TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 30/10/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1175/2022
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Benedetta
AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1175/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso CP_1 il suo studio sito in Genova, Piazza Cattaneo n. 26/11, come da costituzione di nuovo avvocato depositata in data 21.03.2024
- parte attrice –
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 CP_1 del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genova, Piazza
Cattaneo n. 26/11, giusta procura in atti
- parte attrice - contro in persona del suo Presidente pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Cristofanelli del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trento, via Filippo Serafini n. 9, giusta procura in atti
- parte convenuta -
in punto: risarcimento danni – responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 14 causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dal procuratore di parte attrice: con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. depositate telematicamente in data 02.07.2025: “Piaccia al
Tribunale ecc.mo, contrariis reiectis, nel merito:
1) accertare che il sinistro occorso ai sig.ri e in data 05/08/21, CP_1 CP_2 meglio descritto in narrativa, è attribuibile alla esclusiva responsabilità dell'ente responsabile della gestione e manutenzione della pista ciclabile nel tratto in cui si è verificato il sinistro e cioè la;
CP_3 Controparte_3
2) conseguentemente condannare l'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore e dal figlio in ragione del sinistro di cui è causa, biologici, da stress CP_2 postraumatico, da vacanza rovinata, nella misura indicata nel presente atto o in quella maggiore o minore da determinarsi nel presente giudizio, anche in via equitativa, e tutti gli ulteriori danni e spese sostenute, meglio descritti nella narrativa del presente atto, con riserva di ulteriormente integrare e specificare le singole voci di danno.
3) Con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, richiamato tutte le istanze formulate negli atti difensivi, nessuna esclusa, si insta:
A) per l'ammissione delle prove per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova premesse le parole “vero che”:
1. l'attraversamento del torrente Rienza nel punto in cui è avvenuto il sinistro è un passaggio obbligato della pista ciclabile per coloro che la percorrono in direzione IA e non esistono percorsi ciclabili alternativi salvo tornare sulla strada provinciale.
2. il 5 agosto nelle ore pomeridiane la pista ciclabile Cortina – IA era aperta e frequentata da numerosi ciclisti.
3. Il livello dell'acqua rispetto alla superficie del ponte era di circa 15 cm e scorreva a velocità moderata.
4. L'acqua che scorreva sul ponte non consentiva di vederne la struttura, e neppure la sagoma sotto il livello dell'acqua; tantomeno era visibile la canalizzazione dell'acqua sotto il ponte, come da foto prodotte sub all n. 1 e 26 che si mostrano al teste (all 1 e 26)
pagina 2 di 14
5. In prossimità dell'attraversamento taluni scendevano dalla bicicletta attraversando il fiume a piedi;
6. il sig. attraversava il ponte in sella alla propria bicicletta;
non appena terminato CP_1
l'attraversamento si udivano le urla di una sig.ra francese il cui figlio con annessa bicicletta era scomparso nell'acqua, rimanendole lo zaino in mano nel tentativo di trattenerlo.
7. il sig. tornava sui propri passi, dirigendosi verso il punto nel quale si trovavano altre CP_1 persone intente nella ricerca del bimbo, ed in quel frangente metteva un piede fuori dal ponte ed in pochi istanti veniva trascinato dalla corrente, dopo essere rimasto alcuni istanti aggrappato al bordo del ponte ed alle mani del figlio.
8. il figlio nel cercare di trattenere il padre, perdeva l'appoggio del ponte, venendo CP_2 trascinato via a sua volta.
9. Il sig. ed il figlio sono stati aiutati ad uscire dal fiume da alcune persone che CP_1 CP_2 dalla riva hanno proteso dei rami ai quali aggrapparsi.
10. i presenti prestavano assistenza al sig. ed al figlio fornendo indumenti CP_1 CP_2 asciutti e contattavano il pronto soccorso e le forze dell'ordine.
11. il minore visto uscire da sotto il ponte dalle persone che si trovavano sulla Persona_1 sponda, veniva trascinato circa 100 m più a valle dalla corrente, prima di essere recuperato dalla madre con l'aiuto di altre persone intervenute.
12. il sinistro è avvenuto il primo giorno di vacanza;
il sig. è rimasto bloccato a letto per CP_1 la prima settimana e quindi in casa per l'intero periodo, deambulando per brevi tragitti con
l'ausilio delle stampelle. Non poteva guidare la vettura. La famiglia aveva portato cinque bicilette, racchette da tennis e attrezzatura da escursionismo, come sempre fatto in passato durante le vacanze in montagna.
13. Il figlio (anni 16), ha fatto rientro a Genova da solo, vista l'impossibilità di CP_2 dedicarsi a qualsivoglia attività all'aria aperta con i genitori.
14) La famiglia si è riunita in Sardegna nella seconda metà di Agosto, ove l'esponente ha continuato ad utilizzare le stampelle fino alla fine della vacanza, impedito anche a nuotare a causa della lesione del legamento.
15) Durante l'estate e nei mesi successivi al sinistro il sig. manifestava tensione, CP_1 turbamento dell'umore, irritabilità, dando luogo a frequenti ed accese discussioni con la moglie
pagina 3 di 14 ed il figlio, che hanno pregiudicando la serenità della vita familiare;
nei mesi successivi è ricorso all'assistenza psicoterapeutica.
16) vero che la famiglia il giorno del sinistro ha percorso una sola volta la pista ciclabile CP_1 da Cortina direzione IA, avendo programmato il rientro a Cortina, ove aveva lasciato la vettura, con il bus navetta.
17) vero che il ponte ad esondazione insistente sul torrente Grigno sulla pista ciclabile della
Valsugana viene chiuso in caso di piena del torrente con delle stanghe che ne impediscono
l'attraversamento.
Si indicano a testi sui capitoli 1-15 i sig.ri: Ema_1 Tes_1 Email_2 Tes_2
, , , Si
[...] Testimone_3 Tes_4 Email_3 Tes_5 Testimone_6 indicano a testi il sig. e sul cap. 16 ed sul cap. n. 17. Testimone_7 Tes_4 Testimone_8
Voglia altresì il Giudice:
a) ordinare alla convenuta di indicare se siano stati chiusi o meno dei tratti di ciclabile a seguito delle piene dei giorni precedenti il giorno 5 agosto 2021.
b) acquisire dalla Provincia di Trento e/o dalla Protezione Civile di Trento informazioni in ordine alla chiusura della pista ciclabile nella giornata del 5 agosto 2021 per ragioni di sicurezza nel tratto di propria competenza, come risulta dall'articolo del quotidiano l'Adige, prodotto in all. n. 8.
c) ordinare alla convenuta di indicare la ragione della presenza di un cartello “lavori in corso” posizionato prima dell'attraversamento del torrente Rienza direzione IA.
d) disporre idonea CTU atta ad accertare lo stato dei luoghi del sinistro, il posizionamento e la larghezza del ponte ove è avvenuto il sinistro, gli allestimenti presenti in altri tratti della pista ciclabile per garantire la sicurezza degli utenti lungo il percorso
e) disporre CTU medica sulle persone di e , per accertare l'entità ed CP_1 CP_2
i postumi delle lesioni fisiche e del trauma psicologico conseguenti il sinistro di cui è causa” precisate dal procuratore di parte convenuta: con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 02.07.2025: “Voglia
l'adito Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis:
pagina 4 di 14 nel merito, in via principale: per le ragioni esposte in narrativa rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande risarcitorie formulate dall'attore , in proprio e quale CP_1 esercente la potestà genitoriale sul minore . CP_2 nel merito, in via subordinata: per le ragioni esposte in narrativa, accertata la responsabilità esclusiva e/o comunque preponderante dell'attore ex art. 1227 co. 1 c.c., rigettare e/o comunque ridurre proporzionalmente all'accertanda concorrente responsabilità dell'attore il CP_1 risarcimento dei danni richiesti da entrambi gli attori a quanto rigorosamente provato in giudizio anche in considerazione del suddetto accertato concorso di colpa, con decurtazione degli eventuali indennizzi percepiti da parte attrice in forza di polizza assicurativa privata;
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di causa, diritti, onorari, rimborso spese generali CNPA ed IVA come per legge.
