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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/03/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 123/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. elettivamente domiciliato in C.F._1
Pozzallo, nella via Edison 6, presso lo studio dell'Avv. Elia Amore, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Ginevra n.3, C.F. , ed elettivamente domiciliata in C.F._2
Rosolini (SR) Via G. Galilei n.67, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giuca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.01.2024, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 284/2019, emessa dal Tribunale di Ragusa il 06.03.2019 e pubblicata il 14.03.2019, nella parte relativa alla quota di mantenimento in favore della figlia , l'odierno PE
ricorrente chiedeva versarsi il suddetto mantenimento direttamente alla stessa, essendo quest'ultima convivente con il padre anziché con la madre.
Si costituiva in giudizio la resistente, , la quale Controparte_1 chiedeva dichiararsi inammissibile, improcedibile e/o illegittima la domanda avanzata dal ricorrente, per mancanza di legittimazione attiva dell'Amore, contestando la convivenza tra lo stesso e la figlia;
in via riconvenzionale la predetta chiedeva aumentarsi da euro 500,00 ad euro 1.000,00 l'assegno di mantenimento in favore dei figli, posto a carico del ricorrente con la sentenza di divorzio sopra citata, ponendo a carico dell' il pagamento Pt_1 delle spese straordinarie nella misura del 70%, a fronte di un miglioramento delle condizioni economiche del medesimo e di un accrescimento delle 3
esigenze di vita dei figli (nata il [...]) e (nato il PE Per_2
03.04.2008).
Ritenuto doversi dichiarare cessata la materia del contendere riguardo all'oggetto del ricorso, per come richiesto da entrambe le parti all'udienza del 10.02.2025.
Difatti, alla citata udienza, a fronte delle dichiarazioni rese dalle parti e dalla figlia , è emerso che quest'ultima risulta essere studentessa PE universitaria presso la facoltà di Scienze Biologiche a Messina, e che la stessa torna presso l'abitazione della madre, nonché casa coniugale, ogni quindici giorni.
Invero, è stata la stessa ad affermare che “prevalentemente il PE mio punto di riferimento è la casa familiare” (cfr. verbale d'udienza del
10.02.2025).
La domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente, invece, merita di essere parzialmente accolta per i motivi di seguito illustrati.
Ed invero, la possibilità di revisione delle condizioni di separazione – e quindi di divorzio - per trovare accoglimento deve trovare fondamento nella sopravvenienza di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di pronuncia della sentenza o dell'omologa. Le sentenze di separazione e di divorzio riguardano infatti un rapporto soggetto a mutamenti e sono dotate di autorità, intangibilità e stabilità, solo se le statuizioni rimangono invariate
(c.d giudicato rebus sic stantibus) (Cass. 14 settembre 2020 n. 19020; Cass.
1° luglio 2015 n. 13514).
Nel caso di specie, considerato che la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui si chiede la modifica è stata emessa nell'anno 2019, ossia ben sei anni fa, appare pacifico che le esigenze di vita di entrambi i figli possano considerarsi accresciute: la figlia , infatti, è PE ormai studentessa universitaria fuori sede, mentre il minore è Per_2 nel pieno della sua adolescenza. 4
Sul punto, si evidenzia come la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio secondo cui tutte le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni, ragion per cui può essere richiesta la revisione dell'importo dell'assegno senza fornire specifica dimostrazione del maggiore aggravio di spese, essendo le suddette esigenze notoriamente legate alla crescita del minore, anche dal punto di vista culturale e della vita sociale.
Inoltre, nonostante non si abbia specifica contezza delle condizioni economiche del ricorrente, si rileva che è stato lo stessa ingegnere, Pt_1
ad affermare che negli ultimi anni ha goduto di un incremento nominale del reddito, dovuto al cosiddetto “sistema dei “Bonus””, che ha attribuito ai tecnici taluni crediti verso l'RA (cfr. memoria ex art.473bis.17 c.p.c. di parte ricorrente).
Alla luce di quanto sopra, si ritengono sussistere, ad avviso di questo
Collegio, i presupposti di legge per la rideterminazione dell'assegno di mantenimento, posto a carico dell' in favore dei figli e Pt_1 PE
, aumentandolo da euro 500,00 ad euro 650,00 mensili - nella Per_2
misura di euro 350,00 per la figlia ed euro 300,00 per il figlio PE
-, importo da intendersi aggiornato alla data della presente Per_2
decisione, oltre al 70% delle spese straordinarie nell'interesse dei predetti, da porsi sempre a carico del ricorrente.
Ritenuto di dover compensare tra le parti le spese di lite, stante la natura della causa e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 9 della legge 898/70;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine all'oggetto del ricorso principale;
5
in merito alla domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente,
a parziale modifica della sentenza divorzile n. 284/2019, emessa dal
Tribunale di Ragusa il 06.03.2019, pubblicata il 14.03.2019,
ferma restando la validità delle altre statuizioni,
aumenta da euro 500,00 mensili ad euro 650,00 mensili l'assegno posto a carico dell' mantenimento dei figli e – importo Parte_2 PE Per_2
da intendersi aggiornato alla data della presente decisione -, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie nell'interesse dei suddetti;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 18.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti