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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LB ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 642/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13600 2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Voglia l'Onorevole Corte Tributaria adita, contrariis reiectis, In via principale, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare l'accertamento impugnato e ogni atto ad esso connesso per tutti i vizi dedotti in parte motiva, con particolare riferimento al vizio di motivazione e al difetto di soggettività passiva in capo al ricorrente;
In via subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale, annullare comunque le sanzioni e gli interessi per le ragioni esposte in atti, riconoscendo l'obiettiva incertezza normativa e le condizioni indicate in atti;
Accogliere la richiesta di sospensione dell'atto impugnato;
Condannare il Comune di Genova al rimborso di quanto eventualmente già versato dal contribuente;
Condannare il Comune di Genova alle spese processuali, diritti ed onorari di causa, oltrespese generali 15%, IVA e CPA. Riservata ogni ulteriore difesa ed eccezione.
Resistente/Appellato: chiede Che Codesta Corte di Giustizia Tributaria voglia respingere il ricorso di controparte in quanto infondato in punto di diritto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 642/2025 Ricorrente_1 ha impugnato avviso di accertamento IMU emesso dal Comune Indirizzo_1di Genova, relativo all'immobile sito in Genova, interno 28, per un importo complessivo di €1.986,00. L'avviso contesta il mancato pagamento dell'imposta per l'anno 2020 e irroga le relative sanzioni. A sostegno del ricorso proponeva i seguenti motivi
1. Vizio di motivazione dell'avviso di accertamento (art. 7 L. 212/2000): L'avviso non contiene una motivazione specifica che consenta al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria, né chiarisce il mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'immobile assegnato all'ex coniuge. La motivazione è stata fornita solo successivamente, nella risposta all'istanza di autotutela, e non può sanare il vizio originario dell'atto.
2. Difetto di soggettività passiva dell'imposta in capo al ricorrente. In base alla normativa vigente (L. 160/2019, art. 1 comma 743 e D.L. 16/2012), il soggetto passivo IMU è il titolare del diritto reale di Nominativo_1abitazione, che nel caso di specie è la signora , ex coniuge, e non il proprietario formale. La giurisprudenza conferma che l'assegnazione della casa coniugale equivale a diritto di abitazione, rendendo il ricorrente non soggetto passivo.
3. Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e tutela della famiglia. L'interpretazione dell'Ufficio comporta una discriminazione tra coniugi separati e non separati, in contrasto con gli artt.
3, 29 e 31 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto all'agevolazione IMU anche in presenza di residenze disgiunte, principio che dovrebbe valere anche per i coniugi separati.
4. In via subordinata, richiesta di annullamento di sanzioni e interessi. In caso di mancato accoglimento dei motivi principali, si chiede comunque l'annullamento delle sanzioni e degli interessi per obiettiva incertezza normativa e per essersi conformato a indicazioni dell'amministrazione finanziaria, come previsto dall'art. 10 dello Statuto del contribuente.
Si costituiva l'amministrazione convenuta insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il Comune ricostruisce la vicenda, sottolineando che l'avviso è stato emesso per omesso versamento Indirizzo_1IMU su un immobile di proprietà esclusiva del ricorrente, sito in , e che la normativa applicabile dal 2020 (L. 160/2019) non consente più l'esenzione per il solo coniuge assegnatario, ma solo per il “genitore affidatario” di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave. La memoria affronta puntualmente ciascun motivo di ricorso. Così argomentava motivo per motivo.
1° Motivo – Vizio di motivazione dell'avviso Difesa del Comune: L'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi previsti dalla legge (art. 6 D.Lgs. 32/2001): sono indicati i riferimenti catastali, l'aliquota applicata, la delibera comunale di riferimento e il prospetto riepilogativo degli immobili. La motivazione è ritenuta sufficiente a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. Il fatto che il ricorrente abbia potuto articolare una difesa nel merito dimostra che la motivazione era comprensibile.