In via istruttoria: Si contesta la perizia medico legale prodotta da parte attrice prodotta sub doc
n. 17, in quanto redatta in assenza di contraddittorio e per espresso incarico della parte che ha inteso successivamente valersene in giudizio. Si contestano, altresì, per quanto contrari alle ragioni della deducente convenuta, i documenti prodotti ex adverso.
Si chiede di essere ammessi all'interpello formale dell'attore e per testi, da CP_1 abilitarsi pure a prova contraria, sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 05.08.2021 il sig. percorreva una prima volta la pista ciclabile CP_1 che da Cortina va a IA con direzione IA, a bordo della propria bicicletta ed in compagnia della moglie e del figlio;
Tes_4 CP_2
2) Vero che giunto in prossimità della discesa che caratterizza la pista ciclabile come dalle fotografie che si mostra al teste (doc. 2-3-4-5 prodotte), la pista ciclabile Cortina-IA incrocia il tragitto del torrente Rienza;
3) Vero che il ponte che permette ai ciclisti di attraversare il torrente Rienza è costituito da assi di legno mentre il tracciato della pista ciclabile nelle vicinanze del ponte è composto da terriccio parzialmente battuto e blocchi di roccia, come da fotografia che si mostra al teste (doc. n. 3 prodotta);
4) Vero che in data 05.08.2021 il ponte che attraversa il torrente Rienza era ricoperto dall'acqua del torrente stesso, alta 15 cm sopra il piano calpestabile;
pagina 5 di 14 5) Vero che in data 05.08.2021 la presenza del ponte era visibile e percepibile sotto l'acqua dai ciclisti e dai pedoni in transito lungo la ciclabile;
6) Vero che in data 05.08.2021 la presenza del doppio avvallamento ai lati del ponte che attraversa il torrente Rienza, era percepibile e/o visibile ai ciclisti ed ai pedoni in transito;
7) Vero che il sig. attraversava il ponte a bordo della propria bicicletta;
CP_1
8) Vero che, una volta attraversato il ponte, il sig. si fermava al limite dello stesso perché CP_1 sentiva le grida degli altri ciclisti presenti sul posto che dicevano che un bambino era caduto in acqua;
9) Vero che il sig. si toglieva le scarpe e decideva di raggiungere le persone CP_1 presenti a metà dell'attraversamento del ponte;
10) Vero che il sig. appoggiava un piede in un avvallamento in prossimità del punto CP_1 in cui era scomparso il bambino;
11) Vero che il sig. scendeva nell'acqua del torrente nel punto ove era stata CP_1 segnalata la caduta del bambino;
12) Vero che il figlio si lanciava a sua volta in acqua per aiutare il padre;
CP_2
13) Vero che il torrente Rienza poteva essere attraversato, a piedi ed in bicicletta, percorrendo la ciclabile della Val Pusteria, anche in altri punti rispetto a quello in cui si è verificato il sinistro;
14) Vero che l'attraversamento del torrente Rienza era garantito in sicurezza in altri punti, visibili e segnalati ai ciclisti in transito sulla ciclabile, rispetto al ponte ove è occorso il sinistro.
Si indicano quali testi: , Car. e Tes_9 Email_4 Controparte_4 [...]
in forza presso la Stazione dei Carabinieri di IA;
, Persona_2 Testimone_2 residente in [...]; , Testimone_3 residente in [...];
Si formula istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. in ordine alle polizze assicurative private contro gli infortuni eventualmente in essere alla data del sinistro ed in favore dell'attore nonché eventuali quietanze di pagamento ottenute dal sig. a ristoro dei danni lamentati in CP_1 seguito al sinistro.
Non ci si oppone alla CTU medico legale sulla persona dell'attore e del figlio CP_1 [...]
, subordinata tuttavia all'accertamento, in punto an debeatur di profili di CP_2
pagina 6 di 14 responsabilità, anche parziale, a carico della convenuta Controparte_3
Si insiste affinché al nominando CTU venga posto espresso quesito in ordine alla
[...] congruità, pertinenza e necessità delle cure intraprese e delle spese esposte.
Si insiste nelle opposizioni all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate come da terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di data 08.11.2022”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Allegazioni delle parti e cenni processuali
Con atto di citazione del 30.03.2022, regolarmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la al fine di Controparte_3 accertare la responsabilità civile della stessa per i danni subiti a causa del sinistro occorso in data
05.08.2022 lungo la pista ciclabile Cortina-IA (BZ), nell'intersezione con il torrente di
Rienza.
In particolare, a sostegno delle proprie domande, i sig.ri e CP_1 CP_2 rispettivamente padre e figlio, hanno rappresentato di essere caduti nel torrente di Rienza, riportando danni patrimoniali e non patrimoniali, a causa della conformazione insidiosa del ponte di legno realizzato per garantire l'attraversamento tra le due sponde del fiume. Nello specifico, il sig. nell'intento di ricercare un bambino scomparso, avrebbe messo un piede in un CP_1 avvallamento, finendo nel torrente;
a sua volta, , nel soccorrere il padre, avrebbe perso CP_2
l'equilibrio, scivolando in acqua. Entrambi sarebbero poi stati trascinati via dalla corrente e proiettati oltre il salto di roccia.
Secondo la ricostruzione attorea la responsabilità extracontrattuale per l'infortunio andrebbe ascritta unicamente a parte convenuta, a causa della grave negligenza nella gestione e manutenzione della pista ciclabile.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.07.2022 si è costituita in giudizio la
[...]
rappresentando che l'incidente sarebbe riconducibile alla Controparte_3 responsabilità esclusiva degli attori, nonché concludendo per il rigetto delle domande attoree.
Con procura alle liti del 15.03.2024, depositata con nota del 21.03.2024 il sig. ha CP_1
pagina 7 di 14 sostituito il precedente difensore, assumendo la sua difesa personale (in proprio) e quella del figlio , nel frattempo diventato maggiorenne. CP_2
Con ordinanza del 01.09.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 20.11.2024, udienza poi rinviata al giorno
02.07.2025 e svoltasi in forma cartolare.
Con ordinanza del 09.07.2025, preso atto della richiesta avanzata da parte attrice, è stato assegnato il primo termine ex art. 190 c.p.c. con fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 30.10.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, co. 2 c.p.c.
2. Sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità Controparte_3
[...]
