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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/11/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
N.5457/2022 RG.
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel. dott. Susanna Menegazzi Giudice dott. Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile portante il n.5457/022 RG. promossa
Oggetto:
separazione giudiziale.
DA
DA (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giorgio Muccio e Cristina Napoleoni del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Chioggia (VE) come da mandato allegato al ricorso.
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv.to Federica Gramatica con domicilio eletto presso lo studio della stessa in
Bassano del Grappa (VI) come da mandato allegato alla memoria di costituzione.
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso Conclusioni della ricorrente:
- Il procuratore della parte ricorrente in ragione delle risultanze istruttorie emerse nel presente procedimento, e fatte salve le ulteriori richieste istruttorie avanzate e non accolte dal Giudice istruttore come di seguito si reitereranno così conclude:
IN RITO
1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno e con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione tempestiva della residenza o di modifica della stessa;
2- Disporsi, l'affido condiviso dei figli, tutti minorenni e non economicamente autosufficienti che avranno abitazione e collocazione prevalente presso la madre;
(come precisato infatti la collocazione paritaria attualmente non è praticata di fatto per esclusiva inadeguatezza del padre a rispondere ai bisogni dei figli!)
3- In ragione delle risultanze istruttorie e in funzione della conservazione della comunità domestica nell'interesse morale e materiale della prole, assegnare la casa familiare alla madre , ove i figli hanno residenza ed CP_2 Pt_1
abitazione prevalente;
4- Il signor , in correlazione a quanto dichiarato dalla IG Controparte_1 [...]
ed agli esiti istruttori del presente procedimento, corrisponderà alla moglie un Pt_2
contributo mensile al mantenimento di ciascuno dei quattro figli, proporzionato ai parametri medi di cui al Protocollo di Monza, - quindi nella percentuale di 1/3 o ¼ ciascuno del reddito e patrimonio del padre- o comunque parametrati secondo i criteri di legge e della giurisprudenza costante ( proporzionalità alle capacità del genitore, esigenze di vita, tenore di vita in costanza di convivenza) rivalutabili annualmente, secondo gli indici Istat;
o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
(Con l'interrogativo su come potrà questo Tribunale effettuare tale quantificazione, che rimane impossibile in mancanza di precisa quantificazione del reddito patrimonio -vedi solo il bilancio e valore dell'azienda paterna- annuo del padre, se
2 non concedendo adeguata CTU, come più volte, vanamente, richiesta da questa parte.)
5- Gli assegni familiari di cui al d.p.r. n. 797/1955, qualora il marito ne abbia diritto, verranno percepiti direttamente dalla madre;
6- Il marito, in considerazione dell'esito dell'istruttoria, - che ha accertato l'assenza di qualsivoglia motivo di addebito, oltre che il ruolo prevalente di cura della famiglia e dei figli avuto dalla IG (vedi esiti CTU e Pt_2
testimonianze), in considerazione della durata del matrimonio e del suo patrimonio- , sarà tenuto a corrispondere alla IG , quale assegno Pt_2
di mantenimento, una somma mensile - o una tantum- parametrata ai sensi di legge e giurisprudenza costante (tenore di vita in costanza di convivenza, disparità economica, apporto conferito alla vita familiare), rivalutabili annualmente, secondo gli indici Istat;
o le somme maggiori o minori che questo
Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia;
(salvo la maggiore determinazione dopo gli accertamenti richiesti in via d'integrazione dell'istruttoria; ovviamente anche in questo caso previa imprescindibile quantificazione mediante idonea CTU.
7 - Il padre verserà nella misura del 100% le spese straordinarie nell'interesse dei figli, necessarie o previamente concordate tra i coniugi, tutte documentate, in ragione dei parametri di legge e giurisprudenza costante in materia, attesa la disparità di reddito tra i coniugi e la capacità economica del signor e CP_1
l'entità delle spese sostenute dai figli in ragione del tenore di vita (scuole private e costose attività sportivo ricreative dei figli) goduto dagli stessi, almeno fino a che la moglie non reperirà collocazione lavorativa adeguata. Tali spese saranno regolamentate e seguiranno il regime previsto dal protocollo del Tribunale di
Treviso.
8 - A carico del padre in ragione di quanto in atti e risultanze istruttorie, sarà il 100% spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria, oltre che utenze dell'immobile casa familiare corrispondendole direttamente alla moglie o con
3 intestazione e a carico direttamente dello stesso come accade CP_1
attualmente.
9 - Tutti gli importi dovranno essere versati entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la IG ha già fornito al marito;
Pt_2
Attesa la incolmabile disparità reddituale tra i coniugi:
10 -Rigettarsi, per quanto emerso in corso di causa, la domanda avversaria in relazione all'obbligo della madre, di contribuzione straordinaria per i figli per il 10%;
(essendo il tenore di vita dei figli altissimo con spese straordinarie di diverse migliaia di euro, solo il padre con i redditi dichiarati, e con quelli ancor più alti che verranno accertati, può permettersi e contribuire a tali esborsi;
non la madre che attualmente non lavora.
Domanda di addebito CP_1
11 - Rigettarsi, la domanda di addebito nei confronti della moglie per carenza dei presupposti di legge avendo la CTU accertato, e il signor CP_1
pacificamente ammesso, che l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente venuta meno già dal 2012, cioè ben 10 anni prima dell'inizio della presente causa, come già esposto in narrativa negli atti di questa parte, e quindi non è mai esistita la denunciata violazione dei doveri coniugali di fedeltà;
-Tenuto conto della palese temerarietà della domanda condannarsi CP_1
ai sensi art. 96 cpc, anche terzo comma con richiesta di risarcimento
[...]
del danno in favore della moglie ed dei figli costretti a subire Controparte_3
le conseguenze e gli strascichi delle vicende giudiziarie alimentate da tali temerarietà.
- Rigettarsi ogni altra domanda o eccezione di parte avversa.
12- ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE - ONERE DI REITERAZIONE
- Atteso che :“l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata” .“sia le istanze istruttorie disattese sia quelle sulle quali il giudice istruttore non ha
4 comunque provveduto devono essere reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni per evitare che le stesse vengano ritenute abbandonate.) (Corte di
Cassazione Sez. III Civ., n. 16886/16 E Sez. III Civ., n. 25157/08)
- Atteso che questa parte ha più volte eccepito la parziarietà, inadeguatezza e insufficienza dell'istruttoria svolta, oltre che l'avvenuto mutamento delle situazioni di fatto relative ai minori in corso di causa, come già precisato e eccepito con le note
a verbale dell'udienza 20.03.2025, ci si riporta integralmente alle medesime chiedendo l'integrazione dell'istruttoria necessaria al fine di accertare l'esatto valore del patrimonio di , in specie correlato a tenore di vita e Controparte_1
capacità economico patrimoniale reddituale nei tre anni antecedenti l'avvio del presente procedimento, al fine di poter quantificare come prescritto per legge il contributo al mantenimento dei quattro figli e l'assegni di mantenimento per la moglie:
A- ADEGUAMENTO CONTRIBUZIONE PROVVISORIA
- Già solo dai documenti esaminati, relativi agli anni in cui la presente separazione pendeva, pertanto la cui attendibilità può legittimamente essere messa in dubbio, il signor appare titolare di un patrimonio/reddito ingente, per cui risulta CP_1
assolutamente incongruente ed incoerente l'assegno oggi versato in favore di moglie e figli (doc. 34)
- Si chiede pertanto al fine di tutelare tali soggetti deboli di provvedere immediatamente alla modifica dei provvedimenti provvisori, adeguando ai valori di legge le somme dovute;
(Tribunale di Monza -criteri di liquidazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge e figli in materia di separazione e divorzio Tabelle 2008), ordinando altresì il pagamento della differenza non versata dalla domanda al saldo come per legge.
B - INTEGRAZIONE RELAZIONE GUARDIA DI FINANZA
- Si chiede in quanto dovuta una integrazione delle relazioni della GDF, riportandosi integralmente alla opposizione alla ordinanza istruttoria emessa in data 27.11. 2024, chiedendo che tale Autorità accerti redditi, patrimonio e complessivamente ogni risorsa economica dei genitori anche per il triennio
5 antecedente al 2022 ( 2019, 2020, 2021) con espressa richiesta di fornire gli estratti conti dei conti correnti, carte di credito e debito, sistemi finanziari di incasso e pagamento tenuti su supporti informatici Paypal o criptovalute, deposito titoli anche per tale triennio.
-Inoltre, per conoscenza diretta della IG , il risulta titolare Pt_2 CP_1
di conti correnti e rapporti bancari all'estero, più specificamente in Svizzera, in Austria e in Liechtenstein, che, come già richiesto debbono essere indagati. Sul punto, dunque, si insiste affinchè le indagini della GdF si estendano anche a tali rapporti, ovviamente non solo attuali, ma anche e soprattutto, relativi al triennio antecedente all'avvio del presente procedimento.
- Infatti la giurisprudenza costante di merito e di legittimità , ripresa anche recentemente della Corte di Cassazione (n. 5242/2024 pubblicata il 28 febbraio
2024 e ordinanza n. 10354 del 17.4.2024) precisa che l'art 316-bis c.c. stabilisce che per determinare le risorse economiche dei genitori, si devono considerare non solo i redditi, ma l'intero patrimonio di ciascuno di essi, dovendosi con ciò valorizzare anche le accertate potenzialità reddituali (ex multis, Cass. n.
3974/2002), quindi le risorse economiche complessivamente determinate di entrambi i genitori (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089)” (Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 9 agosto 2021, n. 22515 e Cass. 16 settembre 2020, n.19299 su assegno mantenimento figli calcolo).
B-1 IN ORDINE AL RIGETTO ISTANZA DI MODIFICA ORDINANZA
ISTRUTTORIA INDAGINI RELATIVE AL TRIENNO ANTECEDENTE L'AVVIO
DEL PRESENTE PROCEDIMENTO
- La domanda in via istruttoria svolta di accertamento delle risorse economiche del padre nel triennio antecedente l'instaurazione del presente procedimento è funzionale alla determinazione del reddito/ patrimonio del padre in funzione della corretta quantificazione assegno di mantenimento e assegno di separazione;
- Non è vero, come affermato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di modifica ordinanza istruttoria, che la stessa sia “esplorativa, in quanto non supportata da adeguato riscontro documentale”; infatti la prova che il reddito/ patrimonio
6 effettivo del sia ben superiore a quello formalmente dichiarato, CP_1
come più e più volte rappresentato senza risultato di sorte a questo giudice, è palese e evidente nella dichiarazione svolta dallo stesso in sede di CP_1
audizione Presidenziale di essere titolare (quindi negli anni precedenti all'instaurazione del presente procedimento) di altro conto corrente; Conto corrente in cui confluivano denari e con cui venivano svolte le maggiori spese della famiglia! Scuola, spese sanitarie, viaggi, acquisti di beni per la famiglia, etc;
atteso che il conto intestato alla sola , di cui si sono prodotto gli estratti, Controparte_3
non è rappresentativo del patrimonio del padre, in quanto ricopre da solo l'intero reddito dichiarato formalmente dallo stesso, ma risulta essere destinato solo alle minute spese di madre e figli, mancando ogni spesa necessaria alla casa, scuola, viaggi, o comunque le spese più ingenti della famiglia che confluivano appunto in questo secondo conto corrente.
- Inoltre anche tutte le altre indagini debbono comprendere il periodo del triennio antecedente l'avvio del presente procedimento: si reitera pertanto l'istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria come già proposto.
B- 2 CONCETTO DI ESPLORATIVITA' – esclusione nei diritti indisponibili
- Il diritto alla corretta quantificazione delle risorse economiche dei genitori in funzione del mantenimento dei figli rappresenta un ambito del processo in cui il generico principio dispositivo non opera.
-In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio, il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c., e ora dall'art. 337- ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum.
-Nell'ambito dei procedimenti ex art. 337 bis. c.c., la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e
7 grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori.
