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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/05/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2323 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2323 /2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CHITI Parte_1 C.F._1
MONICA, elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), Via Pestalozzi n.4, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le ricorrente ha concluso all'udienza del 25/03/2025 come da ricorso: “chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito voglia pronunciare ex art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970 il divorzio e quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a San Miniato in data
27.09.1997 tra la Signora c.f. ed il Signor Parte_1 C.F._1 CP_1
c.f. trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto
[...] C.F._2
Comune al n 96 parte 2 serie A - anno 1997come da certificato allegato, ordinando
l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Miniato a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici. Con vittoria di spese e competenze legali.”.
pagina 1 di 3 OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/08/2024, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
il sig. chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio celebrato tra le parti in data 27/09/1997 a San Miniato (PI), dalla cui unione nasceva il figlio in data 08/01/1999 a San Miniato (PI). Persona_1
La separazione tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del
16/09/2004.
A seguito di reiterate istanze di differimento udienza per nuovo termine di notificazione del ricorso e del decreto, all'udienza del 25/03/2025, il Presidente del. rilevava la regolarità della notifica e dichiarava la contumacia del sig. . Controparte_1
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
La ricorrente, in sede di udienza dinanzi al Presidente, ha dichiarato, infatti, di non avere più notizie del coniuge da dieci anni, l'ultima occasione è stata quando il resistente ha messo fuori di casa il figlio, dopodiché la sig.ra non ne ha più avuto notizie. La Parte_1
ricorrente, infine, ha allegato il totale disinteresse del sig. anche verso il Controparte_1
figlio, nei confronti del quale il padre non provvedeva a versare il contributo se non tramite la ditta ove lavorava, fino alla chiusura. Da quel momento, la ricorrente ha dichiarato di non aver percepito altro. Infine, la sig.ra ha riferito di procedimenti civili e penali Parte_1
coinvolgenti entrambe le parti. Si evidenzia, invero, che la ricorrente nulla sul punto, ha prodotto in giudizio.
pagina 2 di 3 Tutto ciò considerato, quindi, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Le spese processuali devono dichiararsi irripetibili in considerazione della natura della causa promossa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
) che hanno contratto matrimonio concordatario in data C.F._2
27/09/1997 a San Miniato (PI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto
Comune al n 96, Parte 2, Serie A - anno 1997;
2) DICHIARA le spese irripetibili.
3) ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del comune di San Miniato (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San Miniato (PI) il giorno 27/09/1997 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 96, Parte II, Serie A, anno 1997.
Pisa, camera di consiglio del 26/05/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eleonora Polidori Presidente relatore
Dott. Teresa Guerrieri Giudice
Dott. Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2323 /2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CHITI Parte_1 C.F._1
MONICA, elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), Via Pestalozzi n.4, presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le ricorrente ha concluso all'udienza del 25/03/2025 come da ricorso: “chiede che l'Ill.mo
Tribunale adito voglia pronunciare ex art. 3 n. 2 lett. b l. 898/1970 il divorzio e quindi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a San Miniato in data
27.09.1997 tra la Signora c.f. ed il Signor Parte_1 C.F._1 CP_1
c.f. trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto
[...] C.F._2
Comune al n 96 parte 2 serie A - anno 1997come da certificato allegato, ordinando
l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Miniato a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici. Con vittoria di spese e competenze legali.”.
pagina 1 di 3 OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05/08/2024, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
il sig. chiedendo fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili Controparte_1
del matrimonio celebrato tra le parti in data 27/09/1997 a San Miniato (PI), dalla cui unione nasceva il figlio in data 08/01/1999 a San Miniato (PI). Persona_1
La separazione tra le parti veniva omologata dal Tribunale di Pisa con decreto del
16/09/2004.
A seguito di reiterate istanze di differimento udienza per nuovo termine di notificazione del ricorso e del decreto, all'udienza del 25/03/2025, il Presidente del. rilevava la regolarità della notifica e dichiarava la contumacia del sig. . Controparte_1
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva per l'accoglimento della domanda
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n° 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
La ricorrente, in sede di udienza dinanzi al Presidente, ha dichiarato, infatti, di non avere più notizie del coniuge da dieci anni, l'ultima occasione è stata quando il resistente ha messo fuori di casa il figlio, dopodiché la sig.ra non ne ha più avuto notizie. La Parte_1
ricorrente, infine, ha allegato il totale disinteresse del sig. anche verso il Controparte_1
figlio, nei confronti del quale il padre non provvedeva a versare il contributo se non tramite la ditta ove lavorava, fino alla chiusura. Da quel momento, la ricorrente ha dichiarato di non aver percepito altro. Infine, la sig.ra ha riferito di procedimenti civili e penali Parte_1
coinvolgenti entrambe le parti. Si evidenzia, invero, che la ricorrente nulla sul punto, ha prodotto in giudizio.
pagina 2 di 3 Tutto ciò considerato, quindi, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi posto in evidenza, anche col comportamento processuale, di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione.
Le spese processuali devono dichiararsi irripetibili in considerazione della natura della causa promossa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
) che hanno contratto matrimonio concordatario in data C.F._2
27/09/1997 a San Miniato (PI), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto
Comune al n 96, Parte 2, Serie A - anno 1997;
2) DICHIARA le spese irripetibili.
3) ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del comune di San Miniato (PI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San Miniato (PI) il giorno 27/09/1997 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 96, Parte II, Serie A, anno 1997.
Pisa, camera di consiglio del 26/05/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Eleonora Polidori
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