Le domande attoree sono infondate e vanno respinte per i motivi di seguito esposti.
Giova anzitutto premettere che parte attrice, seppure nei propri scritti difensivi non abbia mai ricondotto espressamente la responsabilità della all'art. Controparte_3
2051 c.c. e/o all'art. 2043 c.c., ha fondato le proprie argomentazioni sull'asserita grave negligenza della controparte nella gestione e manutenzione della pista ciclabile, nonché sulla presenza di un'insidia/trabocchetto (pag. 6 e 7 citazione, pag. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2
c.p.c.). Se ne desume, quindi, in modo inequivocabile, come parte attrice abbia ricondotto la responsabilità di parte convenuta al regime speciale di cui all'art. 2051 c.c.
Come è ben noto, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità. Trattasi, nello specifico, di una responsabilità di tipo oggettivo, in quanto si fonda unicamente sul rapporto di custodia intercorrente tra la cosa dannosa e il soggetto che esercita un effettivo potere su di essa. Pertanto, affinché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (cfr. Cass. n. 9726/2013; Cass. n. 1769/2012).
In punto di onere probatorio la giurisprudenza è oramai pacifica nel ritenere che spetti all'attore provare, in modo rigoroso, la dinamica del fatto, nonché la sussistenza del nesso causale, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai pagina 8 di 14 principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno, potendo anche sostanziarsi nella sola condotta incauta della vittima (cfr. Cass. n. 19960/2023;
Cass. n. 10188/2022).
Al riguardo si evidenzia che, con riferimento specifico al nesso di causalità, per consolidato principio giurisprudenziale “qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso” (cfr. Cass.
21212/2015). Di conseguenza, quando la cosa sia di per sé inerte e/o priva di intrinseca pericolosità (es. una strada, un tombino) l'attore dovrà fornire anche la prova della pericolosità obiettiva dello stato dei luoghi (cfr. Cass. n. 11023/2018; Cass. n. 11526/2017).
Orbene, in base alla documentazione dimessa in atti, deve ritenersi che il nesso di causalità intercorrente tra il ponte e le lesioni subite da parte attrice sia talora del tutto insussistente
(nell'ipotesi dell'attore , talaltra sia stato interrotto dal comportamento incauto CP_1 tenuto dall'attore (nell'ipotesi dell'attore . CP_2
In particolare, ciò si evince dalle seguenti circostanze:
- il sinistro che ha coinvolto i sig.ri e si è verificato il giorno CP_1 CP_2
05.08.2021, verso le ore 16:00 lunga la pista ciclabile Cortina-IA (BZ), nel tratto compreso tra il lago di Landro ed il lago di IA, nell'intersezione tra la pista ciclabile e il torrente di Rienza (circostanza incontestata e comunque confermata dallo stesso attore – pag. 1 atto di citazione);
- si trattava di un punto della pista ciclabile immerso nel bosco (cfr. doc. 26 e 35 di parte attrice);
- la famiglia proveniva da Cortina e stava andando in direzione IA (circostanza incontestata e comunque confermata dallo stesso attore – pag. 2 terza memoria di parte attrice);
- in un primo momento il sig. ha attraversato il ponte senza difficoltà, CP_1 rimanendo in attesa dei familiari sull'altra sponda (circostanza incontestata e confermata dallo stesso attore – pag. 2 atto di citazione);
pagina 9 di 14 - successivamente, allarmato da grida concitate di altri ciclisti per la caduta di un bambino nel torrente, è tornato indietro per cercare il minore (circostanza incontestata);
- si è tolto le scarpe (circostanza incontestata e confermata dall'attore stesso nel proprio atto introduttivo – pag. 2 atto di citazione);
- ha messo il piede in un avvallamento (circostanza confermata dallo stesso attore – pag. 2 atto di citazione);
- è, quindi, caduto in acqua ed è stato trascinato via dalla corrente (circostanza confermata dallo stesso attore – pag. 3 atto di citazione);
- il punto preciso ove il sig. è caduto in acqua è rappresentato da una “x CP_1 cerchiata” all'interno della fotografia n. 35, prodotta da parte attrice (cfr. doc. 35 memoria istruttoria n. III di parte attrice), che si trova a circa un metro dal ponte (circostanza incontestata e confermata dallo stesso attore – pag. 1 terza memoria istruttoria di parte attrice);
- il ponte era composto da una passerella di legno centrale e poi, ai lati, da terra battuta e pietra. Nello specifico, la sponda in direzione IA era formata solo da terra battuta, mentre la sponda in direzione Cortina presentava sia terra battuta che pietra (circostanza confermata dai doc. 26 e 35 di parte attrice e dal doc. 3 di parte convenuta);
- lungo la sponda del torrente, in direzione Cortina, era collocato un cartello stradale rettangolare a strisce oblique bianche e nere, utilizzato per segnalare “ostacoli, punti critici stradali che compongono restringimento della carreggiata o pericolo per la circolazione”
(circostanza incontestata e confermata dai doc. 26 C, 26 D e 28 di parte attrice e dai doc. 4 e 6 di parte convenuta);
- sulla sponda opposta, in direzione IA, vi era, invece, un cartello rappresentante lavori in corso (circostanza confermata dal doc. 26 B di parte attrice e dai doc. 3 e 4 di parte convenuta);
- il giorno dell'incidente il ponte era sommerso da 15 cm di acqua (circostanza incontestata e confermata dallo stesso attore – pag. 2 dell'atto di citazione);
- sul ponte il deflusso dell'acqua era uniforme e regolare (circostanza incontestata e confermata dallo stesso attore nell'atto di citazione – pag. 2);
- il torrente era calmo a monte;
poi si increspava progressivamente a valle, seguendo la direzione della corrente, fino creare una cascata a valle (circostanza confermata dai doc. 26 B, 26
pagina 10 di 14 C, 26 D e 26 E di parte attrice e doc. 2, 4, 5 e 6 di parte convenuta).
In base alla ricostruzione della dinamica dell'incidente è emerso chiaramente che la famiglia quel giorno, stava percorrendo la pista ciclabile in direzione IA. CP_1
Con riferimento specifico al sig. si evidenzia quanto segue. CP_1
Egli si trovava in testa e, dopo aver attraversato senza difficoltà la passerella con la bicicletta, è tornato indietro, allarmato dalle grida di altre persone per la scomparsa nelle acque del torrente di un bambino.
Se ne desume, pertanto, che
− l'attore ha attraversato in un primo momento il ponte di legno senza particolari difficoltà, circostanza che va a suffragare la innocuità della sua conformazione;
− tornando indietro, non può che aver notato il cartello stradale indicante “pericoli/ostacoli”, essendo posto in un punto ben visibile. Il luogo ove il sig. risulta essere scivolato si CP_1 trovava, infatti, sulla sponda opposta rispetto alla direzione di provenienza originaria (sponda in direzione Cortina). Tale circostanza si evince dalle fotografie allegate delle parti (cfr. doc. 26 e
35 di parte attrice e doc. 3 di parte convenuta), ove si nota che nel punto di caduta la pavimentazione era composta da pietre.
Ne deriva, quindi, che l'attore ha deciso di avvicinarsi al torrente e di togliersi le scarpe, pur nella consapevolezza di correre un eventuale pericolo, spinto dall'altruismo di ricercare il bambino scomparso.
