Articolo 7 della Legge 25 febbraio 1971, n. 95
Articolo 6Articolo 8
Versione
11 aprile 1971
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Versione
2 giugno 1974
Art. 7. ((Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
a) di L. 72.000 per la moglie convivente;
b) di L. 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile))
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purche' siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, comunque inabili a proficuo lavoro.
In caso di inabilita' temporanea l'aumento e' concesso nei termini e con le modalita' stabiliti per gli assegni rinnovabili.
L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di eta'.
Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.
L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonche' per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purche' l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di eta' da parte dell'invalido.
Se la domanda di cui al primo comma del presente articolo sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di la categoria.
I titolari di piu' pensioni privilegiate ordinarie possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati ordinari di la categoria, con o senza superinvalidita', l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, e' concesso ad uno solo di essi.
L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non e' cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 , e successive modificazioni.
Alla concessione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.
Entrata in vigore il 2 giugno 1974