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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/05/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7090/2019 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 7090
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2019
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1338/2019 (R.G. 4828/2019)
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
ziata (NA) in Via A. De Simone n. 36, rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Leo
(C.F. ) – PEC ed elett.te C.F._2 Email_1
dom.to presso il suo studio in Pompei (NA) in via Parrocchia n. 26,
-opponente-
E
1 (p. iva ), con sede legale in Milano (MI) al Foro Buo- Controparte_1 P.IVA_1
naparte n. 12, e per essa, quale procuratore, (P. Iva ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI) al
Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) – PEC ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3 Email_2
- PEC del Foro di La Spezia ed C.F._4 Email_3
elett.te dom.ta presso il loro studio in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio Taviani
n. 170,
-opposta-
NONCHE'
(p. iva n. ), con sede in Milano (MI) al Viale Controparte_3 P.IVA_3
Fulvio Testi n. 280, in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mocci del Foro di Nuoro (C.F.
[...]
) – PEC Anna Bettoni (C.F. C.F._5 Email_4
) – PEC e CL C.F._6 Email_5
AL (C.F. ) del foro di Napoli ed elettivamente domici- C.F._7
liata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli in via Niutta n. 36,
-terza chiamata in causa -
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1338/2019
[...]
esponeva che: Parte_1
2 - in data 02.08.2004 stipulava con contratto di finanziamento per CP_3
l'acquisto di un motociclo n. 166/620/1011641 per originari € 3.200,00, con impegno a restituire la somma mutuata mediante il pagamento (a mezzo addebito sul c/c n.66/258 intrattenuto presso Sanpaolo Banco di Napoli) di n.
36 rate mensili di € 93,70 ciascuna, a decorrere dall'01.09.2004 e sino all'01.08.2007;
- con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633, 642 e ss. c.p.c., Controparte_1
cessionaria del credito, chiedeva a Questo Tribunale di ingiungere a
[...]
il pagamento della somma di € 8.121,20 (ottomilacento- Parte_1
ventuno/20), oltre gli interessi legali maturandi sulla sorta capitale, nonché delle spese di procedura e successive occorrende;
- Questo Tribunale con decreto n.1338/2019 ingiungeva allo stesso di pagare ad entro 40 giorni dalla notificazione del d.i., la somma di euro Controparte_1
8.121,20, oltre gli interessi legali sulla sorte capitale, fino all'effettivo soddisfo,
oltre le spese legali del procedimento;
- l'unico documento sottoscritto da sarebbe stato il solo Parte_1
contratto di finanziamento per l'acquisto del motociclo stipulato in data
02.08.2004 di € 3.200,00 regolarmente estinto e che l'istante non aveva mai sottoscritto il contratto richiamato nella premessa del ricorso per decreto ingiuntivo, precisamente il contratto n. 37651210192602, di cui all'estratto contabile.
L'opponente lamentava: 1) la nullità del contratto di credito rotativo (revolving) per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.; 2) la contestazione della conformità
della copia del documento denominato CLA/9106487-3 del 02.08.2004
all'originale ex art. 2719 c.c.; 3) la contestazione di conformità del certificato di
3 saldo conto alle scritture contabili;
4) la mancanza dei fatti costitutivi fondanti la pretesa creditoria;
5) la contestazione del saldo debitore come indicato nell'estratto contabile;
6) il diritto del cliente ad ottenere la consegna della documentazione bancaria, nonché quello al rendiconto bancario, con conseguente responsabilità
contrattuale, ex art. 1832 c.c., dell'istituto di credito.
Concludeva chiedendo autorizzarsi, ai sensi dell'art. 269 e 106 c.p.c., la chiamata in causa del terzo con sede in Milano Via Bernina n. 7, fissando Controparte_3
una nuova udienza al fine di consentire la sua citazione in giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., per le ragioni e le motivazioni indicate, nonchè
“nel merito: B. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni di
cui al contratto n. contratto n. 37651210192602, per violazione dell'art. 117 T.U.B.
C. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la
corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, determinati in
violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque
applicati di fatto in senso sfavorevole all'esponente, senza alcuna preventiva
comunicazione. D. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e
indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le
somme addebitate per commissioni in aggiunta agli interessi passivi. E. Ritenere e
dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte
e liquidate a titolo di spese a favore dell'ente creditore. F. Ritenere e dichiarare
come non dovute, perché in violazione di legge, gli interessi anatocistici. G.
Rideterminare il saldo effettivo del rapporto contrattuale revolving in oggetto al
momento della data di citazione, e riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin
dall'apertura con la depurazione degli interessi, delle commissioni e delle spese, in
quanto determinate ed applicate in violazione alla legge anti usura L. 108/96 letta
4 in combinato disposto con l'art. 1815 2° comma c.c. H. Rideterminare il saldo
effettivo del rapporto contrattuale al momento della data di citazione, e
riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin dall'apertura con i soli interessi
passivi legali, eliminando le somme addebitate a titolo di interessi ultralegali,
interessi anatocistici, commissioni e spese, applicando la valuta effettiva alla data
di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole
operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse il
rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate
applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di
sostituzione ex art. 117 T.U.B. I. Ritenere e dichiarare che l'istituto di credito ha
omesso di adempiere a quanto previsto dalla disciplina dettata dall'art. 1832 cc
letto in combinato disposto con l'art. 1712 e 1857 cc e per effetto di quanto sopra,
condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno per inadempimento
contrattuale da quantificare in via equitativa oltre interessi come per legge. Per
effetto del disconoscimento degli addebiti di cui all'estratto contabile depositato al
fascicolo monitorio, condannare l'ente creditore, o chi per esso, alla restituzione
ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 12.674,31 oltre interessi come per legge. K.
Accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta, o chi per essa, delle
regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto e, per l'effetto,
condannare il convenuto, o chi per esso, al risarcimento dei danni non patrimoniali
patiti dall'attore, in relazione alla violazione degli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c.
nella misura che sarà provata in corso di causa o nella diversa somma ritenuta di
Giustizia anche in via equitativa. Per effetto di quanto sopra revocare, dichiarare
nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la banca
5 convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in
favore del sottoscritto procuratore”.
Si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto dell'opposizione con Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto e la concessione della sua provvisoria esecutività, vinte le spese.
Il Tribunale all'udienza dell'8 giugno 2020, autorizzava la chiamata in causa di e rinviava al 15 febbraio 2021 per la prima udienza di trattazione. CP_3
Si costituiva, per tale udienza, la terza chiamata eccependo la propria carenza CP_3
di legittimazione passiva, contestando la pretesa e concludendo: “In via
pregiudiziale/preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
passiva di a seguito dell'avvenuta cessione del credito, con Controparte_3
ogni conseguente provvedimento, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via
principale: - rigettare l'opposizione proposta dal signor e dunque le Parte_1
domande ivi formulate in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi
esposti in narrativa;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in
cui venisse accolta la domanda riconvenzionale del signor ridurre Parte_1
l'importo dovuto al signor per tutte le ragioni esposte in narrativa;
In Parte_1
ogni caso: - condannare il signor al pagamento delle spese e Parte_1
competenze del presente procedimento”.
In data 27.03.2023 il Tribunale ammetteva la C.T.U. contabile e, all'esito, precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e, poi, rimesso sul ruolo soltanto affinchè CP_1
depositasse il verbale di avvenuta mediazione che dichiarava di aver allegato, nelle note di trattazione scritta del 17.01.2022, ma non presente in atti.
6 Pertanto, il giudizio veniva nuovamente assegnato a sentenza senza concessione di nuovi termini.
provvedeva a depositare il detto verbale di mediazione obbligatoria Controparte_1
ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue la procedibilità della domanda per assolvimento del detto obbligo.
Ciò premesso, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale,
di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
In via preliminare, giova precisare stante la reiterazione del motivo in comparsa conclusionale, che non assume rilievo la circostanza dell'eventuale vizio del monitorio relativo alla documentazione ex. art. 50 TUB relativo agli estratti conto,
dovendo vagliarsi in ogni caso il merito della pretesa creditoria. Infatti, emesso e notificato al debitore un decreto ingiuntivo, egli può proporre opposizione entro 40
gg. dalla notifica. Tale opposizione origina un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Il creditore opposto deve dimostrare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
7 Ciò posto si ritiene che le eccezioni di nullità e di non conformità della copia,
proposte dall'opponente, siano infondate.
Come correttamente dedotto da il dichiarava, attraverso la CP_3 Parte_1
propria sottoscrizione, di aver preso atto che poteva essere concessa una linea di credito concessa da alle condizioni dettagliate nel contratto stesso e nelle CP_3
condizioni generali di contratto. Sempre il dichiarava, attraverso la Parte_1
propria sottoscrizione, di aver preso visione delle condizioni generali di finanziamento riportate a tergo ed accettava integralmente il contenuto senza alcuna riserva. Dichiarava infine di aver ritirato copia della richiesta completa in ogni sua parte e ritirato l'avviso ed il foglio informativo (cfr. doc. n. 1 cost.). Inoltre, avendo avuto il contratto, principio di esecuzione, tale circostanza era incompatibile con la sua asserita non conoscenza dello stesso.
Come accertato anche in sede di consulenza, all'art 21 si prevedeva che al mutuatario "potrà essere concessa l'apertura di una linea di credito, utilizzabile
anche mediante carta di credito nominativa, per un importo massimo di € 2.600,00
alle seguenti condizioni attualmente in vigore. Gli utilizzi, anche parziali, saranno
rimborsabili il 20 di ogni mese o data successivamente comunicata da con CP_3
rate minime mensili pari al 5% di detto importo, comprensive di interessi calcolati
dal tasso del 1,49% mensile (TAN 17,80% - TAEG 19,33%) nonché del premio
assicurativo calcolato sul capitale residuo (in misura percentuale compresa tra
0,154% e 0,40%) in caso di adesione all'assicurazione e delle spese di estratto
conto pari a € 1,03 oltre ad imposta di bollo protempore vigente. L'uso della carta
è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riportate sul retro”.
8 La CTU ha altresì accertato la conformità del contratto, risultando per il resto,
diversamente da quanto lamentato, la “consequenzialità logica” tra la pag. 1 e le ss rispetto al contratto non contestato, laddove peraltro l'ultima firma di cui alla pag.
1 riguarda proprio l'accettazione cumulativa delle singole clausole c.d. vessatorie delle pag. seguenti con relative rubriche (“obbligazioni del cliente”, etc.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c..
Inoltre giova chiarire, stante la deduzione anche in sede di comparsa conclusionale dell'opponente, in proposito all'assunto che “la prova che l'istituto di credito abbia
inviato la rendicontazione, non significa assolvere l'onere probatorio secondo cui
la stessa sia entrata nella sfera di conoscenza del soggetto che contesta detto
assunto”, va inteso diversamente, nel senso che la prova della comunicazione crea una presunzione relativa della conoscenza da parte del destinatario, superabile solo con prova contraria, nella specie nemmeno offerta dall'opponente.
Tardiva appare poi la deduzione svolta in sede di comparsa conclusionale circa il difetto di legittimazione della cessionaria, contestazione che andava sollevata nel primo atto. La cessione risulta, peraltro, pienamente confermata anche dalla cedente fin dalla sua costituzione.
Sull'usura e l'anatocismo.
La CTU, le cui conclusioni si condividono e fanno proprie, essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici, esenti da vizi logico-giuridici, ha accertato, in primis,
la piena legittimità dei tassi applicati, in quanto il TEG risultava ampiamente entro il tasso soglia usura.
Pertanto, il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo
9 convincimento, “atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata” (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881).
In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519), (così Cass., VI, ord., 25
luglio 2017, n. 18358 ma v. anche Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. civ.
22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392).
Come anticipato, la CTU è stata dirimente ai fini dell'accertamento (contabile)
dell'ammontare del preteso diritto di credito, oggetto di causa, nonché ai fini dell'esclusione di pratiche usuraie.
Del resto, come sostenuto da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e di merito,
quando occorra accertare situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, come nel caso di specie, la consulenza non costituisce soltanto uno strumento di valutazione ma può legittimamente costituire,
ex se, fonte oggettiva di prova.