Da un lato deve, infatti, tenersi conto che il minore scomparso era stato inghiottito poco prima dal torrente assieme alla sua bicicletta. Tale circostanza costituisce un chiaro indice che l'acqua, eccetto il tratto ove era collocata la passerella, fosse più profonda e che la corrente sottostante fosse alquanto forte.
In secondo luogo, il fondale, a causa della corrente e delle ingenti piogge dei giorni precedenti, non era visibile, di talché non potevano escludersi avvallamenti o insidie naturali ivi poste.
Di conseguenza, la circostanza che il sig. si sia tolto le scarpe e abbia messo il piede CP_1 scalzo all'interno del torrente, in un punto ove il fondale non era visibile, rende la sua condotta gravemente incauta.
Si evidenzia, infine, che il punto ove lo stesso è scivolato nel torrente si trovava a circa 1 metro di distanza dal ponte. Pertanto, non è possibile ravvisare il nesso di causa tra il bene posto in pagina 11 di 14 custodia e le lesioni subite, non potendosi ricondurre al ponte la causa della caduta. A ben vedere, anche qualora la Comunità comprensoriale si fosse attivata per far CP_3 installare parapetti o barriere architettoniche protettive lungo la passerella, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, trovandosi l'avvallamento in luogo diverso rispetto al ponte, ove le barriere comunque non lo avrebbero potuto proteggere in alcun modo.
Per quanto concerne, invece, il figlio , la dinamica risulta incerta. Parte attrice ha CP_2 rappresentato che il ragazzo, trovandosi sul ponte di legno, nell'intento di soccorrere il padre,
“tirandolo con forza per entrambe le braccia senza riuscire tuttavia a contrastare la forza della corrente, che inghiottiva il padre trascinandolo sotto il ponte”, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo in acqua (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione). Di contro, parte convenuta ha allegato che il minore si sarebbe “lanciato in acqua” al fine di dare una mano al genitore (cfr. cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta - doc. 1 parte convenuta).
A prescindere dalla concreta ricostruzione della dinamica, entrambe le versioni conducono allo stesso epilogo. Nel secondo caso la volontarietà del gesto sarebbe di per sé idonea ad interrompere il nesso tra il bene sottoposto a custodia e le lesioni subite.
Un diverso ragionamento deve, invece, compiersi laddove si sposi la dinamica prospettata da parte attrice. In questo caso , nell'intento di soccorrere il padre, deve aver cercato di far CP_2 perno coi piedi sul ponte, sfruttando la circostanza che la pavimentazione fosse piatta, omogenea e rialzata rispetto agli altri punti del torrente. Trattandosi di superficie ricoperta dall'acqua di soli
15 cm (altezza scarpe o caviglia) non può che essersi reso conto che la profondità dell'acqua, ove si trovava lui, era diversa rispetto al punto ove si trovava il padre - immerso nell'acqua e aggrappato per pochi secondi con le mani al ponte. La caduta non è stata, quindi, provocata dalla conformazione del ponte, bensì dalla forza della corrente unita al peso del padre e alla gravità. Si deve, infatti, tenere conto che , all'epoca dei fatti sedicenne, ha cercato di tirare fuori CP_2 dall'acqua un uomo adulto vestito, immerso col corpo in acqua, che veniva trascinato con forza dalla corrente. Anche qualora il ponte non fosse stato ricoperto d'acqua, il ragazzo non sarebbe comunque riuscito a tirare su il padre, contrastando la forza di gravità e la corrente, senza rischiare di cadere o scivolare. La presenza di parapetti o barriere lo avrebbe semmai costretto a sporgersi con il corpo oltre il parapetto per prendere il padre, con il risultato che avrebbe rischiato ugualmente di sbilanciarsi verso l'esterno e cadere in acqua. La sua condotta, animata pagina 12 di 14 dalla volontà altruistica di soccorrere il padre, deve però ritenersi incauta e non prevedibile.
Tutto ciò a prescindere, peraltro, da quanto emerso dalla relazione dei carabinieri ove i sig.ri e si sarebbero addirittura “lanciati in acqua” (doc. 5 dell'atto di CP_1 CP_2 citazione e doc. 1 della comparsa di costituzione e risposta).
Di conseguenza, nel caso di specie, il nesso di causa non sussiste ( o comunque la CP_1 condotta posta in essere da parte attrice è risultata idonea a recidere il nesso ( . CP_2
Ma anche qualora si volesse condividere la tesi attorea secondo cui che il ponte si presentava come obiettivamente pericoloso, comunque le domande di parte attrice andrebbero respinte.
La responsabilità del custode va, infatti, in ogni caso va esclusa se si accerta “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso” (cfr.
Cass. n. 287/2015; Cass. n. 6425/2015).
Orbene, dalla documentazione fotografica dimessa dalle parti (doc. 26B, 26C, 26D e 26E e di parte attrice e doc. 2, 4, 5, e 6 di parte convenuta) si evince che il ponte era visibile, seppure sommerso dall'acqua: l'acqua, nel punto ove era presente la passerella, era più scura e il suo deflusso era uniforme e regolare;
il torrente era calmo a monte e poi si increspava progressivamente a valle, seguendo la direzione della corrente, fino creare una cascata a valle.
Peraltro, per ammissione di parte attrice l'acqua era alta solo 15 cm, ossia circa ad altezza scarpa/caviglie e il sig. ha attraversato il ponte senza difficoltà la prima volta. CP_1
Dal momento che il ponte era visibile e/o la sua presenza era percepibile e il pericolo era stato peraltro anche segnalato (c'era un cartello apposito in direzione Cortina), si deve concludere che il sinistro non si sarebbe verificato se gli attori non avessero tenuto comportamenti incauti.
Alla luce di quanto premesso, deve quindi escludersi la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. per i fatti occorsi ai sig.ri e CP_1 CP_2
Trattandosi di circostanze emerse ictu oculi, si è ritenuto superfluo assumere le prove orali richieste dalle parti, nonché disporre la CTU medico-legale.
pagina 13 di 14 Per il principio della ragione più liquida, “che (…) consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c. con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. n. 12002/2014), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
3. Sulla liquidazione delle spese di lite
Ancorché non si ravvisi, nel caso di specie, alcuna responsabilità di parte convenuta, si ritiene che il gesto altruistico di parte attrice giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite
(tra le altre Cass. n. 2081/2025; Cass. n. 21435/2024). Entrambi gli attori hanno, infatti, deciso di mettere in pericolo la propria vita, pur di salvare un'altra persona. Trattandosi di condotte ispirate al principio di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 2 Cost., che dimostrano un forte senso civico di appartenenza alla comunità sociale, meritano un certo grado di riconoscimento.
Tenuto conto delle peculiarità specifiche che connotano la fattispecie trattata, sono, quindi, integrate le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c., così come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree;
2) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bolzano, il 30.10.2025.