- Da ciò discende che il concetto di esploratività sia avulso ed inconferente quando si tratti di indagine sui diritti indisponibili
-Il processo su situazioni indisponibili modifica il regime della prova per consentire l'esercizio dei sottolineati poteri officiosi in ordine all'allegazione del fatto: principio della domanda e della allegazione, non sono più esclusivamente affidati alla parte, ma soggetti anche ad iniziativa officiosa.
- La consulenza in tale ambito può, dunque, essere esplorativa dei fatti e assumere caratteri della prova, e così pure le indagini di polizia tributaria, -
l'ascolto del minore;
- i poteri di indagine patrimoniale del giudice sulle banche dati gestite dalla p.a. (in particolare dall'ufficio delle entrate).
- Il tenore di vita dei coniugi e le loro sostanze economiche complessive vanno valutate anche nel triennio antecedente l'instaurazione del giudizio ( vedi anche
Protocollo famiglia Tribunale di Treviso) e pertanto si chiede che venga immediatamente ordinato alla Gdf ogni integrazione necessaria.
B-3 Si chiede, inoltre che sia ordinata l'esibizione, anche per tramite della GdF, da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco di tutti gli istituti di credito con i quali il soggetto in esame ha o ha avuto rapporto. Con la descrizione del tipo di rapporto data di inizio e di fine e ruolo del soggetto anche nel triennio antecedente
l'avvio del presente procedimento ( 2019- 2021)
- Si chiede di ordinarsi alla Gdf o di ordinarsi l'esibizione da parte della della
Centrale rischi della Banca d'Italia in ordine alle informazioni relative all'indebitamento o alle garanzie rilasciate o ricevute es garanzie a favore di società terze nelle quali la parte non risulta avere formalmente alcun titolo.
C - CTU CONTABILE FINANZIARIE ED ESTIMATIVA AL FINE DELLA
CONGRUA
DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER MOGLIE E FIGLI
(VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ART. 8 PROTOCOLLO FAMIGLIA
TRIBUNALE DI TREVISO)
8 - Oltre a quanto sopra, si insiste affinchè sulle risultanze di tali indagini, integrate come richiesto, sia svolta idonea CTU CONTABILE FINANZIARIA ESTIMATIVA, che dovrà comprendere anche
a) la valutazione del valore commerciale delle partecipazioni societarie del
. Con acquisizione bilanci, atti societari rilevanti, CP_1
b) analisi patrimoniale e valutazione immobili e terreni
- Al punto 8.2 del protocollo famiglia del Tribunale di Treviso si specifica che la CTU contabile estimativa va svolta in relazione alla capacità reddituale finanziaria e patrimoniale dei coniugi attuale e con riferimento all'ultimo triennio precedente l'avvio della procedura in previsione della quantificazione degli assegni di mantenimento. Le valutazioni relative alle partecipazioni societarie si baseranno principalmente sulla disamina dei bilanci, salvo il rilievo di elementi sospetti da approfondire su segnalazione del CTU. Per la verifica della capacità reddituale anche diversa dai dati ufficiali.
D- ASSEGNO MANTENIMENTO CONIUGE – TENORE DI VITA
-La separazione dei coniugi, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento in favore del coniuge richiedente sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Oltre che al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. (Cassazione, nella ordinanza n.23323/2024 del 29 agosto 2024)
- Il ruolo preminente ed esclusivo nella cura e gestione dei 4 figli e nella conduzione della vita familiare da parte della IG e che tale ruolo è stato Pt_2
concordato dai coniugi, se non voluto dallo stesso marito, è pacificamente ammesso anche dal nella relazione della CTU svolta, come sono CP_1
comprovati gli altri requisiti di durata del matrimonio ed età della coniuge debole .
9 Anche a tal fine si reitera la necessità di accertamento del tenore di vita della famiglia nel triennio antecedente l'avvio del presente procedimento.
E- ISTANZA DI MODIFICA URGENTE -AFFIDO E FREQUENTAZIONE FIGLI
- Si porta all'attenzione di questo Giudice che in alcun modo la frequentazione padre figli sta rispettando quanto proposto dalla consulente d'ufficio.
- Nonostante l'accordo raggiunto e consacrato nelle conclusioni del perito, il signor di fatto riesce a rispettarlo, non solo per l'oggettivo impegno CP_1
lavorativo del medesimo, ma anche a causa anche del malcontento ingenerato in questi mesi nel rapporto con i figli, proprio derivante dalla mancanza di comunicazione e di una risposta fattiva del padre ai loro bisogni ed esigenze primarie;
circostanza che determina ad ogni occasione richieste pressanti dei figli di stare con la mamma e la pronta accondiscendenza del padre che non esita a restituirli alla madre anche nei giorni di sua competenza;
ciò è comprensibile proprio per le responsabilità che la direzione dell'azienda comporta, ma di fatto il risulta assente CP_1
fisicamente e empaticamente, non potendo corrispondere adeguatamente ai bisogni materiale e psicologici dei figli, così che i ragazzi sono spesso da soli
o custoditi da persone con cui non hanno alcuna affinità emotiva.
- Tale inadeguatezza fa si che per il problema scaricando i figli presso la casa materna quanto più possibile, anche senza preavviso e in qualsiasi giorno della settimana;
- In sostanza oggi la madre ha di fatto la collocazione prevalente dei figli, come comprovabile.
- La sperimentazione della collocazione paritetica a settimane alterne non è praticata di fatto per esclusiva inadeguatezza del padre a rispondere ai bisogni dei figli!;
- Conseguenza ben più grave: tale situazione sta gravando sul benessere psicologico e violando l'interesse prevalente dei figli che ne stanno subendo
10 conseguenze molto gravi, riguardo le quali questo Tribunale è chiamato ai più idonei accertamenti.
- A tal proposito è indispensabile quanto ineludibile e quindi si chiede integrazione istruttoria :
a- integrazione della CTU già disposta al fine di verificare l'andamento della soluzione prospettata, ascoltando i figli sullo specifico.
b- l'audizione personale dei figli , e da parte del Giudice. Per_1 Per_2 Per_3
c- in subordine si chiede che la valutazione dello stato psicofisico dei figli a seguito della sperimentazione delle settimane alternate e le loro esigenze in ordine alle modalità di affido sia relazionata dai servizi sociali competenti.
- Si chiede che venga ripristinato il collocamento prevalente dei figli presso la madre, sia disposta la assegnazione della casa familiare alla madre che coabiterà con i figli.
Conclusioni del convenuto:
Con ordinanza del 21.3.2025 il Giudice Dott.ssa Ronzani rinviava la causa al giorno
29.5.2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo che “ogni decisione in ordine alla modifica affido/frequentazione dei figli nonché profili economici verranno adeguatamente valutati dal collegio”, ordinanza emessa a seguito dell'udienza tenutasi in data 20.3.2025 per note scritte atta a verificare le indagini svolte dalla
Guardia di Finanza Compagnia di Castelfranco Veneto.
Si tiene a precisare che controparte, non solo non abbia comunicato le proprie note di udienza contestualmente al deposito, contrariamente a quanto ordinato dal
Giudice, bensì abbia valutato le risultanze delle indagini in modo del tutto arbitrario, instando, ancora una volta, con domande del tutto esplorative basate su semplici affermazioni della parte stessa “per conoscenza diretta della IG ”, la Pt_2
cui attendibilità è del tutto sconfessata, anche per ciò che si dirà nel proseguo relativamente ai minori.
Detto comportamento viene fermamente contestato.
L'esito delle indagini patrimoniali conferma quanto già rappresentato fin dalla costituzione dal stesso, come già ampiamente rilevato dalla CP_1
11 precedente nota d'udienza della scrivente difesa. Ciò che, tuttavia, controparte si guarda bene dal rilevare è invece proprio l'esito delle indagini sulla situazione della stessa (cfr. indagini GdF Castelfranco Veneto del 31.1.2025), atteso che viene confermato che la IG abbia non solo redditi da investimenti Pt_2
all'estero e/o da attività estere di natura finanziaria, ma anche frequenti depositi di somme in contanti nel conto acceso dalla stessa presso le Poste, depositi che rilevano che la IG abbia evidentemente una fonte di reddito non dichiarata nel presente procedimento! E a riprova di ciò si evidenzia come la
IG abbia già comunicato al Sig. , per l'estate 2025 che Pt_2 CP_1
andrà in Egitto una settimana a fine giugno, un'altra settimana in Sicilia a inizio agosto ed infine a Sharm El Sheik l'ultima settimana dello stesso mese (cfr. doc.
42 – email del 31.3.2025). Non credo vi siano dubbi che la IG abbia Pt_2
entrate ad oggi non dichiarate.
Ed ancora. Nessuna “incongruenza sull'assegno oggi versato in favore di moglie e figli (doc. 34)” da parte del Sig. atteso, peraltro, che quando detto CP_1
assegno venne stabilito in corso di causa in favore della IG verteva una collocazione prevalente dei minori, cosa che ad oggi non vi è più in quanto la collocazione è del tutto paritaria (oltre alla predetta nuova fonte di reddito della
[...]
e di cui ai depositi di denaro sul proprio conto)! Pt_2
Sul punto, come già affermato anche dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 3203 del 15.12.2020), la collocazione paritaria dei minori può influire in modo diretto sul contributo al loro mantenimento mensile.
Si tiene ad evidenziare nuovamente come la IG abbia 46 anni (la sua Pt_2
data di nascita è agli atti, 4.4.1979), nessun problema di salute, una potenziale capacità lavorativa assolutamente nella norma e la collocazione (paritaria) dei figli per sole 2 settimane al mese mentre, nelle due settimane di collocazione presso la stessa, i minori vanno a scuola tutti i giorni dalle ore 8.00 fino alle ore 16/16.30.
Orbene, in tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di
12 matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino
a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass Civ. Sez. I, ordinanza 7.1.2025
n.234).
Vero è, infatti, che nel caso in cui il coniuge teoricamente più “debole” sia in grado di disporre di adeguate risorse se solo si preoccupasse di cercare e mantenere un lavoro, stabile o saltuario, l'assegno deve essere considerevolmente ridotto o addirittura revocato.
Viene in rilevo un'importante decisione della Corte di Cassazione che statuisce quanto segue: “In tema di separazione personale di coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita” (Cass. Civ., Sez. I, 13 Gennaio 2017, n. 789).
In pratica, la Corte sostiene che, se non ci sono impedimenti a che la donna lavori, alla moglie può essere negato l'assegno di mantenimento atteso che la circostanza che il coniuge meno abbiente sia privo di occupazione, non deve costituire elemento astratto ed aprioristico per affermare il diritto all'assegno di mantenimento, dovendo ponderarsi ogni situazione, comprese le capacità proprie del beneficiario e l'attitudine al lavoro ed alla capacità di guadagno.
Pacifico che nel caso di specie vi siano tutte le condizioni per insistere, pertanto, affinché l'assegno provvisoriamente concesso venga con sentenza revocato, se non sensibilmente ridotto.
13 Ed ancora.
Controparte, sempre con note di udienza del 20.3.2025 asserirebbe, in maniera del tutto inveritiera se non quasi offensiva per il padre, che lo stesso “in alcun modo la frequentazione padre figli sta rispettando quanto proposto dalla consulente d'ufficio”
e che “Nonostante l'accordo raggiunto e consacrato nelle conclusioni del perito, il signor di fatto non lo rispetta mai… “Il padre risolve il problema CP_1
scaricando i figli presso la casa materna quanto più possibile, anche senza preavviso e in qualsiasi giorno della settimana;
In sostanza oggi la madre ha di fatto la collocazione prevalente dei figli come comprovabile.”
Dette affermazioni del tutto prive di fondamento devono avere una fine, e si chiede che il Giudice ne tenga conto anche ai fini della condanna alle spese legali del presente procedimento.
