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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile nelle persone dei Magistrati:
dott. IU De RO Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. ROrio LI NO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento sommario di cognizione in grado di appello iscritto al n. 2038 del
Ruolo Generale dell'anno 2022, promosso da
(CF ), con il patrocinio dell'Avvocatura Parte_1 P.IVA_1
dello Stato
- appellante -
Contro
nato in [...] il [...] (CF CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Grazia Ivana Piro. C.F._1
-appellato-
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del 15 novembre 2022 del Tribunale di
Bologna.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. ROrio LI NO;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con ricorso depositato presso il Tribunale di Bologna, in data 9 maggio 2022, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 20 d.lgs. n. 150 del 2011, CP_1
, cittadino ucraino nato il [...], ha chiesto l'annullamento del
[...]
provvedimento emesso dalla Questura di Bologna in data 15 novembre 2021, notificato in data 11 gennaio 2022, di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto figlio di cittadina italiana, motivato sui numerosi precedenti penali, indici di pericolosità sociale rilevante a norma dagli artt. 4 comma 3, 5 comma 5 e 19 D. Lgs. 25
luglio 1998 n. 286 (Testo Unico Immigrazione).
ha, in particolare, rilevato che si trovava in Italia sin dall'età di CP_1
diciannove anni, vale a dire dal 2012, e che era figlio convivente di cittadina italiana.
Non ha negato la commissione dei reati riportati nel provvedimento impugnato, ma ha sottolineato l'insussistenza della pericolosità sociale rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto, attesa la carenza di attualità, posto che i delitti erano connessi ad una sindrome da dipendenza da eroina, e poi da cocaina, superata grazie al ricovero in comunità terapeutica ed al programma in corso con il . Ha, ancora, CP_2
rilevato l'errato riferimento della Questura ai parametri di cui ai richiamati artt. 4 e 5 D.
L.gs. 25 luglio 1998 n. 286, dovendosi fare, nella specie, applicazione del più ristretto parametro di cui all'art. 13, primo comma, richiamato dall'art. 19, comma secondo,
lettera c), D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 oppure ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 30 del 2007.
Il , costituitosi in giudizio, ha invocato il rigetto del Parte_1
ricorso, evidenziando che il provvedimento di diniego era fondato sull'elevata pag. 2/12 pericolosità del ricorrente desumibile dai numerosi precedenti penali sullo stesso gravanti.
2- Il Tribunale di Bologna, all'esito della espletata istruttoria, con ordinanza del 15
novembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) del D.lgs.25 luglio
1998 n.286, dichiarando interamente compensate le spese di lite.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che, nella specie, era pacifico che il ricorrente fosse convivente con la madre cittadina italiana e che lo stesso si trovasse in Italia sin dall'età di diciannove anni, dal 2012, e che non erano state, inoltre, contestate la commissione dei reati indicati nel provvedimento impugnato e risultanti dal certificato del casellario giudiziale e la presenza di ulteriori pendenze risultanti dal certificato dei carichi pendenti della Procura
della Repubblica di Bologna in atti;
- che, in particolare, dal certificato del casellario giudiziale si rilevavano i seguenti precedenti “ sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 15 marzo 2019, passata in
giudicato, di condanna a mesi 10 di reclusione per tentativo di furto commesso nel
2018; sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 12 settembre 2018, passata in
giudicato, di condanna a mesi 5, giorni 10 di reclusione per tentativo di furto
commesso nel 2018; sentenza del Tribunale di Bologna del 23 aprile 2018, passata in
giudicato, di condanna a mesi 2, giorni 10 di reclusione per tentativo di furto
commesso nel 2018; decreto penale del GIP, Tribunale di Bologna del 9 gennaio
2018, passato in giudicato, di condanna a mesi 3 di reclusione per furto commesso
nel 2017 (sostituita la reclusione con la multa di 6.750,00 Euro); decreto penale del
pag. 3/12 GIP, Tribunale di Bologna del 4 maggio 2015, passato in giudicato, a mesi 2 di
reclusione per resistenza a P.U. commesso nel 2014 (sostituita la reclusione con la
multa di 15.000,00 Euro)”;
-che dall'esame del certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di
Bologna risultavano ulteriori pendenze per un furto commesso nel 2017 (vi era stata condanna in primo grado ad anni 1 di reclusione e pendeva l'appello), per altro furto,
tentato furto e illecito porto d'armi commessi nel 2016 e nel 2017 (vi era stata condanna in primo grado a mesi 10 di reclusione e pendeva l'appello), per altro furto e ricettazione commessi nel 2017 (vi era stata condanna in primo grado a mesi 6 di reclusione e pendeva l'appello), per illecito porto d'armi commesso nel 2018 (vi era stata condanna in primo grado a mesi 4 di arresto e pendeva l'appello).