È pur vero che nel nostro ordinamento vige il principio “iudex peritus peritorum”
in base al quale il giudice può “disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni tratte da proprie personali cognizioni tecniche” (Cass. civ.
sent. 18.11.97, n. 11440; Trib. Milano, Sez X, sent. 31.12.2005, n. 14015) ma, nel
10 caso de quo, lo scrivente ritiene che il CTU abbia considerato e valutato tutti gli atti di causa allegati e prodotti dalle parti, in particolare sotto il profilo della capitalizzazione mensile degli interessi e delle spese di gestione pratica, non dovute.
Pertanto, deve essere revocato il D.I. 1338/2019 (R.G. 4828/2019) e l'opposizione parzialmente accolta, con rideterminazione del quantum, come indicato in consulenza, in virtù dei riscontrati effetti anatocistici, con rigetto delle ulteriori domande.
Consegue che l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore di
[...]
dell'importo di euro 6.876,86 alla data del 30.11.2015, oltre gli ulteriori Parte_2
interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Stante l'accoglimento parziale dell'opposizione e la soccombenza reciproca rispetto ai diversi motivi di opposizione la spese vanno integralmente compensate fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1338/2019 (R.G. 4828/2019), emesso da
Questo Tribunale;
2) in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna l'opponente Parte_3
al pagamento, in favore di in persona del l.r.p.t., della somma,
[...] Controparte_1
di euro 6.876,86 alla data del 30.11.2015, oltre gli ulteriori interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di giudizio fra le tutte le parti in causa;
11 4) pone le spese di consulenza, come in liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di ed in solido fra loro. Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata il 14.05.2025.
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
12
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 7090
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2019
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1338/2019 (R.G. 4828/2019)
TRA
(C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
ziata (NA) in Via A. De Simone n. 36, rapp.to e difeso dall'avv. Domenico Leo
(C.F. ) – PEC ed elett.te C.F._2 Email_1
dom.to presso il suo studio in Pompei (NA) in via Parrocchia n. 26,
-opponente-
E
1 (p. iva ), con sede legale in Milano (MI) al Foro Buo- Controparte_1 P.IVA_1
naparte n. 12, e per essa, quale procuratore, (P. Iva ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (MI) al
Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio
Taviani n. 170, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) – PEC ed Andrea Ornati (C.F. C.F._3 Email_2
- PEC del Foro di La Spezia ed C.F._4 Email_3
elett.te dom.ta presso il loro studio in La Spezia (SP) in Via Paolo Emilio Taviani
n. 170,
-opposta-
NONCHE'
(p. iva n. ), con sede in Milano (MI) al Viale Controparte_3 P.IVA_3
Fulvio Testi n. 280, in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_4
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Mocci del Foro di Nuoro (C.F.
[...]
) – PEC Anna Bettoni (C.F. C.F._5 Email_4
) – PEC e CL C.F._6 Email_5
AL (C.F. ) del foro di Napoli ed elettivamente domici- C.F._7
liata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli in via Niutta n. 36,
-terza chiamata in causa -
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1338/2019
[...]
esponeva che: Parte_1
2 - in data 02.08.2004 stipulava con contratto di finanziamento per CP_3
l'acquisto di un motociclo n. 166/620/1011641 per originari € 3.200,00, con impegno a restituire la somma mutuata mediante il pagamento (a mezzo addebito sul c/c n.66/258 intrattenuto presso Sanpaolo Banco di Napoli) di n.
