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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/12/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
in persona dei magistrati:
Dr. TT Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 334 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Di Parte_1
Risio come da procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello
- appellante
E
rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1
RO TA come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3 del
Tribunale Ordinario di Sulmona pubblicata in data 05/01/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'appellante
“Innanzitutto, l'appellante chiede la declaratoria di inammissibilità per litispendenza ex art. 39 cpc del ricorso monitorio di cui al decreto ingiuntivo n° 144/2020 del
Tribunale di Sulmona, del quale va disposta pure la revoca, dovendosi porre lo stesso nel nulla.
L'appellante, infine, in totale riforma dell'impugnata sentenza, chiede venga accolta integralmente la domanda proposta con la citazione datata 2/09/2020 per opposizione
a decreto ingiuntivo;
domanda introduttiva del primo grado di questo giudizio e con la condanna dell'avversario anche al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.”
Conclusioni dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'aquila, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
In via preliminare
Dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c l'atto di appello proposto dalla Sig.ra (fatta salva la Parte_1 riproposizione dell'eccezione di litispendenza, già peraltro legittimamente e motivatamente rigettata dal Giudice di primo grado) in quanto non indica le parti del provvedimento che si intendono impugnare ma nemmeno le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, limitandosi ad una critica generica della sentenza impugnata facendo quindi acquiescenza dei capi b) c) d) e)
f) g) h) e i) e l ex art. 329 secondo comma cpc.
Dichiarare inammissibile l'atto di appello in quanto non ha ragionevole possibilità di essere accolto ex art. 348 bis .
Nel merito
A) Confermare la decisione del Giudice di primo grado.
B) Rigettare per tutto quanto esposto l'atto di appello proposto in quanto inammissibile improcedibile e infondato in fatto ed in diritto.
C) Il tutto con la condanna alle spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre Iva e Cap come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 3 pubblicata il 5/1/2023 il Tribunale
Ordinario di Sulmona rigettava l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
144/2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare al sig. la somma di euro 10.000,00, oltre Controparte_1 ad interessi e le spese, a titolo di restituzione, ai sensi dell'art. 1189, comma 2, c.c., di quanto l'opponente aveva ricevuto dalle acquirenti di undici pedalò, una canoa ed altri beni destinati all'esercizio dell'attività di noleggio di imbarcazioni sul Lago di Scanno, venduti dal sig. Pt_1 per il corrispettivo complessivo di euro 25.000,00 con contratto stipulato il 23/5/2010.
1.1. Il Tribunale condannava inoltre l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite. 1.2. Il Tribunale esponeva che l'opponente aveva eccepito in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo per litispendenza, essendo stato depositato il ricorso monitorio quando era già pendente il giudizio avente ad oggetto l'opposizione proposta dalle sig.re e Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo Controparte_2 emesso nei loro confronti su ricorso del sig. , Pt_1 all'epoca dei fatti marito dell'opponente, per il pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di saldo del corrispettivo per l'acquisto dei beni oggetto del contratto del 23/5/2010; che in tale giudizio le opponenti sig.re avevano eccepito di avere pagato il saldo CP_2 all'esponente sig.ra , la quale, chiamata in causa dalle Pt_1 attrici, aveva confermato il pagamento del saldo in suo favore in quanto effettiva proprietaria dei beni venduti ed aveva chiesto la condanna del marito a restituirle la somma di euro 15.000,00 precedentemente incassata al sig. ; Pt_1 che la sig.ra nel merito aveva dedotto che l'opposto Pt_1 non era proprietario dei beni venduti, i quali appartenevano a lei per averli regolarmente acquistati e pagati come risultava dalla fattura emessa a suo nome dalla venditrice, sig.ra essendo inoltre lei intestataria Persona_1 della licenza, dei permessi comunali e dell'assicurazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di pedalò ed imbarcazioni.
1.3. Il Tribunale riferiva che l'opposto sig.
[...] aveva contestato le deduzioni della moglie Controparte_1
e aveva chiesto il rigetto dell'opposizione.
