Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. RG 3622/2023
TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. rg. 3622/2023 tra
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Mineo, Largo S. Agrippina n. 12, presso lo C.F._2 studio dell'avv. Angelino Alessandro del Foro di Caltagirone (c.f. ), che li C.F._3 rappresenta e difende.
Opponenti contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania nella Via Bologna n. 7, presso lo studio dell'avv. Arturo Maria Oliveri (c.f. ). C.F._4
Opposta
Oggi 27 Gennaio 2025 alle ore … innanzi al Presidente dott. Mariano Sciacca, è comparso:
Per e l'avv. Angelino Alessandro sostituito dall'avv., Gaetano Parte_1 Parte_2
Sciacca Per l'avv. Arturo Maria Oliveri CP_1
Il Giudice invita le parti costituite a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga posta in decisione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura. IL GIUDICE
Il Presidente
(dott. Mariano Sciacca)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3622/2023 promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2 pagina 1 di 5
Opponenti contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Catania nella Via Bologna n. 7, presso lo studio dell'avv. Arturo Maria Oliveri (c.f. ). C.F._4
Opposta
DECISA ALL'UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2025 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 3.3.2023, e hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 555/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 24.1.2023 nel procedimento R.G. n. 457/2023 e notificato in data 30.1.2023, con il quale è stato ingiunto agli opponenti il pagamento di complessivi € 17.875,82, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, in favore della CP_1
Il credito derivava dal mancato pagamento dei ratei di un finanziamento per credito di esercizio, prot. 5466 del 12.3.2019, con importo originario di € 18.000,00, in favore di quale Parte_2 titolare della ditta “La Dolceria - Pasticceria di Spicchiale Stefania”, con garante . Parte_1 Nell'atto di citazione gli opponenti, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza territoriale del giudice adito, in favore del Tribunale civile di Caltagirone, invocando la normativa che regola i rapporti tra il professionista ed il consumatore contenuta nel d.lgs. n.206/2005, rilevando la competenza del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza e/o il domicilio, e richiamando l'art.18 c.p.c. il quale indica come foro generale delle persone fisiche quello del convenuto. Di poi, il procuratore degli opponenti comunicava l'ammissione di e Parte_1 Parte_2
al patrocinio a spese dello Stato, producendo le relative delibere del 7.3.2023.
[...] Nel merito, gli opponenti eccepivano l'erroneità della somma richiesta con il decreto ingiuntivo, atteso che la non aveva tenuto conto dei pagamenti già eseguiti, e, pertanto, al fine di CP_1 accertare le somme effettivamente versate e quelle ancora gravanti sugli stessi, richiedevano consulenza tecnico contabile. Concludevano, pertanto, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis: - Accertare e dichiarare che la somma ingiunta è errata e che l'eventuale somma dovuta è di molto inferiore a quella richiesta;
- Annullare, revocare e rendere nullo ed inefficace il decreto Ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la richiamando la sentenza n. 17989/2016 con la quale la CP_1
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dirimendo il contrasto giurisprudenziale in materia di competenza territoriale nelle fattispecie di obbligazioni pecuniarie liquide, aveva statuito che la competenza spettasse al giudice del domicilio del creditore.
Sulla presunta errata richiesta della somma ingiunta, rilevava che gli opponenti non avessero indicato quali sarebbero stati i pagamenti già effettuati, né avessero prodotto documenti attestati tali versamenti e, a dimostrazione della fondatezza del credito, produceva in atti contabile CP_2 attestante il regolare versamento iniziale della somma in favore di . Parte_2 Concludeva, dunque, chiedendo: “Che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia rigettare perché infondata in fatto e diritto l'opposizione proposta da e e per Parte_2 Parte_1 l'effetto voglia confermare in ogni sua parte l'opposto decreto ingiuntivo n. 555/2023 del 24/01/2023. Con salvezza di spese e compensi del giudizio. Preliminarmente si chiede disporsi la provvisoria
pagina 2 di 5 esecuzione del decreto ingiuntivo atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta. Si chiede inoltre sin d'ora, all'esito di quanto l'Ecc.mo Tribunale vorrà disporre in ordine alla superiore richiesta di provvisoria esecuzione, di potere avviare procedimento di mediazione obbligatoria al fine della prosecuzione del presente giudizio”. All'esito della prima udienza del 4.12.2023, veniva concesso un termine per iniziare il procedimento di mediazione, come richiesto da parte opposta, e rinviata l'udienza al 29.4.2024. Di poi, la produceva il verbale di mediazione del 29.4.2024, conclusosi negativamente CP_1 per la mancata adesione degli opponenti, regolarmente invitati. Successivamente, all'udienza del 29.4.2024, gli opponenti rilevavano l'irregolarità del procedimento di mediazione per mancata notifica, contestata dagli opposti, i quali richiedevano un breve rinvio per depositare la documentazione afferente alla procedura.