36 rate mensili di € 93,70 ciascuna, a decorrere dall'01.09.2004 e sino all'01.08.2007;
- con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633, 642 e ss. c.p.c., Controparte_1
cessionaria del credito, chiedeva a Questo Tribunale di ingiungere a
[...]
il pagamento della somma di € 8.121,20 (ottomilacento- Parte_1
ventuno/20), oltre gli interessi legali maturandi sulla sorta capitale, nonché delle spese di procedura e successive occorrende;
- Questo Tribunale con decreto n.1338/2019 ingiungeva allo stesso di pagare ad entro 40 giorni dalla notificazione del d.i., la somma di euro Controparte_1
8.121,20, oltre gli interessi legali sulla sorte capitale, fino all'effettivo soddisfo,
oltre le spese legali del procedimento;
- l'unico documento sottoscritto da sarebbe stato il solo Parte_1
contratto di finanziamento per l'acquisto del motociclo stipulato in data
02.08.2004 di € 3.200,00 regolarmente estinto e che l'istante non aveva mai sottoscritto il contratto richiamato nella premessa del ricorso per decreto ingiuntivo, precisamente il contratto n. 37651210192602, di cui all'estratto contabile.
L'opponente lamentava: 1) la nullità del contratto di credito rotativo (revolving) per mancanza di forma scritta ex art. 117 T.U.; 2) la contestazione della conformità
della copia del documento denominato CLA/9106487-3 del 02.08.2004
all'originale ex art. 2719 c.c.; 3) la contestazione di conformità del certificato di
3 saldo conto alle scritture contabili;
4) la mancanza dei fatti costitutivi fondanti la pretesa creditoria;
5) la contestazione del saldo debitore come indicato nell'estratto contabile;
6) il diritto del cliente ad ottenere la consegna della documentazione bancaria, nonché quello al rendiconto bancario, con conseguente responsabilità
contrattuale, ex art. 1832 c.c., dell'istituto di credito.
Concludeva chiedendo autorizzarsi, ai sensi dell'art. 269 e 106 c.p.c., la chiamata in causa del terzo con sede in Milano Via Bernina n. 7, fissando Controparte_3
una nuova udienza al fine di consentire la sua citazione in giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., per le ragioni e le motivazioni indicate, nonchè
“nel merito: B. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni di
cui al contratto n. contratto n. 37651210192602, per violazione dell'art. 117 T.U.B.
C. Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la
corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, determinati in
violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque
applicati di fatto in senso sfavorevole all'esponente, senza alcuna preventiva
comunicazione. D. Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e
indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le
somme addebitate per commissioni in aggiunta agli interessi passivi. E. Ritenere e
dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte
e liquidate a titolo di spese a favore dell'ente creditore. F. Ritenere e dichiarare
come non dovute, perché in violazione di legge, gli interessi anatocistici. G.
Rideterminare il saldo effettivo del rapporto contrattuale revolving in oggetto al
momento della data di citazione, e riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin
dall'apertura con la depurazione degli interessi, delle commissioni e delle spese, in
quanto determinate ed applicate in violazione alla legge anti usura L. 108/96 letta
4 in combinato disposto con l'art. 1815 2° comma c.c. H. Rideterminare il saldo
effettivo del rapporto contrattuale al momento della data di citazione, e
riliquidando lo stesso, per tutta la durata e sin dall'apertura con i soli interessi
passivi legali, eliminando le somme addebitate a titolo di interessi ultralegali,
interessi anatocistici, commissioni e spese, applicando la valuta effettiva alla data
di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole
operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse il
rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate
applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di
sostituzione ex art. 117 T.U.B. I. Ritenere e dichiarare che l'istituto di credito ha
omesso di adempiere a quanto previsto dalla disciplina dettata dall'art. 1832 cc
letto in combinato disposto con l'art. 1712 e 1857 cc e per effetto di quanto sopra,
condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno per inadempimento
contrattuale da quantificare in via equitativa oltre interessi come per legge. Per
effetto del disconoscimento degli addebiti di cui all'estratto contabile depositato al
fascicolo monitorio, condannare l'ente creditore, o chi per esso, alla restituzione
ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 12.674,31 oltre interessi come per legge. K.
Accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta, o chi per essa, delle
regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto e, per l'effetto,
condannare il convenuto, o chi per esso, al risarcimento dei danni non patrimoniali
patiti dall'attore, in relazione alla violazione degli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c.
nella misura che sarà provata in corso di causa o nella diversa somma ritenuta di
Giustizia anche in via equitativa. Per effetto di quanto sopra revocare, dichiarare
nullo/inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la banca
5 convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in
favore del sottoscritto procuratore”.
