Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2025, proposto dalla società -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'annullamento
- della nota della Prefettura di Isernia n. -OMISSIS-, resa sull'istanza avanzata in data 9.04.25 dalla società -OMISSIS- per l’accesso agli atti relativi all'informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- della nota della Prefettura di Isernia n. -OMISSIS- e di tutti gli atti conseguenti e presupposti;
nonché per l'accertamento
del diritto della ricorrente all’accesso alla documentazione di cui alla predetta istanza del 9.04.2025, con condanna dell’Amministrazione a consentire l’esame e rilascio di copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. UI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la Prefettura di Isernia ha negato alla società in epigrafe l’iscrizione nella white list provinciale con il provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- l’interessata ha impugnato detto provvedimento con il ricorso n. -OMISSIS- R.G. e contestualmente presentato l’istanza del 9.04.2025 per l’accesso agli atti del relativo procedimento;
- la Prefettura di Isernia ha respinto la suddetta istanza di accesso con la nota n. -OMISSIS-del -OMISSIS-;
- questo Tribunale, nell’ambito del giudizio n. -OMISSIS- R.G., con la sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- ha annullato la citata nota n. -OMISSIS- ai fini del riesame dell’istanza di accesso predetta;
- con la nota del 2.07.2025 la Prefettura di Isernia ha riesaminato l’istanza di accesso, autorizzando l’ostensione di alcuni soltanto dei documenti richiesti, e rappresentando, per gli altri, che “ si fa riserva di inviare la restante documentazione richiesta, in quanto non ancora pervenuto l’assenso alla ostensibilità da parte degli organi interessati ” (cfr. la nota della Prefettura del 2.07.2025; all. n. 2 alla produzione della parte ricorrente del 31.07.2025);
- con la successiva nota del 9.07.2025 l’Amministrazione ha rappresentato, infine, di aver “ provveduto a richiedere nuovamente alle FF.OO interessate l’ostensibilità o meno dei documenti di pertinenza ” (cfr. all. n. 3 alla citata produzione della parte ricorrente);
Osservato che:
- con il ricorso all’odierno esame del Collegio la società interessata contesta l’azione amministrativa nella parte in cui non ha consentito l’ostensione dei seguenti documenti: “ Nota informativa della GdF di Caserta, citata dall’interdittiva del Ministero dell'interno del 3.04.25, che ha evidenziato controlli di C.C. di SP d’LP (AV) e Ispettorato del lavoro su cantiere di -OMISSIS- di Summonte in data 7.09.21 e 15.09.21: -Verbali e/o relazioni di Carabinieri di SP d’LP (AV) e Ispettorato del lavoro su detti controlli del 7.09.21 e 15.09.21; -Verifiche eseguite su Banca dati SDI a carico di -OMISSIS-citate a pag. 9 dell'informativa del Ministero dell'Interno del 3.04.25 -Verbale G.I. di Caserta del 13.09.24; - Verbale Gruppo Interforze del 28.06.24; - Nota GDF Caserta n.117219 del 26.02.24; - Rapporto informativo Comando provinciale Carabinieri Caserta prot.-OMISSIS-1 del 21.02.25; - Verbale Gruppo Interforze di Isernia del 05 marzo 2025 ” (cfr. il ricorso alle pagine 2 e 3);
- il gravame è stato affidato ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati: I- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT.3-7- 10 BIS L.241/90 – ART.1, CC. 52-57, L.N.190/2012- ART. 3 C.3 DPCM 18.03.13 – ART. 83 E 84 E 91 D. LGS. 6.09.2011 N.159 - ART.22 E 24 CO. 2 E CO. 7 L. 241/1990 - ART.3 C.1 LETT.C) DEL DM 16.03.22- DPR 184/06 ART.9 – CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI PRESUPPOSTI - SVIAMENTO »; II- « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3,22 E 24 CO. 2 E CO. 7 L. 241/1990 - ART.3 C.1 LETT.C) DEL DM 16.03.22- DPR 184/06 ART.9 - SVIAMENTO DI POTERE E DALLA FUNZIONE »;
- in resistenza al ricorso per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha eccepito che “ risulta che controparte abbia la piena conoscenza di tutti gli atti per la cui ostensione agisce e, pertanto, il presente ricorso non potà che essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ” (cfr. la memoria della difesa erariale del 1°.12.2025 a pag. 3);
- la parte ricorrente, ricordando che l’istanza di accesso riguardava i seguenti documenti: “ 1) nota D.I.A. di Napoli n.-OMISSIS- citata nel provvedimento interdittivo del Min. Interno del 3.04.2025, richiesta con nota della Prefettura di Caserta del 24.11.23, ancor più di rilievo a fronte della nota della DIA di Bari, ostesa; 2) tutti i verbali dei G.I.A di Caserta e di Isernia con relativi allegati, che appare ovvio e necessario fornire al Giudizio ; 3) Rapporto N. 00-OMISSIS- REG.RIC. informativo dei C.C. Comando provinciale di Caserta prot. -OMISSIS-1 del 21.02.25, relativi allegati, citato ma senza alcuna considerazione, al pari della nota DIA di Napoli; 4) verbali e/o verifiche su banca dati SDI a carico di -OMISSIS-, che ha di persona interrogato lo stesso Ministero ricevendone risposta contraria a quella asserita dagli atti impugnati; 5) note informative di Questura di Caserta, Comando provinciale dei CC di Caserta chieste da nota di Prefettura di Caserta del 24.11.23, di cui controparte ancora oggi non nega di avere agli atti” (cfr. pag. 3 della memoria della parte ricorrente del 3.10.2025) ”, ha obiettato che “ Mancano, quindi, all’appello gli atti di cui ai punti n.5 e n.8 delle richieste conclusive del ricorso introduttivo del presente giudizio …” (cfr. la memoria di replica del 4.12.2025);
