TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/11/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4345 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4345/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 10.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE
TUNISI N. 29, presso lo studio dell'avv. MARIAGRAZIA GERRATANA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
, (cf. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 nella via Alfio Inserra n. 2, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE TERACATI N. 51/C, presso lo studio dell''avv. , che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
CP_2
- resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 19.12.2023);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 9.11.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio che, in data 8.9.1994, aveva contratto con
, dal quale sono nati i figli il 13/12/1997 e CP_1 Persona_1 Persona_2 pagina 1 di 4 il 04/11/2002, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Chiedeva, altresì, di assegnare la casa coniugale, sita in Siracusa, Viale Epipoli n. 67 alla sig.ra , rendendosi, CP_1 altresì, disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 1.400,00
(euro 700,00 per ciascun figlio), comprese le spese per l'alloggio universitario, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Esponeva, inoltre, il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 1911/2022 del
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 13/10/2022, e di non essersi più riconciliato con lei.
Con comparsa depositata in data 15.3.2025 si costituiva in giudizio aderendo CP_1 alle domande di divorzio ed assegnazione della casa coniugale in suo favore, ma chiedendo, altresì, di porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1 figli nella misura mensile di euro 3.000,00 complessivi, oltre al 100% delle spese straordinarie necessarie universitarie e di specializzazione post universitarie e l'80% delle spese straordinarie di altro genere.
All'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. tenutasi in data 17.4.2024, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
Le parti precisavano dunque le conclusioni, e la causa – acquisiti i documenti offerti in produzione
- veniva rimessa al Collegio.
Indi, con sentenza n. 987/2024, pubblicata il 22.4.2024, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, formulava la seguente proposta conciliativa:
1) Assegnazione della casa familiare sita in Siracusa, viale Epipoli n.67, a . CP_1
2) obbligo di di contribuire al mantenimento dei figli versando direttamente a Parte_1 ciascuno di essi, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro € 1.250,00 mensili (per un complessivo esborso di 2.500,00 euro mensili), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data dall'accordo.
3) obbligo del di provvedere al pagamento del 70% delle spese straordinarie da Parte_1 sostenere per i figli, in esse ricomprese quelle di iscrizione universitaria ed escluse quelle per
l'alloggio fuori sede siccome coperte dall'assegno ordinario, da individuarsi per il resto in base alle Linee Guida adottate dal Tribunale di Siracusa, residuando il restante 30% a carico di CP_1
.
[...]
4) rinuncia ad ogni altra domanda
5) spese compensate.
All'udienza successiva del 7.10.2025 i difensori delle parti dichiaravano di accettare la proposta pagina 2 di 4 conciliativa formulata dal Giudice, chiedendo concordemente la revoca dell'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento del figlio , avendo nelle more raggiunto Pt_1 Per_1
l'indipendenza economica.
Indi, con ordinanza riservata resa in pari data, il Giudice delegato riformulava la proposta conciliativa alla luce della sopravvenuta autonomia economica del figlio come di seguito Per_1 indicato:
1) Assegnazione della casa familiare sita in Siracusa, viale Epipoli n.67, a . CP_1
2) obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio versando Parte_1 Per_2 direttamente allo stesso, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 1.250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data dell'accordo; revoca del mantenimento previsto per con decorrenza dal 27.10.2025 Per_1
(data di decorrenza del contratto a tempo indeterminato);
3) obbligo del di provvedere al pagamento del 70% delle spese straordinarie da Parte_1 sostenere per il figlio, in esse ricomprese quelle di iscrizione universitaria ed escluse quelle per
l'alloggio fuori sede siccome coperte dall'assegno ordinario, da individuarsi per il resto in base alle Linee Guida adottate dal Tribunale di Siracusa, residuando il restante 30% a carico di CP_1
; con la precisazione che il 70% delle spese straordinarie che il è tenuto a versare per
[...] Pt_1 il figlio include le spese di iscrizione universitaria e che invece sono coperte, in questo specifico caso, dall'ordinario assegno di mantenimento le spese di alloggio fuori sede e conseguenzialmente quelle relative alle utenze;
rimane fermo per tutto il resto il regime indicato dalle Linee Guida sulla determinazione di quelle che è la ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie (v. ordinanza a chiarimento del 18.02.2025);
4) rinuncia ad ogni altra domanda
5) spese compensate.
