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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente e Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 10/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 321/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 16/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 3T 000060 000001 001-2022 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , presso il cui studio eleggeva domicilio proponeva ricorso avverso avviso di liquidazione n. 2022/3T/000060/000/001/001 afferente l'anno
2022 notificato dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Campobasso.
In premessa il ricorrente rappresentava che in data 11/01/2022 aveva stipulato con la Società_1 s.r.l. un contratto di locazione ad uso non abitativo di un immobile sito in Campobasso il cui contratto veniva registrato l'11/01/2022 in via telematica presso l'Ufficio Territoriale di Campobasso al n. 000060-serie 3T e codice identificativo TRD22T000060000FF versando, conseguentemente la relativa imposta di registro.
Precisava che tale contratto di locazione all'art. 21 prevedeva che “In caso di ritardo nella riconsegna dei beni locati, qualunque ne sia la causa, si pattuisce che il conduttore dovrà corrispondere, una penale giornaliera, salvo il risarcimento dei maggiori danni, pari a 2/30 (due trentesimi) del canone mensile corrisposto, fermi gli effetti dell'art. 1591 c.c.”.
Seguiva in data 14/03/2022 notifica dell'avviso opposto a firma del menzionato funzionario delegato con il quale veniva contestato l'omesso versamento dell'imposta di registro con riferimento alla clausola penale volontaria di cui al citato art. 21.
Eccepiva, in via preliminare ed assorbente, violazione di legge e nullità dell'avviso di accertamento ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 in quanto emesso da funzionario privo del potere della sottoscrizione esplicitandone le motivazioni.
Nel merito eccepiva l'illegittimità della pretesa impositiva atteso che l'Ufficio riteneva, erroneamente, dovuta l'imposta di registro anche sulla clausola penale volontaria sottoposta ad autonoma imposizione e, di conseguenza, chiedeva per essa il versamento di ulteriori € 200,00.
A tal proposito rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio la clausola penale inserita nel contratto di locazione integra, per sua natura, una disposizione strettamente vincolata e dipendente dall'obbligazione principale, in relazione alla quale assume carattere non autonomo, ma accessorio, con la mera funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria precisando che l'obbligazione derivante dalla clausola penale non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale vertendosi nella ipotesi che l'invalidità dell'obbligazione principale travolge anche la clausola penale.
A corredo delle esposte ragioni citava giurisprudenza di merito ed allegava documentazione, chiedendo, per gli esposti motivi, in via principale, dichiararsi la nullità/annullabilità o inefficacia dell'atto opposto con vittoria di spese, diritti e onorari da liquidarsi al difensore antistatario.
Si costituiva l'Ufficio che nel sostenere la legittimità del proprio operato contestava, a mezzo delle rappresentate motivazioni, le avverse ragioni ritenendole destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In merito alla dedotta violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 per essere l'avviso emesso da funzionario privo del potere, rappresentava la insussistenza di norme statuenti che il firmatario dell'atto amministrativo debba essere necessariamente il dirigente dell'Ufficio il quale può legittimamente delegare ad altro funzionario della terza fascia area funzionale, ovverosia all'area dei funzionari come individuati dal C.C.N.
L., menzionando, a supporto, principio espresso dalla Corte di Cassazione e ribadendo anche la sussistenza della delega di firma regolarmente prodotta in giudizio seppure non obbligatoria e la legittimità della sottoscrizione dell'atto opposto.
Deduceva l'infondatezza del secondo motivo del ricorso atteso che tra la clausola penale e l'obbligazione principale non vi sia un rapporto di derivazione (connessione) necessaria ed inscindibile con la conseguenza che ciascuna disposizione è sottoposta ad autonoma imposizione ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 come sostenuto anche da giurisprudenza e dottrina.
Precisava che il rapporto tra il contratto principale e la clausola penale servente è, quello del collegamento negoziale e nell'ipotesi di clausola penale inserita nel contratto per volontà delle parti, come avvenuto nella fattispecie, i contraenti disciplinano gli effetti dell'inadempimento in modo diverso da quello stabilito dalla legge e, conseguentemente, non sussiste una connessione necessaria tra la clausola ed il contratto costituendo la prima una pattuizione accessoria con duplice funzione di coercizione all'adempimento e di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento.
Deduceva, inoltre, che ai fini dell'imposta di registro, trova applicazione la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva di cui all'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 secondo il quale tali atti “sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa”.
Per le esposte ragioni concludeva con richiesta di rigetto del ricorso e di condanna alle spese di giudizio maggiorate, come per legge, per il procedimento di mediazione.