Si costituiva ritualmente chiedendo il rigetto dell'opposizione con Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto e la concessione della sua provvisoria esecutività, vinte le spese.
Il Tribunale all'udienza dell'8 giugno 2020, autorizzava la chiamata in causa di e rinviava al 15 febbraio 2021 per la prima udienza di trattazione. CP_3
Si costituiva, per tale udienza, la terza chiamata eccependo la propria carenza CP_3
di legittimazione passiva, contestando la pretesa e concludendo: “In via
pregiudiziale/preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione
passiva di a seguito dell'avvenuta cessione del credito, con Controparte_3
ogni conseguente provvedimento, per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via
principale: - rigettare l'opposizione proposta dal signor e dunque le Parte_1
domande ivi formulate in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi
esposti in narrativa;
In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in
cui venisse accolta la domanda riconvenzionale del signor ridurre Parte_1
l'importo dovuto al signor per tutte le ragioni esposte in narrativa;
In Parte_1
ogni caso: - condannare il signor al pagamento delle spese e Parte_1
competenze del presente procedimento”.
In data 27.03.2023 il Tribunale ammetteva la C.T.U. contabile e, all'esito, precisate le conclusioni, il giudizio veniva assegnato a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e, poi, rimesso sul ruolo soltanto affinchè CP_1
depositasse il verbale di avvenuta mediazione che dichiarava di aver allegato, nelle note di trattazione scritta del 17.01.2022, ma non presente in atti.
6 Pertanto, il giudizio veniva nuovamente assegnato a sentenza senza concessione di nuovi termini.
provvedeva a depositare il detto verbale di mediazione obbligatoria Controparte_1
ex art. 5, comma 1, dlgs. 28/2010 convertito in L. 69/2013, con esito negativo.
Consegue la procedibilità della domanda per assolvimento del detto obbligo.
Ciò premesso, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento, mentre alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale,
di fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
In via preliminare, giova precisare stante la reiterazione del motivo in comparsa conclusionale, che non assume rilievo la circostanza dell'eventuale vizio del monitorio relativo alla documentazione ex. art. 50 TUB relativo agli estratti conto,
dovendo vagliarsi in ogni caso il merito della pretesa creditoria. Infatti, emesso e notificato al debitore un decreto ingiuntivo, egli può proporre opposizione entro 40
gg. dalla notifica. Tale opposizione origina un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Il creditore opposto deve dimostrare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
7 Ciò posto si ritiene che le eccezioni di nullità e di non conformità della copia,
proposte dall'opponente, siano infondate.
Come correttamente dedotto da il dichiarava, attraverso la CP_3 Parte_1
propria sottoscrizione, di aver preso atto che poteva essere concessa una linea di credito concessa da alle condizioni dettagliate nel contratto stesso e nelle CP_3
condizioni generali di contratto. Sempre il dichiarava, attraverso la Parte_1
propria sottoscrizione, di aver preso visione delle condizioni generali di finanziamento riportate a tergo ed accettava integralmente il contenuto senza alcuna riserva. Dichiarava infine di aver ritirato copia della richiesta completa in ogni sua parte e ritirato l'avviso ed il foglio informativo (cfr. doc. n. 1 cost.). Inoltre, avendo avuto il contratto, principio di esecuzione, tale circostanza era incompatibile con la sua asserita non conoscenza dello stesso.
Come accertato anche in sede di consulenza, all'art 21 si prevedeva che al mutuatario "potrà essere concessa l'apertura di una linea di credito, utilizzabile
anche mediante carta di credito nominativa, per un importo massimo di € 2.600,00
alle seguenti condizioni attualmente in vigore. Gli utilizzi, anche parziali, saranno
rimborsabili il 20 di ogni mese o data successivamente comunicata da con CP_3
rate minime mensili pari al 5% di detto importo, comprensive di interessi calcolati
dal tasso del 1,49% mensile (TAN 17,80% - TAEG 19,33%) nonché del premio
assicurativo calcolato sul capitale residuo (in misura percentuale compresa tra
0,154% e 0,40%) in caso di adesione all'assicurazione e delle spese di estratto
conto pari a € 1,03 oltre ad imposta di bollo protempore vigente. L'uso della carta
è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riportate sul retro”.
