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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/11/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2582/2024 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), difeso dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Stancampiano,
‒ attore opponente contro
), difesa dagli avv.ti Giulio Tumbarello e Controparte_1 P.IVA_1
SI IN,
‒ convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al precetto con cui la Parte_1 Controparte_1 ha intimato allo stesso di pagare la somma di euro 27.800,45 e di consegnare il bene
[...] mobile identificato come “N° 1 Velvet Skin Tec”.
La (già ha resistito. Controparte_1 Controparte_2
Questo il titolo sotteso al precetto: il Tribunale di Roma, con l'ordinanza emessa il
18 marzo 2024, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dichiarata la risoluzione del contratto di
“locazione operativa di cose mobili” (identificato con il n. 100C71/4890 ‒ rif. int.
175443), aveva condannato a restituire alla il Parte_1 Controparte_1 bene descritto come “Velvet Skin Tec” e a pagare alla stessa la somma di euro 24.517,27, oltre interessi moratori al tasso pattuito dalle singole scadenze dei canoni, nonché a
1 rimborsare le spese di lite liquidate in euro 1.700,00 (oltre spese generali, contributo per cassa previdenziale e imposta sul valore aggiunto).
L'opposizione è inammissibile e infondata.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato e pacifico, nel caso di titolo esecutivo giudiziale con l'opposizione non si può mai addurre alcuna contestazione «su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività», poiché quella avrebbe dovuto dedursi esclusivamente con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento avverso il provvedimento (cfr. Cass. n. 19889/19, in motivazione).
In altri termini, quando l'esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, devono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso (così, Cass. n. 24027/09).
Più nello specifico, «in sede di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, che avrebbe potuto e dovuto prospettare nel giudizio preordinato alla costituzione di tale titolo» (Cass. n. 2259/78: il principio è – naturalmente – estensibile all'opposizione pre-esecutiva).
E ancora, «nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame» (Cass. n. 3277/15; in senso analogo,
Cass. n. 2742/99).
Con l'opposizione a precetto si può dedurre solamente la mancanza del titolo esecutivo (Cass. n. 24072/09) o l'inesistenza giuridica (radicale) del provvedimento giudiziale in virtù del quale l'esecuzione sia prefigurata (Cass. n. 2742/99).
Con un motivo l'attore opponente ha eccepito che il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. non gli sarebbe stato notificato.
2 Il motivo è qualificabile come di opposizione all'esecuzione.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «ove con l'opposizione si deduca la nullità del precetto, derivante dalla nullità della sentenza e dell'intero procedimento per il vizio, non sanato, della notificazione dell'atto introduttivo della lite, si è in presenza non di una opposizione agli atti esecutivi bensì di una opposizione all'esecuzione, giacché non si tratta della doglianza di una mera irregolarità formale ma di una reale contestazione del diritto del precettante a procedere ad esecuzione forzata per la inesistenza del titolo esecutivo» (Cass. n. 3089/68).
Sennonché, il motivo è sfornito di una qualunque prova.
Nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. (agli atti) è accertato, con un passaggio motivazionale, che il «resistente» (l'attuale attore opponente) aveva «ricevuto regolare notifica del ricorso», tanto da essere dichiarato contumace.
L'asserzione che il ricorso non sarebbe arrivato nella “sfera” dell'attore opponente non è sostenuta da elementi probatori che possano fare ravvisare ‒ in ipotesi ‒ una nullità della notificazione dell'atto talmente grave da essere insanabile e da costituire una inesistenza, deducibile senza particolari limiti.
È prodotto il messaggio di posta elettronica certificata, in formato “.eml”, contenente la ricevuta di avvenuta consegna dell'atto, il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato all'attore opponente.
Il messaggio risulta “consegnato” all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-
PEC), previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del d.lgs. n. 82/05, a cui rimanda, per le notificazioni, l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/12, convertito nella legge n. 221/12.
Il nominativo del destinatario della notificazione, con il suo codice fiscale, come anche l'elenco da cui era stato estratto l'indirizzo di posta elettronica certificata sono indicati nella relata di notifica, come stabilito dall'art. 3-bis, comma 5, della legge n.
53/94.
La “stampa” degli esiti di una ricerca di un indirizzo di posta elettronica certificata che corrisponda al codice fiscale dell'attore opponente è elemento recessivo rispetto alle attestazioni della relata di notifica.
Per l'art. 6 della legge n. 53/94, l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 «è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto».
