Articolo 34 della Legge 8 maggio 1998, n. 146
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15 maggio 1998
Art. 34. (Abrogazione di norme). 1. E abrogato l' articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403 , convertito dalla legge 20 novembre 1995, n.495 .
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 2 abrogato dalla presente legge, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1995, n. 226, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495 , recante: "Disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze":
"Art. 2 (Attivazione degli uffici delle entrate e del territorio). - 1. La nomina dei titolari degli uffici delle entrate e del territorio del i mistero delle finanze, da attivare nel 1995, e' effettuata senza l'osservanza del termine di cui all' articolo 73, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287 . Tale termine e' ridotto a tre mesi per la nomina dei titolari dei predetti uffici da attivare nel 1996 e negli anni successivi".
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 73 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 , recante: "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1992, n. 116.
"8. Ai fini di cui al comma 7, nonche' allo scopo di consentire comunque la tempestiva attivazione dei rispettivi uffici, in sede di prima attuazione del presente regolamento i dirigenti delle strutture centrali, regionali e compartimentali dei dipartimenti debbono essere nominati almeno tre mesi prima dell'attivazione dei relativi uffici, i funzionari da destinare alla direzione degli uffici delle entrate e del territorio debbono essere nominati almeno sei mesi prima dell'attivazione degli uffici stessi. Durante il periodo intercorrente tra la data di nomina e quella di attivazione dei rispettivi uffici, i funzionari di cui al presente comma continuano ad esercitare le proprie funzioni, se gia' sono titolari di uffici esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 358 del 1991 , salva restando la disciplina prevista per la frequenza di corsi presso la Scuola centrale tributaria, e sono invece, negli altri casi, sollevati dal prestare servizio presso gli uffici di rispettiva appartenenza, al fine di predisporre l'organizzazione degli uffici di nuova destinazione".
Entrata in vigore il 15 maggio 1998