Premesso che controparte dimentica che l'esito della CTU ha riscontrato molti aspetti deficitari nella IG (e non nel Sig. ), aspetti che Pt_2 CP_1
inevitabilmente interferiscono con le capacità genitoriali della IG, che presenta instabilità emotiva, limitate capacità critiche e riflessive, e che ha instaurato con i minori un legame simbiotico, coinvolgendoli indebitamente nel conflitto, ostacolandone il rapporto con il padre, mentre è emerso chiaramente che il sig.
è apparso maggiormente protettivo verso i figli, rappresentando un CP_1
modello maggiormente adattivo e attivo per i figli, in grado di offrire una visione del mondo e delle relazioni più positivo rispetto alla moglie, si rileva come il Sig. non solo rispetti le prescrizioni della CTU, non CP_1
solo esegua appieno i propri compiti durante le settimane di spettanza, bensì abbia ridotto notevolmente il proprio orario di lavoro durante le predette settimane di spettanza, al fine esclusivo di dedicarsi ai propri figli.
Le predette ingiuste ed inveritiere accuse offendono, pertanto, il Sig. CP_1
rilevando come le stesse vengano artatamente ex adverso sostenute al solo evidente fine di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento che ad oggi risulta non dovuto.
14 A riprova di quanto sopra si allegano alla presente, a mero titolo esemplificativo, alcune foto del padre con i figli con i quali il rapporto non solo è sereno, bensì molto più presente di prima (cfr. doc.
43 – foto padre-figli). L'unica eccezione è data dalla minore , la quale, Per_1
come indicato dalla CTU, trascorre una notte presso la madre anche nelle settimane di collocazione paterna, e ciò proprio per aiutare la minore in un periodo di vita un po' complicato. Proprio per questo, si rileva come il padre sia peraltro sempre presente anche alle visite della Dott.ssa che ha preso in cura Persona_4
, cercando per l'appunto di aiutare la figlia in questo periodo. Per_1
Ma andiamo avanti.
Sull'assegnazione della casa già domandata in causa dal Sig. , domanda CP_1
che oggi si reitera, preme evidenziare lo stato in cui versi oggi la casa stessa, che si ricorda essere di proprietà del Sig. , per il tramite di riproduzioni CP_1
fotografiche scattate nella seconda metà di aprile (cfr. doc. 44 – foto casa coniugale).
Vedasi come lo stato di abbandono sia evidente non provvedendo la IG
[...]
nemmeno all'ordinaria manutenzione (la straordinaria, si sa, rimane a carico Pt_2
del proprietario). Da quando la casa veniva assegnata alla IG , infatti, Pt_2
nulla più veniva eseguito a titolo di manutenzione ordinaria, e come più volte già rilevato nel corso del procedimento, detto stato di abbandono crea non solo nocumento ai figli quando sono presso la madre, bensì anche economico al Sig. , proprio perché una casa che non viene manutenuta perde CP_1
necessariamente di valore ovvero necessiterà di manutenzione straordinaria più onerosa in sede di intervento.
Anche detto comportamento, fatto in mero spregio al Sig. deve avere CP_1
una fine e si chiede venga tenuto in considerazione in sentenza.
Da ultimo, si depositano, sempre a titolo meramente esemplificativo, le ultime spese straordinarie, che dovrebbero andar suddivise tra i coniugi con le percentuali disposte ma che vengono integralmente sostenute dal Sig. in quanto CP_1
15 nonostante le richieste di quest'ultimo la IG non vuole provvedervi Pt_2
(cfr. doc. 45 – spese straordinarie ultimo periodo).
* * *
Per tutto quanto sopra, pertanto, preso atto dei provvedimenti emessi in corso di causa, il sottoscritto patrocinio
CHIEDE che l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e del Controparte_3 Controparte_1
matrimonio contratto in data 9.6.2001 a Loria (TV) trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2001 Parte I, Atto n.3 con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione alle seguenti condizioni alle seguenti
CONDIZIONI
NEL MERITO:
In principalità, accertata l'impossibilità di riconciliazione, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
In principalità, confermare e/o disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
Castione di Loria (TV), Via De Gasperi 62 di proprietà del Sig. al Controparte_1
Sig. con affidamento condiviso dei figli minori e con turni di Controparte_1
collocazione parentale come previsto dalla CTU Dott. nell'elaborato Per_5
peritale del 16.11.2024, e di cui all'ordinanza del 21.11.2024.
In subordine, disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Castione di Loria
(TV), Via De Gasperi 62 di proprietà del Sig. alla Sig.ra Controparte_1 CP_3
, con affidamento condiviso dei figli minori e con turni di collocazione
[...]
parentale come previsto dalla CTU Dott. nell'elaborato peritale del Per_6
16.11.2024, e di cui all'ordinanza del 21.11.2024.
In via principale in considerazione della collocazione paritaria dei figli come da elaborato peritale del 16.11.2024 a firma nonché delle risultanze delle Persona_7
indagini condotte dalla Guardia di Finanza, revocare l'importo dell'assegno dovuto dal Sig. alla Sig.ra a titolo di concorso nel CP_1 Controparte_3
16 mantenimento ordinario dei figli, prevedendo invece una suddivisione delle spese straordinarie - così come qualificate da Protocollo del Tribunale di Treviso - al 50%
a carico del padre IG (visite specialistiche, ludiche, ricreative, Controparte_1
dentistiche, sanitarie etc…) che si dovessero rendere necessarie per i figli e ciò dietro presentazione mensile comprovante gli avvenuti esborsi, spese tutte preventivamente concordate per iscritto, salve quelle di carattere sanitario, nei casi di urgenza e gravità.
Spese scolastiche, invece, a carico esclusivo del padre.
In subordine in considerazione della collocazione paritaria dei figli come da elaborato peritale del 16.11.2024 a firma nonché delle risultanze delle Persona_7
indagini condotte dalla Guardia di
Finanza, disporre la riduzione dell'assegno dovuto dal Sig. alla Sig.ra CP_1
a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli Controparte_3
nell'importo massimo di €.300,00, prevedendo invece una suddivisione delle spese straordinarie - così come qualificate da Protocollo del Tribunale di Treviso - al 70%
a carico del padre IG (visite specialistiche, ludiche, ricreative, Controparte_1
dentistiche, sanitarie etc…) che si dovessero rendere necessarie per i figli e ciò dietro presentazione mensile comprovante gli avvenuti esborsi, spese tutte preventivamente concordate per iscritto, salve quelle di carattere sanitario, nei casi di urgenza e gravità. Spese scolastiche, invece, a carico esclusivo del padre.
In principalità, all'esito delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della Sig.ra CP_3
non ricorrendovi i presupposti di legge.
[...]
In subordine, ravvisandone i presupposti, fissare in €.200,00 l'assegno di mantenimento a carico del Sig. e in favore della Sig.ra Controparte_1 CP_3
, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
[...]
In ogni caso rigettarsi tutte le domande e/o istanze formulate da parte della
IG in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali rifusi.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
17 come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
1.Separazione
La domanda di separazione va accolta per le ragioni di cui appresso.
Invero, dalle stesse motivazioni addotte dalle parti, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostituita.
2.Addebito
Il convenuto ha proposto domanda di addebito sinteticamente per due ordini di motivi: perché la moglie avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con l'avv.to Giorgio Muccio, trascorrendo i week-end con il nuovo partner, portando con sé i figli senza aver notiziato il convenuto e ai quali, già nella primavera del 2022, avrebbe riferito di avere un fidanzato nonché per il totale disinteresse della moglie che non avrebbe prestato cura e attenzione nella gestione dei figli e della casa, anteponendo le proprie esigenze e desiderata, sostanzialmente così delegando tali compiti a persone terze alle dipendenze.
La domanda va respinta.
Relativamente al primo motivo di addebito dalle risultanze della disposta Ctu è emerso che tra la coppia era già da tempo venuta meno l'affectio coniugalis, probabilmente dopo la nascita dell'ultimo genito nato nel 2018, a Persona_8
seguito di una relazione amorosa che la ricorrente aveva intrattenuto con un suo connazionale durante un periodo di permanenza in Brasile.
Se è pur vero che il resistente aveva ragionevolmente perdonato la moglie per tale tradimento, riconoscendo il figlio nato da quel rapporto occasionale, è lo stesso convenuto che ha affermato nel corso della Ctu che non avrebbe concesso alla moglie la separazione ma che sarebbe stata libera di avere relazioni extraconiugali
(cfr. pag.23 elaborato peritale), riferendo di aver perso qualsiasi attrattiva nei suoi confronti, tanto che anche i figli non avevano mai visto la mamma e il papà come coppia “affiatata” ma come semplice coppia genitoriale.
18 Dalle prove testimoniale escusse è poi emerso che l'attrice aveva in più occasioni richiesto la separazione ma il convenuto aveva voluto “bypassare” il problema all'evidenza per il bene dei figli, ma che da tempo la coppia dormiva separata e non vi era più intimità.
Ne consegue che la relazione extraconiugale coltivata dalla moglie anche in prossimità della domanda di separazione, è priva di quella efficacia causale necessaria a formulare un giudizio di addebito, rappresentando, piuttosto, la conseguenza di un rapporto matrimoniale ormai naufragato.
Analogamente deve ritenersi indimostrato il secondo motivo di addebito, la disposta
Ctu ha acclarato che la sig.ra “rappresenta per i figli il genitore di Pt_2
riferimento ossia il genitore che rappresenta per i minori il punto di riferimento affettivo principale (cfr. pag.118 elaborato peritale)” e la circostanza che la medesima si sia avvalsa nell'accudimento ed assistenza della prole di persone terze, peraltro necessarie in una famiglia numerosa costituita da 4 figli minori di età, non è prova né del suo disinteresse, né tanto meno della sua anaffettività.
3.Affidamento dei minori: , , Per_9 Per_1 Per_3 Persona_10
.
[...]
Dall'unione della coppia sono nati: il 5.12.2010; il 23.6.2012; Per_9 Per_1 Per_3
il 4.2.2014 e il 24.04.2018. Persona_8
A conclusione della disposta Ctu, condivisa da entrambe le parti in causa (cfr. verbale di udienza del 19.11.2024), il G.I. modificava i provvedimenti provvisori ed urgenti nei seguenti termini con ordinanza del 21.11.2024:
“Il Giudice a scioglimento della riserva che precede,
1.a modifica dei turni di responsabilità genitoriale, impregiudicato l'affidamento condiviso della prole, recepisce in toto le ipotesi suggerite dal Ctu Dott. nell'elaborato Per_6
peritale del 16.11.2024 che qui si riportano:
-affidamento condiviso con collocazione paritetica dei figli secondo i seguenti turni di responsabilità genitoriale concordati tra i genitori:
PER TUTTO IL PERIODO DELL'ANNO
19 I turni di responsabilità genitoriale saranno a settimane alterne con passaggio dei figli il venerdì sera ore 19.00. Il genitore che deve prendere i figli andrà a prenderli a casa dell'altro genitore.
Solo per nella settimana paterna la ragazza starà con la mamma il mercoledì da fine Per_1
scuola (oppure ore 15.00 se giorno festivo o periodo non scolastico) fino alla mattina seguente con accompagnamento a scuola o rientro a casa del padre alle ore 10.00. Anche
in questo caso il genitore che deve prendere la figlia andrà a prenderla a casa dell'altro -
Durante le vacanze estive oltre all'alternanza settimanale ogni genitore può richiedere due settimane consecutive, la terza settimana sarà di turno l'altro genitore quello che non ha trascorso le vacanze con i figli.
Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro entro il 30 aprile di ogni anno, in caso di sovrapposizioni la mamma avrà priorità negli anni pari il padre in quelli dispari.
Parte_3
Per in periodo natalizio si suggerisce che negli anni pari la madre prenda i figli l'ultimo giorno di scuola e li tenga con sé fino al 25 dicembre ore 11.00 e dal 31 dicembre fino al primo giorno di scuola oppure negli anni dispari dal 25 dicembre ore 11.00 al 31 dicembre ore 11.00, il resto del tempo con il padre. Negli anni dispari viceversa.