Il Giudice
Benedetta AR
(firma digitale)
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 1175/2022
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Benedetta
AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1175/2022 promossa da:
nato a [...] il [...], difeso in proprio, elettivamente domiciliato presso CP_1 il suo studio sito in Genova, Piazza Cattaneo n. 26/11, come da costituzione di nuovo avvocato depositata in data 21.03.2024
- parte attrice –
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 CP_1 del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Genova, Piazza
Cattaneo n. 26/11, giusta procura in atti
- parte attrice - contro in persona del suo Presidente pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Cristofanelli del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trento, via Filippo Serafini n. 9, giusta procura in atti
- parte convenuta -
in punto: risarcimento danni – responsabilità extracontrattuale pagina 1 di 14 causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
precisate dal procuratore di parte attrice: con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. depositate telematicamente in data 02.07.2025: “Piaccia al
Tribunale ecc.mo, contrariis reiectis, nel merito:
1) accertare che il sinistro occorso ai sig.ri e in data 05/08/21, CP_1 CP_2 meglio descritto in narrativa, è attribuibile alla esclusiva responsabilità dell'ente responsabile della gestione e manutenzione della pista ciclabile nel tratto in cui si è verificato il sinistro e cioè la;
CP_3 Controparte_3
2) conseguentemente condannare l'Ente convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore e dal figlio in ragione del sinistro di cui è causa, biologici, da stress CP_2 postraumatico, da vacanza rovinata, nella misura indicata nel presente atto o in quella maggiore o minore da determinarsi nel presente giudizio, anche in via equitativa, e tutti gli ulteriori danni e spese sostenute, meglio descritti nella narrativa del presente atto, con riserva di ulteriormente integrare e specificare le singole voci di danno.
3) Con vittoria delle spese di lite.
In via istruttoria, richiamato tutte le istanze formulate negli atti difensivi, nessuna esclusa, si insta:
A) per l'ammissione delle prove per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova premesse le parole “vero che”:
1. l'attraversamento del torrente Rienza nel punto in cui è avvenuto il sinistro è un passaggio obbligato della pista ciclabile per coloro che la percorrono in direzione IA e non esistono percorsi ciclabili alternativi salvo tornare sulla strada provinciale.
2. il 5 agosto nelle ore pomeridiane la pista ciclabile Cortina – IA era aperta e frequentata da numerosi ciclisti.
3. Il livello dell'acqua rispetto alla superficie del ponte era di circa 15 cm e scorreva a velocità moderata.
4. L'acqua che scorreva sul ponte non consentiva di vederne la struttura, e neppure la sagoma sotto il livello dell'acqua; tantomeno era visibile la canalizzazione dell'acqua sotto il ponte, come da foto prodotte sub all n. 1 e 26 che si mostrano al teste (all 1 e 26)
pagina 2 di 14
5. In prossimità dell'attraversamento taluni scendevano dalla bicicletta attraversando il fiume a piedi;
6. il sig. attraversava il ponte in sella alla propria bicicletta;
non appena terminato CP_1
l'attraversamento si udivano le urla di una sig.ra francese il cui figlio con annessa bicicletta era scomparso nell'acqua, rimanendole lo zaino in mano nel tentativo di trattenerlo.
7. il sig. tornava sui propri passi, dirigendosi verso il punto nel quale si trovavano altre CP_1 persone intente nella ricerca del bimbo, ed in quel frangente metteva un piede fuori dal ponte ed in pochi istanti veniva trascinato dalla corrente, dopo essere rimasto alcuni istanti aggrappato al bordo del ponte ed alle mani del figlio.
8. il figlio nel cercare di trattenere il padre, perdeva l'appoggio del ponte, venendo CP_2 trascinato via a sua volta.
9. Il sig. ed il figlio sono stati aiutati ad uscire dal fiume da alcune persone che CP_1 CP_2 dalla riva hanno proteso dei rami ai quali aggrapparsi.
10. i presenti prestavano assistenza al sig. ed al figlio fornendo indumenti CP_1 CP_2 asciutti e contattavano il pronto soccorso e le forze dell'ordine.
11. il minore visto uscire da sotto il ponte dalle persone che si trovavano sulla Persona_1 sponda, veniva trascinato circa 100 m più a valle dalla corrente, prima di essere recuperato dalla madre con l'aiuto di altre persone intervenute.
12. il sinistro è avvenuto il primo giorno di vacanza;
il sig. è rimasto bloccato a letto per CP_1 la prima settimana e quindi in casa per l'intero periodo, deambulando per brevi tragitti con
l'ausilio delle stampelle. Non poteva guidare la vettura. La famiglia aveva portato cinque bicilette, racchette da tennis e attrezzatura da escursionismo, come sempre fatto in passato durante le vacanze in montagna.
13. Il figlio (anni 16), ha fatto rientro a Genova da solo, vista l'impossibilità di CP_2 dedicarsi a qualsivoglia attività all'aria aperta con i genitori.
14) La famiglia si è riunita in Sardegna nella seconda metà di Agosto, ove l'esponente ha continuato ad utilizzare le stampelle fino alla fine della vacanza, impedito anche a nuotare a causa della lesione del legamento.
15) Durante l'estate e nei mesi successivi al sinistro il sig. manifestava tensione, CP_1 turbamento dell'umore, irritabilità, dando luogo a frequenti ed accese discussioni con la moglie
pagina 3 di 14 ed il figlio, che hanno pregiudicando la serenità della vita familiare;
nei mesi successivi è ricorso all'assistenza psicoterapeutica.
16) vero che la famiglia il giorno del sinistro ha percorso una sola volta la pista ciclabile CP_1 da Cortina direzione IA, avendo programmato il rientro a Cortina, ove aveva lasciato la vettura, con il bus navetta.
17) vero che il ponte ad esondazione insistente sul torrente Grigno sulla pista ciclabile della
Valsugana viene chiuso in caso di piena del torrente con delle stanghe che ne impediscono
l'attraversamento.
Si indicano a testi sui capitoli 1-15 i sig.ri: Ema_1 Tes_1 Email_2 Tes_2
, , , Si
[...] Testimone_3 Tes_4 Email_3 Tes_5 Testimone_6 indicano a testi il sig. e sul cap. 16 ed sul cap. n. 17. Testimone_7 Tes_4 Testimone_8
Voglia altresì il Giudice:
a) ordinare alla convenuta di indicare se siano stati chiusi o meno dei tratti di ciclabile a seguito delle piene dei giorni precedenti il giorno 5 agosto 2021.
b) acquisire dalla Provincia di Trento e/o dalla Protezione Civile di Trento informazioni in ordine alla chiusura della pista ciclabile nella giornata del 5 agosto 2021 per ragioni di sicurezza nel tratto di propria competenza, come risulta dall'articolo del quotidiano l'Adige, prodotto in all. n. 8.
c) ordinare alla convenuta di indicare la ragione della presenza di un cartello “lavori in corso” posizionato prima dell'attraversamento del torrente Rienza direzione IA.
d) disporre idonea CTU atta ad accertare lo stato dei luoghi del sinistro, il posizionamento e la larghezza del ponte ove è avvenuto il sinistro, gli allestimenti presenti in altri tratti della pista ciclabile per garantire la sicurezza degli utenti lungo il percorso
e) disporre CTU medica sulle persone di e , per accertare l'entità ed CP_1 CP_2
i postumi delle lesioni fisiche e del trauma psicologico conseguenti il sinistro di cui è causa” precisate dal procuratore di parte convenuta: con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in data 02.07.2025: “Voglia
l'adito Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis:
pagina 4 di 14 nel merito, in via principale: per le ragioni esposte in narrativa rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande risarcitorie formulate dall'attore , in proprio e quale CP_1 esercente la potestà genitoriale sul minore . CP_2 nel merito, in via subordinata: per le ragioni esposte in narrativa, accertata la responsabilità esclusiva e/o comunque preponderante dell'attore ex art. 1227 co. 1 c.c., rigettare e/o comunque ridurre proporzionalmente all'accertanda concorrente responsabilità dell'attore il CP_1 risarcimento dei danni richiesti da entrambi gli attori a quanto rigorosamente provato in giudizio anche in considerazione del suddetto accertato concorso di colpa, con decurtazione degli eventuali indennizzi percepiti da parte attrice in forza di polizza assicurativa privata;
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di causa, diritti, onorari, rimborso spese generali CNPA ed IVA come per legge.