3 Poiché l'indicazione dell'elenco da cui è estratto l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario attiene ad un elemento o ad un fatto che ricade sotto la diretta percezione del notificante, il soggetto che voglia contestarla, sostenendo che l'elenco, in realtà, non conteneva quell'indirizzo ‒ e che non lo conteneva al tempo della notificazione
‒ o che ne conteneva uno diverso, è tenuta a proporre querela di falso (v., su casistica eterogenea, Cass. n. 14454/20; Cass. n. 4193/10; ampiamente, in motivazione, Cass. n.
9793/15).
Una querela di falso non è stata proposta.
Inoltre, sono prodotte le “stampe” con gli esiti delle ricerche effettuate nell'elenco
INI-PEC: nominativo, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica corrispondono.
Tali risultanze, se non prevalgono su quella indicata come contraria, certamente le neutralizzano, per acquisire una portata probatoria più incisiva unitamente alla relata.
Ancora, è da considerare che, in base all'art. 16, comma 7, del decreto-legge n.
185/08, convertito nella legge n. 2/09, «i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
L'INI-PEC è realizzato ‒ dispone l'art. 6-bis del d.lgs. n. 82/05 ‒ «a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2».
Non è contestato che l'attore opponente fosse e sia medico odontoiatra, soggetto perciò tenuto a comunicare all'ordine professionale il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, che sarebbe confluito nell'INI-PEC.
Non è allegato, prima ancora che provato, un (eventuale) motivo per cui l'attore opponente non avesse comunicato il proprio indirizzo o che l'indirizzo comunicato fosse diverso da quello reperito dalla notificante.
Il motivo con cui è stata contestata la “quantificazione degli interessi convenzionali», in quanto superiori a quelli dovuti, è generico: non sono indicati errori specifici, né addotti conteggi alternativi ‒ in ipotesi ‒ più attendibili.
I motivi con cui l'attore opponente ha eccepito la nullità del precetto per essere stata effettuata la notificazione dello stesso e del titolo esecutivo “da” un indirizzo di posta
4 elettronica certificata non inserito in pubblici elenchi (il motivo sembra contestare anche la presenza dell'indirizzo “a” cui la notifica è stata effettuata in un pubblico elenco) e l'inadeguata descrizione del bene da consegnare (in quanto mancante del numero di matricola” sono inammissibili.
In base all'art. 617 c.p.c. sono opposizioni agli atti esecutivi quelle «relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto» e quelle «relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi ed al petitum, che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva» (Cass. n. 13381/17).
Più esattamente, con l'opposizione all'esecuzione si contesta l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre con l'opposizione agli atti esecutivi, che attiene al quomodo dell'azione esecutiva, si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione, senza mettere in discussione il diritto dell'istante ad agire in executivis (Cass. n. 10296/09).
Perciò, è opposizione agli atti esecutivi quella fondata «sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione», perché la stessa «attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto» (Cass.
n. 10296/09).
Il principio, elaborato in relazione al caso in cui si contesti la mancata specificazione della somma pretesa, è applicabile, ovviamente, al caso in cui si contesti la mancata o inadeguata descrizione del bene oggetto dell'intimazione di rilascio o consegna.
È opposizione agli atti esecutivi anche quella con cui è contestata l'omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo o dell'atto di precetto, poiché con la detta opposizione è dedotto un vizio di invalidità formale (Cass. n. 24662/13).
L'art. 617 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis – dispone che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto che sia stato
5 impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono «nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione».
È evidente che il termine non risulta rispettato: la notificazione dell'atto di precetto
è avvenuta in data 18.4.204, mentre la citazione in opposizione è stata notificata in data
13.6.2024 (non è prodotta la prova della notificazione, con il messaggio di posta elettronica certificata, ma la data è riportata nella comparsa di risposta e coincide con quella della relata di notifica).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali citati, l'opposizione va dichiarata inammissibile e rigettata, nei sensi illustrati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione degli importi medi previsti per ciascuna fase (fase di studio:
900,00; fase introduttiva: 700,00; fase decisionale: 1.500,00).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta e dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna l'attore opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 29 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
6
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2582/2024 R.G., Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.) proposta da
( ), difeso dall'avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Stancampiano,
‒ attore opponente contro
), difesa dagli avv.ti Giulio Tumbarello e Controparte_1 P.IVA_1
SI IN,
‒ convenuta opposta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione al precetto con cui la Parte_1 Controparte_1 ha intimato allo stesso di pagare la somma di euro 27.800,45 e di consegnare il bene
[...] mobile identificato come “N° 1 Velvet Skin Tec”.