-che, da ultimo, dal medesimo certificato dei carichi pendenti presso la Procura della
Repubblica di Bologna si desumeva la condanna con sentenza di primo grado, non passata in giudicato, alla pena di mesi 4 di reclusione per fatti commessi il 23 gennaio
2021 (resistenza, violenza e minacce a PU, lesioni personali e altro);
-che esposti i fatti pacifici o documentali, si doveva dare atto, innanzitutto, che era,
altresì, pacifico che il ricorrente convivesse con la madre, cittadina italiana, posto che tale circostanza non era mai stata contestata dalla parte resistente;
-che la madre del ricorrente, escussa quale testimone, aveva, peraltro, confermato la convivenza;
-che, quanto al presupposto della pericolosità sociale, nella specie appariva evidente come le condotte penalmente rilevanti sopra descritte fossero indici di una manifesta proclività a delinquere, tenuto conto, in particolare, della reiterazione dei reati per un pag. 4/12 consistente arco di tempo, compreso fra il 2014 (quando il ricorrente aveva 21 anni) e il
2018 (quando il ricorrente aveva 25 anni);
-che la difesa del ricorrente aveva allegato che i reati suddetti erano connessi alla pregressa dipendenza da eroina e poi da cocaina, la quale era stata superata, o era in via di superamento, grazie al pregresso ricovero in una comunità terapeutica ed al programma tuttora in corso con il;
CP_2
-che, in effetti, la buona adesione del ricorrente al programma terapeutico suddetto risultava dalla documentazione prodotta e, in ogni caso, un qualche mutamento del suo stile di vita poteva evincersi con una qualche certezza anche dalla circostanza che tutti i delitti di natura patrimoniale (furti, tentati furti, ricettazione…) erano risalenti a circa quattro anni prima;
-che l'ultimo e più recente episodio, consistente in una resistenza, violenza e minacce a
PU, lesioni personali e altro, commesso il 23 gennaio 2021, in relazione al quale il ricorrente aveva dichiarato in udienza che «è successo che i controllori mi hanno
chiesto il biglietto sul bus 20 qui a Bologna e io non avevo il biglietto e da lì è scaturito
uno scontro» e che, come si rilevava dal certificato dei carichi pendenti presso la
Procura della Repubblica di Bologna, aveva condotto, allo stato, alla sua condanna con sentenza di primo grado, non passata in giudicato, alla pena di mesi 4 di reclusione, pur apparendo manifesto indice di una indole tuttora caratterizzata da aggressività e scarsa capacità di adesione alle regole, non induceva a ritenere che fosse tuttora sussistente quella condizione di chiara pericolosità manifestata in passato e evidentemente connessa alla tossicodipendenza;
pag. 5/12 -che, nonostante la persistenza di zone d'ombra nella condotta del ricorrente, doveva,
comunque, darsi atto che il Legislatore, a tutela del diritto alla unità familiare dei cittadini italiani, aveva ritenuto che il parente entro il secondo grado convivente con un cittadino italiano non potesse essere espulso, ai sensi dell'art. 19, comma secondo lettera c), se non ricorressero le specifiche condizioni di cui all'art. 13, primo comma,
relative a motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, primo comma:
«Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può
disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri»);
-che, al riguardo, nonostante qualche incertezza in giurisprudenza e dottrina, doveva ritenersi che il rinvio dell'art. 19, secondo comma, al menzionato art. 13, primo comma,
non comportasse la necessità che fosse stato effettivamente emanato un provvedimento del Ministro, ben potendo tali motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato essere accertati anche dall'autorità amministrativa competente per il permesso di soggiorno per motivi familiari e, quindi, dall'autorità giudiziaria (in questo senso cfr. Cass.