8 La CTU ha altresì accertato la conformità del contratto, risultando per il resto,
diversamente da quanto lamentato, la “consequenzialità logica” tra la pag. 1 e le ss rispetto al contratto non contestato, laddove peraltro l'ultima firma di cui alla pag.
1 riguarda proprio l'accettazione cumulativa delle singole clausole c.d. vessatorie delle pag. seguenti con relative rubriche (“obbligazioni del cliente”, etc.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c..
Inoltre giova chiarire, stante la deduzione anche in sede di comparsa conclusionale dell'opponente, in proposito all'assunto che “la prova che l'istituto di credito abbia
inviato la rendicontazione, non significa assolvere l'onere probatorio secondo cui
la stessa sia entrata nella sfera di conoscenza del soggetto che contesta detto
assunto”, va inteso diversamente, nel senso che la prova della comunicazione crea una presunzione relativa della conoscenza da parte del destinatario, superabile solo con prova contraria, nella specie nemmeno offerta dall'opponente.
Tardiva appare poi la deduzione svolta in sede di comparsa conclusionale circa il difetto di legittimazione della cessionaria, contestazione che andava sollevata nel primo atto. La cessione risulta, peraltro, pienamente confermata anche dalla cedente fin dalla sua costituzione.
Sull'usura e l'anatocismo.
La CTU, le cui conclusioni si condividono e fanno proprie, essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici, esenti da vizi logico-giuridici, ha accertato, in primis,
la piena legittimità dei tassi applicati, in quanto il TEG risultava ampiamente entro il tasso soglia usura.
Pertanto, il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo
9 convincimento, “atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata” (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881).
In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519), (così Cass., VI, ord., 25
luglio 2017, n. 18358 ma v. anche Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. civ.
22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392).
Come anticipato, la CTU è stata dirimente ai fini dell'accertamento (contabile)
dell'ammontare del preteso diritto di credito, oggetto di causa, nonché ai fini dell'esclusione di pratiche usuraie.
Del resto, come sostenuto da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e di merito,
quando occorra accertare situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, come nel caso di specie, la consulenza non costituisce soltanto uno strumento di valutazione ma può legittimamente costituire,
ex se, fonte oggettiva di prova.
È pur vero che nel nostro ordinamento vige il principio “iudex peritus peritorum”
in base al quale il giudice può “disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni tratte da proprie personali cognizioni tecniche” (Cass. civ.
sent. 18.11.97, n. 11440; Trib. Milano, Sez X, sent. 31.12.2005, n. 14015) ma, nel
10 caso de quo, lo scrivente ritiene che il CTU abbia considerato e valutato tutti gli atti di causa allegati e prodotti dalle parti, in particolare sotto il profilo della capitalizzazione mensile degli interessi e delle spese di gestione pratica, non dovute.
Pertanto, deve essere revocato il D.I. 1338/2019 (R.G. 4828/2019) e l'opposizione parzialmente accolta, con rideterminazione del quantum, come indicato in consulenza, in virtù dei riscontrati effetti anatocistici, con rigetto delle ulteriori domande.
Consegue che l'opponente deve essere condannato al pagamento in favore di
[...]
dell'importo di euro 6.876,86 alla data del 30.11.2015, oltre gli ulteriori Parte_2
interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
Stante l'accoglimento parziale dell'opposizione e la soccombenza reciproca rispetto ai diversi motivi di opposizione la spese vanno integralmente compensate fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1338/2019 (R.G. 4828/2019), emesso da
Questo Tribunale;
2) in parziale accoglimento dell'opposizione, condanna l'opponente Parte_3
al pagamento, in favore di in persona del l.r.p.t., della somma,
[...] Controparte_1
di euro 6.876,86 alla data del 30.11.2015, oltre gli ulteriori interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di giudizio fra le tutte le parti in causa;
11 4) pone le spese di consulenza, come in liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di ed in solido fra loro. Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Torre Annunziata il 14.05.2025.
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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