Seguiva memoria illustrativa prodotta dal ricorrente, a mezzo difensore, con la quale riportandosi a quanto già addotto nel ricorso introduttivo indicava e depositava sentenza emessa dalla medesima Corte che in merito al procedimento per identica situazione accoglieva le ragioni del contribuente.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 321/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso, si concludeva con accoglimento del ricorso in annullamento dell'atto impugnato e compensazione delle spese.
Avverso la stessa, l'Ufficio, proponeva appello ritenendola illegittima ed erronea chiedendone sua integrale riforma in accoglimento del proprio gravame unitamente a condanna della società ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Eccepiva violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, error in judicando, atteso che il decisum si è posto in contrasto con l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità sul tema, laddove il giudice di prima istanza ha ritenuto che tra la clausola penale e il contratto di locazione cui questa accede vi sia un rapporto di connessione necessaria ed inscindibile.
A tal proposito ribadiva che, nella presente fattispecie il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere che, costituendo la clausola penale un elemento apposto per volontà delle parti, stante l'assenza di un rapporto di derivazione (connessione) necessaria ed inscindibile tra la stessa e il contratto cui essa accede, trova applicazione l'articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, a mente del quale se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
L'Ufficio confermando l'autonoma tassabilità della clausola penale, precisava che, poiché tale pattuizione subordina l'esecuzione della prestazione accessoria al verificarsi di un evento futuro ed incerto successivo alla registrazione ai sensi dell'articolo 1353 c.c., essa deve considerarsi alla stregua di un atto sottoposto a condizione sospensiva, con conseguente tassazione in misura fissa di € 200,00 ai sensi dell'art. 27 del D.
P.R. n. 131/1986.
Eccepiva, inoltre, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 relativo alla eccezione di nullità dell'avviso di accertamento ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 atteso che il primo giudice riteneva, erroneamente, assorbito tale punto opposto dal ricorrente con accoglimento del secondo motivo, e pertanto, proponeva appello anche avverso la seguente statuizione del giudice di primo grado secondo il quale nell'atto di delega manca la motivazione della stessa ed i relativi motivi per farvi ricorso.
Sul punto precisava che l'art. 42, comma 1, del D.P.R. 600/1973 dispone: “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
Rappresentava che nella delega già depositata nel primo grado di giudizio era stata, chiaramente, indicata a pagina 18, la motivazione della stessa. Detta circostanza dimostra la piena legittimità dell'atto di delega, anche in punto di motivazione, osservando che tale questione sia stata abbondantemente superata dalla
Corte di Cassazione già dal 2019. ( Cass. sez. 5 n. 8814 del 2019, seguito da Cass. sez. 6/5 n.18383/2019).
Controdeduceva l'appellato, a mezzo del medesimo difensore, contestando la infondatezza del primo motivo di appello sull'applicazione dell'imposta di registro in caso di clausola penale indicando, a sostegno delle esposte ragioni pronunce recenti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito.
Confermava e ribadiva quanto già dedotto nel ricorso originario chiedendone conferma anche in questa sede processuale con rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia Entrate e, conseguente, conferma della sentenza impugnata unitamente a vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
L'appellato, a mezzo difensore, produceva memoria illustrativa con deposito di sentenza n. 159/1/2024 della
C.G.T. di secondo grado del Molise emessa per identica tipologia (figlio dell'appellato) che accoglieva le ragioni del contribuente.
L'Agenzia Entrate in data 14/11/2025 depositava memoria con la quale chiedeva la cessata materia del contendere per rinuncia all'appello.
L'odierna udienza si tiene con il rito camerale.
A seguito discussione il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Al fascicolo processuale è stata depositata in data 14 novembre 2025 nota con la quale l'Agenzia Entrate,
a mezzo delle dedotte motivazioni, formulava richiesta di cessata materia del contendere per rinuncia all'appello proposto avverso la sentenza di primo grado.
In particolare, l'Ufficio rileva che, in tema di trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, della clausola penale contenuta in un contratto di locazione (oggetto dell'odierno contendere) si è pronunciata la Corte di
Cassazione con le recenti sentenze nn. 30983, 30989, 31027, 31145 del 2023 e nn. 3014, 3031, 3056 e
3466 del 2024, affermando il seguente principio di diritto: “ai fini di cui all'art. 21 D.P.R. 131/86, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata”.
Osserva il Collegio che la rinuncia all'appello tributario da parte dell'Ufficio con conseguente tacita accettazione del contribuente appellato estingue il processo portando alla chiusura definitiva della controversia senza alcuna pronuncia nel merito. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Campobasso il 17 novembre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Di Lorenzo Carmela
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI LORENZO CARMELA, Presidente e Relatore
CIOFFI GIUSEPPE, Giudice
LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 10/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 321/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CAMPOBASSO sez. 1 e pubblicata il 16/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 3T 000060 000001 001-2022 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2025 depositato il
18/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , presso il cui studio eleggeva domicilio proponeva ricorso avverso avviso di liquidazione n. 2022/3T/000060/000/001/001 afferente l'anno
2022 notificato dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Campobasso.