1.4. Il Tribunale rigettava l'eccezione di litispendenza, osservando che non vi era identità fra le domande oggetto del presente giudizio e le domande oggetto di quello precedentemente instaurato, conclusosi con la sentenza n. 79 del 2020, con la quale il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti delle sig.re , ritenendole liberate dalla loro CP_2 obbligazione ai sensi dell'art. 1189, comma 1, c.c., per avere effettuato il pagamento in buona fede alla creditrice apparente;
riteneva inoltre che il sig. aveva fornito Pt_1 prova della proprietà dei beni oggetto di causa, per averli acquistati in data 17/4/2009 dalla sig.ra ; Persona_1 che sia nel contratto di acquisto dalla sig.ra che Per_1 in quello di vendita alle sig.ra egli era indicato CP_2 quale effettiva parte contrattuale e non risultava, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, che avesse agito quale mandatario della moglie;
che la sig.ra non Pt_1 aveva fornito prova né della proprietà dei beni acquistati e venduti dal marito, né del rapporto di mandato.
1.4.1. Il Tribunale rilevava che la fattura commerciale intestata alla sig.ra , emessa dalla sig.ra Pt_1 Per_1 prodotta dall'opponente, era riferita a 12 pedalò usati da lago e non vi era pertanto coincidenza con i beni che il sig. aveva acquistato dalla sig.ra con il Pt_1 Per_1 contratto del 17/4/2009 ed aveva poi rivenduto alle sig.re
; che inoltre la fattura, in quanto atto CP_2 unilaterale, non costituiva prova dell'acquisto dei beni;
che gli ulteriori documenti prodotti dalla sig.ra Pt_1 attestavano la sua posizione di responsabile dell'impresa di noleggio di pedalò ed imbarcazioni, titolare dei permessi comunali e dell'assicurazione per l'esercizio dell'attività, ma non provavano la sua proprietà dei beni oggetto di causa. 2. Con atto di citazione notificato il 27/03/2023 la sig.ra proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 sopra indicata sulla base di due motivi, reiterando l'eccezione di litispendenza con il giudizio precedentemente instaurato e chiedendo nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento proposta dal sig. . Pt_1
2.1. Si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi
[...] degli artt. 342 c.p.c. e 348-bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto.
2.2. Con ordinanza in data 8/2/2024 la Corte dava atto dell'impossibilità di riunire il presente giudizio a quello iscritto al n. 985/2020 R.G.C., avente ad oggetto l'impugnazione proposta dalla sig.ra avverso la Pt_1 sentenza n. 79 del 2020 del Tribunale Ordinario di Sulmona, già trattenuto in decisione, e rinviava la causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con termini di legge alle parti per il deposito delle memorie conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del
6/5/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 8/5/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di appello la sig.ra Pt_1 lamenta il difetto di motivazione e l'erroneità del rigetto dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per litispendenza.
3.1. L'appellante asserisce che la Suprema Corte ha ripetutamente evidenziato che l'identità di cause sussiste anche quando le stesse traggono il loro fondamento da fatti costitutivi collegati tra loro da un nesso di dipendenza e che nel caso in esame era innegabile che tra le due cause esisteva un nesso di “dipendenza” in quanto il sig. Pt_1 aveva richiesto il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio a seguito della sentenza n. 79 del 2020 del
Tribunale di Sulmona, impugnata dinanzi a questa Corte
d'appello.
4. Il motivo è infondato.
4.1. Deve in primo luogo evidenziarsi che la parte che eccepisce la litispendenza ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. e quindi la pendenza del giudizio introdotto anteriormente e ciò vale anche se il secondo giudizio sia stato instaurato con un ricorso monitorio al quale abbia fatto seguito l'opposizione a decreto ingiuntivo (vedi Cass.
n. 19165 del 2005).
4.2. Nel caso in esame il giudizio di appello instaurato dalla sig.ra avverso la sentenza n. 79 del 2020 del Pt_1
Tribunale di Sulmona è stato definito con sentenza n. 231 pubblicata il 15/2/2024, non impugnata e passata in giudicato.
4.3. Fra i due giudizi esisteva un rapporto di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., e non già di litispendenza, avendo essi ad oggetto domande contrapposte (vedi Cass. S.U. n. 20596 del 2007).
4.3.1. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti delle sig.re le CP_2 opponenti, come esposto al punto 1.2. che precede, dedussero di avere versato il saldo del corrispettivo alla sig.ra Pt_1
e la chiamarono in giudizio per esserne manlevate.