La (già ha resistito. Controparte_1 Controparte_2
Questo il titolo sotteso al precetto: il Tribunale di Roma, con l'ordinanza emessa il
18 marzo 2024, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., dichiarata la risoluzione del contratto di
“locazione operativa di cose mobili” (identificato con il n. 100C71/4890 ‒ rif. int.
175443), aveva condannato a restituire alla il Parte_1 Controparte_1 bene descritto come “Velvet Skin Tec” e a pagare alla stessa la somma di euro 24.517,27, oltre interessi moratori al tasso pattuito dalle singole scadenze dei canoni, nonché a
1 rimborsare le spese di lite liquidate in euro 1.700,00 (oltre spese generali, contributo per cassa previdenziale e imposta sul valore aggiunto).
L'opposizione è inammissibile e infondata.
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato e pacifico, nel caso di titolo esecutivo giudiziale con l'opposizione non si può mai addurre alcuna contestazione «su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività», poiché quella avrebbe dovuto dedursi esclusivamente con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento avverso il provvedimento (cfr. Cass. n. 19889/19, in motivazione).
In altri termini, quando l'esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, devono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso (così, Cass. n. 24027/09).
Più nello specifico, «in sede di opposizione all'esecuzione, promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, che avrebbe potuto e dovuto prospettare nel giudizio preordinato alla costituzione di tale titolo» (Cass. n. 2259/78: il principio è – naturalmente – estensibile all'opposizione pre-esecutiva).
E ancora, «nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame» (Cass. n. 3277/15; in senso analogo,
Cass. n. 2742/99).
Con l'opposizione a precetto si può dedurre solamente la mancanza del titolo esecutivo (Cass. n. 24072/09) o l'inesistenza giuridica (radicale) del provvedimento giudiziale in virtù del quale l'esecuzione sia prefigurata (Cass. n. 2742/99).
Con un motivo l'attore opponente ha eccepito che il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. non gli sarebbe stato notificato.
2 Il motivo è qualificabile come di opposizione all'esecuzione.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «ove con l'opposizione si deduca la nullità del precetto, derivante dalla nullità della sentenza e dell'intero procedimento per il vizio, non sanato, della notificazione dell'atto introduttivo della lite, si è in presenza non di una opposizione agli atti esecutivi bensì di una opposizione all'esecuzione, giacché non si tratta della doglianza di una mera irregolarità formale ma di una reale contestazione del diritto del precettante a procedere ad esecuzione forzata per la inesistenza del titolo esecutivo» (Cass. n. 3089/68).
Sennonché, il motivo è sfornito di una qualunque prova.
Nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. (agli atti) è accertato, con un passaggio motivazionale, che il «resistente» (l'attuale attore opponente) aveva «ricevuto regolare notifica del ricorso», tanto da essere dichiarato contumace.
L'asserzione che il ricorso non sarebbe arrivato nella “sfera” dell'attore opponente non è sostenuta da elementi probatori che possano fare ravvisare ‒ in ipotesi ‒ una nullità della notificazione dell'atto talmente grave da essere insanabile e da costituire una inesistenza, deducibile senza particolari limiti.
È prodotto il messaggio di posta elettronica certificata, in formato “.eml”, contenente la ricevuta di avvenuta consegna dell'atto, il ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato all'attore opponente.
Il messaggio risulta “consegnato” all'indirizzo di posta elettronica certificata estratto dall'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-
PEC), previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del d.lgs. n. 82/05, a cui rimanda, per le notificazioni, l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/12, convertito nella legge n. 221/12.
Il nominativo del destinatario della notificazione, con il suo codice fiscale, come anche l'elenco da cui era stato estratto l'indirizzo di posta elettronica certificata sono indicati nella relata di notifica, come stabilito dall'art. 3-bis, comma 5, della legge n.
53/94.
La “stampa” degli esiti di una ricerca di un indirizzo di posta elettronica certificata che corrisponda al codice fiscale dell'attore opponente è elemento recessivo rispetto alle attestazioni della relata di notifica.
Per l'art. 6 della legge n. 53/94, l'avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 «è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto».