20719/2011, per cui «La esclusione de qua è certamente costruita come esonero dal
divieto di espulsione che presuppone una specifica valutazione da parte del Ministro,
che si accinge ad espellere, della sussistenza delle indicate ragioni espulsive (riservate
alla sua valutazione politica) ma non comporta che sia il Ministro il solo organo
ad adottarle, le volte in cui si verta in materia di richiesta di rinnovo del
p. d. s. e che si predichi la sussistenza di detta situazione ostativa, in tal caso quello
pag. 6/12 stesso quadro di ragioni escludenti il rinnovo gravando sul Questore competente al
rilascio»);
-che la stessa natura di diritto soggettivo della posizione giuridica escludeva che la sua valutazione da parte della Autorità Giudiziaria Ordinaria fosse vincolata dal preventivo giudizio dell'Autorità amministrativa, ben potendo il giudice accertare i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato anche in mancanza di un decreto del Ministro
o disattendere la sua valutazione;
-che era, comunque, indubbio che si trattasse di un parametro di pericolosità assai più
stringente rispetto a quello rilevante a norma dagli artt. 4 comma 3, 5 comma 5 D. Lgs.
25 luglio 1998 n. 386 o a quello previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 20/2007 per i familiari di cittadini UE, atteso che nell'art. 13 comma 1 non venivano richiamati motivi, neppure imperativi, di sicurezza pubblica;
-che, secondo la S.C. si trattava, nell'ipotesi in esame, di pericolosità limitata a precedenti penali «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza
dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale
seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.», tale da autorizzare, in ipotesi, un decreto ministeriale, mentre, ad esempio, nell'art. 20 d.lgs. 30/07, la pericolosità poteva essere desunta da una serie di delitti comuni indirettamente richiamati dalla norma mediante rinvio ad altre disposizioni [in questo senso cfr. Cass.:
20719/2011, 14159/17, 701/18; in particolare nella sentenza 20719/2011 la S.C. aveva rilevato che «la situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma
ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei D. Lgs. n. 30 del 2007 e D. Lgs. n. 32
del 2008 facendo richiamo, quali clausole ostative al ricongiungimento, al rinnovo od
pag. 7/12 al rilascio di permessi per ragioni di famiglia del familiare di cittadino comunitario o
quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del
suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza),
essendo ben chiara la differenza, quanto a gravità ed a presupposti della situazione, tra
le ragioni di pubblica sicurezza ed i motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico.
Erroneamente pertanto la Corte di Appello fiorentina ha posto le varie situazioni
ostative (o di contro impositive della espulsione o dell'allontanamento) sullo stesso
piano, in tal guisa valutando che i precedenti penali dello straniero, peraltro
antecedenti al rilascio del p. d. s. del 2004, e la indebita frequentazione, fossero idonei
a giustificare il rigetto della istanza di rinnovo: essi potevano semmai ritenersi
integrare ragioni di pubblica sicurezza ma non già quelle ragioni attinenti all'ordine
pubblico od alla sicurezza dello Stato (quindi afferenti alla pericolosità per la generale
convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un
terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.)
che soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione od il
diniego di rinnovo del p. d. s. per straniero convivente con madre italiana. La maggior
ristrettezza di presupposti per integrare la situazione derogatoria della tutela dello
straniero beneficiato della coesione familiare - rispetto a quella attingente lo straniero
che versi in ipotesi di ricongiungimento - è giustificata dalla preesistenza di un quadro
stabilizzato di relazioni con il cittadino convivente che il legislatore ha mostrato, con la
restrizione operata dal richiamo all'art. 13, comma 1 del cit. T.U., di voler tenere fermo
al possibile»);
pag. 8/12 -che, in buona sostanza, in ipotesi di cittadino straniero convivente con un cittadino italiano parente entro il secondo grado, l'allontanamento era consentito e non doveva essere rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 28 DPR n. 394/1999 (specificamente denominato «permesso di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati
l'espulsione ed il respingimento»), soltanto ove ricorressero motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali
e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere
idonei ad integrare le poste a base dei provvedimenti di
allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, ma non
le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13» (Corte di cassazione, ord., sez.
VI,07.10.2011, n. 20719; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018);
-che, al riguardo, era indubbio che i delitti commessi dal ricorrente soprattutto in passato e sino al 2018, per quanto reiterati, non concretizzassero, essendo stati sanzionati con pene in genere inferiori all'anno di reclusione, effettive ragioni di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato assimilabili a quelle
«rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale
inserito nella criminalità organizzata etc.»;
-che il ricorso meritava, pertanto, accoglimento;
-che, in ragione della novità delle questioni, sussistevano, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite
3- Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello il
[...]