La sig.ra si costituì ammettendo di avere ricevuto la Pt_1 somma di euro 10.000,00 dalle opponenti e chiese la condanna del marito a restituirle l'importo di euro 15.000,00 che le sig.re gli avevano precedentemente versato. CP_2
4.3.2. Il Tribunale accolse l'opposizione, ritenendo che le sig.re avessero pagato in buona fede alla CP_2 creditrice apparente, ma rigettò la domanda restitutoria proposta nei confronti del marito dall'odierna appellante, evidenziando che la sig.ra non aveva fornito la prova Pt_1 di essere proprietaria dei beni venduti alle opponenti né del fatto che il marito avesse agito come suo mandatario.
4.3.3. Avverso tale sentenza la sig.ra propose Pt_1 appello, definito con la sentenza sopra citata n. 231 del
2024, che ha confermato il rigetto della sua domanda di restituzione della somma di euro 15.000,00, ritenendo corretta la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla mancanza di prova da parte della sig.ra della sua Pt_1 proprietà dei beni venduti alle sig.re e della CP_2 circostanza che il marito avesse agito come suo mandatario.
4.4. Poiché su tale accertamento si è formato il giudicato, è precluso l'esame delle deduzioni formulate nel presente giudizio dall'appellante, che ha fondato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del sig. sulle medesime argomentazioni formulate nel Pt_1 precedente giudizio, asserendo che i beni venduti alle sig.re erano di sua proprietà e che il marito aveva agito CP_2 come suo mandatario.
5. Alla luce di quanto esposto l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. Restano assorbite le ulteriori deduzioni delle parti.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base agli importi minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenuto conto della semplicità della controversia, risolta su questione di rito, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta. Le somme liquidate vanno distratte in favore del procuratore del sig. , dichiaratosi antistatario. Pt_1
7. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'Avv. RO
TA, antistatario, le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro 1.984,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del
16/12/2025
La Presidente est.
Dr. TT Orlandi
Dr. TT Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 334 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Di Parte_1
Risio come da procura speciale rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello
- appellante
E
rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1
RO TA come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3 del
Tribunale Ordinario di Sulmona pubblicata in data 05/01/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'appellante
“Innanzitutto, l'appellante chiede la declaratoria di inammissibilità per litispendenza ex art. 39 cpc del ricorso monitorio di cui al decreto ingiuntivo n° 144/2020 del
Tribunale di Sulmona, del quale va disposta pure la revoca, dovendosi porre lo stesso nel nulla.
L'appellante, infine, in totale riforma dell'impugnata sentenza, chiede venga accolta integralmente la domanda proposta con la citazione datata 2/09/2020 per opposizione
a decreto ingiuntivo;
domanda introduttiva del primo grado di questo giudizio e con la condanna dell'avversario anche al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio.”
Conclusioni dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'aquila, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
In via preliminare
Dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c l'atto di appello proposto dalla Sig.ra (fatta salva la Parte_1 riproposizione dell'eccezione di litispendenza, già peraltro legittimamente e motivatamente rigettata dal Giudice di primo grado) in quanto non indica le parti del provvedimento che si intendono impugnare ma nemmeno le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, limitandosi ad una critica generica della sentenza impugnata facendo quindi acquiescenza dei capi b) c) d) e)
f) g) h) e i) e l ex art. 329 secondo comma cpc.
Dichiarare inammissibile l'atto di appello in quanto non ha ragionevole possibilità di essere accolto ex art. 348 bis .
Nel merito
A) Confermare la decisione del Giudice di primo grado.
B) Rigettare per tutto quanto esposto l'atto di appello proposto in quanto inammissibile improcedibile e infondato in fatto ed in diritto.
C) Il tutto con la condanna alle spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre Iva e Cap come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 3 pubblicata il 5/1/2023 il Tribunale
Ordinario di Sulmona rigettava l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
144/2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare al sig. la somma di euro 10.000,00, oltre Controparte_1 ad interessi e le spese, a titolo di restituzione, ai sensi dell'art. 1189, comma 2, c.c., di quanto l'opponente aveva ricevuto dalle acquirenti di undici pedalò, una canoa ed altri beni destinati all'esercizio dell'attività di noleggio di imbarcazioni sul Lago di Scanno, venduti dal sig. Pt_1 per il corrispettivo complessivo di euro 25.000,00 con contratto stipulato il 23/5/2010.
