TAR Salerno, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 41
TAR
Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
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Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per incompetenza

    Il Tribunale ha ritenuto che la Camera di Commercio abbia agito in difetto di potere nell'individuare un criterio di stima delle quote associative che esulava dalla sua competenza regolamentare, la quale è limitata alle materie disciplinate dallo statuto e all'esercizio delle funzioni amministrative, ma non può estendersi alla definizione delle regole per la formazione degli organi, riservata alla normativa statale.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per falsità dei presupposti di diritto e sviamento dalla causa tipica

    Il Collegio ha aderito alla ricostruzione secondo cui il computo delle quote associative rileva nella fase successiva di ripartizione dei seggi, attenendo al grado di rappresentatività dell'organizzazione datoriale, e non nella fase iniziale di ammissione alla procedura. Tale interpretazione è supportata dall'assenza di sanzioni espulsive nella Circolare MISE per quote 'simboliche' e dalle ipotesi tassative di esclusione previste dal D.M. 156/2011.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legalità e inesistenza/nullità dell'atto per difetto dei requisiti essenziali

    Il Tribunale ha ritenuto che l'atto impugnato, in quanto atto endoprocedimentale privo di immediata e autonoma lesività, non fosse autonomamente impugnabile. L'interesse ad agire è sorto solo con la piena conoscenza dell'atto di esclusione definitivo.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legalità e eccesso di potere per incompetenza

    Il Tribunale ha ritenuto che l'atto impugnato, in quanto atto endoprocedimentale privo di immediata e autonoma lesività, non fosse autonomamente impugnabile. L'interesse ad agire è sorto solo con la piena conoscenza dell'atto di esclusione definitivo.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per incompetenza

    Il Tribunale ha ritenuto che l'atto impugnato, in quanto atto endoprocedimentale privo di immediata e autonoma lesività, non fosse autonomamente impugnabile. L'interesse ad agire è sorto solo con la piena conoscenza dell'atto di esclusione definitivo.

  • Rigettato
    Violazione di legge e eccesso di potere per incompetenza e sviamento

    Il Tribunale ha ritenuto che l'atto impugnato, in quanto atto endoprocedimentale privo di immediata e autonoma lesività, non fosse autonomamente impugnabile. L'interesse ad agire è sorto solo con la piena conoscenza dell'atto di esclusione definitivo.

  • Accolto
    Principio generale di tutela degli interessi legittimi

    Il Tribunale ha accolto il ricorso principale, annullando gli atti impugnati, il che implicitamente copre anche gli atti connessi e consequenziali lesivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 41
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 41
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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