- alla camera di consiglio del 17.12.2025, uditi i difensori presenti, l’affare è stato infine trattenuto in decisione;
Considerato che la parte ricorrente, nella memoria di replica del 4.12.2025, ha riconosciuto che nelle more del giudizio impugnatorio l’Amministrazione aveva già depositato gran parte della documentazione oggetto della sua istanza di accesso, e ha insistito per l’accesso ai soli residui documenti “ di cui ai punti n. 5 e n. 8 delle richieste conclusive del ricorso introduttivo del presente giudizio …” (cfr. la replica del 4.12.2025), vale a dire: “ 5) Nota della GdF di Caserta, citata dall’interdittiva del Ministero dell’Interno, che ha riferito controlli dei CC di SP d’LP ( AV) e I.L. sul cantiere di Summonte, attribuito alla -OMISSIS-, nonché i verbali ispettivi dei C.C. SP d’LP ( AV) e di I.L. su detto cantiere, dall’interdittiva riferiti a ispezioni 7.09.21 e il 15.09.21.; … 8) tutti gli altri presenti al procedimento di cui è causa, anche ove pretermessi dal provvedimento, nonché ogni altro documento utile ai fini della decisione, come in obbligo dell’amministrazione ex art. 46 c.p.c., ad oltre tre mesi dalla richiesta della ricorrente del 9.04.25 ” (cfr. il ricorso a pag. 17);
Osservato, al riguardo, che:
- va disattesa l’eccezione sollevata in rito, all’odierna camera di consiglio, dalla difesa erariale, non risultando configurabile una violazione del principio del ne bis in idem nei rapporti tra un’ordinanza istruttoria, rispondente ad esigenze conoscitive proprie del collegio giudicante nell’ambito del giudizio di legittimità del diniego di iscrizione alla w.l., e l’odierno giudizio sull’interesse privato all’accesso documentale agli atti del relativo procedimento;
- nel merito, l’Amministrazione non ha specificamente giustificato la mancata ostensione della “ Nota della GdF di Caserta, citata dall’interdittiva del Ministero dell’Interno, che ha riferito controlli dei CC di SP d’LP ( AV) e I.L. sul cantiere di Summonte, attribuito alla -OMISSIS-, nonché i verbali ispettivi dei C.C. SP d’LP ( AV) e di I.L. su detto cantiere, dall’interdittiva riferiti a ispezioni 7.09.21 e il 15.09.21 ” (cfr. il punto n. 5 dell’elenco a pag. 17 del ricorso): e non si ravvisano motivi di ordine o sicurezza pubblica, o, comunque, ragioni ostative di sorta, idonee a sorreggere in parte qua il diniego di accesso in contestazione, con la conseguenza che i documenti appena menzionati dovranno essere senz’altro ostesi entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, previa la prescritta autorizzazione da parte della Procura della Repubblica competente, ove richiesta, e previo oscuramento delle parti eventualmente ritenute di indispensabile copertura ai fini della tutela del segreto istruttorio;
- non può, invece, trovare accoglimento, risultando indeterminata e generica, la richiesta avanzata per l’accesso a “ tutti gli altri presenti al procedimento di cui è causa, anche ove pretermessi dal provvedimento, nonché ogni altro documento utile ai fini della decisione, come in obbligo dell’amministrazione ex art. 46 c.p.c., ad oltre tre mesi dalla richiesta della ricorrente del 9.04.25 ”;
Ritenuto, pertanto, che il presente ricorso risulta in conclusione:
- improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui veniva contestato il diniego di accesso agli atti di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell’elenco riportato a pag. 17 del ricorso;
- meritevole di accoglimento nella parte in cui si è contestata la mancata ostensione della “ Nota della GdF di Caserta, citata dall’interdittiva del Ministero dell’Interno, che ha riferito controlli dei CC di SP d’LP ( AV) e I.L. sul cantere di Summonte, attribuito alla -OMISSIS-, nonché i verbali ispettivi dei C.C. SP d’LP ( AV) e di I.L. su detto cantiere, dall’interdittiva riferiti a ispezioni 7.09.21 e il 15.09.21 ” (cfr. il ricorso a pag. 17);
- inammissibile nella parte concernente l’accesso a “ tutti gli altri presenti al procedimento di cui è causa, anche ove pretermessi dal provvedimento, nonché ogni altro documento utile ai fini della decisione, come in obbligo dell’amministrazione ex art. 46 c.p.c., ad oltre tre mesi dalla richiesta della ricorrente del 9.04.25 ”;
Sottolineato che eventuali esigenze istruttorie residue potranno essere rappresentate dall’interessata al Tribunale nell’ambito dell’udienza pubblica già fissata per la trattazione del ricorso n. -OMISSIS- R.G.;
Reputato, infine, che le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide;
- in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- per il residuo lo accoglie per quanto di ragione, e, per l’effetto, annulla il diniego di accesso in epigrafe nei limiti, e con le conseguenze, di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00, oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
UI AL, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI AL | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.