Di talché, a prova della regolarità della procedura di mediazione, la produceva copia CP_1 dell'invito a mediazione inviato dall'Organismo Concordia, sia a mezzo pec presso il procuratore domiciliatario avv. Angelino Alessandro in data 16.1.2024, sia a mezzo posta presso la residenza delle controparti in Scordia alla via Bachelet n. 12, con atti postali restituiti al mittente per computa giacenza, in quanto non ritirati dai destinatari (compiuta giacenza 8.2.2024).
Di poi, con ordinanza, ritenuta la competenza territoriale, atteso che parte opponente non rivestiva nel caso di specie la qualifica di consumatore, nonché, ritenuta l'inammissibilità e irrilevanza della consulenza tecnica d'ufficio richiesta e la causa matura per la decisione, si rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.1.2025.
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Tanto esposto, ritiene il Giudicante che le domande proposte siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.
-Preliminarmente, gli opponenti eccepiscono l'incompetenza territoriale del Tribunale civile di
Catania, in favore del Tribunale civile di Caltagirone, luogo di residenza dei convenuti/opponenti in quanto consumatori, invocato la normativa che regola i rapporti tra il professionista ed il consumatore, contenuta nel d.lgs. n.206/2005, e richiamando, altresì, l'art.18 c.p.c. il quale indica come foro generale delle persone fisiche quello del convenuto.
Orbene, nel caso di specie tale normativa non può essere applicata, trattandosi di rapporto tra professionisti e non tra professionista e consumatore. Difatti, il finanziamento è stato richiesto da quale titolare della ditta “La Parte_2 Dolceria - Pasticceria di Spicchiale Stefania”, con garanzia di , per l'esercizio della Parte_1 propria attività commerciale, in quanto imprenditrice, con conseguente applicazione dell'art. 20 c.p.c., secondo cui per le cause relative a diritti di obbligazione può essere competente, alternativamente, il giudice del luogo in cui è sorta o quello dove deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, a scelta del creditore.
Dal momento che il contratto è stato stipulato in Catania, sede della e dunque lì è CP_1 sorta l'obbligazione, il giudizio può ritenersi correttamente instaurato presso il Tribunale civile di Catania, con conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
Infine, risulta utile rilevare come la Corte di Cassazione, con sentenza n. 17989/2016 richiamata da parte opposta, abbia risolto il contrasto giurisprudenziale in materia di competenza territoriale nelle fattispecie di obbligazioni pecuniarie liquide, enunciando il seguente principio di diritto: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'articolo
1182 c.c. comma 3, sono – agli effetti sia della mora ai sensi dell'articolo 1219 c.c. comma 2 n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'articolo 20 c.p.c., ultima parte, –
esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti”.
pagina 3 di 5 -Sempre in via preliminare, gli opponenti eccepiscono l'irregolarità del procedimento di mediazione per la mancata notifica, tuttavia, parte opposta ha depositato la pec inviata in data 16.1.2024 dall'organismo di mediazione al procuratore costituito, nonché l'atto restituito al mittente per compiuta giacenza, in quanto non ritirato nei termini, inviato con raccomandata all'indirizzo di residenza degli opponenti.
Stante la regolarità di tali notifiche, il procedimento di mediazione va considerato regolare e, dunque, gli opponenti, in solido, devono essere condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010, non essendo comparsi dinanzi al mediatore malgrado regolare convocazione, secondo quanto emerge dal verbale di giorno 12.2.2024.
-Nel merito, gli opponenti lamentano l'erroneità della somma richiesta con il decreto ingiuntivo, atteso che la non ha tenuto conto dei pagamenti già eseguiti, al fine chiedendo di accertare le CP_1 somme effettivamente versate e quelle ancora gravanti sugli stessi con consulenza tecnico contabile.
Tale eccezione va rigettata, in quanto gli opponenti non hanno prodotto alcun documento attestante l'avvenuto pagamento, né indicato quale sarebbe la somma già versata, né può servire l'invocata c.t.u. a quantificare tale importo.
Difatti, la c.t.u. mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
Infine, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da
Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia il contratto di finanziamento per credito di esercizio concesso in data 12.3.2019 a Parte_2
quale titolare della ditta “La Dolceria - Pasticceria di Spicchiale Stefania”, con garante
[...]
, ed ha allegato il mancato adempimento degli opponenti, mentre questi ultimi non sono Parte_1 riusciti a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile. La contestazione appare, pertanto, priva di pregio per eccessiva genericità, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 555/2023, emesso dal Tribunale di Catania in data 24.1.2023 nel procedimento RG n. 457/2023 e notificato in data 30.1.2023;
- Condanna gli opponenti in solido tra loro alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € 2.210,00a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.
- Condanna gli opponenti in solido tra loro al versamento all'entrata del bilancio dello Stato una pagina 4 di 5 somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8 co. 4bis d.lgs. 28/2010. Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria. Così deciso in data 27.1.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania.
Il Presidente di sezione
(dott. Mariano Sciacca)
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