In via istruttoria: Si contesta la perizia medico legale prodotta da parte attrice prodotta sub doc
n. 17, in quanto redatta in assenza di contraddittorio e per espresso incarico della parte che ha inteso successivamente valersene in giudizio. Si contestano, altresì, per quanto contrari alle ragioni della deducente convenuta, i documenti prodotti ex adverso.
Si chiede di essere ammessi all'interpello formale dell'attore e per testi, da CP_1 abilitarsi pure a prova contraria, sulle seguenti circostanze:
1) Vero che in data 05.08.2021 il sig. percorreva una prima volta la pista ciclabile CP_1 che da Cortina va a IA con direzione IA, a bordo della propria bicicletta ed in compagnia della moglie e del figlio;
Tes_4 CP_2
2) Vero che giunto in prossimità della discesa che caratterizza la pista ciclabile come dalle fotografie che si mostra al teste (doc. 2-3-4-5 prodotte), la pista ciclabile Cortina-IA incrocia il tragitto del torrente Rienza;
3) Vero che il ponte che permette ai ciclisti di attraversare il torrente Rienza è costituito da assi di legno mentre il tracciato della pista ciclabile nelle vicinanze del ponte è composto da terriccio parzialmente battuto e blocchi di roccia, come da fotografia che si mostra al teste (doc. n. 3 prodotta);
4) Vero che in data 05.08.2021 il ponte che attraversa il torrente Rienza era ricoperto dall'acqua del torrente stesso, alta 15 cm sopra il piano calpestabile;
pagina 5 di 14 5) Vero che in data 05.08.2021 la presenza del ponte era visibile e percepibile sotto l'acqua dai ciclisti e dai pedoni in transito lungo la ciclabile;
6) Vero che in data 05.08.2021 la presenza del doppio avvallamento ai lati del ponte che attraversa il torrente Rienza, era percepibile e/o visibile ai ciclisti ed ai pedoni in transito;
7) Vero che il sig. attraversava il ponte a bordo della propria bicicletta;
CP_1
8) Vero che, una volta attraversato il ponte, il sig. si fermava al limite dello stesso perché CP_1 sentiva le grida degli altri ciclisti presenti sul posto che dicevano che un bambino era caduto in acqua;
9) Vero che il sig. si toglieva le scarpe e decideva di raggiungere le persone CP_1 presenti a metà dell'attraversamento del ponte;
10) Vero che il sig. appoggiava un piede in un avvallamento in prossimità del punto CP_1 in cui era scomparso il bambino;
11) Vero che il sig. scendeva nell'acqua del torrente nel punto ove era stata CP_1 segnalata la caduta del bambino;
12) Vero che il figlio si lanciava a sua volta in acqua per aiutare il padre;
CP_2
13) Vero che il torrente Rienza poteva essere attraversato, a piedi ed in bicicletta, percorrendo la ciclabile della Val Pusteria, anche in altri punti rispetto a quello in cui si è verificato il sinistro;
14) Vero che l'attraversamento del torrente Rienza era garantito in sicurezza in altri punti, visibili e segnalati ai ciclisti in transito sulla ciclabile, rispetto al ponte ove è occorso il sinistro.
Si indicano quali testi: , Car. e Tes_9 Email_4 Controparte_4 [...]
in forza presso la Stazione dei Carabinieri di IA;
, Persona_2 Testimone_2 residente in [...]; , Testimone_3 residente in [...];
Si formula istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. in ordine alle polizze assicurative private contro gli infortuni eventualmente in essere alla data del sinistro ed in favore dell'attore nonché eventuali quietanze di pagamento ottenute dal sig. a ristoro dei danni lamentati in CP_1 seguito al sinistro.
Non ci si oppone alla CTU medico legale sulla persona dell'attore e del figlio CP_1 [...]
, subordinata tuttavia all'accertamento, in punto an debeatur di profili di CP_2
pagina 6 di 14 responsabilità, anche parziale, a carico della convenuta Controparte_3
Si insiste affinché al nominando CTU venga posto espresso quesito in ordine alla
[...] congruità, pertinenza e necessità delle cure intraprese e delle spese esposte.
Si insiste nelle opposizioni all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate come da terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. di data 08.11.2022”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Allegazioni delle parti e cenni processuali
Con atto di citazione del 30.03.2022, regolarmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la al fine di Controparte_3 accertare la responsabilità civile della stessa per i danni subiti a causa del sinistro occorso in data
05.08.2022 lungo la pista ciclabile Cortina-IA (BZ), nell'intersezione con il torrente di
Rienza.
In particolare, a sostegno delle proprie domande, i sig.ri e CP_1 CP_2 rispettivamente padre e figlio, hanno rappresentato di essere caduti nel torrente di Rienza, riportando danni patrimoniali e non patrimoniali, a causa della conformazione insidiosa del ponte di legno realizzato per garantire l'attraversamento tra le due sponde del fiume. Nello specifico, il sig. nell'intento di ricercare un bambino scomparso, avrebbe messo un piede in un CP_1 avvallamento, finendo nel torrente;
a sua volta, , nel soccorrere il padre, avrebbe perso CP_2
l'equilibrio, scivolando in acqua. Entrambi sarebbero poi stati trascinati via dalla corrente e proiettati oltre il salto di roccia.
Secondo la ricostruzione attorea la responsabilità extracontrattuale per l'infortunio andrebbe ascritta unicamente a parte convenuta, a causa della grave negligenza nella gestione e manutenzione della pista ciclabile.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.07.2022 si è costituita in giudizio la
[...]
rappresentando che l'incidente sarebbe riconducibile alla Controparte_3 responsabilità esclusiva degli attori, nonché concludendo per il rigetto delle domande attoree.
Con procura alle liti del 15.03.2024, depositata con nota del 21.03.2024 il sig. ha CP_1
pagina 7 di 14 sostituito il precedente difensore, assumendo la sua difesa personale (in proprio) e quella del figlio , nel frattempo diventato maggiorenne. CP_2
Con ordinanza del 01.09.2023, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni per il giorno 20.11.2024, udienza poi rinviata al giorno
02.07.2025 e svoltasi in forma cartolare.
Con ordinanza del 09.07.2025, preso atto della richiesta avanzata da parte attrice, è stato assegnato il primo termine ex art. 190 c.p.c. con fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 30.10.2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, co. 2 c.p.c.