1.1. Il Tribunale condannava inoltre l'opponente a rifondere all'opposto le spese di lite. 1.2. Il Tribunale esponeva che l'opponente aveva eccepito in via preliminare la nullità del decreto ingiuntivo per litispendenza, essendo stato depositato il ricorso monitorio quando era già pendente il giudizio avente ad oggetto l'opposizione proposta dalle sig.re e Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo Controparte_2 emesso nei loro confronti su ricorso del sig. , Pt_1 all'epoca dei fatti marito dell'opponente, per il pagamento della somma di euro 10.000,00 a titolo di saldo del corrispettivo per l'acquisto dei beni oggetto del contratto del 23/5/2010; che in tale giudizio le opponenti sig.re avevano eccepito di avere pagato il saldo CP_2 all'esponente sig.ra , la quale, chiamata in causa dalle Pt_1 attrici, aveva confermato il pagamento del saldo in suo favore in quanto effettiva proprietaria dei beni venduti ed aveva chiesto la condanna del marito a restituirle la somma di euro 15.000,00 precedentemente incassata al sig. ; Pt_1 che la sig.ra nel merito aveva dedotto che l'opposto Pt_1 non era proprietario dei beni venduti, i quali appartenevano a lei per averli regolarmente acquistati e pagati come risultava dalla fattura emessa a suo nome dalla venditrice, sig.ra essendo inoltre lei intestataria Persona_1 della licenza, dei permessi comunali e dell'assicurazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di pedalò ed imbarcazioni.
1.3. Il Tribunale riferiva che l'opposto sig.
[...] aveva contestato le deduzioni della moglie Controparte_1
e aveva chiesto il rigetto dell'opposizione.
1.4. Il Tribunale rigettava l'eccezione di litispendenza, osservando che non vi era identità fra le domande oggetto del presente giudizio e le domande oggetto di quello precedentemente instaurato, conclusosi con la sentenza n. 79 del 2020, con la quale il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti delle sig.re , ritenendole liberate dalla loro CP_2 obbligazione ai sensi dell'art. 1189, comma 1, c.c., per avere effettuato il pagamento in buona fede alla creditrice apparente;
riteneva inoltre che il sig. aveva fornito Pt_1 prova della proprietà dei beni oggetto di causa, per averli acquistati in data 17/4/2009 dalla sig.ra ; Persona_1 che sia nel contratto di acquisto dalla sig.ra che Per_1 in quello di vendita alle sig.ra egli era indicato CP_2 quale effettiva parte contrattuale e non risultava, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, che avesse agito quale mandatario della moglie;
che la sig.ra non Pt_1 aveva fornito prova né della proprietà dei beni acquistati e venduti dal marito, né del rapporto di mandato.
1.4.1. Il Tribunale rilevava che la fattura commerciale intestata alla sig.ra , emessa dalla sig.ra Pt_1 Per_1 prodotta dall'opponente, era riferita a 12 pedalò usati da lago e non vi era pertanto coincidenza con i beni che il sig. aveva acquistato dalla sig.ra con il Pt_1 Per_1 contratto del 17/4/2009 ed aveva poi rivenduto alle sig.re
; che inoltre la fattura, in quanto atto CP_2 unilaterale, non costituiva prova dell'acquisto dei beni;
che gli ulteriori documenti prodotti dalla sig.ra Pt_1 attestavano la sua posizione di responsabile dell'impresa di noleggio di pedalò ed imbarcazioni, titolare dei permessi comunali e dell'assicurazione per l'esercizio dell'attività, ma non provavano la sua proprietà dei beni oggetto di causa. 2. Con atto di citazione notificato il 27/03/2023 la sig.ra proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 sopra indicata sulla base di due motivi, reiterando l'eccezione di litispendenza con il giudizio precedentemente instaurato e chiedendo nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di pagamento proposta dal sig. . Pt_1
2.1. Si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi
[...] degli artt. 342 c.p.c. e 348-bis c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto.