La ripresa dopo le vacanze natalizie i figli staranno con il genitore con cui sono stati nella settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre.
COMPLEANNO DEI MINORI
La festa di compleanno dei minori dovra' essere organizzata in un luogo neutro nel quale anche il genitore “non organizzatore” potrà parteciparvi.
COMPLEANNO DEI GENITORI
I figli potranno partecipare al compleanno dei genitori indipendentemente dai turni di responsabilità genitoriale da fine scuola (oppure ore 14.00) al giorno seguente con accompagnamento a scuola oppure ore 10.00.
REGOLE GENERALI
Ogni genitore dovrà informare l'altro su tutti gli impegni relativi ai figli.
Il genitore che non consegna tutto il materiale ai figli si farà carico di portarglielo.
20 2.conferma allo stato le condizioni economiche, attesa la disparità economico-reddituale tra le parti, salva diversa valutazione all'esito del disponendo accertamento
3.Attesa la rilevanza, dispone che la Guardia di Finanza territorialmente competente
“assunte tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi presso enti privati,
pubbliche amministrazioni, istituti assicurativi, o altri enti ai quali, in base agli artt. 210,
213 c.p.c., viene fatto espresso obbligo di fornirle, anche quando trattasi di rapporti
cointestati; dica quale sia lo stato economico e patrimoniale da ritenersi più attendibile
con riferimento ad entrambi i coniugi, evidenziando altresì per ciascuno di essi la loro e
più prevedibile capacità reddituale, anche diversa dai dati ufficiali”.
Assegna termine fino al 28.2.2025 per il deposito di relativa relazione.
3.Rinvia la causa all'udienza del 20.3.2025 ore 9.00 disponendo che la stessa sia sostituita
dal deposito di note scritte, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche (art. 196-bis disp. Att. C.p.c.) …”
Ritiene il Collegio che l'affidamento condiviso con collocazione paritaria nei termini sopra esposti vada condiviso corrispondendo al superiore interesse dei minori.
Invero, una collocazione prevalente presso la madre, richiesta dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, contrasta non solo con l'adesione alle risultanze della Ctu dalla stessa espressa all'udienza di novembre 2024, ma non risulta sorretta da alcun riscontro obiettivo e le affermazioni contenute negli atti conclusivi risultano del tutto generiche, né si può sottacere che la sig.ra se Pt_2
appare come già rilevato il riferimento primario per i figli, tuttavia come precisato dalla stessa Ctu, “ la sua capacità riflessiva appare condizionata dall'impulsività e
dall'instabilità emotiva che la caratterizza, mentre il padre, vista la maggior capacità di
gestione della propria emotività, è apparso più protettivo rispetto alla madre (cfr.
pagg.118 elaborato peritale).”
Ne consegue che un ampliamento dei turni di responsabilità a favore della madre, peraltro neppure specificatamente indicati, potrebbe alterare quell'equilibrio di vita che i minori paiono aver raggiunto con un collocamento sostanzialmente paritario.
Per quanto attiene poi all'ascolto dei minori, tale richiesta risulta ultronea ed inutile posto che come già rilevato dal G.I., tale adempimento si ritiene adeguatamente
21 soddisfatto nell'espletamento della disposta Ctu, né sono emerse criticità o pregiudizi per la prole che ne impongano una reiterazione, come esaustive e sorrette da adeguato approfondimento scientifico risultano le conclusioni cui è pervenuto il Ctu, da condividersi in toto.
Assegnazione casa familiare
Tenuto conto del regime di vita sperimentato dalla prole, non vi è ragione alcuna di modificare l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente affinchè la abiti con i figli.
Profili economici
Dall'indagine della Guardia di Finanza insistentemente richiesta dalla ricorrente, è emerso che la medesima è proprietaria dei seguenti beni:
• della quota del 9,375% della società brasiliana TEO Investimentos e
Participacoes LTDA;
• di un immobile commerciale in sala 1106 Avenida T-9 n.2310, Jardim
America, immobile locato e i cui proventi vengono incassati esclusivamente dalla IG (circostanza mai contestata) Pt_2
• del 50% di un appartamento residenziale sito in Chateau Marista, Rua 1141,
n.536 Qd 252 Lt 5/9 Apt 2302 Setor Marista-Goiana-Goias.
Si aggiunga che è una donna di 46 anni, abile al lavoro che può Controparte_3
usufruire della settimana in cui i figli non sono collocati presso di lei per trovare una soluzione lavorativa compatibile al suo status.
La stessa poi non nega di aver usufruito dell'aiuto economico dell'attuale compagno con cui congiuntamente ai figli ha effettuato viaggi sia all'estero che in Italia durante la trascorsa estate.
Il convenuto è invece socio di maggioranza ed amministratore della società
Meccanotecnica Veneta:
• ha la quota del 9,375% della società brasiliana TEO Investimentos e
Participacoes LTDA,
• il 50% di un appartamento residenziale sito in Chateau Marista, Rua 1141,
n.536 Qd 252 Lt 5/9 Apt 2302 Setor Marista-Goiana-Goias,
22 • è proprietario della casa coniugale sita in Castione di Loria (TV), Via De
Gasperi 62
• e di una casa con terreno sita in Rosà (VI), Via IV Armata.
Dalle indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza è poi emerso che il convenuto percepisce un reddito medio di circa €.10.000/12.000,00 al mese.
Inoltre, con provvedimento del 04.01.2024, il G.I disponeva che il medesimo si facesse carico esclusivo del pagamento di tutte le utenze dell'immobile assegnato all'attrice (luce, gas enel, energia e rifiuti), quale forma di contribuzione indiretta al mantenimento dei figli e della moglie, autorizzando il marito a tal fine, a provvedere all'intestazione delle relative utenze per garantire il tempestivo pagamento.
Tale statuizione che va condivisa, congiuntamente all'assegnazione della casa familiare, rappresenta un indiscusso vantaggio economico per la ricorrente.
Tenuto altresì conto che la stessa potrà usufruire dell'assegno unico ed universale per la prole, in quanto genitore economicamente più debole, il quadro probatorio complessivo che ne scaturisce permette di confermare gli importi già previsti dalla
Corte di Appello di Venezia in sede di reclamo con provvedimento del 6.3.2023 e cioè a carico del , quale contribuzione al mantenimento dei figli e della CP_1
moglie, la somma complessiva di €.2.500,00 (€.500,00 per ciascun figlio oltre ad
€.500,00 per la moglie), assegno da corrispondersi secondo le modalità già in atto e rivalutato e rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 90% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Infatti, la contribuzione per la prole ha valenza perequativa a fronte di un affidamento paritario, mentre l'assegno per la moglie è modulato in base alla consistente differenza reddituale inter partes, alla durata del matrimonio, contratto in data 09.06.2001, oltre al ragionevole tenore di vita goduto in costanza dello stesso.
Vanno poi respinte le richieste istruttorie reiterate dalla ricorrente: estensione dell'indagine da parte della Guardia di Finanza al pregresso triennio antecedente l'inizio della causa e/o Ctu contabile, invero, le risultanze acquisite forniscono un quadro probatorio adeguato che permette di formulare una valutazione reale e
23 pertinente al caso di specie, anche a fronte di allegazioni da parte della Pt_2
assolutamente generiche e aventi valenza meramente esplorativa.
Spese di lite
Tenuto conto degli esiti del giudizio;
valutata altresì la fase del reclamo, entrambe le parti risultano parimenti soccombenti e, quindi, ricorrono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite.
A fronte di tale decisione non sussistono le condizioni per una condanna del convenuto ex art.96 cpc., come richiesto dalla ricorrente.
Le spese di Ctu, poiché la è stata ammessa a fruire del beneficio del Pt_2
gratuito patrocinio a spese dello Stato, le spese di Ctu, nella somma di €.5.711,53, vanno poste a carico del convenuto nella misura di metà e a carico dello Stato nella misura di ¼, così modificando il decreto emesso dal G.I. in data 20.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione definitivamente pronunciando,
1)Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] Controparte_3
Brasile il 04.04.1979 e , nato a [...] il [...] che hanno Controparte_1
contratto matrimonio il 09.06.2001 in Loria (TV), trascritto al n.3, Parte I^, Serie /,
Anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Loria (TV).
2)Rigetta la domanda di addebito proposta dal convenuto.
3) Affida i minori ; e Persona_11 Persona_12 Persona_13
ad entrambi i genitori in via condivisa con Persona_10
collocazione paritetica degli stessi secondo i seguenti turni di responsabilità genitoriale:
PER TUTTO IL PERIODO DELL'ANNO
I turni di responsabilità genitoriale saranno a settimane alterne con passaggio dei figli il venerdì sera ore 19.00. Il genitore che deve prendere i figli andrà a prenderli a casa dell'altro genitore.
Solo per nella settimana paterna la ragazza starà con la mamma il Per_1
mercoledì da fine scuola (oppure ore 15.00 se giorno festivo o periodo non
24 scolastico) fino alla mattina seguente con accompagnamento a scuola o rientro a casa del padre alle ore 10.00. Anche in questo caso il genitore che deve prendere la figlia andrà a prenderla a casa dell'altro -Durante le vacanze estive oltre all'alternanza settimanale ogni genitore potrà richiedere due settimane consecutive, la terza settimana sarà di turno l'altro genitore quello che non ha trascorso le vacanze con i figli.
Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro entro il 30 aprile di ogni anno, in caso di sovrapposizioni la mamma avrà priorità negli anni pari il padre in quelli dispari.
Parte_3
Per in periodo natalizio negli anni pari la madre prenderà i figli l'ultimo giorno di scuola e li terrà con sé fino al 25 dicembre ore 11.00 e dal 31 dicembre fino al primo giorno di scuola oppure negli anni dispari dal 25 dicembre ore 11.00 al 31 dicembre ore 11.00, il resto del tempo con il padre. Negli anni dispari viceversa.
La ripresa dopo le vacanze natalizie i figli staranno con il genitore con cui sono stati nella settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre.
COMPLEANNO DEI MINORI
La festa di compleanno dei minori dovrà essere organizzata in un luogo neutro nel quale anche il genitore “non organizzatore” potrà parteciparvi.
COMPLEANNO DEI GENITORI
I figli potranno partecipare al compleanno dei genitori indipendentemente dai turni di responsabilità genitoriale da fine scuola (oppure ore 14.00) al giorno seguente con accompagnamento a scuola oppure ore 10.00.
REGOLE GENERALI
Ogni genitore dovrà informare l'altro su tutti gli impegni relativi ai figli.
Il genitore che non consegna tutto il materiale ai figli si farà carico di portarglielo.
4)Assegna la casa coniugale alla ricorrente affinchè vi abiti con la prole.
5)Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e della moglie, l'assegno mensile complessivo di €.2.500,00
(€.500,00 per ciascun figlio oltre ad €.500,00 per la moglie), assegno da
25 corrispondersi secondo le modalità già in atto e rivalutato e rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 90% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
6)Pone a carico di il pagamento di tutte le utenze dell'immobile Controparte_1
assegnato alla ricorrente (luce, gas enel, energia e rifiuti), quale forma di contribuzione indiretta al mantenimento dei figli e della moglie, autorizzando il marito a tal fine, a provvedere all'intestazione delle relative utenze per garantire il tempestivo pagamento.
7)Assegno unico ed universale a favore esclusivo della ricorrente.
8)Rigetta l'istanza ex art.96 cpc. dedotta dalla ricorrente.
9)Spese di lite compensate.
10)Le spese di Ctu nella somma di €.5.711,53, vanno poste a carico del convenuto nella misura di metà e a carico dello Stato nella misura di ¼, così modificando il decreto emesso dal G.I. in data 20.11.2024.
11)Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 04.11.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Daniela Ronzani
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
N.5457/2022 RG.
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel. dott. Susanna Menegazzi Giudice dott. Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile portante il n.5457/022 RG. promossa
Oggetto:
separazione giudiziale.
DA
DA (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giorgio Muccio e Cristina Napoleoni del foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Chioggia (VE) come da mandato allegato al ricorso.