, censurando l'ordinanza impugnata, con unico articolato motivo, per Parte_1
pag. 9/12 violazione ed erronea applicazione dell'art. 19 comma 2 lett. c) del D.lgs. 286/1998 in relazione all'art. 4 comma 3 e 13 del D.lgs. 286/1998.
si è costituito solo dopo l'udienza di precisazione delle CP_1
conclusioni, trattata con modalità “cartolare” ex art. 127 ter c. p. c.
4- Va, innanzitutto, dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio, nel presente grado, di , ai sensi dell'art. 293 comma 1 c. p. c., nel testo CP_1
applicabile al presente giudizio. La disposizione citata, nel testo applicabile al presente giudizio, prevedeva, infatti, che la parte contumace potesse costituirsi in giudizio sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.Non era, quindi, ammessa la costituzione in un momento successivo, poste le inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività
difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria (Cass. n. 22618/2012; Cass.
n. 3363/1998).
Orbene, l'appellato si è costituito dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni,
svoltasi con modalità cartolare, ai sensi dell'art.127 ter c. p. c.
Non potrebbe, del resto, trovare accoglimento l'istanza di rimessione in termine formulata dalla difesa dell'appellato, essendo la tardiva costituzione imputabile esclusivamente a , avendo quest'ultimo interrotto i contatti con il CP_1
suo difensore, come emerge dalla comparsa di costituzione tardivamente depositata.
5- Ciò premesso, l'articolato motivo del gravame del Parte_1
merita di essere senz'altro rigettato.
Va, intanto, sottolineato che non appare condivisibile l'orientamento, peraltro minoritario, della giurisprudenza di legittimità che afferma che la formula impiegata dal legislatore nell'art. 19 d.lg. n. 286 del 1998, secondo cui, ove lo straniero sia convivente pag. 10/12 con coniuge cittadino italiano, ricorre una fattispecie di inespellibilità, "salvo che nei
casi previsti dall'articolo 13, comma 1", debba essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione adottato dal Ministro dell'Interno, previa “notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri, all'esito della
valutazione comparativa degli interessi in questione” (vedi Cass.30828/2018).
Può, invece, senz'altro affermarsi che il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possano essere derogati,
anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrano le condizioni ostative contenute nell'art. 13, comma 1, del d.lgs. cit., consistenti in "motivi di ordine pubblico e sicurezza
dello Stato" ed oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e successivamente del giudice eventualmente adito (vedi Cass. Civile
20719/2011; Cass. 24739/2018; Cass. 19337/2016).
Orbene, tornando al caso che ci occupa, il Giudice di prime cure, che ha operato puntuale e specifico riferimento a condotte e situazioni rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra espresso.
I precedenti penali e i procedimenti penali pendenti relativi a CP_1
(allo stato definiti in primo grado), dettagliatamente riportati in precedenza, che risultano relativi a reati di modesta gravità, tenuto conto dell'entità delle pene inflitte all'appellato (in via definitiva o in primo grado), per la quasi totalità commessi nell'arco pag. 11/12 temporale intercorrente tra il 2014 e il 2018, non possono considerarsi sintomatici di una pericolosità attuale, tanto più che si è in presenza di fatti illeciti connessi ad una situazione di tossicodipendenza, che può considerarsi superata, alla luce della documentazione in atti.
In siffatto contesto, ben poca valenza può riconoscersi agli ultimi fatti delittuosi,
commessi il 23 gennaio 2021 (resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale,
lesioni), per i quali ha riportato condanna in primo grado a CP_1
quattro mesi di reclusione. Trattasi, invero, di fatti di modesta gravità, avuto riguardo all'entità della pena inflitta all'appellato (quattro mesi di reclusione), ed aventi, peraltro,
carattere di occasionalità, non essendo emerso che , tra il 2018 e CP_1
il 2025, si sia reso responsabile di ulteriori condotte delittuose.
