Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 25/03/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. 52/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia in composizione monocratica in persona del Giudice UR DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30910 del registro di segreteria, proposto da M. A. M. (c.f. Omissis), nata a [...] il Omissis e residente in Omissis (Omissis) – Via Omissis n. Omissis, rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso, dall’Avv. Paolo Baio (c.f. [...]) ed elettivamente domiciliato in Lecco – Via Roma n. 73 presso lo studio dell’Avv. Paolo Baio, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni ex art. 133 co 2 e ex art. 134 co 2 cpc al n. di fax 0341/1918034 o posta certificata paolo.baio@lecco.pecavvocati.it
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc. 80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario dell’I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di costituzione) dall’avv. Giulio Peco (cod. fisc. [...]; p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall’avv. Roberto Maio (cod. fisc. [...]; domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare’, n. 1 nonché all’indirizzo di pec avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, in data 21 maggio 2025, ha proposto ricorso chiedendo «In via principale: accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento dell’INPS del 11.05.2023 prodotto al doc. n. 12) con cui è stata comunicato alla ricorrente l’indebito di € 7.027,95 sulla pensione ai superstiti n. 09937085 per il periodo dal 01.05.2020 al 31.12.2020, per tutte le ragioni esposte nel presente atto. Per l’effetto, accertare e dichiarare l’illegittimità delle trattenute operate dall’INPS sull’assegno mensile di pensione con decorrenza dal mese di agosto 2023 per complessivi € 3.681,26, o quella diversa somma risultante di giustizia, oltre a quelle che verranno ulteriormente trattenute in corso di causa, per tutte le ragioni sopra esposte. Conseguentemente, condannare l’INPS alla restituzione/pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme illegittimamente trattenute sull’assegno mensile di pensione con decorrenza dal mese di agosto 2023 per complessivi € 3.681,26, o quella diversa somma risultante di giustizia, oltre a quelle che verranno ulteriormente trattenute in corso di causa, per tutte le ragioni sopra esposte. Il tutto con rivalutazione e interessi. In ogni caso: Con vittoria di spese di lite, nonché la loro distrazione in favore del subscritto procuratore, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito alcunché a titolo di competenze ed onorari di causa».
L’INPS, in data 14 novembre 2025, si è costituita in giudizio chiedendo «previo rinvio di quattro mesi al fine di consentire la lavorazione, dichiarare la cessazione della materia del contendere (con compensazione di spese e onorari di causa) o respingere il ricorso (con vittoria di spese e onorari di causa), a seconda della posizione che vorrà assumere parte ricorrente a fronte del provvedimento dell’I.N.P.S.».
All’udienza del 25 novembre 2025, il difensore della ricorrente non si opponeva alla richiesta di rinvio formulata dall’INPS nella memoria di costituzione ma insisteva «nella richiesta di liquidazione delle spese in quanto che la documentazione era già in possesso dell’INPS al momento del deposito del ricorso in sede giurisdizionale».
Questo Giudice rinviava la discussione della causa all’odierna udienza del 24/03/2026, concedendo alle parti termine fino al 20/03/2026 per il deposito di memorie.
Con memoria depositata il 6 febbraio 2026, l’INPS espone che «con il provvedimento di annullamento dell’indebito campagna Omissis, oggetto di causa, si è verificata la cessazione della materia del contendere. Gli importi precedentemente trattenuti dall’I.N.P.S. in relazione all’indebito oggetto di causa ora annullato non sono stati restituiti in quanto trattenuti oggi a diverso titolo, ossia per recupero dell’indebito campagna Omissis, che era stato notificato a parte ricorrente a fine 2024 e, correttamente, non impugnato».
Con successiva memoria del 13 marzo 2026, l’INPS precisa di aver «diligentemente rimediato a un automatismo della procedura centralizzato annullando interamente l’indebito oggetto di causa. L’I.N.P.S., invece di restituire le somme sinora trattenute, le ha poste in compensazione con il credito I.N.P.S. per ripetizione indebito 2022 notificata nel 2024 derivante da verifiche reddituali, e mai impugnata. Il residuo importo da pagare per ripetizione indebito fa parte di tale secondo indebito. Si confida che, così come l’Istituto ha riconosciuto la non correttezza del criterio originariamente applicato per l’indebito 2020, a favore di quello invocato da parte ricorrente, ora parte ricorrente riconosca per l’indebito 2022 la correttezza dell’applicazione dello stesso criterio da lei invocato, e nulla abbia da obiettare circa la compensazione. In caso contrario, si chiede alla Corte di voler fissare a favore di parte ricorrente un termine per note sul punto, e un termine per replica a favore dell’I.N.P.S., trattandosi in sostanza di un nuovo ricorso, che comporta una nuova memoria difensiva in risposta». Conclude come segue: «dichiarare la cessazione della materia del contendere (con compensazione di spese e onorari di causa) o respingere il ricorso (con vittoria di spese e onorari di causa), a seconda della posizione che vorrà assumere parte ricorrente a fronte del provvedimento dell’I.N.P.S.».
Con memoria depositata il 20 marzo 2026, la ricorrente ha insistito «per la dichiarazione di cessata materia del contendere con condanna dell’INPS al pagamento delle spese legali». Motiva la richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite osservando che «l’Istituto era stato posto nelle condizioni di potere accogliere la domanda già all’atto della domanda di ricostituzione del data 31.05.2023 e/o tutt’al più con il ricorso amministrativo del 02.10.2024». Conclude come segue: «Dichiarare la cessata materia del contendere per le ragioni sopra esposte; Condannare l’INPS al pagamento delle spese di lite per le ragioni sopra esposte con distrazione in favore del subscritto procuratore, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito alcunché a titolo di competenze ed onorari di causa».
Nell’odierna udienza del 24 marzo 2026, i difensori si sono riportati alle loro memorie.
Esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il Giudice, ai sensi dell’art. 167 c.g.c., previa “esposizione delle ragioni di fatto”, ha dato lettura del dispositivo della sentenza.
Questo Giudice osserva che risulta agli atti che l’INPS, per l’annualità 2020 (unica annualità oggetto dell’odierno contenzioso) ha adottato provvedimento di annullamento in autotutela e che il mancato recupero dell’intero importo è imputabile ad un ulteriore provvedimento di recupero dell’indebito per successive annualità che, tuttavia, la ricorrente non ha impugnato.
Dunque, questo Giudice prende atto che il contenzioso risulta venuto meno e che, quindi, ci sono le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alla liquidazione delle spese, la ricorrente insiste nella condanna con distrazione in suo favore.
La richiesta di condanna deve trovare accoglimento in quanto non è contestato che la domanda di ricostituzione presentata all’INPS è del 31.05.2023 e il ricorso amministrativo è del 02.10.2024.
Spese liquidate come in dispositivo in considerazione del valore della controversia applicando le tabelle per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, con distrazione in favore del Procuratore antistatario.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Condanna l’INPS alla refusione delle spese del giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.100,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2026.
Il Giudice monocratico UR De IS
F.to digitalmente
PUBBLICATA IL 25/03/2026
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott. Salvatore Carvelli
Firmato digitalmente