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv.to Federica Gramatica con domicilio eletto presso lo studio della stessa in
Bassano del Grappa (VI) come da mandato allegato alla memoria di costituzione.
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso Conclusioni della ricorrente:
- Il procuratore della parte ricorrente in ragione delle risultanze istruttorie emerse nel presente procedimento, e fatte salve le ulteriori richieste istruttorie avanzate e non accolte dal Giudice istruttore come di seguito si reitereranno così conclude:
IN RITO
1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno e con l'obbligo di reciproco rispetto e di comunicazione tempestiva della residenza o di modifica della stessa;
2- Disporsi, l'affido condiviso dei figli, tutti minorenni e non economicamente autosufficienti che avranno abitazione e collocazione prevalente presso la madre;
(come precisato infatti la collocazione paritaria attualmente non è praticata di fatto per esclusiva inadeguatezza del padre a rispondere ai bisogni dei figli!)
3- In ragione delle risultanze istruttorie e in funzione della conservazione della comunità domestica nell'interesse morale e materiale della prole, assegnare la casa familiare alla madre , ove i figli hanno residenza ed CP_2 Pt_1
abitazione prevalente;
4- Il signor , in correlazione a quanto dichiarato dalla IG Controparte_1 [...]
ed agli esiti istruttori del presente procedimento, corrisponderà alla moglie un Pt_2
contributo mensile al mantenimento di ciascuno dei quattro figli, proporzionato ai parametri medi di cui al Protocollo di Monza, - quindi nella percentuale di 1/3 o ¼ ciascuno del reddito e patrimonio del padre- o comunque parametrati secondo i criteri di legge e della giurisprudenza costante ( proporzionalità alle capacità del genitore, esigenze di vita, tenore di vita in costanza di convivenza) rivalutabili annualmente, secondo gli indici Istat;
o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
(Con l'interrogativo su come potrà questo Tribunale effettuare tale quantificazione, che rimane impossibile in mancanza di precisa quantificazione del reddito patrimonio -vedi solo il bilancio e valore dell'azienda paterna- annuo del padre, se
2 non concedendo adeguata CTU, come più volte, vanamente, richiesta da questa parte.)
5- Gli assegni familiari di cui al d.p.r. n. 797/1955, qualora il marito ne abbia diritto, verranno percepiti direttamente dalla madre;
6- Il marito, in considerazione dell'esito dell'istruttoria, - che ha accertato l'assenza di qualsivoglia motivo di addebito, oltre che il ruolo prevalente di cura della famiglia e dei figli avuto dalla IG (vedi esiti CTU e Pt_2
testimonianze), in considerazione della durata del matrimonio e del suo patrimonio- , sarà tenuto a corrispondere alla IG , quale assegno Pt_2
di mantenimento, una somma mensile - o una tantum- parametrata ai sensi di legge e giurisprudenza costante (tenore di vita in costanza di convivenza, disparità economica, apporto conferito alla vita familiare), rivalutabili annualmente, secondo gli indici Istat;
o le somme maggiori o minori che questo
Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia;
(salvo la maggiore determinazione dopo gli accertamenti richiesti in via d'integrazione dell'istruttoria; ovviamente anche in questo caso previa imprescindibile quantificazione mediante idonea CTU.
7 - Il padre verserà nella misura del 100% le spese straordinarie nell'interesse dei figli, necessarie o previamente concordate tra i coniugi, tutte documentate, in ragione dei parametri di legge e giurisprudenza costante in materia, attesa la disparità di reddito tra i coniugi e la capacità economica del signor e CP_1
l'entità delle spese sostenute dai figli in ragione del tenore di vita (scuole private e costose attività sportivo ricreative dei figli) goduto dagli stessi, almeno fino a che la moglie non reperirà collocazione lavorativa adeguata. Tali spese saranno regolamentate e seguiranno il regime previsto dal protocollo del Tribunale di
Treviso.
8 - A carico del padre in ragione di quanto in atti e risultanze istruttorie, sarà il 100% spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria, oltre che utenze dell'immobile casa familiare corrispondendole direttamente alla moglie o con
3 intestazione e a carico direttamente dello stesso come accade CP_1
attualmente.
9 - Tutti gli importi dovranno essere versati entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle coordinate che la IG ha già fornito al marito;
Pt_2
Attesa la incolmabile disparità reddituale tra i coniugi:
10 -Rigettarsi, per quanto emerso in corso di causa, la domanda avversaria in relazione all'obbligo della madre, di contribuzione straordinaria per i figli per il 10%;
(essendo il tenore di vita dei figli altissimo con spese straordinarie di diverse migliaia di euro, solo il padre con i redditi dichiarati, e con quelli ancor più alti che verranno accertati, può permettersi e contribuire a tali esborsi;
non la madre che attualmente non lavora.
Domanda di addebito CP_1
11 - Rigettarsi, la domanda di addebito nei confronti della moglie per carenza dei presupposti di legge avendo la CTU accertato, e il signor CP_1
pacificamente ammesso, che l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente venuta meno già dal 2012, cioè ben 10 anni prima dell'inizio della presente causa, come già esposto in narrativa negli atti di questa parte, e quindi non è mai esistita la denunciata violazione dei doveri coniugali di fedeltà;
-Tenuto conto della palese temerarietà della domanda condannarsi CP_1
ai sensi art. 96 cpc, anche terzo comma con richiesta di risarcimento
[...]
del danno in favore della moglie ed dei figli costretti a subire Controparte_3
le conseguenze e gli strascichi delle vicende giudiziarie alimentate da tali temerarietà.
- Rigettarsi ogni altra domanda o eccezione di parte avversa.
12- ISTANZE ISTRUTTORIE RIGETTATE - ONERE DI REITERAZIONE
- Atteso che :“l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata” .“sia le istanze istruttorie disattese sia quelle sulle quali il giudice istruttore non ha
4 comunque provveduto devono essere reiterate nell'udienza di precisazione delle conclusioni per evitare che le stesse vengano ritenute abbandonate.) (Corte di
Cassazione Sez. III Civ., n. 16886/16 E Sez. III Civ., n. 25157/08)
- Atteso che questa parte ha più volte eccepito la parziarietà, inadeguatezza e insufficienza dell'istruttoria svolta, oltre che l'avvenuto mutamento delle situazioni di fatto relative ai minori in corso di causa, come già precisato e eccepito con le note
a verbale dell'udienza 20.03.2025, ci si riporta integralmente alle medesime chiedendo l'integrazione dell'istruttoria necessaria al fine di accertare l'esatto valore del patrimonio di , in specie correlato a tenore di vita e Controparte_1
capacità economico patrimoniale reddituale nei tre anni antecedenti l'avvio del presente procedimento, al fine di poter quantificare come prescritto per legge il contributo al mantenimento dei quattro figli e l'assegni di mantenimento per la moglie:
A- ADEGUAMENTO CONTRIBUZIONE PROVVISORIA
- Già solo dai documenti esaminati, relativi agli anni in cui la presente separazione pendeva, pertanto la cui attendibilità può legittimamente essere messa in dubbio, il signor appare titolare di un patrimonio/reddito ingente, per cui risulta CP_1
assolutamente incongruente ed incoerente l'assegno oggi versato in favore di moglie e figli (doc. 34)
- Si chiede pertanto al fine di tutelare tali soggetti deboli di provvedere immediatamente alla modifica dei provvedimenti provvisori, adeguando ai valori di legge le somme dovute;
(Tribunale di Monza -criteri di liquidazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge e figli in materia di separazione e divorzio Tabelle 2008), ordinando altresì il pagamento della differenza non versata dalla domanda al saldo come per legge.
B - INTEGRAZIONE RELAZIONE GUARDIA DI FINANZA
- Si chiede in quanto dovuta una integrazione delle relazioni della GDF, riportandosi integralmente alla opposizione alla ordinanza istruttoria emessa in data 27.11. 2024, chiedendo che tale Autorità accerti redditi, patrimonio e complessivamente ogni risorsa economica dei genitori anche per il triennio
5 antecedente al 2022 ( 2019, 2020, 2021) con espressa richiesta di fornire gli estratti conti dei conti correnti, carte di credito e debito, sistemi finanziari di incasso e pagamento tenuti su supporti informatici Paypal o criptovalute, deposito titoli anche per tale triennio.
-Inoltre, per conoscenza diretta della IG , il risulta titolare Pt_2 CP_1
di conti correnti e rapporti bancari all'estero, più specificamente in Svizzera, in Austria e in Liechtenstein, che, come già richiesto debbono essere indagati. Sul punto, dunque, si insiste affinchè le indagini della GdF si estendano anche a tali rapporti, ovviamente non solo attuali, ma anche e soprattutto, relativi al triennio antecedente all'avvio del presente procedimento.
- Infatti la giurisprudenza costante di merito e di legittimità , ripresa anche recentemente della Corte di Cassazione (n. 5242/2024 pubblicata il 28 febbraio
2024 e ordinanza n. 10354 del 17.4.2024) precisa che l'art 316-bis c.c. stabilisce che per determinare le risorse economiche dei genitori, si devono considerare non solo i redditi, ma l'intero patrimonio di ciascuno di essi, dovendosi con ciò valorizzare anche le accertate potenzialità reddituali (ex multis, Cass. n.
3974/2002), quindi le risorse economiche complessivamente determinate di entrambi i genitori (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089)” (Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord., 9 agosto 2021, n. 22515 e Cass. 16 settembre 2020, n.19299 su assegno mantenimento figli calcolo).
B-1 IN ORDINE AL RIGETTO ISTANZA DI MODIFICA ORDINANZA
ISTRUTTORIA INDAGINI RELATIVE AL TRIENNO ANTECEDENTE L'AVVIO
DEL PRESENTE PROCEDIMENTO
- La domanda in via istruttoria svolta di accertamento delle risorse economiche del padre nel triennio antecedente l'instaurazione del presente procedimento è funzionale alla determinazione del reddito/ patrimonio del padre in funzione della corretta quantificazione assegno di mantenimento e assegno di separazione;
- Non è vero, come affermato nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di modifica ordinanza istruttoria, che la stessa sia “esplorativa, in quanto non supportata da adeguato riscontro documentale”; infatti la prova che il reddito/ patrimonio
6 effettivo del sia ben superiore a quello formalmente dichiarato, CP_1
come più e più volte rappresentato senza risultato di sorte a questo giudice, è palese e evidente nella dichiarazione svolta dallo stesso in sede di CP_1
audizione Presidenziale di essere titolare (quindi negli anni precedenti all'instaurazione del presente procedimento) di altro conto corrente; Conto corrente in cui confluivano denari e con cui venivano svolte le maggiori spese della famiglia! Scuola, spese sanitarie, viaggi, acquisti di beni per la famiglia, etc;
atteso che il conto intestato alla sola , di cui si sono prodotto gli estratti, Controparte_3
non è rappresentativo del patrimonio del padre, in quanto ricopre da solo l'intero reddito dichiarato formalmente dallo stesso, ma risulta essere destinato solo alle minute spese di madre e figli, mancando ogni spesa necessaria alla casa, scuola, viaggi, o comunque le spese più ingenti della famiglia che confluivano appunto in questo secondo conto corrente.
- Inoltre anche tutte le altre indagini debbono comprendere il periodo del triennio antecedente l'avvio del presente procedimento: si reitera pertanto l'istanza di modifica dell'ordinanza istruttoria come già proposto.
B- 2 CONCETTO DI ESPLORATIVITA' – esclusione nei diritti indisponibili
- Il diritto alla corretta quantificazione delle risorse economiche dei genitori in funzione del mantenimento dei figli rappresenta un ambito del processo in cui il generico principio dispositivo non opera.
-In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio, il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c., e ora dall'art. 337- ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum.
-Nell'ambito dei procedimenti ex art. 337 bis. c.c., la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e
7 grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli minori.
