Art. 5.
La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967 , concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' sostituita dalla seguente:
TABELLA Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice
questori aggiunti - Commissari capi - Commissari -
Ufficiali generali e ufficiali superiori. . . . . . . . L. 4.000 Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.500
Marescialli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000
Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti . . . . " 2.500
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi
carabinieri e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . " 2.000
Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell' articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e' elevato a lire 1.500 milioni. (2) (5) (7) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1° aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284 ". --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con gli art. 9, comma 3 e 42, comma 2) che: "A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno". --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con gli art. 11, comma 2 e 50, comma 3) che a decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al presente articolo, come da ultimo rideterminate dagli art. 9, comma 3 e 42 , comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 , sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno. --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con gli art. 7, comma 2 e 19, comma 2) che a decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al presente articolo, come da ultimo rideterminate, dagli art. 11, comma 2 e 50 , comma 3 del D.P.R. 16 marzo 1999, N. 254 , sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.
La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967 , concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' sostituita dalla seguente:
TABELLA Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice
questori aggiunti - Commissari capi - Commissari -
Ufficiali generali e ufficiali superiori. . . . . . . . L. 4.000 Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.500
Marescialli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000
Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti . . . . " 2.500
Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi
carabinieri e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . " 2.000
Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell' articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e' elevato a lire 1.500 milioni. (2) (5) (7) ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1° aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284 ". --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con gli art. 9, comma 3 e 42, comma 2) che: "A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all' art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284 , come rideterminate dall' art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505 , sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno". --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con gli art. 11, comma 2 e 50, comma 3) che a decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al presente articolo, come da ultimo rideterminate dagli art. 9, comma 3 e 42 , comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 , sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno. --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con gli art. 7, comma 2 e 19, comma 2) che a decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al presente articolo, come da ultimo rideterminate, dagli art. 11, comma 2 e 50 , comma 3 del D.P.R. 16 marzo 1999, N. 254 , sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.