3 Poiché l'indicazione dell'elenco da cui è estratto l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario attiene ad un elemento o ad un fatto che ricade sotto la diretta percezione del notificante, il soggetto che voglia contestarla, sostenendo che l'elenco, in realtà, non conteneva quell'indirizzo ‒ e che non lo conteneva al tempo della notificazione
‒ o che ne conteneva uno diverso, è tenuta a proporre querela di falso (v., su casistica eterogenea, Cass. n. 14454/20; Cass. n. 4193/10; ampiamente, in motivazione, Cass. n.
9793/15).
Una querela di falso non è stata proposta.
Inoltre, sono prodotte le “stampe” con gli esiti delle ricerche effettuate nell'elenco
INI-PEC: nominativo, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica corrispondono.
Tali risultanze, se non prevalgono su quella indicata come contraria, certamente le neutralizzano, per acquisire una portata probatoria più incisiva unitamente alla relata.
Ancora, è da considerare che, in base all'art. 16, comma 7, del decreto-legge n.
185/08, convertito nella legge n. 2/09, «i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
L'INI-PEC è realizzato ‒ dispone l'art. 6-bis del d.lgs. n. 82/05 ‒ «a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2».
Non è contestato che l'attore opponente fosse e sia medico odontoiatra, soggetto perciò tenuto a comunicare all'ordine professionale il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, che sarebbe confluito nell'INI-PEC.
Non è allegato, prima ancora che provato, un (eventuale) motivo per cui l'attore opponente non avesse comunicato il proprio indirizzo o che l'indirizzo comunicato fosse diverso da quello reperito dalla notificante.
Il motivo con cui è stata contestata la “quantificazione degli interessi convenzionali», in quanto superiori a quelli dovuti, è generico: non sono indicati errori specifici, né addotti conteggi alternativi ‒ in ipotesi ‒ più attendibili.
I motivi con cui l'attore opponente ha eccepito la nullità del precetto per essere stata effettuata la notificazione dello stesso e del titolo esecutivo “da” un indirizzo di posta
4 elettronica certificata non inserito in pubblici elenchi (il motivo sembra contestare anche la presenza dell'indirizzo “a” cui la notifica è stata effettuata in un pubblico elenco) e l'inadeguata descrizione del bene da consegnare (in quanto mancante del numero di matricola” sono inammissibili.
In base all'art. 617 c.p.c. sono opposizioni agli atti esecutivi quelle «relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto» e quelle «relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione».
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «al fine della corretta qualificazione della domanda occorre fare riferimento alla causa petendi ed al petitum, che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'an della esecuzione, cioè il diritto del creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il quomodo, vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva» (Cass. n. 13381/17).
Più esattamente, con l'opposizione all'esecuzione si contesta l'an dell'azione esecutiva, cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre con l'opposizione agli atti esecutivi, che attiene al quomodo dell'azione esecutiva, si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione, senza mettere in discussione il diritto dell'istante ad agire in executivis (Cass. n. 10296/09).
Perciò, è opposizione agli atti esecutivi quella fondata «sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione», perché la stessa «attiene alle modalità di redazione del precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto» (Cass.
n. 10296/09).
Il principio, elaborato in relazione al caso in cui si contesti la mancata specificazione della somma pretesa, è applicabile, ovviamente, al caso in cui si contesti la mancata o inadeguata descrizione del bene oggetto dell'intimazione di rilascio o consegna.
È opposizione agli atti esecutivi anche quella con cui è contestata l'omessa o invalida notificazione del titolo esecutivo o dell'atto di precetto, poiché con la detta opposizione è dedotto un vizio di invalidità formale (Cass. n. 24662/13).
L'art. 617 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis – dispone che le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto che sia stato
5 impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono «nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione».
È evidente che il termine non risulta rispettato: la notificazione dell'atto di precetto
è avvenuta in data 18.4.204, mentre la citazione in opposizione è stata notificata in data
13.6.2024 (non è prodotta la prova della notificazione, con il messaggio di posta elettronica certificata, ma la data è riportata nella comparsa di risposta e coincide con quella della relata di notifica).
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali citati, l'opposizione va dichiarata inammissibile e rigettata, nei sensi illustrati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 52.000,00), tenuto conto del valore, del grado di semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione degli importi medi previsti per ciascuna fase (fase di studio:
900,00; fase introduttiva: 700,00; fase decisionale: 1.500,00).
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) rigetta e dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna l'attore opponente a rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite che liquida in euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Messina il 29 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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