- Da ciò discende che il concetto di esploratività sia avulso ed inconferente quando si tratti di indagine sui diritti indisponibili
-Il processo su situazioni indisponibili modifica il regime della prova per consentire l'esercizio dei sottolineati poteri officiosi in ordine all'allegazione del fatto: principio della domanda e della allegazione, non sono più esclusivamente affidati alla parte, ma soggetti anche ad iniziativa officiosa.
- La consulenza in tale ambito può, dunque, essere esplorativa dei fatti e assumere caratteri della prova, e così pure le indagini di polizia tributaria, -
l'ascolto del minore;
- i poteri di indagine patrimoniale del giudice sulle banche dati gestite dalla p.a. (in particolare dall'ufficio delle entrate).
- Il tenore di vita dei coniugi e le loro sostanze economiche complessive vanno valutate anche nel triennio antecedente l'instaurazione del giudizio ( vedi anche
Protocollo famiglia Tribunale di Treviso) e pertanto si chiede che venga immediatamente ordinato alla Gdf ogni integrazione necessaria.
B-3 Si chiede, inoltre che sia ordinata l'esibizione, anche per tramite della GdF, da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco di tutti gli istituti di credito con i quali il soggetto in esame ha o ha avuto rapporto. Con la descrizione del tipo di rapporto data di inizio e di fine e ruolo del soggetto anche nel triennio antecedente
l'avvio del presente procedimento ( 2019- 2021)
- Si chiede di ordinarsi alla Gdf o di ordinarsi l'esibizione da parte della della
Centrale rischi della Banca d'Italia in ordine alle informazioni relative all'indebitamento o alle garanzie rilasciate o ricevute es garanzie a favore di società terze nelle quali la parte non risulta avere formalmente alcun titolo.
C - CTU CONTABILE FINANZIARIE ED ESTIMATIVA AL FINE DELLA
CONGRUA
DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI DI MANTENIMENTO PER MOGLIE E FIGLI
(VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ART. 8 PROTOCOLLO FAMIGLIA
TRIBUNALE DI TREVISO)
8 - Oltre a quanto sopra, si insiste affinchè sulle risultanze di tali indagini, integrate come richiesto, sia svolta idonea CTU CONTABILE FINANZIARIA ESTIMATIVA, che dovrà comprendere anche
a) la valutazione del valore commerciale delle partecipazioni societarie del
. Con acquisizione bilanci, atti societari rilevanti, CP_1
b) analisi patrimoniale e valutazione immobili e terreni
- Al punto 8.2 del protocollo famiglia del Tribunale di Treviso si specifica che la CTU contabile estimativa va svolta in relazione alla capacità reddituale finanziaria e patrimoniale dei coniugi attuale e con riferimento all'ultimo triennio precedente l'avvio della procedura in previsione della quantificazione degli assegni di mantenimento. Le valutazioni relative alle partecipazioni societarie si baseranno principalmente sulla disamina dei bilanci, salvo il rilievo di elementi sospetti da approfondire su segnalazione del CTU. Per la verifica della capacità reddituale anche diversa dai dati ufficiali.
D- ASSEGNO MANTENIMENTO CONIUGE – TENORE DI VITA
-La separazione dei coniugi, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento in favore del coniuge richiedente sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Oltre che al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. (Cassazione, nella ordinanza n.23323/2024 del 29 agosto 2024)
- Il ruolo preminente ed esclusivo nella cura e gestione dei 4 figli e nella conduzione della vita familiare da parte della IG e che tale ruolo è stato Pt_2
concordato dai coniugi, se non voluto dallo stesso marito, è pacificamente ammesso anche dal nella relazione della CTU svolta, come sono CP_1
comprovati gli altri requisiti di durata del matrimonio ed età della coniuge debole .
9 Anche a tal fine si reitera la necessità di accertamento del tenore di vita della famiglia nel triennio antecedente l'avvio del presente procedimento.
E- ISTANZA DI MODIFICA URGENTE -AFFIDO E FREQUENTAZIONE FIGLI
- Si porta all'attenzione di questo Giudice che in alcun modo la frequentazione padre figli sta rispettando quanto proposto dalla consulente d'ufficio.
- Nonostante l'accordo raggiunto e consacrato nelle conclusioni del perito, il signor di fatto riesce a rispettarlo, non solo per l'oggettivo impegno CP_1
lavorativo del medesimo, ma anche a causa anche del malcontento ingenerato in questi mesi nel rapporto con i figli, proprio derivante dalla mancanza di comunicazione e di una risposta fattiva del padre ai loro bisogni ed esigenze primarie;
circostanza che determina ad ogni occasione richieste pressanti dei figli di stare con la mamma e la pronta accondiscendenza del padre che non esita a restituirli alla madre anche nei giorni di sua competenza;
ciò è comprensibile proprio per le responsabilità che la direzione dell'azienda comporta, ma di fatto il risulta assente CP_1
fisicamente e empaticamente, non potendo corrispondere adeguatamente ai bisogni materiale e psicologici dei figli, così che i ragazzi sono spesso da soli
o custoditi da persone con cui non hanno alcuna affinità emotiva.
- Tale inadeguatezza fa si che per il problema scaricando i figli presso la casa materna quanto più possibile, anche senza preavviso e in qualsiasi giorno della settimana;
- In sostanza oggi la madre ha di fatto la collocazione prevalente dei figli, come comprovabile.
- La sperimentazione della collocazione paritetica a settimane alterne non è praticata di fatto per esclusiva inadeguatezza del padre a rispondere ai bisogni dei figli!;
- Conseguenza ben più grave: tale situazione sta gravando sul benessere psicologico e violando l'interesse prevalente dei figli che ne stanno subendo
10 conseguenze molto gravi, riguardo le quali questo Tribunale è chiamato ai più idonei accertamenti.
- A tal proposito è indispensabile quanto ineludibile e quindi si chiede integrazione istruttoria :
a- integrazione della CTU già disposta al fine di verificare l'andamento della soluzione prospettata, ascoltando i figli sullo specifico.
b- l'audizione personale dei figli , e da parte del Giudice. Per_1 Per_2 Per_3
c- in subordine si chiede che la valutazione dello stato psicofisico dei figli a seguito della sperimentazione delle settimane alternate e le loro esigenze in ordine alle modalità di affido sia relazionata dai servizi sociali competenti.
- Si chiede che venga ripristinato il collocamento prevalente dei figli presso la madre, sia disposta la assegnazione della casa familiare alla madre che coabiterà con i figli.
Conclusioni del convenuto:
Con ordinanza del 21.3.2025 il Giudice Dott.ssa Ronzani rinviava la causa al giorno
29.5.2025 per la precisazione delle conclusioni, disponendo che “ogni decisione in ordine alla modifica affido/frequentazione dei figli nonché profili economici verranno adeguatamente valutati dal collegio”, ordinanza emessa a seguito dell'udienza tenutasi in data 20.3.2025 per note scritte atta a verificare le indagini svolte dalla
Guardia di Finanza Compagnia di Castelfranco Veneto.
Si tiene a precisare che controparte, non solo non abbia comunicato le proprie note di udienza contestualmente al deposito, contrariamente a quanto ordinato dal
Giudice, bensì abbia valutato le risultanze delle indagini in modo del tutto arbitrario, instando, ancora una volta, con domande del tutto esplorative basate su semplici affermazioni della parte stessa “per conoscenza diretta della IG ”, la Pt_2
cui attendibilità è del tutto sconfessata, anche per ciò che si dirà nel proseguo relativamente ai minori.
Detto comportamento viene fermamente contestato.
L'esito delle indagini patrimoniali conferma quanto già rappresentato fin dalla costituzione dal stesso, come già ampiamente rilevato dalla CP_1
11 precedente nota d'udienza della scrivente difesa. Ciò che, tuttavia, controparte si guarda bene dal rilevare è invece proprio l'esito delle indagini sulla situazione della stessa (cfr. indagini GdF Castelfranco Veneto del 31.1.2025), atteso che viene confermato che la IG abbia non solo redditi da investimenti Pt_2
all'estero e/o da attività estere di natura finanziaria, ma anche frequenti depositi di somme in contanti nel conto acceso dalla stessa presso le Poste, depositi che rilevano che la IG abbia evidentemente una fonte di reddito non dichiarata nel presente procedimento! E a riprova di ciò si evidenzia come la
IG abbia già comunicato al Sig. , per l'estate 2025 che Pt_2 CP_1
andrà in Egitto una settimana a fine giugno, un'altra settimana in Sicilia a inizio agosto ed infine a Sharm El Sheik l'ultima settimana dello stesso mese (cfr. doc.
42 – email del 31.3.2025). Non credo vi siano dubbi che la IG abbia Pt_2
entrate ad oggi non dichiarate.
Ed ancora. Nessuna “incongruenza sull'assegno oggi versato in favore di moglie e figli (doc. 34)” da parte del Sig. atteso, peraltro, che quando detto CP_1
assegno venne stabilito in corso di causa in favore della IG verteva una collocazione prevalente dei minori, cosa che ad oggi non vi è più in quanto la collocazione è del tutto paritaria (oltre alla predetta nuova fonte di reddito della
[...]
e di cui ai depositi di denaro sul proprio conto)! Pt_2
Sul punto, come già affermato anche dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 3203 del 15.12.2020), la collocazione paritaria dei minori può influire in modo diretto sul contributo al loro mantenimento mensile.
Si tiene ad evidenziare nuovamente come la IG abbia 46 anni (la sua Pt_2
data di nascita è agli atti, 4.4.1979), nessun problema di salute, una potenziale capacità lavorativa assolutamente nella norma e la collocazione (paritaria) dei figli per sole 2 settimane al mese mentre, nelle due settimane di collocazione presso la stessa, i minori vanno a scuola tutti i giorni dalle ore 8.00 fino alle ore 16/16.30.
Orbene, in tema di separazione dei coniugi il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ai sensi dell'art 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di
12 matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative. Tuttavia, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino
a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass Civ. Sez. I, ordinanza 7.1.2025
n.234).
Vero è, infatti, che nel caso in cui il coniuge teoricamente più “debole” sia in grado di disporre di adeguate risorse se solo si preoccupasse di cercare e mantenere un lavoro, stabile o saltuario, l'assegno deve essere considerevolmente ridotto o addirittura revocato.
Viene in rilevo un'importante decisione della Corte di Cassazione che statuisce quanto segue: “In tema di separazione personale di coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica: con l'avvertenza, però, che l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita” (Cass. Civ., Sez. I, 13 Gennaio 2017, n. 789).
In pratica, la Corte sostiene che, se non ci sono impedimenti a che la donna lavori, alla moglie può essere negato l'assegno di mantenimento atteso che la circostanza che il coniuge meno abbiente sia privo di occupazione, non deve costituire elemento astratto ed aprioristico per affermare il diritto all'assegno di mantenimento, dovendo ponderarsi ogni situazione, comprese le capacità proprie del beneficiario e l'attitudine al lavoro ed alla capacità di guadagno.
Pacifico che nel caso di specie vi siano tutte le condizioni per insistere, pertanto, affinché l'assegno provvisoriamente concesso venga con sentenza revocato, se non sensibilmente ridotto.
13 Ed ancora.
Controparte, sempre con note di udienza del 20.3.2025 asserirebbe, in maniera del tutto inveritiera se non quasi offensiva per il padre, che lo stesso “in alcun modo la frequentazione padre figli sta rispettando quanto proposto dalla consulente d'ufficio”
e che “Nonostante l'accordo raggiunto e consacrato nelle conclusioni del perito, il signor di fatto non lo rispetta mai… “Il padre risolve il problema CP_1
scaricando i figli presso la casa materna quanto più possibile, anche senza preavviso e in qualsiasi giorno della settimana;
In sostanza oggi la madre ha di fatto la collocazione prevalente dei figli come comprovabile.”
Dette affermazioni del tutto prive di fondamento devono avere una fine, e si chiede che il Giudice ne tenga conto anche ai fini della condanna alle spese legali del presente procedimento.