6- L'appello del va, pertanto, rigettato. Parte_1
7- Le spese del grado vanno senz'altro compensate in ragione della dichiarata inammissibilità della costituzione dell'appellato.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
I-Rigetta l'appello del;
Parte_1
II- Dichiara interamente compensate le spese del grado.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 4
settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ROrio LI NO IU De RO
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna Prima Sezione Civile nelle persone dei Magistrati:
dott. IU De RO Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. ROrio LI NO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento sommario di cognizione in grado di appello iscritto al n. 2038 del
Ruolo Generale dell'anno 2022, promosso da
(CF ), con il patrocinio dell'Avvocatura Parte_1 P.IVA_1
dello Stato
- appellante -
Contro
nato in [...] il [...] (CF CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Grazia Ivana Piro. C.F._1
-appellato-
IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del 15 novembre 2022 del Tribunale di
Bologna.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. ROrio LI NO;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con ricorso depositato presso il Tribunale di Bologna, in data 9 maggio 2022, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 20 d.lgs. n. 150 del 2011, CP_1
, cittadino ucraino nato il [...], ha chiesto l'annullamento del
[...]
provvedimento emesso dalla Questura di Bologna in data 15 novembre 2021, notificato in data 11 gennaio 2022, di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto figlio di cittadina italiana, motivato sui numerosi precedenti penali, indici di pericolosità sociale rilevante a norma dagli artt. 4 comma 3, 5 comma 5 e 19 D. Lgs. 25
luglio 1998 n. 286 (Testo Unico Immigrazione).
ha, in particolare, rilevato che si trovava in Italia sin dall'età di CP_1
diciannove anni, vale a dire dal 2012, e che era figlio convivente di cittadina italiana.
Non ha negato la commissione dei reati riportati nel provvedimento impugnato, ma ha sottolineato l'insussistenza della pericolosità sociale rilevante ai fini del rilascio del permesso di soggiorno richiesto, attesa la carenza di attualità, posto che i delitti erano connessi ad una sindrome da dipendenza da eroina, e poi da cocaina, superata grazie al ricovero in comunità terapeutica ed al programma in corso con il . Ha, ancora, CP_2
rilevato l'errato riferimento della Questura ai parametri di cui ai richiamati artt. 4 e 5 D.
L.gs. 25 luglio 1998 n. 286, dovendosi fare, nella specie, applicazione del più ristretto parametro di cui all'art. 13, primo comma, richiamato dall'art. 19, comma secondo,
lettera c), D. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 oppure ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 30 del 2007.
Il , costituitosi in giudizio, ha invocato il rigetto del Parte_1
ricorso, evidenziando che il provvedimento di diniego era fondato sull'elevata pag. 2/12 pericolosità del ricorrente desumibile dai numerosi precedenti penali sullo stesso gravanti.
2- Il Tribunale di Bologna, all'esito della espletata istruttoria, con ordinanza del 15
novembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c) del D.lgs.25 luglio
1998 n.286, dichiarando interamente compensate le spese di lite.
Il Giudice di prime cure, a sostegno della decisione adottata, ha rilevato:
-che, nella specie, era pacifico che il ricorrente fosse convivente con la madre cittadina italiana e che lo stesso si trovasse in Italia sin dall'età di diciannove anni, dal 2012, e che non erano state, inoltre, contestate la commissione dei reati indicati nel provvedimento impugnato e risultanti dal certificato del casellario giudiziale e la presenza di ulteriori pendenze risultanti dal certificato dei carichi pendenti della Procura
della Repubblica di Bologna in atti;
- che, in particolare, dal certificato del casellario giudiziale si rilevavano i seguenti precedenti “ sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 15 marzo 2019, passata in
giudicato, di condanna a mesi 10 di reclusione per tentativo di furto commesso nel
2018; sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 12 settembre 2018, passata in
giudicato, di condanna a mesi 5, giorni 10 di reclusione per tentativo di furto
commesso nel 2018; sentenza del Tribunale di Bologna del 23 aprile 2018, passata in
giudicato, di condanna a mesi 2, giorni 10 di reclusione per tentativo di furto
commesso nel 2018; decreto penale del GIP, Tribunale di Bologna del 9 gennaio
2018, passato in giudicato, di condanna a mesi 3 di reclusione per furto commesso
nel 2017 (sostituita la reclusione con la multa di 6.750,00 Euro); decreto penale del
pag. 3/12 GIP, Tribunale di Bologna del 4 maggio 2015, passato in giudicato, a mesi 2 di
reclusione per resistenza a P.U. commesso nel 2014 (sostituita la reclusione con la
multa di 15.000,00 Euro)”;
-che dall'esame del certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di
Bologna risultavano ulteriori pendenze per un furto commesso nel 2017 (vi era stata condanna in primo grado ad anni 1 di reclusione e pendeva l'appello), per altro furto,
tentato furto e illecito porto d'armi commessi nel 2016 e nel 2017 (vi era stata condanna in primo grado a mesi 10 di reclusione e pendeva l'appello), per altro furto e ricettazione commessi nel 2017 (vi era stata condanna in primo grado a mesi 6 di reclusione e pendeva l'appello), per illecito porto d'armi commesso nel 2018 (vi era stata condanna in primo grado a mesi 4 di arresto e pendeva l'appello).
-che, da ultimo, dal medesimo certificato dei carichi pendenti presso la Procura della
Repubblica di Bologna si desumeva la condanna con sentenza di primo grado, non passata in giudicato, alla pena di mesi 4 di reclusione per fatti commessi il 23 gennaio
2021 (resistenza, violenza e minacce a PU, lesioni personali e altro);
-che esposti i fatti pacifici o documentali, si doveva dare atto, innanzitutto, che era,
altresì, pacifico che il ricorrente convivesse con la madre, cittadina italiana, posto che tale circostanza non era mai stata contestata dalla parte resistente;
-che la madre del ricorrente, escussa quale testimone, aveva, peraltro, confermato la convivenza;
-che, quanto al presupposto della pericolosità sociale, nella specie appariva evidente come le condotte penalmente rilevanti sopra descritte fossero indici di una manifesta proclività a delinquere, tenuto conto, in particolare, della reiterazione dei reati per un pag. 4/12 consistente arco di tempo, compreso fra il 2014 (quando il ricorrente aveva 21 anni) e il
2018 (quando il ricorrente aveva 25 anni);
-che la difesa del ricorrente aveva allegato che i reati suddetti erano connessi alla pregressa dipendenza da eroina e poi da cocaina, la quale era stata superata, o era in via di superamento, grazie al pregresso ricovero in una comunità terapeutica ed al programma tuttora in corso con il;
CP_2
-che, in effetti, la buona adesione del ricorrente al programma terapeutico suddetto risultava dalla documentazione prodotta e, in ogni caso, un qualche mutamento del suo stile di vita poteva evincersi con una qualche certezza anche dalla circostanza che tutti i delitti di natura patrimoniale (furti, tentati furti, ricettazione…) erano risalenti a circa quattro anni prima;
-che l'ultimo e più recente episodio, consistente in una resistenza, violenza e minacce a
PU, lesioni personali e altro, commesso il 23 gennaio 2021, in relazione al quale il ricorrente aveva dichiarato in udienza che «è successo che i controllori mi hanno
chiesto il biglietto sul bus 20 qui a Bologna e io non avevo il biglietto e da lì è scaturito
uno scontro» e che, come si rilevava dal certificato dei carichi pendenti presso la
Procura della Repubblica di Bologna, aveva condotto, allo stato, alla sua condanna con sentenza di primo grado, non passata in giudicato, alla pena di mesi 4 di reclusione, pur apparendo manifesto indice di una indole tuttora caratterizzata da aggressività e scarsa capacità di adesione alle regole, non induceva a ritenere che fosse tuttora sussistente quella condizione di chiara pericolosità manifestata in passato e evidentemente connessa alla tossicodipendenza;
pag. 5/12 -che, nonostante la persistenza di zone d'ombra nella condotta del ricorrente, doveva,
comunque, darsi atto che il Legislatore, a tutela del diritto alla unità familiare dei cittadini italiani, aveva ritenuto che il parente entro il secondo grado convivente con un cittadino italiano non potesse essere espulso, ai sensi dell'art. 19, comma secondo lettera c), se non ricorressero le specifiche condizioni di cui all'art. 13, primo comma,
relative a motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, primo comma:
«Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può
disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri»);
-che, al riguardo, nonostante qualche incertezza in giurisprudenza e dottrina, doveva ritenersi che il rinvio dell'art. 19, secondo comma, al menzionato art. 13, primo comma,
non comportasse la necessità che fosse stato effettivamente emanato un provvedimento del Ministro, ben potendo tali motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato essere accertati anche dall'autorità amministrativa competente per il permesso di soggiorno per motivi familiari e, quindi, dall'autorità giudiziaria (in questo senso cfr. Cass.
