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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/11/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1704/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, alla via dei Salici n. 8 presso C.F._2 lo studio legale dell'Avv. Daniela Tortelli che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“CHIEDENO che l'Ill,mo Tribunale adito Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia , ormai maggiorenne ma ancora non autosufficiente continuerà a vivere con la Per_1 madre, nell'abitazione familiare;
2) la casa familiare di proprietà di entrambi al 50% sita in Rieti, via G. Fontana n. 17, rimarrà assegnata alla SI.ra Pt_1
3) il mobilio presente all'interno della predetta abitazione, rimarrà nella disponibilità della SI.ra
; Pt_1
4) il SI. e la SI.ra , attualmente, sono entrambi economicamente autosufficienti e Pt_2 Pt_1 pertanto provvederanno autonomamente al proprio sostentamento;
1 5) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di mantenimento della figlia, la somma di € Pt_2 Pt_1
400,00 entro il 10 del mese, oltre rivalutazione ISTAT, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...];
6) le spese straordinarie - intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche, per viaggi studio e/o di formazione, stage, per gli acquisti dei libri ed il pagamento di eventuali e future tasse scolastiche, le spese per visite mediche specialistiche e quelle dentistiche non ricomprese nel servizio sanitario nazionale, esami di controllo non routinari, le spese sportive
e ludico-ricreative rimarranno a carico dei coniugi ciascuno per la quota del 50%, con obbligo di rimborso alla parte che le ha sostenute previa esibizione di copia delle ricevute o degli scontrini fiscali;
7) i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e rinnovo dei relativi passaporti, nonché il permesso di espatrio sia per motivi di lavoro sia per finalità turistiche.
Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di divorzio.”
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 30.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Rieti in data
24.06.2000, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2000), optando per il regime della comunione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale è nata la figlia il 02.02.2003; Per_1 il matrimonio non ha avuto effetti felici;
a causa del progressivo deteriorarsi dei rapporti, i coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale dinanzi al Tribunale di Rieti, omologata con
Decreto del 20.07.2017 n. cron. 4149/2017; da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 5.11.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale omologata con decreto del
2 Tribunale di Rieti del 20.07.2017 n. cron. 4149/2017, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, considerato anche che la figlia è maggiorenne ma ancora non autosufficiente.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Rieti in data 24.06.2000, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2 predetto Comune (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2000);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13 novembre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, alla via dei Salici n. 8 presso C.F._2 lo studio legale dell'Avv. Daniela Tortelli che li rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
“CHIEDENO che l'Ill,mo Tribunale adito Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) la figlia , ormai maggiorenne ma ancora non autosufficiente continuerà a vivere con la Per_1 madre, nell'abitazione familiare;
2) la casa familiare di proprietà di entrambi al 50% sita in Rieti, via G. Fontana n. 17, rimarrà assegnata alla SI.ra Pt_1
3) il mobilio presente all'interno della predetta abitazione, rimarrà nella disponibilità della SI.ra
; Pt_1
4) il SI. e la SI.ra , attualmente, sono entrambi economicamente autosufficienti e Pt_2 Pt_1 pertanto provvederanno autonomamente al proprio sostentamento;
1 5) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di mantenimento della figlia, la somma di € Pt_2 Pt_1
400,00 entro il 10 del mese, oltre rivalutazione ISTAT, mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...];
6) le spese straordinarie - intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese scolastiche, per viaggi studio e/o di formazione, stage, per gli acquisti dei libri ed il pagamento di eventuali e future tasse scolastiche, le spese per visite mediche specialistiche e quelle dentistiche non ricomprese nel servizio sanitario nazionale, esami di controllo non routinari, le spese sportive
e ludico-ricreative rimarranno a carico dei coniugi ciascuno per la quota del 50%, con obbligo di rimborso alla parte che le ha sostenute previa esibizione di copia delle ricevute o degli scontrini fiscali;
7) i coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e rinnovo dei relativi passaporti, nonché il permesso di espatrio sia per motivi di lavoro sia per finalità turistiche.
Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza di divorzio.”
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 30.10.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Rieti in data
24.06.2000, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2000), optando per il regime della comunione dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto che: dalla unione coniugale è nata la figlia il 02.02.2003; Per_1 il matrimonio non ha avuto effetti felici;
a causa del progressivo deteriorarsi dei rapporti, i coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale dinanzi al Tribunale di Rieti, omologata con
Decreto del 20.07.2017 n. cron. 4149/2017; da tale data i ricorrenti non hanno più ripreso la convivenza, né hanno riallacciato rapporti di sorta, talché la comunione materiale e spirituale tra loro è ormai definitivamente venuta meno, né vi sono i presupposti acché essa possa essere ricostituita;
sussistono gli estremi per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Con note scritte depositate per la udienza del 5.11.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale omologata con decreto del
2 Tribunale di Rieti del 20.07.2017 n. cron. 4149/2017, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, considerato anche che la figlia è maggiorenne ma ancora non autosufficiente.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Rieti in data 24.06.2000, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_2 predetto Comune (atto n. 2, parte II, serie A, anno 2000);
- recepisce l'accordo intervenuto tra le parti in merito riportato in epigrafe da intendersi qui trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13 novembre 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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