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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/03/2024, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- Sezione civile -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 351/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto
“divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, C.F. , parte nata a Corigliano Calabro in [...] Parte_1 C.F._1
02.10.1977, rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALE DI IACOVO, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , parte nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE contumace–
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11.02.2021 ha convenuto in Parte_1 giudizio deducendo che: Controparte_1
- in data 28/01/2001 in Corigliano Calabro contraeva matrimonio con il sig. e l'atto Controparte_1 veniva trascritto negli Uffici del registro Civile del Comune di Corigliano al n. 4, Parte 2, Serie A;
- dalla loro unione nascevano (nata a [...] l'[...]) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] il [...]);
[...]
- in data 21/12/2015, a seguito di ricorso per separazione giudiziale tra coniugi iscritto al n. 552/2012
R.G., il Tribunale di Castrovillari pronunciava la separazione personale tra i coniugi con sentenza n.
351/2015 del 21.12.2015;
- la separazione dura ininterrottamente dal 2015, ossia dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi in data 13.11.2015;
- non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: “
1. Dichiarare la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Corigliano Calabro il 28.01.2001, tra il IG.
e la IG.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_1 Parte_1
Corigliano-Rossano, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei
Comuni di rispettiva residenza.
2. Disporre che i coniugi e continuino a vivere Parte_1 CP_1 separati portandosi reciproco rispetto.
3. Disporre la corresponsione a titolo di mantenimento da parte
1 del sig. in favore della minore di un importo quantificato nella Controparte_1 Persona_2 misura pari ad € 150,00 mensili.”
A seguito della rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituita parte resistente.
All'esito dell'udienza del 6.07.2021, il Presidente emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
“conferma le disposizioni economiche adottate in favore della figlia (€ 150 mensili) a Persona_2 carico di ”. Controparte_1
Il Presidente ha poi rimesso le parti dinanzi al G.I. per la comparizione dei coniugi davanti a quest'ultimo e per la trattazione della causa. Anche in tale sede non si è costituita parte resistente.
Con la memoria integrativa depositata il 26.07.2021 la resistente ribadiva le richieste formulate con l'atto introduttivo.
All'udienza del 12.10.2023, la parte ricorrente precisava le conclusioni come in atti. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e con trasmissione degli atti al PM.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , il quale non si è costituito nonostante Controparte_1 la regolare notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale, nonché dell'ordinanza presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione dinanzi al G.I..
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. 898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Giova osservare al riguardo che parte ricorrente ha allegato che la separazione dei coniugi dalla data di comparizione all'udienza presidenziale non si era mai interrotta, confermando il perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare, mentre parte resistente ha preferito restare contumace disinteressandosi del presente procedimento.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Ne consegue che deve sicuramente ritenersi sussistente la condizione testé evidenziata per farsi luogo alla pronuncia in esame, dato che è sufficiente la prova della impossibilità di ricostituzione del nucleo familiare per ritenersi non più ipotizzabile una convivenza familiare caratterizzata da quel complesso di rapporti organizzativi, solidaristici e di reciproca assistenza.
Va dunque accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
4. Quanto al mantenimento in favore dei figli. l'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
2 In relazione alla misura dell'assegno di mantenimento in favore della figlia , divenuta Persona_2 maggiorenne in corso di causa, può essere confermato quanto stabilito dal Presidente a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, tenuto conto che non risultano dedotte modifiche rispetto alla situazione patrimoniale delle parti nel corso del presente procedimento.
Per l'effetto, il resistente dovrà corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento di Per_2 Org_
, l'assegno mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici da versare
[...] entro il 5 di ogni mese a con obbligo del resistente di contribuire nella misura del Parte_1
50% al pagamento delle spese straordinarie.
5. In assenza di domanda in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile nulla va statuito sul punto.
6. Attesa la natura necessitata della presente pronuncia e considerato l'interesse anche di parte resistente contumace alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
B. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del celebrato in data CP_2
28.01.2001 tra e , come sopra generalizzati (atto n. Parte_1 Controparte_1
4, parte II, serie A, reg atti matrimonio anno 2001);
C. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento della prole, , un assegno di € 150,00, importo Persona_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
D. COMPENSA le spese di lite;
E. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 29.02.2024.
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magarò
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