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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/06/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 342/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. di I grado iscritto al n.r.g.v.g. 342/2025 promosso congiuntamente da:
nata ad [...] il [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato ad [...] il [...], (c.f. ), entrambi rappresentati dall'Avv. Alessia C.F._2
De SA (c.f. – PE;
C.F._3 Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 18.6.2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario su domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16.6.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente dai ricorrenti, depositato in data
27.1.2025, e hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda Parte_1 Parte_2
congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro celebrato ad Anzio (RM) in data
13.4.1986 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 24, parte II, serie A, deducendo che dalla loro unione erano nati tre figli: (n. ad Anzio il 14.9.1987), Parte_3 Pt_4
(n. ad Anzio 31.7.1993) e (n. ad Anzio il 28.6.1996), oggi tutti maggiorenni ed
[...] Parte_5
economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 2. Le parti hanno, altresì, argomentato che, dopo la omologa delle condizioni di separazione personale, avvenuta con decreto di omologazione n. cronol. 6604/2019 del 29/10/2019 del Tribunale di Velletri, le medesime non si sono riconciliate e hanno continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898.
3. Tanto premesso i coniugi in ricorso, rinunciando espressamente alla comparizione personale, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 13 aprile 1986, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Anzio al n.
24, Serie A, P 2, ordinare al Comune di Anzio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni: la casa coniugale acquistata durante il matrimonio in regime di comunione dei beni sita in Anzio, località Falasche, in vicolo Batteria Siacci 17 (ex 13), identificata al N.C.E.U. del Comune di Anzio al foglio10 particella 599 sub 2 e sub 1, cat. A4 classe 3, vani2,5, verrà assegnata alla moglie;
Il marito, sig. si obbliga a trasferire alla moglie, Parte_2
la sua quota di proprietà sul predetto immobile, come risultante dall'atto di Parte_1
compravendita del 04/09/1992 in allegato, senza pagamento di alcun corrispettivo, ma esclusivamente in funzione solutoria – compensativa del mantenimento, quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla L.6 marzo 1987 n.
74. Pertanto il trasferimento immobiliare sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Il rogito notarile dovrà essere effettuato entro tre mesi dal deposito della sentenza di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio presso lo studio notarile che sarà individuato dalla sig.ra ***** I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di di non Pt_1 volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta”.
4. In vista dell'udienza del 16.6.2025, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da richiesta congiunta, le parti hanno manifestato la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate in ricorso, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza prestando acquiescenza. Il giudice ha riservato al
Collegio per la decisione.
5. La domanda congiunta merita accoglimento. È provata l'esistenza di decreto di omologa della separazione personale dinanzi a questo Tribunale. Risulta agli atti, altresì, come i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale di Velletri nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della pagina 2 di 3 domanda di divorzio. Con riferimento alle conclusioni rassegnate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei coniugi e possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
L'accordo delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata ad [...] il Parte_1
13.3.1964, (c.f. ) e nato ad [...] il [...], (c.f. C.F._1 Parte_2
) celebrato ad Anzio (RM) in data 13.4.1986 e trascritto nel registro degli atti di C.F._2
matrimonio del predetto comune al n. 24, parte II, serie A;
2) prende atto dell'accordo tra i coniugi e dispone in conformità alle condizioni di cui in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n.
396/2000;
4) compensa le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dr. Riccardo Massera Dr. Marco Valecchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c. di I grado iscritto al n.r.g.v.g. 342/2025 promosso congiuntamente da:
nata ad [...] il [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 nato ad [...] il [...], (c.f. ), entrambi rappresentati dall'Avv. Alessia C.F._2
De SA (c.f. – PE;
C.F._3 Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale: visto del 18.6.2025 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario su domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 16.6.2025
FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., sottoscritto personalmente dai ricorrenti, depositato in data
27.1.2025, e hanno proposto, dinanzi a questo Tribunale, domanda Parte_1 Parte_2
congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro celebrato ad Anzio (RM) in data
13.4.1986 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 24, parte II, serie A, deducendo che dalla loro unione erano nati tre figli: (n. ad Anzio il 14.9.1987), Parte_3 Pt_4
(n. ad Anzio 31.7.1993) e (n. ad Anzio il 28.6.1996), oggi tutti maggiorenni ed
[...] Parte_5
economicamente autosufficienti.
pagina 1 di 3 2. Le parti hanno, altresì, argomentato che, dopo la omologa delle condizioni di separazione personale, avvenuta con decreto di omologazione n. cronol. 6604/2019 del 29/10/2019 del Tribunale di Velletri, le medesime non si sono riconciliate e hanno continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898.
3. Tanto premesso i coniugi in ricorso, rinunciando espressamente alla comparizione personale, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 13 aprile 1986, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Anzio al n.
24, Serie A, P 2, ordinare al Comune di Anzio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Omologare le seguenti condizioni: la casa coniugale acquistata durante il matrimonio in regime di comunione dei beni sita in Anzio, località Falasche, in vicolo Batteria Siacci 17 (ex 13), identificata al N.C.E.U. del Comune di Anzio al foglio10 particella 599 sub 2 e sub 1, cat. A4 classe 3, vani2,5, verrà assegnata alla moglie;
Il marito, sig. si obbliga a trasferire alla moglie, Parte_2
la sua quota di proprietà sul predetto immobile, come risultante dall'atto di Parte_1
compravendita del 04/09/1992 in allegato, senza pagamento di alcun corrispettivo, ma esclusivamente in funzione solutoria – compensativa del mantenimento, quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla L.6 marzo 1987 n.
74. Pertanto il trasferimento immobiliare sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Il rogito notarile dovrà essere effettuato entro tre mesi dal deposito della sentenza di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio presso lo studio notarile che sarà individuato dalla sig.ra ***** I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano altresì di di non Pt_1 volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti col deposito di note sintetiche di trattazione scritta”.
4. In vista dell'udienza del 16.6.2025, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da richiesta congiunta, le parti hanno manifestato la loro volontà di rinunciare alla comparizione personale, di non volersi riconciliare, di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni concordate in ricorso, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza prestando acquiescenza. Il giudice ha riservato al
Collegio per la decisione.
5. La domanda congiunta merita accoglimento. È provata l'esistenza di decreto di omologa della separazione personale dinanzi a questo Tribunale. Risulta agli atti, altresì, come i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale di Velletri nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della pagina 2 di 3 domanda di divorzio. Con riferimento alle conclusioni rassegnate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei coniugi e possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
L'accordo delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata ad [...] il Parte_1
13.3.1964, (c.f. ) e nato ad [...] il [...], (c.f. C.F._1 Parte_2
) celebrato ad Anzio (RM) in data 13.4.1986 e trascritto nel registro degli atti di C.F._2
matrimonio del predetto comune al n. 24, parte II, serie A;
2) prende atto dell'accordo tra i coniugi e dispone in conformità alle condizioni di cui in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Anzio di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n.
396/2000;
4) compensa le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel. Est.
Dr. Riccardo Massera Dr. Marco Valecchi
pagina 3 di 3