All'udienza del 6.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di aderire in toto alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 7.10.2025 e il
Giudice, preso atto, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, occorre rilevare che essendo già stata formulata la sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle sole questioni economiche e, in particolare, sul mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e sull'assegnazione della casa coniugale. Parte_1
In particolare, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
pagina 3 di 4 indipendente, non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'esito concordato del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza non definitiva n. 987/2024, pubblicata il 22.4.2024, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8.9.1994 nel Comune di Siracusa tra e , provvede in Parte_1 CP_1 conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto;
Nulla sulle spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4345/2023 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso in data 10.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE
TUNISI N. 29, presso lo studio dell'avv. MARIAGRAZIA GERRATANA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
, (cf. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._2 nella via Alfio Inserra n. 2, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE TERACATI N. 51/C, presso lo studio dell''avv. , che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
CP_2
- resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 19.12.2023);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 9.11.2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio che, in data 8.9.1994, aveva contratto con
, dal quale sono nati i figli il 13/12/1997 e CP_1 Persona_1 Persona_2 pagina 1 di 4 il 04/11/2002, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Chiedeva, altresì, di assegnare la casa coniugale, sita in Siracusa, Viale Epipoli n. 67 alla sig.ra , rendendosi, CP_1 altresì, disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di euro 1.400,00
(euro 700,00 per ciascun figlio), comprese le spese per l'alloggio universitario, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Esponeva, inoltre, il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 1911/2022 del
Tribunale di Siracusa, pubblicata il 13/10/2022, e di non essersi più riconciliato con lei.
Con comparsa depositata in data 15.3.2025 si costituiva in giudizio aderendo CP_1 alle domande di divorzio ed assegnazione della casa coniugale in suo favore, ma chiedendo, altresì, di porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei Parte_1 figli nella misura mensile di euro 3.000,00 complessivi, oltre al 100% delle spese straordinarie necessarie universitarie e di specializzazione post universitarie e l'80% delle spese straordinarie di altro genere.
All'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. tenutasi in data 17.4.2024, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo invece il giudizio proseguire per le ulteriori statuizioni.
Le parti precisavano dunque le conclusioni, e la causa – acquisiti i documenti offerti in produzione
- veniva rimessa al Collegio.
Indi, con sentenza n. 987/2024, pubblicata il 22.4.2024, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, formulava la seguente proposta conciliativa:
1) Assegnazione della casa familiare sita in Siracusa, viale Epipoli n.67, a . CP_1
2) obbligo di di contribuire al mantenimento dei figli versando direttamente a Parte_1 ciascuno di essi, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro € 1.250,00 mensili (per un complessivo esborso di 2.500,00 euro mensili), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data dall'accordo.
3) obbligo del di provvedere al pagamento del 70% delle spese straordinarie da Parte_1 sostenere per i figli, in esse ricomprese quelle di iscrizione universitaria ed escluse quelle per
l'alloggio fuori sede siccome coperte dall'assegno ordinario, da individuarsi per il resto in base alle Linee Guida adottate dal Tribunale di Siracusa, residuando il restante 30% a carico di CP_1
.
[...]
4) rinuncia ad ogni altra domanda
5) spese compensate.
All'udienza successiva del 7.10.2025 i difensori delle parti dichiaravano di accettare la proposta pagina 2 di 4 conciliativa formulata dal Giudice, chiedendo concordemente la revoca dell'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento del figlio , avendo nelle more raggiunto Pt_1 Per_1
l'indipendenza economica.
Indi, con ordinanza riservata resa in pari data, il Giudice delegato riformulava la proposta conciliativa alla luce della sopravvenuta autonomia economica del figlio come di seguito Per_1 indicato:
1) Assegnazione della casa familiare sita in Siracusa, viale Epipoli n.67, a . CP_1
2) obbligo di di contribuire al mantenimento del figlio versando Parte_1 Per_2 direttamente allo stesso, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 1.250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data dell'accordo; revoca del mantenimento previsto per con decorrenza dal 27.10.2025 Per_1
(data di decorrenza del contratto a tempo indeterminato);
3) obbligo del di provvedere al pagamento del 70% delle spese straordinarie da Parte_1 sostenere per il figlio, in esse ricomprese quelle di iscrizione universitaria ed escluse quelle per
l'alloggio fuori sede siccome coperte dall'assegno ordinario, da individuarsi per il resto in base alle Linee Guida adottate dal Tribunale di Siracusa, residuando il restante 30% a carico di CP_1
; con la precisazione che il 70% delle spese straordinarie che il è tenuto a versare per
[...] Pt_1 il figlio include le spese di iscrizione universitaria e che invece sono coperte, in questo specifico caso, dall'ordinario assegno di mantenimento le spese di alloggio fuori sede e conseguenzialmente quelle relative alle utenze;
rimane fermo per tutto il resto il regime indicato dalle Linee Guida sulla determinazione di quelle che è la ripartizione tra spese ordinarie e straordinarie (v. ordinanza a chiarimento del 18.02.2025);
4) rinuncia ad ogni altra domanda
5) spese compensate.
All'udienza del 6.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti dichiaravano di aderire in toto alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 7.10.2025 e il
Giudice, preso atto, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, occorre rilevare che essendo già stata formulata la sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle sole questioni economiche e, in particolare, sul mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e sull'assegnazione della casa coniugale. Parte_1
In particolare, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
pagina 3 di 4 indipendente, non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'esito concordato del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, vista la sentenza non definitiva n. 987/2024, pubblicata il 22.4.2024, con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 8.9.1994 nel Comune di Siracusa tra e , provvede in Parte_1 CP_1 conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto;
Nulla sulle spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4