Premesso che controparte dimentica che l'esito della CTU ha riscontrato molti aspetti deficitari nella IG (e non nel Sig. ), aspetti che Pt_2 CP_1
inevitabilmente interferiscono con le capacità genitoriali della IG, che presenta instabilità emotiva, limitate capacità critiche e riflessive, e che ha instaurato con i minori un legame simbiotico, coinvolgendoli indebitamente nel conflitto, ostacolandone il rapporto con il padre, mentre è emerso chiaramente che il sig.
è apparso maggiormente protettivo verso i figli, rappresentando un CP_1
modello maggiormente adattivo e attivo per i figli, in grado di offrire una visione del mondo e delle relazioni più positivo rispetto alla moglie, si rileva come il Sig. non solo rispetti le prescrizioni della CTU, non CP_1
solo esegua appieno i propri compiti durante le settimane di spettanza, bensì abbia ridotto notevolmente il proprio orario di lavoro durante le predette settimane di spettanza, al fine esclusivo di dedicarsi ai propri figli.
Le predette ingiuste ed inveritiere accuse offendono, pertanto, il Sig. CP_1
rilevando come le stesse vengano artatamente ex adverso sostenute al solo evidente fine di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento che ad oggi risulta non dovuto.
14 A riprova di quanto sopra si allegano alla presente, a mero titolo esemplificativo, alcune foto del padre con i figli con i quali il rapporto non solo è sereno, bensì molto più presente di prima (cfr. doc.
43 – foto padre-figli). L'unica eccezione è data dalla minore , la quale, Per_1
come indicato dalla CTU, trascorre una notte presso la madre anche nelle settimane di collocazione paterna, e ciò proprio per aiutare la minore in un periodo di vita un po' complicato. Proprio per questo, si rileva come il padre sia peraltro sempre presente anche alle visite della Dott.ssa che ha preso in cura Persona_4
, cercando per l'appunto di aiutare la figlia in questo periodo. Per_1
Ma andiamo avanti.
Sull'assegnazione della casa già domandata in causa dal Sig. , domanda CP_1
che oggi si reitera, preme evidenziare lo stato in cui versi oggi la casa stessa, che si ricorda essere di proprietà del Sig. , per il tramite di riproduzioni CP_1
fotografiche scattate nella seconda metà di aprile (cfr. doc. 44 – foto casa coniugale).
Vedasi come lo stato di abbandono sia evidente non provvedendo la IG
[...]
nemmeno all'ordinaria manutenzione (la straordinaria, si sa, rimane a carico Pt_2
del proprietario). Da quando la casa veniva assegnata alla IG , infatti, Pt_2
nulla più veniva eseguito a titolo di manutenzione ordinaria, e come più volte già rilevato nel corso del procedimento, detto stato di abbandono crea non solo nocumento ai figli quando sono presso la madre, bensì anche economico al Sig. , proprio perché una casa che non viene manutenuta perde CP_1
necessariamente di valore ovvero necessiterà di manutenzione straordinaria più onerosa in sede di intervento.
Anche detto comportamento, fatto in mero spregio al Sig. deve avere CP_1
una fine e si chiede venga tenuto in considerazione in sentenza.
Da ultimo, si depositano, sempre a titolo meramente esemplificativo, le ultime spese straordinarie, che dovrebbero andar suddivise tra i coniugi con le percentuali disposte ma che vengono integralmente sostenute dal Sig. in quanto CP_1
15 nonostante le richieste di quest'ultimo la IG non vuole provvedervi Pt_2
(cfr. doc. 45 – spese straordinarie ultimo periodo).
* * *
Per tutto quanto sopra, pertanto, preso atto dei provvedimenti emessi in corso di causa, il sottoscritto patrocinio
CHIEDE che l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi e del Controparte_3 Controparte_1
matrimonio contratto in data 9.6.2001 a Loria (TV) trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, Anno 2001 Parte I, Atto n.3 con ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione alle seguenti condizioni alle seguenti
CONDIZIONI
NEL MERITO:
In principalità, accertata l'impossibilità di riconciliazione, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
In principalità, confermare e/o disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in
Castione di Loria (TV), Via De Gasperi 62 di proprietà del Sig. al Controparte_1
Sig. con affidamento condiviso dei figli minori e con turni di Controparte_1
collocazione parentale come previsto dalla CTU Dott. nell'elaborato Per_5
peritale del 16.11.2024, e di cui all'ordinanza del 21.11.2024.
In subordine, disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Castione di Loria
(TV), Via De Gasperi 62 di proprietà del Sig. alla Sig.ra Controparte_1 CP_3
, con affidamento condiviso dei figli minori e con turni di collocazione
[...]
parentale come previsto dalla CTU Dott. nell'elaborato peritale del Per_6
16.11.2024, e di cui all'ordinanza del 21.11.2024.
In via principale in considerazione della collocazione paritaria dei figli come da elaborato peritale del 16.11.2024 a firma nonché delle risultanze delle Persona_7
indagini condotte dalla Guardia di Finanza, revocare l'importo dell'assegno dovuto dal Sig. alla Sig.ra a titolo di concorso nel CP_1 Controparte_3
16 mantenimento ordinario dei figli, prevedendo invece una suddivisione delle spese straordinarie - così come qualificate da Protocollo del Tribunale di Treviso - al 50%
a carico del padre IG (visite specialistiche, ludiche, ricreative, Controparte_1
dentistiche, sanitarie etc…) che si dovessero rendere necessarie per i figli e ciò dietro presentazione mensile comprovante gli avvenuti esborsi, spese tutte preventivamente concordate per iscritto, salve quelle di carattere sanitario, nei casi di urgenza e gravità.
Spese scolastiche, invece, a carico esclusivo del padre.
In subordine in considerazione della collocazione paritaria dei figli come da elaborato peritale del 16.11.2024 a firma nonché delle risultanze delle Persona_7
indagini condotte dalla Guardia di
Finanza, disporre la riduzione dell'assegno dovuto dal Sig. alla Sig.ra CP_1
a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli Controparte_3
nell'importo massimo di €.300,00, prevedendo invece una suddivisione delle spese straordinarie - così come qualificate da Protocollo del Tribunale di Treviso - al 70%
a carico del padre IG (visite specialistiche, ludiche, ricreative, Controparte_1
dentistiche, sanitarie etc…) che si dovessero rendere necessarie per i figli e ciò dietro presentazione mensile comprovante gli avvenuti esborsi, spese tutte preventivamente concordate per iscritto, salve quelle di carattere sanitario, nei casi di urgenza e gravità. Spese scolastiche, invece, a carico esclusivo del padre.
In principalità, all'esito delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della Sig.ra CP_3
non ricorrendovi i presupposti di legge.
[...]
In subordine, ravvisandone i presupposti, fissare in €.200,00 l'assegno di mantenimento a carico del Sig. e in favore della Sig.ra Controparte_1 CP_3
, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
[...]
In ogni caso rigettarsi tutte le domande e/o istanze formulate da parte della
IG in quanto infondate in fatto e in diritto. Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali rifusi.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
17 come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
1.Separazione
La domanda di separazione va accolta per le ragioni di cui appresso.
Invero, dalle stesse motivazioni addotte dalle parti, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostituita.
2.Addebito
Il convenuto ha proposto domanda di addebito sinteticamente per due ordini di motivi: perché la moglie avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale con l'avv.to Giorgio Muccio, trascorrendo i week-end con il nuovo partner, portando con sé i figli senza aver notiziato il convenuto e ai quali, già nella primavera del 2022, avrebbe riferito di avere un fidanzato nonché per il totale disinteresse della moglie che non avrebbe prestato cura e attenzione nella gestione dei figli e della casa, anteponendo le proprie esigenze e desiderata, sostanzialmente così delegando tali compiti a persone terze alle dipendenze.
La domanda va respinta.
Relativamente al primo motivo di addebito dalle risultanze della disposta Ctu è emerso che tra la coppia era già da tempo venuta meno l'affectio coniugalis, probabilmente dopo la nascita dell'ultimo genito nato nel 2018, a Persona_8
seguito di una relazione amorosa che la ricorrente aveva intrattenuto con un suo connazionale durante un periodo di permanenza in Brasile.
Se è pur vero che il resistente aveva ragionevolmente perdonato la moglie per tale tradimento, riconoscendo il figlio nato da quel rapporto occasionale, è lo stesso convenuto che ha affermato nel corso della Ctu che non avrebbe concesso alla moglie la separazione ma che sarebbe stata libera di avere relazioni extraconiugali
(cfr. pag.23 elaborato peritale), riferendo di aver perso qualsiasi attrattiva nei suoi confronti, tanto che anche i figli non avevano mai visto la mamma e il papà come coppia “affiatata” ma come semplice coppia genitoriale.
18 Dalle prove testimoniale escusse è poi emerso che l'attrice aveva in più occasioni richiesto la separazione ma il convenuto aveva voluto “bypassare” il problema all'evidenza per il bene dei figli, ma che da tempo la coppia dormiva separata e non vi era più intimità.
Ne consegue che la relazione extraconiugale coltivata dalla moglie anche in prossimità della domanda di separazione, è priva di quella efficacia causale necessaria a formulare un giudizio di addebito, rappresentando, piuttosto, la conseguenza di un rapporto matrimoniale ormai naufragato.
Analogamente deve ritenersi indimostrato il secondo motivo di addebito, la disposta
Ctu ha acclarato che la sig.ra “rappresenta per i figli il genitore di Pt_2
riferimento ossia il genitore che rappresenta per i minori il punto di riferimento affettivo principale (cfr. pag.118 elaborato peritale)” e la circostanza che la medesima si sia avvalsa nell'accudimento ed assistenza della prole di persone terze, peraltro necessarie in una famiglia numerosa costituita da 4 figli minori di età, non è prova né del suo disinteresse, né tanto meno della sua anaffettività.
3.Affidamento dei minori: , , Per_9 Per_1 Per_3 Persona_10
.
[...]
Dall'unione della coppia sono nati: il 5.12.2010; il 23.6.2012; Per_9 Per_1 Per_3
il 4.2.2014 e il 24.04.2018. Persona_8
A conclusione della disposta Ctu, condivisa da entrambe le parti in causa (cfr. verbale di udienza del 19.11.2024), il G.I. modificava i provvedimenti provvisori ed urgenti nei seguenti termini con ordinanza del 21.11.2024:
“Il Giudice a scioglimento della riserva che precede,
1.a modifica dei turni di responsabilità genitoriale, impregiudicato l'affidamento condiviso della prole, recepisce in toto le ipotesi suggerite dal Ctu Dott. nell'elaborato Per_6
peritale del 16.11.2024 che qui si riportano:
-affidamento condiviso con collocazione paritetica dei figli secondo i seguenti turni di responsabilità genitoriale concordati tra i genitori:
PER TUTTO IL PERIODO DELL'ANNO
19 I turni di responsabilità genitoriale saranno a settimane alterne con passaggio dei figli il venerdì sera ore 19.00. Il genitore che deve prendere i figli andrà a prenderli a casa dell'altro genitore.
Solo per nella settimana paterna la ragazza starà con la mamma il mercoledì da fine Per_1
scuola (oppure ore 15.00 se giorno festivo o periodo non scolastico) fino alla mattina seguente con accompagnamento a scuola o rientro a casa del padre alle ore 10.00. Anche
in questo caso il genitore che deve prendere la figlia andrà a prenderla a casa dell'altro -
Durante le vacanze estive oltre all'alternanza settimanale ogni genitore può richiedere due settimane consecutive, la terza settimana sarà di turno l'altro genitore quello che non ha trascorso le vacanze con i figli.
Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro entro il 30 aprile di ogni anno, in caso di sovrapposizioni la mamma avrà priorità negli anni pari il padre in quelli dispari.
Parte_3
Per in periodo natalizio si suggerisce che negli anni pari la madre prenda i figli l'ultimo giorno di scuola e li tenga con sé fino al 25 dicembre ore 11.00 e dal 31 dicembre fino al primo giorno di scuola oppure negli anni dispari dal 25 dicembre ore 11.00 al 31 dicembre ore 11.00, il resto del tempo con il padre. Negli anni dispari viceversa.