20719/2011, per cui «La esclusione de qua è certamente costruita come esonero dal
divieto di espulsione che presuppone una specifica valutazione da parte del Ministro,
che si accinge ad espellere, della sussistenza delle indicate ragioni espulsive (riservate
alla sua valutazione politica) ma non comporta che sia il Ministro il solo organo
p. d. s. e che si predichi la sussistenza di detta situazione ostativa, in tal caso quello
pag. 6/12 stesso quadro di ragioni escludenti il rinnovo gravando sul Questore competente al
rilascio»);
-che la stessa natura di diritto soggettivo della posizione giuridica escludeva che la sua valutazione da parte della Autorità Giudiziaria Ordinaria fosse vincolata dal preventivo giudizio dell'Autorità amministrativa, ben potendo il giudice accertare i motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato anche in mancanza di un decreto del Ministro
o disattendere la sua valutazione;
-che era, comunque, indubbio che si trattasse di un parametro di pericolosità assai più
stringente rispetto a quello rilevante a norma dagli artt. 4 comma 3, 5 comma 5 D. Lgs.
25 luglio 1998 n. 386 o a quello previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 20/2007 per i familiari di cittadini UE, atteso che nell'art. 13 comma 1 non venivano richiamati motivi, neppure imperativi, di sicurezza pubblica;
-che, secondo la S.C. si trattava, nell'ipotesi in esame, di pericolosità limitata a precedenti penali «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza
dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale
seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.», tale da autorizzare, in ipotesi, un decreto ministeriale, mentre, ad esempio, nell'art. 20 d.lgs. 30/07, la pericolosità poteva essere desunta da una serie di delitti comuni indirettamente richiamati dalla norma mediante rinvio ad altre disposizioni [in questo senso cfr. Cass.:
20719/2011, 14159/17, 701/18; in particolare nella sentenza 20719/2011 la S.C. aveva rilevato che «la situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma
ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei D. Lgs. n. 30 del 2007 e D. Lgs. n. 32
del 2008 facendo richiamo, quali clausole ostative al ricongiungimento, al rinnovo od
pag. 7/12 al rilascio di permessi per ragioni di famiglia del familiare di cittadino comunitario o
quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del
suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza),
essendo ben chiara la differenza, quanto a gravità ed a presupposti della situazione, tra
le ragioni di pubblica sicurezza ed i motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico.
Erroneamente pertanto la Corte di Appello fiorentina ha posto le varie situazioni
ostative (o di contro impositive della espulsione o dell'allontanamento) sullo stesso
piano, in tal guisa valutando che i precedenti penali dello straniero, peraltro
antecedenti al rilascio del p. d. s. del 2004, e la indebita frequentazione, fossero idonei
a giustificare il rigetto della istanza di rinnovo: essi potevano semmai ritenersi
integrare ragioni di pubblica sicurezza ma non già quelle ragioni attinenti all'ordine
pubblico od alla sicurezza dello Stato (quindi afferenti alla pericolosità per la generale
convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un
terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.)
che soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione od il
diniego di rinnovo del p. d. s. per straniero convivente con madre italiana. La maggior
ristrettezza di presupposti per integrare la situazione derogatoria della tutela dello
straniero beneficiato della coesione familiare - rispetto a quella attingente lo straniero
che versi in ipotesi di ricongiungimento - è giustificata dalla preesistenza di un quadro
stabilizzato di relazioni con il cittadino convivente che il legislatore ha mostrato, con la
restrizione operata dal richiamo all'art. 13, comma 1 del cit. T.U., di voler tenere fermo
al possibile»);
pag. 8/12 -che, in buona sostanza, in ipotesi di cittadino straniero convivente con un cittadino italiano parente entro il secondo grado, l'allontanamento era consentito e non doveva essere rilasciato un permesso di soggiorno ex art. 28 DPR n. 394/1999 (specificamente denominato «permesso di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati
l'espulsione ed il respingimento»), soltanto ove ricorressero motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali
e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere
idonei ad integrare le
allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. n. 30 del 2007, ma non
le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13» (Corte di cassazione, ord., sez.
VI,07.10.2011, n. 20719; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018);
-che, al riguardo, era indubbio che i delitti commessi dal ricorrente soprattutto in passato e sino al 2018, per quanto reiterati, non concretizzassero, essendo stati sanzionati con pene in genere inferiori all'anno di reclusione, effettive ragioni di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato assimilabili a quelle
«rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale
inserito nella criminalità organizzata etc.»;
-che il ricorso meritava, pertanto, accoglimento;
-che, in ragione della novità delle questioni, sussistevano, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite
3- Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello il
[...]