2. Sulla responsabilità extracontrattuale della Comunità Controparte_3
[...]
Le domande attoree sono infondate e vanno respinte per i motivi di seguito esposti.
Giova anzitutto premettere che parte attrice, seppure nei propri scritti difensivi non abbia mai ricondotto espressamente la responsabilità della all'art. Controparte_3
2051 c.c. e/o all'art. 2043 c.c., ha fondato le proprie argomentazioni sull'asserita grave negligenza della controparte nella gestione e manutenzione della pista ciclabile, nonché sulla presenza di un'insidia/trabocchetto (pag. 6 e 7 citazione, pag. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2
c.p.c.). Se ne desume, quindi, in modo inequivocabile, come parte attrice abbia ricondotto la responsabilità di parte convenuta al regime speciale di cui all'art. 2051 c.c.
Come è ben noto, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità. Trattasi, nello specifico, di una responsabilità di tipo oggettivo, in quanto si fonda unicamente sul rapporto di custodia intercorrente tra la cosa dannosa e il soggetto che esercita un effettivo potere su di essa. Pertanto, affinché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (cfr. Cass. n. 9726/2013; Cass. n. 1769/2012).
In punto di onere probatorio la giurisprudenza è oramai pacifica nel ritenere che spetti all'attore provare, in modo rigoroso, la dinamica del fatto, nonché la sussistenza del nesso causale, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai pagina 8 di 14 principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno, potendo anche sostanziarsi nella sola condotta incauta della vittima (cfr. Cass. n. 19960/2023;
Cass. n. 10188/2022).
Al riguardo si evidenzia che, con riferimento specifico al nesso di causalità, per consolidato principio giurisprudenziale “qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso” (cfr. Cass.
21212/2015). Di conseguenza, quando la cosa sia di per sé inerte e/o priva di intrinseca pericolosità (es. una strada, un tombino) l'attore dovrà fornire anche la prova della pericolosità obiettiva dello stato dei luoghi (cfr. Cass. n. 11023/2018; Cass. n. 11526/2017).
Orbene, in base alla documentazione dimessa in atti, deve ritenersi che il nesso di causalità intercorrente tra il ponte e le lesioni subite da parte attrice sia talora del tutto insussistente
(nell'ipotesi dell'attore , talaltra sia stato interrotto dal comportamento incauto CP_1 tenuto dall'attore (nell'ipotesi dell'attore . CP_2
In particolare, ciò si evince dalle seguenti circostanze:
- il sinistro che ha coinvolto i sig.ri e si è verificato il giorno CP_1 CP_2
05.08.2021, verso le ore 16:00 lunga la pista ciclabile Cortina-IA (BZ), nel tratto compreso tra il lago di Landro ed il lago di IA, nell'intersezione tra la pista ciclabile e il torrente di Rienza (circostanza incontestata e comunque confermata dallo stesso attore – pag. 1 atto di citazione);
- si trattava di un punto della pista ciclabile immerso nel bosco (cfr. doc. 26 e 35 di parte attrice);
- la famiglia proveniva da Cortina e stava andando in direzione IA (circostanza incontestata e comunque confermata dallo stesso attore – pag. 2 terza memoria di parte attrice);
- in un primo momento il sig. ha attraversato il ponte senza difficoltà, CP_1 rimanendo in attesa dei familiari sull'altra sponda (circostanza incontestata e confermata dallo stesso attore – pag. 2 atto di citazione);
pagina 9 di 14 - successivamente, allarmato da grida concitate di altri ciclisti per la caduta di un bambino nel torrente, è tornato indietro per cercare il minore (circostanza incontestata);
- si è tolto le scarpe (circostanza incontestata e confermata dall'attore stesso nel proprio atto introduttivo – pag. 2 atto di citazione);
- ha messo il piede in un avvallamento (circostanza confermata dallo stesso attore – pag. 2 atto di citazione);
- è, quindi, caduto in acqua ed è stato trascinato via dalla corrente (circostanza confermata dallo stesso attore – pag. 3 atto di citazione);
- il punto preciso ove il sig. è caduto in acqua è rappresentato da una “x CP_1 cerchiata” all'interno della fotografia n. 35, prodotta da parte attrice (cfr. doc. 35 memoria istruttoria n. III di parte attrice), che si trova a circa un metro dal ponte (circostanza incontestata e confermata dallo stesso attore – pag. 1 terza memoria istruttoria di parte attrice);
- il ponte era composto da una passerella di legno centrale e poi, ai lati, da terra battuta e pietra. Nello specifico, la sponda in direzione IA era formata solo da terra battuta, mentre la sponda in direzione Cortina presentava sia terra battuta che pietra (circostanza confermata dai doc. 26 e 35 di parte attrice e dal doc. 3 di parte convenuta);
- lungo la sponda del torrente, in direzione Cortina, era collocato un cartello stradale rettangolare a strisce oblique bianche e nere, utilizzato per segnalare “ostacoli, punti critici stradali che compongono restringimento della carreggiata o pericolo per la circolazione”
(circostanza incontestata e confermata dai doc. 26 C, 26 D e 28 di parte attrice e dai doc. 4 e 6 di parte convenuta);
- sulla sponda opposta, in direzione IA, vi era, invece, un cartello rappresentante lavori in corso (circostanza confermata dal doc. 26 B di parte attrice e dai doc. 3 e 4 di parte convenuta);
- il giorno dell'incidente il ponte era sommerso da 15 cm di acqua (circostanza incontestata e confermata dallo stesso attore – pag. 2 dell'atto di citazione);
- sul ponte il deflusso dell'acqua era uniforme e regolare (circostanza incontestata e confermata dallo stesso attore nell'atto di citazione – pag. 2);
- il torrente era calmo a monte;
poi si increspava progressivamente a valle, seguendo la direzione della corrente, fino creare una cascata a valle (circostanza confermata dai doc. 26 B, 26
pagina 10 di 14 C, 26 D e 26 E di parte attrice e doc. 2, 4, 5 e 6 di parte convenuta).
In base alla ricostruzione della dinamica dell'incidente è emerso chiaramente che la famiglia quel giorno, stava percorrendo la pista ciclabile in direzione IA. CP_1
Con riferimento specifico al sig. si evidenzia quanto segue. CP_1
Egli si trovava in testa e, dopo aver attraversato senza difficoltà la passerella con la bicicletta, è tornato indietro, allarmato dalle grida di altre persone per la scomparsa nelle acque del torrente di un bambino.
Se ne desume, pertanto, che
− l'attore ha attraversato in un primo momento il ponte di legno senza particolari difficoltà, circostanza che va a suffragare la innocuità della sua conformazione;
− tornando indietro, non può che aver notato il cartello stradale indicante “pericoli/ostacoli”, essendo posto in un punto ben visibile. Il luogo ove il sig. risulta essere scivolato si CP_1 trovava, infatti, sulla sponda opposta rispetto alla direzione di provenienza originaria (sponda in direzione Cortina). Tale circostanza si evince dalle fotografie allegate delle parti (cfr. doc. 26 e
35 di parte attrice e doc. 3 di parte convenuta), ove si nota che nel punto di caduta la pavimentazione era composta da pietre.