La ripresa dopo le vacanze natalizie i figli staranno con il genitore con cui sono stati nella settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre.
COMPLEANNO DEI MINORI
La festa di compleanno dei minori dovra' essere organizzata in un luogo neutro nel quale anche il genitore “non organizzatore” potrà parteciparvi.
COMPLEANNO DEI GENITORI
I figli potranno partecipare al compleanno dei genitori indipendentemente dai turni di responsabilità genitoriale da fine scuola (oppure ore 14.00) al giorno seguente con accompagnamento a scuola oppure ore 10.00.
REGOLE GENERALI
Ogni genitore dovrà informare l'altro su tutti gli impegni relativi ai figli.
Il genitore che non consegna tutto il materiale ai figli si farà carico di portarglielo.
20 2.conferma allo stato le condizioni economiche, attesa la disparità economico-reddituale tra le parti, salva diversa valutazione all'esito del disponendo accertamento
3.Attesa la rilevanza, dispone che la Guardia di Finanza territorialmente competente
“assunte tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi presso enti privati,
pubbliche amministrazioni, istituti assicurativi, o altri enti ai quali, in base agli artt. 210,
213 c.p.c., viene fatto espresso obbligo di fornirle, anche quando trattasi di rapporti
cointestati; dica quale sia lo stato economico e patrimoniale da ritenersi più attendibile
con riferimento ad entrambi i coniugi, evidenziando altresì per ciascuno di essi la loro e
più prevedibile capacità reddituale, anche diversa dai dati ufficiali”.
Assegna termine fino al 28.2.2025 per il deposito di relativa relazione.
3.Rinvia la causa all'udienza del 20.3.2025 ore 9.00 disponendo che la stessa sia sostituita
dal deposito di note scritte, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche (art. 196-bis disp. Att. C.p.c.) …”
Ritiene il Collegio che l'affidamento condiviso con collocazione paritaria nei termini sopra esposti vada condiviso corrispondendo al superiore interesse dei minori.
Invero, una collocazione prevalente presso la madre, richiesta dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, contrasta non solo con l'adesione alle risultanze della Ctu dalla stessa espressa all'udienza di novembre 2024, ma non risulta sorretta da alcun riscontro obiettivo e le affermazioni contenute negli atti conclusivi risultano del tutto generiche, né si può sottacere che la sig.ra se Pt_2
appare come già rilevato il riferimento primario per i figli, tuttavia come precisato dalla stessa Ctu, “ la sua capacità riflessiva appare condizionata dall'impulsività e
dall'instabilità emotiva che la caratterizza, mentre il padre, vista la maggior capacità di
gestione della propria emotività, è apparso più protettivo rispetto alla madre (cfr.
pagg.118 elaborato peritale).”
Ne consegue che un ampliamento dei turni di responsabilità a favore della madre, peraltro neppure specificatamente indicati, potrebbe alterare quell'equilibrio di vita che i minori paiono aver raggiunto con un collocamento sostanzialmente paritario.
Per quanto attiene poi all'ascolto dei minori, tale richiesta risulta ultronea ed inutile posto che come già rilevato dal G.I., tale adempimento si ritiene adeguatamente
21 soddisfatto nell'espletamento della disposta Ctu, né sono emerse criticità o pregiudizi per la prole che ne impongano una reiterazione, come esaustive e sorrette da adeguato approfondimento scientifico risultano le conclusioni cui è pervenuto il Ctu, da condividersi in toto.
Assegnazione casa familiare
Tenuto conto del regime di vita sperimentato dalla prole, non vi è ragione alcuna di modificare l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente affinchè la abiti con i figli.
Profili economici
Dall'indagine della Guardia di Finanza insistentemente richiesta dalla ricorrente, è emerso che la medesima è proprietaria dei seguenti beni:
• della quota del 9,375% della società brasiliana TEO Investimentos e
Participacoes LTDA;
• di un immobile commerciale in sala 1106 Avenida T-9 n.2310, Jardim
America, immobile locato e i cui proventi vengono incassati esclusivamente dalla IG (circostanza mai contestata) Pt_2
• del 50% di un appartamento residenziale sito in Chateau Marista, Rua 1141,
n.536 Qd 252 Lt 5/9 Apt 2302 Setor Marista-Goiana-Goias.
Si aggiunga che è una donna di 46 anni, abile al lavoro che può Controparte_3
usufruire della settimana in cui i figli non sono collocati presso di lei per trovare una soluzione lavorativa compatibile al suo status.
La stessa poi non nega di aver usufruito dell'aiuto economico dell'attuale compagno con cui congiuntamente ai figli ha effettuato viaggi sia all'estero che in Italia durante la trascorsa estate.
Il convenuto è invece socio di maggioranza ed amministratore della società
Meccanotecnica Veneta:
• ha la quota del 9,375% della società brasiliana TEO Investimentos e
Participacoes LTDA,
• il 50% di un appartamento residenziale sito in Chateau Marista, Rua 1141,
n.536 Qd 252 Lt 5/9 Apt 2302 Setor Marista-Goiana-Goias,
22 • è proprietario della casa coniugale sita in Castione di Loria (TV), Via De
Gasperi 62
• e di una casa con terreno sita in Rosà (VI), Via IV Armata.
Dalle indagini patrimoniali svolte dalla Guardia di Finanza è poi emerso che il convenuto percepisce un reddito medio di circa €.10.000/12.000,00 al mese.
Inoltre, con provvedimento del 04.01.2024, il G.I disponeva che il medesimo si facesse carico esclusivo del pagamento di tutte le utenze dell'immobile assegnato all'attrice (luce, gas enel, energia e rifiuti), quale forma di contribuzione indiretta al mantenimento dei figli e della moglie, autorizzando il marito a tal fine, a provvedere all'intestazione delle relative utenze per garantire il tempestivo pagamento.
Tale statuizione che va condivisa, congiuntamente all'assegnazione della casa familiare, rappresenta un indiscusso vantaggio economico per la ricorrente.
Tenuto altresì conto che la stessa potrà usufruire dell'assegno unico ed universale per la prole, in quanto genitore economicamente più debole, il quadro probatorio complessivo che ne scaturisce permette di confermare gli importi già previsti dalla
Corte di Appello di Venezia in sede di reclamo con provvedimento del 6.3.2023 e cioè a carico del , quale contribuzione al mantenimento dei figli e della CP_1
moglie, la somma complessiva di €.2.500,00 (€.500,00 per ciascun figlio oltre ad
€.500,00 per la moglie), assegno da corrispondersi secondo le modalità già in atto e rivalutato e rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 90% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Infatti, la contribuzione per la prole ha valenza perequativa a fronte di un affidamento paritario, mentre l'assegno per la moglie è modulato in base alla consistente differenza reddituale inter partes, alla durata del matrimonio, contratto in data 09.06.2001, oltre al ragionevole tenore di vita goduto in costanza dello stesso.
Vanno poi respinte le richieste istruttorie reiterate dalla ricorrente: estensione dell'indagine da parte della Guardia di Finanza al pregresso triennio antecedente l'inizio della causa e/o Ctu contabile, invero, le risultanze acquisite forniscono un quadro probatorio adeguato che permette di formulare una valutazione reale e
23 pertinente al caso di specie, anche a fronte di allegazioni da parte della Pt_2
assolutamente generiche e aventi valenza meramente esplorativa.
Spese di lite
Tenuto conto degli esiti del giudizio;
valutata altresì la fase del reclamo, entrambe le parti risultano parimenti soccombenti e, quindi, ricorrono i presupposti per una integrale compensazione delle spese di lite.
A fronte di tale decisione non sussistono le condizioni per una condanna del convenuto ex art.96 cpc., come richiesto dalla ricorrente.
Le spese di Ctu, poiché la è stata ammessa a fruire del beneficio del Pt_2
gratuito patrocinio a spese dello Stato, le spese di Ctu, nella somma di €.5.711,53, vanno poste a carico del convenuto nella misura di metà e a carico dello Stato nella misura di ¼, così modificando il decreto emesso dal G.I. in data 20.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione definitivamente pronunciando,
1)Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] Controparte_3
Brasile il 04.04.1979 e , nato a [...] il [...] che hanno Controparte_1
contratto matrimonio il 09.06.2001 in Loria (TV), trascritto al n.3, Parte I^, Serie /,
Anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Loria (TV).
2)Rigetta la domanda di addebito proposta dal convenuto.
3) Affida i minori ; e Persona_11 Persona_12 Persona_13
ad entrambi i genitori in via condivisa con Persona_10
collocazione paritetica degli stessi secondo i seguenti turni di responsabilità genitoriale:
PER TUTTO IL PERIODO DELL'ANNO
I turni di responsabilità genitoriale saranno a settimane alterne con passaggio dei figli il venerdì sera ore 19.00. Il genitore che deve prendere i figli andrà a prenderli a casa dell'altro genitore.
Solo per nella settimana paterna la ragazza starà con la mamma il Per_1
mercoledì da fine scuola (oppure ore 15.00 se giorno festivo o periodo non
24 scolastico) fino alla mattina seguente con accompagnamento a scuola o rientro a casa del padre alle ore 10.00. Anche in questo caso il genitore che deve prendere la figlia andrà a prenderla a casa dell'altro -Durante le vacanze estive oltre all'alternanza settimanale ogni genitore potrà richiedere due settimane consecutive, la terza settimana sarà di turno l'altro genitore quello che non ha trascorso le vacanze con i figli.
Il periodo di vacanza dovrà essere comunicato all'altro entro il 30 aprile di ogni anno, in caso di sovrapposizioni la mamma avrà priorità negli anni pari il padre in quelli dispari.
Parte_3
Per in periodo natalizio negli anni pari la madre prenderà i figli l'ultimo giorno di scuola e li terrà con sé fino al 25 dicembre ore 11.00 e dal 31 dicembre fino al primo giorno di scuola oppure negli anni dispari dal 25 dicembre ore 11.00 al 31 dicembre ore 11.00, il resto del tempo con il padre. Negli anni dispari viceversa.
La ripresa dopo le vacanze natalizie i figli staranno con il genitore con cui sono stati nella settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre.
COMPLEANNO DEI MINORI
La festa di compleanno dei minori dovrà essere organizzata in un luogo neutro nel quale anche il genitore “non organizzatore” potrà parteciparvi.
COMPLEANNO DEI GENITORI
I figli potranno partecipare al compleanno dei genitori indipendentemente dai turni di responsabilità genitoriale da fine scuola (oppure ore 14.00) al giorno seguente con accompagnamento a scuola oppure ore 10.00.
REGOLE GENERALI
Ogni genitore dovrà informare l'altro su tutti gli impegni relativi ai figli.
Il genitore che non consegna tutto il materiale ai figli si farà carico di portarglielo.
4)Assegna la casa coniugale alla ricorrente affinchè vi abiti con la prole.
5)Pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e della moglie, l'assegno mensile complessivo di €.2.500,00
(€.500,00 per ciascun figlio oltre ad €.500,00 per la moglie), assegno da
25 corrispondersi secondo le modalità già in atto e rivalutato e rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 90% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
6)Pone a carico di il pagamento di tutte le utenze dell'immobile Controparte_1
assegnato alla ricorrente (luce, gas enel, energia e rifiuti), quale forma di contribuzione indiretta al mantenimento dei figli e della moglie, autorizzando il marito a tal fine, a provvedere all'intestazione delle relative utenze per garantire il tempestivo pagamento.
7)Assegno unico ed universale a favore esclusivo della ricorrente.
8)Rigetta l'istanza ex art.96 cpc. dedotta dalla ricorrente.
9)Spese di lite compensate.
10)Le spese di Ctu nella somma di €.5.711,53, vanno poste a carico del convenuto nella misura di metà e a carico dello Stato nella misura di ¼, così modificando il decreto emesso dal G.I. in data 20.11.2024.
11)Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 04.11.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Daniela Ronzani
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