, censurando l'ordinanza impugnata, con unico articolato motivo, per Parte_1
pag. 9/12 violazione ed erronea applicazione dell'art. 19 comma 2 lett. c) del D.lgs. 286/1998 in relazione all'art. 4 comma 3 e 13 del D.lgs. 286/1998.
si è costituito solo dopo l'udienza di precisazione delle CP_1
conclusioni, trattata con modalità “cartolare” ex art. 127 ter c. p. c.
4- Va, innanzitutto, dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio, nel presente grado, di , ai sensi dell'art. 293 comma 1 c. p. c., nel testo CP_1
applicabile al presente giudizio. La disposizione citata, nel testo applicabile al presente giudizio, prevedeva, infatti, che la parte contumace potesse costituirsi in giudizio sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.Non era, quindi, ammessa la costituzione in un momento successivo, poste le inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività
difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria (Cass. n. 22618/2012; Cass.
n. 3363/1998).
Orbene, l'appellato si è costituito dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni,
svoltasi con modalità cartolare, ai sensi dell'art.127 ter c. p. c.
Non potrebbe, del resto, trovare accoglimento l'istanza di rimessione in termine formulata dalla difesa dell'appellato, essendo la tardiva costituzione imputabile esclusivamente a , avendo quest'ultimo interrotto i contatti con il CP_1
suo difensore, come emerge dalla comparsa di costituzione tardivamente depositata.
5- Ciò premesso, l'articolato motivo del gravame del Parte_1
merita di essere senz'altro rigettato.
Va, intanto, sottolineato che non appare condivisibile l'orientamento, peraltro minoritario, della giurisprudenza di legittimità che afferma che la formula impiegata dal legislatore nell'art. 19 d.lg. n. 286 del 1998, secondo cui, ove lo straniero sia convivente pag. 10/12 con coniuge cittadino italiano, ricorre una fattispecie di inespellibilità, "salvo che nei
casi previsti dall'articolo 13, comma 1", debba essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione adottato dal Ministro dell'Interno, previa “notizia al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri, all'esito della
valutazione comparativa degli interessi in questione” (vedi Cass.30828/2018).
Può, invece, senz'altro affermarsi che il divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, comma 2, lett. c, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, e il conseguente obbligo di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, possano essere derogati,
anche in sede di rinnovo, esclusivamente se ricorrano le condizioni ostative contenute nell'art. 13, comma 1, del d.lgs. cit., consistenti in "motivi di ordine pubblico e sicurezza
dello Stato" ed oggetto di specifica valutazione del Questore in sede di diniego di rilascio e successivamente del giudice eventualmente adito (vedi Cass. Civile
20719/2011; Cass. 24739/2018; Cass. 19337/2016).
Orbene, tornando al caso che ci occupa, il Giudice di prime cure, che ha operato puntuale e specifico riferimento a condotte e situazioni rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra espresso.
I precedenti penali e i procedimenti penali pendenti relativi a CP_1
(allo stato definiti in primo grado), dettagliatamente riportati in precedenza, che risultano relativi a reati di modesta gravità, tenuto conto dell'entità delle pene inflitte all'appellato (in via definitiva o in primo grado), per la quasi totalità commessi nell'arco pag. 11/12 temporale intercorrente tra il 2014 e il 2018, non possono considerarsi sintomatici di una pericolosità attuale, tanto più che si è in presenza di fatti illeciti connessi ad una situazione di tossicodipendenza, che può considerarsi superata, alla luce della documentazione in atti.
In siffatto contesto, ben poca valenza può riconoscersi agli ultimi fatti delittuosi,
commessi il 23 gennaio 2021 (resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale,
lesioni), per i quali ha riportato condanna in primo grado a CP_1
quattro mesi di reclusione. Trattasi, invero, di fatti di modesta gravità, avuto riguardo all'entità della pena inflitta all'appellato (quattro mesi di reclusione), ed aventi, peraltro,
carattere di occasionalità, non essendo emerso che , tra il 2018 e CP_1
il 2025, si sia reso responsabile di ulteriori condotte delittuose.
6- L'appello del va, pertanto, rigettato. Parte_1
7- Le spese del grado vanno senz'altro compensate in ragione della dichiarata inammissibilità della costituzione dell'appellato.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
I-Rigetta l'appello del;
Parte_1
II- Dichiara interamente compensate le spese del grado.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 4
settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ROrio LI NO IU De RO
pag. 12/12