato.
Con specifico riferimento, poi, alle irregolarità che, a detta del signor , Parte_1 inficiano il documento notificatogli dall'Agenzia dell'Entrate - Riscossione il 12 Dicembre
2022, le relative doglianze vanno rigettate. Invero, egli lamenta che l'atto in commento non è provvisto di relazione di notifica, è privo dell'attestazione di conformità all'originale e della firma digitale. In realtà, tali elementi non sono necessari. Ciò in quanto, la notificazione dell'intimazione di pagamento in argomento si è perfezionata con la consegna del messaggio di pec nella casella del ricorrente, alla data e nell'orario indicati nella ricevuta di avvenuta consegna, così come la notifica diretta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento. Peraltro, contrariamente alla tesi sostenuta dall'opponente, quello notificatogli non è un documento analogico poi scansionato;
bensì, un documento nativo digitale, poiché originato da un sistema informatico, che non necessita di alcuna attestazione di conformità, né della relata di notifica essendo stato notificato tramite pec (cfr., in tal senso: Cass., n.
28399/2017). Non conforme al vero si palesa, poi, l'affermazione dell'opponente, in virtù della quale l'intimazione di pagamento oggetto del contendere è carente della sottoscrizione elettronica da parte del funzionario dell'ente riscossore delegato a emetterla e a notificarla.
8 Dalla sua disamina emerge che, sul ricordato atto risulta apposta la firma digitale del responsabile del procedimento di emissione e di notifica del medesimo, la cui firma scansionata campeggia anche nella rispettiva seconda pagina.
4.- Per quel che concerne l'opposizione proposta dall'odierno istante avverso la richiamata intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 615, I comma, c.p.c., si configura opportuno esaminare insieme i motivi spiegati al III e al IV punto del citato ricorso, che sono strettamente collegati l'uno all'altro. Con il primo di essi eccepisce la nullità derivata del Parte_1
predetto provvedimento, quale atto conseguenziale, a causa dell'inesistenza giuridica, o della nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti e necessari ivi indicati, e degli atti ai medesimi successivi, in spregio al disposto degli artt. 25, I comma, e 50, II comma, del D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 137 e ss. c.p.c. e dell'art. 6, I comma, della legge n. 212/2000. Obiettando, altresì, che l'intimazione di pagamento impugnata è nulla per l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sottesa pretesa creditoria, maturata nell'arco temporale intercorrente fra l'asserita notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito di cui sopra e la data in cui lo ha ricevuto. Al fine di confutare tali argomentazioni bisogna evidenziare dei significativi aspetti. L' ha allegato CP_4
nel proprio fascicolo di parte la copia fotostatica del plico contenente il cennato avviso di addebito, che ha notificato al ricorrente tramite lettera raccomandata con a.r. E' agevole appurare che, la cennata busta è stata restituita al mittente, ossia al prefato ente impositore, per compiuta giacenza il 15 Febbraio 2018. Tant'è vero che, il relativo avviso di ricevimento non
è stato compilato. Tale procedura di notificazione deve ritenersi assolutamente valida ed efficace, non essendo viziata da nessun tipo di irregolarità discendente dal non avere l'enunciato
Istituto prodotto la relativa CAD, per come denunciato dall'opponente nelle note scritte depositate, a norma dell'art. 127ter c.p.c., il 5 Dicembre 2024. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta
dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato
recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi
dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene
non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato,
posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario
che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del
9 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole
bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il
contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla
base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile)” (cfr.: Cass., Sez. 5, ordinanza n. 10131 del 28/05/2020). A ben guardare, nella fattispecie la notifica dell'avviso di addebito n. 59120170001803863000 si è perfezionata per compiuta giacenza, non avendo l'istante fornito la prova circa la mancata effettiva conoscenza del medesimo. Il che comporta che, qualsiasi censura di merito, come quella afferente alla prescrizione intervenuta in un momento antecedente alla data in cui il ricordato atto gli è stato notificato, è inammissibile in questa sede per intervenuta decadenza, poiché avrebbe dovuto essere rilevata entro i 40 giorni successivi al perfezionamento della richiamata procedura di notificazione. In ordine, invece, al decorso del termine prescrizionale, applicabile al credito fatto valere dall' con il citato avviso di addebito, nell'arco temporale ricompreso CP_4 fra la data di quest'ultima, coincidente con il 15 Febbraio 2018, e il 12 Dicembre 2022, giorno nel quale gli è stata inviata a mezzo pec l'intimazione di pagamento impugnata, contestato dal signor , è sufficiente evidenziare una troncante circostanza. Segnatamente, il Parte_1 periodo intercorso fra le due anzidette notifiche è di circa quattro anni e dieci mesi, quindi inferiore a cinque anni. Di conseguenza, per la posizione creditoria in discussione non è maturata la prescrizione prevista dall'art. 3, IX comma, della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995.
A una identica constatazione si perviene relativamente al credito azionato dalla
[...] con la cartella di pagamento n. Parte_2
29120160000419409000, del pari sottesa all'atto per cui è contesa. Dalla disamina della documentazione integrante l'allegato n. 7 del fascicolo dell' Controparte_1 si desume, innanzitutto, che il cennato atto è stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 28
Settembre 2016 presso l'indirizzo in cui era all'epoca residente il ricorrente. In secondo luogo che, il messo notificatore ha posto in essere tutti gli adempimenti espressamente richiesti dalla menzionata disposizione codicistica. In terz'ordine che, la notifica in argomento si è perfezionata il 15 Ottobre 2016. Bisogna, inoltre, sottolineare che, avverso le prove scritte attestanti l'esecuzione della enunciata procedura di notificazione l'opponente non ha contestato alcunché, a differenza di quanto obiettato circa l'asserita irregolarità di quella avente a oggetto il nominato avviso di addebito. Or dunque, il I comma dell'art. 66 della legge n. 247/2012 ha statuito, testualmente, che: “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali
10 di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Di conseguenza, in materia vige la Parte_2 previsione di cui al I comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980, che stabilisce in dieci anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla
[...]
Si palesa innegabile che, per il credito iscritto a ruolo da tale ente e fatto valere nei Pt_2 riguardi dell'istante con la ricordata cartella di pagamento non si è compiuta nessuna prescrizione. In effetti, il lasso di tempo ricompreso tra il 15 Ottobre 2016, giorno nel quale si
è perfezionata la notifica del richiamato atto, e il 12 Dicembre 2022, data della pec con cui è
stata notificata al signor l'intimazione di pagamento controversa, è di sei anni Parte_1
e due mesi circa.
Alla luce delle considerazioni e delle osservazioni che precedono si giunge alla conclusione che, l'opposizione proposta dal ricorrente contro quest'ultimo atto a norma degli art. 615 e 617
c.p.c. è inaccoglibile e merita di essere rigettata.
5.- Infine, per il principio della soccombenza, l'opponente deve essere condannato a rifondere agli enti resistenti le spese del presente giudizio, che si liquidano per ciascuno in complessivi € 900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta ex artt. 615
e 617 c.p.c. dal signor avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
29120229005806417000, notificatagli a mezzo pec il 12 Dicembre 2022;
- infine, condanna il ricorrente a rifondere all' , in persona del suo legale CP_4 rappresentante pro tempore, e all' in persona del Controparte_1 responsabile atti introduttivi del giudizio , le spese del presente giudizio, che si CP_2
liquidano per ciascuno in complessivi € 900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 21 Novembre 2025.
Il Giudice
Barbara RO
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