Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 25/03/2026, n. 52
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Sentenza 25 marzo 2026

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  • Altro
    Illegittimità del provvedimento di addebito indebito

    Il Giudice prende atto che l'INPS ha annullato in autotutela il provvedimento di indebito oggetto del contenzioso. Il mancato recupero dell'intero importo è imputabile a un ulteriore provvedimento di recupero per successive annualità, non impugnato dalla ricorrente. Pertanto, il contenzioso risulta estinto per cessata materia del contendere.

  • Altro
    Restituzione somme indebitamente trattenute

    Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La richiesta di condanna al pagamento delle spese legali viene accolta in quanto la domanda di ricostituzione era stata presentata all'INPS precedentemente al ricorso.

  • Accolto
    Condanna alle spese legali

    La richiesta di condanna al pagamento delle spese deve trovare accoglimento in quanto non è contestato che la domanda di ricostituzione presentata all’INPS è del 31.05.2023 e il ricorso amministrativo è del 02.10.2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 25/03/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia
    Numero : 52
    Data del deposito : 25 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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