2.2. Con ordinanza in data 8/2/2024 la Corte dava atto dell'impossibilità di riunire il presente giudizio a quello iscritto al n. 985/2020 R.G.C., avente ad oggetto l'impugnazione proposta dalla sig.ra avverso la Pt_1 sentenza n. 79 del 2020 del Tribunale Ordinario di Sulmona, già trattenuto in decisione, e rinviava la causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con termini di legge alle parti per il deposito delle memorie conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del
6/5/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 8/5/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di appello la sig.ra Pt_1 lamenta il difetto di motivazione e l'erroneità del rigetto dell'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per litispendenza.
3.1. L'appellante asserisce che la Suprema Corte ha ripetutamente evidenziato che l'identità di cause sussiste anche quando le stesse traggono il loro fondamento da fatti costitutivi collegati tra loro da un nesso di dipendenza e che nel caso in esame era innegabile che tra le due cause esisteva un nesso di “dipendenza” in quanto il sig. Pt_1 aveva richiesto il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio a seguito della sentenza n. 79 del 2020 del
Tribunale di Sulmona, impugnata dinanzi a questa Corte
d'appello.
4. Il motivo è infondato.
4.1. Deve in primo luogo evidenziarsi che la parte che eccepisce la litispendenza ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza, ma anche la persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. e quindi la pendenza del giudizio introdotto anteriormente e ciò vale anche se il secondo giudizio sia stato instaurato con un ricorso monitorio al quale abbia fatto seguito l'opposizione a decreto ingiuntivo (vedi Cass.
n. 19165 del 2005).
4.2. Nel caso in esame il giudizio di appello instaurato dalla sig.ra avverso la sentenza n. 79 del 2020 del Pt_1
Tribunale di Sulmona è stato definito con sentenza n. 231 pubblicata il 15/2/2024, non impugnata e passata in giudicato.
4.3. Fra i due giudizi esisteva un rapporto di continenza, ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., e non già di litispendenza, avendo essi ad oggetto domande contrapposte (vedi Cass. S.U. n. 20596 del 2007).
4.3.1. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti delle sig.re le CP_2 opponenti, come esposto al punto 1.2. che precede, dedussero di avere versato il saldo del corrispettivo alla sig.ra Pt_1
e la chiamarono in giudizio per esserne manlevate.
La sig.ra si costituì ammettendo di avere ricevuto la Pt_1 somma di euro 10.000,00 dalle opponenti e chiese la condanna del marito a restituirle l'importo di euro 15.000,00 che le sig.re gli avevano precedentemente versato. CP_2
4.3.2. Il Tribunale accolse l'opposizione, ritenendo che le sig.re avessero pagato in buona fede alla CP_2 creditrice apparente, ma rigettò la domanda restitutoria proposta nei confronti del marito dall'odierna appellante, evidenziando che la sig.ra non aveva fornito la prova Pt_1 di essere proprietaria dei beni venduti alle opponenti né del fatto che il marito avesse agito come suo mandatario.
4.3.3. Avverso tale sentenza la sig.ra propose Pt_1 appello, definito con la sentenza sopra citata n. 231 del
2024, che ha confermato il rigetto della sua domanda di restituzione della somma di euro 15.000,00, ritenendo corretta la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla mancanza di prova da parte della sig.ra della sua Pt_1 proprietà dei beni venduti alle sig.re e della CP_2 circostanza che il marito avesse agito come suo mandatario.
4.4. Poiché su tale accertamento si è formato il giudicato, è precluso l'esame delle deduzioni formulate nel presente giudizio dall'appellante, che ha fondato l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del sig. sulle medesime argomentazioni formulate nel Pt_1 precedente giudizio, asserendo che i beni venduti alle sig.re erano di sua proprietà e che il marito aveva agito CP_2 come suo mandatario.
5. Alla luce di quanto esposto l'appello deve essere dichiarato inammissibile.
5.1. Restano assorbite le ulteriori deduzioni delle parti.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base agli importi minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenuto conto della semplicità della controversia, risolta su questione di rito, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta. Le somme liquidate vanno distratte in favore del procuratore del sig. , dichiaratosi antistatario. Pt_1
7. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'Avv. RO
TA, antistatario, le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro 1.984,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del
16/12/2025
La Presidente est.
Dr. TT Orlandi