2° Motivo – Difetto di soggettività passiva Difesa del Comune: Il Comune riconosce che fino al 2019 la normativa prevedeva l'esenzione IMU per l'immobile assegnato al coniuge in sede di separazione. Tuttavia, dal 2020 la legge (L. 160/2019) assimila all'abitazione principale solo l'immobile assegnato al “genitore affidatario” di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave. Nel caso di specie, il figlio era già maggiorenne e non portatore di handicap, quindi non si applica l'esenzione. Il Comune non ritiene vincolante la circolare MEF che suggerisce una continuità con la disciplina precedente, poiché la legge è chiara e non può essere interpretata estensivamente. Il Comune sottolinea che la Cassazione citata dal ricorrente si riferisce a casi regolati dalla normativa precedente al 2020.
3° Motivo – Violazione dei principi costituzionali Difesa del Comune: Il Comune ritiene inconferente la censura di incostituzionalità, poiché la propria interpretazione si attiene strettamente al dettato della legge vigente, che non è stata oggetto di rilievi da parte della Corte Costituzionale nel caso di specie.
4° Motivo – Sanzioni e interessi Difesa del Comune: La richiesta di sanzioni e interessi è legittima, poiché l'avviso deriva da un omesso/parziale versamento dell'imposta. La normativa (D.Lgs. 471/1997, art. 13) prevede la sanzione amministrativa del 30% per omesso versamento. Non può essere invocata l'incertezza normativa, data la chiarezza delle disposizioni. Parte ricorrente depositava memorie illustrative a conferma della propria tesi allegando giurisprudenza conforme.
All'udienza del 16.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per la seguente assorbente ragione. Indirizzo_1E' pacifico in atti che l'immobile si int 28 sia stato assegnato con provvedimento giurisdizionale alla sig.ra Nominativo_1. Tale assegnazione comporta la costituzione di diritto reale in capo al coniuge assegnatario e la traslazione della soggettività passiva IMU. La Cassazione (n. 6545/2023) qualifica l'assegnatario come soggetto passivo ex art. 4, c. 12-quinquies, con liberazione del proprietario;
tale principio è di carattere generale e rimane valido anche dopo il 2020, come confermato dalla lettura “di continuità” della riforma nella Circolare MEF 1/DF/2020. Cassazione n. 4303/2025 ribadisce, poi, che l'esenzione richiede residenza e dimora dell'assegnatario; nel caso concreto, la ex coniuge risiede nell'immobile, quindi, la non debenza IMU consegue sia alla soggettività (non del proprietario) sia all'assimilazione ad abitazione principale in capo all'assegnataria. Certamente non soggetto IMU appare l'odierno ricorrente. Spese compensate anche in ragione di difformi orientamenti giurisprudenziali sul punto
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LB ANDREA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 642/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16100 Genova GE
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13600 2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Voglia l'Onorevole Corte Tributaria adita, contrariis reiectis, In via principale, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare l'accertamento impugnato e ogni atto ad esso connesso per tutti i vizi dedotti in parte motiva, con particolare riferimento al vizio di motivazione e al difetto di soggettività passiva in capo al ricorrente;
In via subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento della domanda principale, annullare comunque le sanzioni e gli interessi per le ragioni esposte in atti, riconoscendo l'obiettiva incertezza normativa e le condizioni indicate in atti;
Accogliere la richiesta di sospensione dell'atto impugnato;
Condannare il Comune di Genova al rimborso di quanto eventualmente già versato dal contribuente;
Condannare il Comune di Genova alle spese processuali, diritti ed onorari di causa, oltrespese generali 15%, IVA e CPA. Riservata ogni ulteriore difesa ed eccezione.
Resistente/Appellato: chiede Che Codesta Corte di Giustizia Tributaria voglia respingere il ricorso di controparte in quanto infondato in punto di diritto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG 642/2025 Ricorrente_1 ha impugnato avviso di accertamento IMU emesso dal Comune Indirizzo_1di Genova, relativo all'immobile sito in Genova, interno 28, per un importo complessivo di €1.986,00. L'avviso contesta il mancato pagamento dell'imposta per l'anno 2020 e irroga le relative sanzioni. A sostegno del ricorso proponeva i seguenti motivi
1. Vizio di motivazione dell'avviso di accertamento (art. 7 L. 212/2000): L'avviso non contiene una motivazione specifica che consenta al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria, né chiarisce il mancato riconoscimento dell'agevolazione per l'immobile assegnato all'ex coniuge. La motivazione è stata fornita solo successivamente, nella risposta all'istanza di autotutela, e non può sanare il vizio originario dell'atto.