In premessa il ricorrente rappresentava che in data 11/01/2022 aveva stipulato con la Società_1 s.r.l. un contratto di locazione ad uso non abitativo di un immobile sito in Campobasso il cui contratto veniva registrato l'11/01/2022 in via telematica presso l'Ufficio Territoriale di Campobasso al n. 000060-serie 3T e codice identificativo TRD22T000060000FF versando, conseguentemente la relativa imposta di registro.
Precisava che tale contratto di locazione all'art. 21 prevedeva che “In caso di ritardo nella riconsegna dei beni locati, qualunque ne sia la causa, si pattuisce che il conduttore dovrà corrispondere, una penale giornaliera, salvo il risarcimento dei maggiori danni, pari a 2/30 (due trentesimi) del canone mensile corrisposto, fermi gli effetti dell'art. 1591 c.c.”.
Seguiva in data 14/03/2022 notifica dell'avviso opposto a firma del menzionato funzionario delegato con il quale veniva contestato l'omesso versamento dell'imposta di registro con riferimento alla clausola penale volontaria di cui al citato art. 21.
Eccepiva, in via preliminare ed assorbente, violazione di legge e nullità dell'avviso di accertamento ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 in quanto emesso da funzionario privo del potere della sottoscrizione esplicitandone le motivazioni.
Nel merito eccepiva l'illegittimità della pretesa impositiva atteso che l'Ufficio riteneva, erroneamente, dovuta l'imposta di registro anche sulla clausola penale volontaria sottoposta ad autonoma imposizione e, di conseguenza, chiedeva per essa il versamento di ulteriori € 200,00.
A tal proposito rilevava che, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio la clausola penale inserita nel contratto di locazione integra, per sua natura, una disposizione strettamente vincolata e dipendente dall'obbligazione principale, in relazione alla quale assume carattere non autonomo, ma accessorio, con la mera funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria precisando che l'obbligazione derivante dalla clausola penale non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale vertendosi nella ipotesi che l'invalidità dell'obbligazione principale travolge anche la clausola penale.
A corredo delle esposte ragioni citava giurisprudenza di merito ed allegava documentazione, chiedendo, per gli esposti motivi, in via principale, dichiararsi la nullità/annullabilità o inefficacia dell'atto opposto con vittoria di spese, diritti e onorari da liquidarsi al difensore antistatario.
Si costituiva l'Ufficio che nel sostenere la legittimità del proprio operato contestava, a mezzo delle rappresentate motivazioni, le avverse ragioni ritenendole destituite di fondamento giuridico e fattuale.
In merito alla dedotta violazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 per essere l'avviso emesso da funzionario privo del potere, rappresentava la insussistenza di norme statuenti che il firmatario dell'atto amministrativo debba essere necessariamente il dirigente dell'Ufficio il quale può legittimamente delegare ad altro funzionario della terza fascia area funzionale, ovverosia all'area dei funzionari come individuati dal C.C.N.
L., menzionando, a supporto, principio espresso dalla Corte di Cassazione e ribadendo anche la sussistenza della delega di firma regolarmente prodotta in giudizio seppure non obbligatoria e la legittimità della sottoscrizione dell'atto opposto.
Deduceva l'infondatezza del secondo motivo del ricorso atteso che tra la clausola penale e l'obbligazione principale non vi sia un rapporto di derivazione (connessione) necessaria ed inscindibile con la conseguenza che ciascuna disposizione è sottoposta ad autonoma imposizione ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 come sostenuto anche da giurisprudenza e dottrina.
Precisava che il rapporto tra il contratto principale e la clausola penale servente è, quello del collegamento negoziale e nell'ipotesi di clausola penale inserita nel contratto per volontà delle parti, come avvenuto nella fattispecie, i contraenti disciplinano gli effetti dell'inadempimento in modo diverso da quello stabilito dalla legge e, conseguentemente, non sussiste una connessione necessaria tra la clausola ed il contratto costituendo la prima una pattuizione accessoria con duplice funzione di coercizione all'adempimento e di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento.
Deduceva, inoltre, che ai fini dell'imposta di registro, trova applicazione la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva di cui all'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 secondo il quale tali atti “sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa”.
Per le esposte ragioni concludeva con richiesta di rigetto del ricorso e di condanna alle spese di giudizio maggiorate, come per legge, per il procedimento di mediazione.