Ne deriva, quindi, che l'attore ha deciso di avvicinarsi al torrente e di togliersi le scarpe, pur nella consapevolezza di correre un eventuale pericolo, spinto dall'altruismo di ricercare il bambino scomparso.
Da un lato deve, infatti, tenersi conto che il minore scomparso era stato inghiottito poco prima dal torrente assieme alla sua bicicletta. Tale circostanza costituisce un chiaro indice che l'acqua, eccetto il tratto ove era collocata la passerella, fosse più profonda e che la corrente sottostante fosse alquanto forte.
In secondo luogo, il fondale, a causa della corrente e delle ingenti piogge dei giorni precedenti, non era visibile, di talché non potevano escludersi avvallamenti o insidie naturali ivi poste.
Di conseguenza, la circostanza che il sig. si sia tolto le scarpe e abbia messo il piede CP_1 scalzo all'interno del torrente, in un punto ove il fondale non era visibile, rende la sua condotta gravemente incauta.
Si evidenzia, infine, che il punto ove lo stesso è scivolato nel torrente si trovava a circa 1 metro di distanza dal ponte. Pertanto, non è possibile ravvisare il nesso di causa tra il bene posto in pagina 11 di 14 custodia e le lesioni subite, non potendosi ricondurre al ponte la causa della caduta. A ben vedere, anche qualora la Comunità comprensoriale si fosse attivata per far CP_3 installare parapetti o barriere architettoniche protettive lungo la passerella, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, trovandosi l'avvallamento in luogo diverso rispetto al ponte, ove le barriere comunque non lo avrebbero potuto proteggere in alcun modo.
Per quanto concerne, invece, il figlio , la dinamica risulta incerta. Parte attrice ha CP_2 rappresentato che il ragazzo, trovandosi sul ponte di legno, nell'intento di soccorrere il padre,
“tirandolo con forza per entrambe le braccia senza riuscire tuttavia a contrastare la forza della corrente, che inghiottiva il padre trascinandolo sotto il ponte”, avrebbe perso l'equilibrio, cadendo in acqua (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione). Di contro, parte convenuta ha allegato che il minore si sarebbe “lanciato in acqua” al fine di dare una mano al genitore (cfr. cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta - doc. 1 parte convenuta).
A prescindere dalla concreta ricostruzione della dinamica, entrambe le versioni conducono allo stesso epilogo. Nel secondo caso la volontarietà del gesto sarebbe di per sé idonea ad interrompere il nesso tra il bene sottoposto a custodia e le lesioni subite.
Un diverso ragionamento deve, invece, compiersi laddove si sposi la dinamica prospettata da parte attrice. In questo caso , nell'intento di soccorrere il padre, deve aver cercato di far CP_2 perno coi piedi sul ponte, sfruttando la circostanza che la pavimentazione fosse piatta, omogenea e rialzata rispetto agli altri punti del torrente. Trattandosi di superficie ricoperta dall'acqua di soli
15 cm (altezza scarpe o caviglia) non può che essersi reso conto che la profondità dell'acqua, ove si trovava lui, era diversa rispetto al punto ove si trovava il padre - immerso nell'acqua e aggrappato per pochi secondi con le mani al ponte. La caduta non è stata, quindi, provocata dalla conformazione del ponte, bensì dalla forza della corrente unita al peso del padre e alla gravità. Si deve, infatti, tenere conto che , all'epoca dei fatti sedicenne, ha cercato di tirare fuori CP_2 dall'acqua un uomo adulto vestito, immerso col corpo in acqua, che veniva trascinato con forza dalla corrente. Anche qualora il ponte non fosse stato ricoperto d'acqua, il ragazzo non sarebbe comunque riuscito a tirare su il padre, contrastando la forza di gravità e la corrente, senza rischiare di cadere o scivolare. La presenza di parapetti o barriere lo avrebbe semmai costretto a sporgersi con il corpo oltre il parapetto per prendere il padre, con il risultato che avrebbe rischiato ugualmente di sbilanciarsi verso l'esterno e cadere in acqua. La sua condotta, animata pagina 12 di 14 dalla volontà altruistica di soccorrere il padre, deve però ritenersi incauta e non prevedibile.
Tutto ciò a prescindere, peraltro, da quanto emerso dalla relazione dei carabinieri ove i sig.ri e si sarebbero addirittura “lanciati in acqua” (doc. 5 dell'atto di CP_1 CP_2 citazione e doc. 1 della comparsa di costituzione e risposta).
Di conseguenza, nel caso di specie, il nesso di causa non sussiste ( o comunque la CP_1 condotta posta in essere da parte attrice è risultata idonea a recidere il nesso ( . CP_2
Ma anche qualora si volesse condividere la tesi attorea secondo cui che il ponte si presentava come obiettivamente pericoloso, comunque le domande di parte attrice andrebbero respinte.
La responsabilità del custode va, infatti, in ogni caso va esclusa se si accerta “la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o di prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso” (cfr.
Cass. n. 287/2015; Cass. n. 6425/2015).
Orbene, dalla documentazione fotografica dimessa dalle parti (doc. 26B, 26C, 26D e 26E e di parte attrice e doc. 2, 4, 5, e 6 di parte convenuta) si evince che il ponte era visibile, seppure sommerso dall'acqua: l'acqua, nel punto ove era presente la passerella, era più scura e il suo deflusso era uniforme e regolare;
il torrente era calmo a monte e poi si increspava progressivamente a valle, seguendo la direzione della corrente, fino creare una cascata a valle.
Peraltro, per ammissione di parte attrice l'acqua era alta solo 15 cm, ossia circa ad altezza scarpa/caviglie e il sig. ha attraversato il ponte senza difficoltà la prima volta. CP_1
Dal momento che il ponte era visibile e/o la sua presenza era percepibile e il pericolo era stato peraltro anche segnalato (c'era un cartello apposito in direzione Cortina), si deve concludere che il sinistro non si sarebbe verificato se gli attori non avessero tenuto comportamenti incauti.
Alla luce di quanto premesso, deve quindi escludersi la responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. per i fatti occorsi ai sig.ri e CP_1 CP_2
Trattandosi di circostanze emerse ictu oculi, si è ritenuto superfluo assumere le prove orali richieste dalle parti, nonché disporre la CTU medico-legale.
pagina 13 di 14 Per il principio della ragione più liquida, “che (…) consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c. con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. n. 12002/2014), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
3. Sulla liquidazione delle spese di lite
Ancorché non si ravvisi, nel caso di specie, alcuna responsabilità di parte convenuta, si ritiene che il gesto altruistico di parte attrice giustifichi la compensazione integrale delle spese di lite
(tra le altre Cass. n. 2081/2025; Cass. n. 21435/2024). Entrambi gli attori hanno, infatti, deciso di mettere in pericolo la propria vita, pur di salvare un'altra persona. Trattandosi di condotte ispirate al principio di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 2 Cost., che dimostrano un forte senso civico di appartenenza alla comunità sociale, meritano un certo grado di riconoscimento.
Tenuto conto delle peculiarità specifiche che connotano la fattispecie trattata, sono, quindi, integrate le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” per la compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, co. 2 c.p.c., così come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande attoree;
2) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bolzano, il 30.10.2025.
Il Giudice
Benedetta AR
(firma digitale)
pagina 14 di 14