Seguiva memoria illustrativa prodotta dal ricorrente, a mezzo difensore, con la quale riportandosi a quanto già addotto nel ricorso introduttivo indicava e depositava sentenza emessa dalla medesima Corte che in merito al procedimento per identica situazione accoglieva le ragioni del contribuente.
Il giudizio di primo grado, con sentenza n. 321/2023, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso, si concludeva con accoglimento del ricorso in annullamento dell'atto impugnato e compensazione delle spese.
Avverso la stessa, l'Ufficio, proponeva appello ritenendola illegittima ed erronea chiedendone sua integrale riforma in accoglimento del proprio gravame unitamente a condanna della società ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Eccepiva violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, error in judicando, atteso che il decisum si è posto in contrasto con l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità sul tema, laddove il giudice di prima istanza ha ritenuto che tra la clausola penale e il contratto di locazione cui questa accede vi sia un rapporto di connessione necessaria ed inscindibile.
A tal proposito ribadiva che, nella presente fattispecie il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere che, costituendo la clausola penale un elemento apposto per volontà delle parti, stante l'assenza di un rapporto di derivazione (connessione) necessaria ed inscindibile tra la stessa e il contratto cui essa accede, trova applicazione l'articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, a mente del quale se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.
L'Ufficio confermando l'autonoma tassabilità della clausola penale, precisava che, poiché tale pattuizione subordina l'esecuzione della prestazione accessoria al verificarsi di un evento futuro ed incerto successivo alla registrazione ai sensi dell'articolo 1353 c.c., essa deve considerarsi alla stregua di un atto sottoposto a condizione sospensiva, con conseguente tassazione in misura fissa di € 200,00 ai sensi dell'art. 27 del D.
P.R. n. 131/1986.
Eccepiva, inoltre, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 relativo alla eccezione di nullità dell'avviso di accertamento ex art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 atteso che il primo giudice riteneva, erroneamente, assorbito tale punto opposto dal ricorrente con accoglimento del secondo motivo, e pertanto, proponeva appello anche avverso la seguente statuizione del giudice di primo grado secondo il quale nell'atto di delega manca la motivazione della stessa ed i relativi motivi per farvi ricorso.
Sul punto precisava che l'art. 42, comma 1, del D.P.R. 600/1973 dispone: “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”.
Rappresentava che nella delega già depositata nel primo grado di giudizio era stata, chiaramente, indicata a pagina 18, la motivazione della stessa. Detta circostanza dimostra la piena legittimità dell'atto di delega, anche in punto di motivazione, osservando che tale questione sia stata abbondantemente superata dalla
Corte di Cassazione già dal 2019. ( Cass. sez. 5 n. 8814 del 2019, seguito da Cass. sez. 6/5 n.18383/2019).
Controdeduceva l'appellato, a mezzo del medesimo difensore, contestando la infondatezza del primo motivo di appello sull'applicazione dell'imposta di registro in caso di clausola penale indicando, a sostegno delle esposte ragioni pronunce recenti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito.
Confermava e ribadiva quanto già dedotto nel ricorso originario chiedendone conferma anche in questa sede processuale con rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia Entrate e, conseguente, conferma della sentenza impugnata unitamente a vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
L'appellato, a mezzo difensore, produceva memoria illustrativa con deposito di sentenza n. 159/1/2024 della
C.G.T. di secondo grado del Molise emessa per identica tipologia (figlio dell'appellato) che accoglieva le ragioni del contribuente.
L'Agenzia Entrate in data 14/11/2025 depositava memoria con la quale chiedeva la cessata materia del contendere per rinuncia all'appello.
L'odierna udienza si tiene con il rito camerale.
A seguito discussione il procedimento viene assegnato a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Al fascicolo processuale è stata depositata in data 14 novembre 2025 nota con la quale l'Agenzia Entrate,
a mezzo delle dedotte motivazioni, formulava richiesta di cessata materia del contendere per rinuncia all'appello proposto avverso la sentenza di primo grado.
In particolare, l'Ufficio rileva che, in tema di trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, della clausola penale contenuta in un contratto di locazione (oggetto dell'odierno contendere) si è pronunciata la Corte di
Cassazione con le recenti sentenze nn. 30983, 30989, 31027, 31145 del 2023 e nn. 3014, 3031, 3056 e
3466 del 2024, affermando il seguente principio di diritto: “ai fini di cui all'art. 21 D.P.R. 131/86, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata”.
Osserva il Collegio che la rinuncia all'appello tributario da parte dell'Ufficio con conseguente tacita accettazione del contribuente appellato estingue il processo portando alla chiusura definitiva della controversia senza alcuna pronuncia nel merito. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Così deciso in Campobasso il 17 novembre 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Di Lorenzo Carmela