2. Difetto di soggettività passiva dell'imposta in capo al ricorrente. In base alla normativa vigente (L. 160/2019, art. 1 comma 743 e D.L. 16/2012), il soggetto passivo IMU è il titolare del diritto reale di Nominativo_1abitazione, che nel caso di specie è la signora , ex coniuge, e non il proprietario formale. La giurisprudenza conferma che l'assegnazione della casa coniugale equivale a diritto di abitazione, rendendo il ricorrente non soggetto passivo.
3. Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e tutela della famiglia. L'interpretazione dell'Ufficio comporta una discriminazione tra coniugi separati e non separati, in contrasto con gli artt.
3, 29 e 31 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto all'agevolazione IMU anche in presenza di residenze disgiunte, principio che dovrebbe valere anche per i coniugi separati.
4. In via subordinata, richiesta di annullamento di sanzioni e interessi. In caso di mancato accoglimento dei motivi principali, si chiede comunque l'annullamento delle sanzioni e degli interessi per obiettiva incertezza normativa e per essersi conformato a indicazioni dell'amministrazione finanziaria, come previsto dall'art. 10 dello Statuto del contribuente.
Si costituiva l'amministrazione convenuta insistendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il Comune ricostruisce la vicenda, sottolineando che l'avviso è stato emesso per omesso versamento Indirizzo_1IMU su un immobile di proprietà esclusiva del ricorrente, sito in , e che la normativa applicabile dal 2020 (L. 160/2019) non consente più l'esenzione per il solo coniuge assegnatario, ma solo per il “genitore affidatario” di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave. La memoria affronta puntualmente ciascun motivo di ricorso. Così argomentava motivo per motivo.
1° Motivo – Vizio di motivazione dell'avviso Difesa del Comune: L'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi previsti dalla legge (art. 6 D.Lgs. 32/2001): sono indicati i riferimenti catastali, l'aliquota applicata, la delibera comunale di riferimento e il prospetto riepilogativo degli immobili. La motivazione è ritenuta sufficiente a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi. Il fatto che il ricorrente abbia potuto articolare una difesa nel merito dimostra che la motivazione era comprensibile.
2° Motivo – Difetto di soggettività passiva Difesa del Comune: Il Comune riconosce che fino al 2019 la normativa prevedeva l'esenzione IMU per l'immobile assegnato al coniuge in sede di separazione. Tuttavia, dal 2020 la legge (L. 160/2019) assimila all'abitazione principale solo l'immobile assegnato al “genitore affidatario” di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave. Nel caso di specie, il figlio era già maggiorenne e non portatore di handicap, quindi non si applica l'esenzione. Il Comune non ritiene vincolante la circolare MEF che suggerisce una continuità con la disciplina precedente, poiché la legge è chiara e non può essere interpretata estensivamente. Il Comune sottolinea che la Cassazione citata dal ricorrente si riferisce a casi regolati dalla normativa precedente al 2020.
3° Motivo – Violazione dei principi costituzionali Difesa del Comune: Il Comune ritiene inconferente la censura di incostituzionalità, poiché la propria interpretazione si attiene strettamente al dettato della legge vigente, che non è stata oggetto di rilievi da parte della Corte Costituzionale nel caso di specie.
4° Motivo – Sanzioni e interessi Difesa del Comune: La richiesta di sanzioni e interessi è legittima, poiché l'avviso deriva da un omesso/parziale versamento dell'imposta. La normativa (D.Lgs. 471/1997, art. 13) prevede la sanzione amministrativa del 30% per omesso versamento. Non può essere invocata l'incertezza normativa, data la chiarezza delle disposizioni. Parte ricorrente depositava memorie illustrative a conferma della propria tesi allegando giurisprudenza conforme.
All'udienza del 16.1.26 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per la seguente assorbente ragione. Indirizzo_1E' pacifico in atti che l'immobile si int 28 sia stato assegnato con provvedimento giurisdizionale alla sig.ra Nominativo_1. Tale assegnazione comporta la costituzione di diritto reale in capo al coniuge assegnatario e la traslazione della soggettività passiva IMU. La Cassazione (n. 6545/2023) qualifica l'assegnatario come soggetto passivo ex art. 4, c. 12-quinquies, con liberazione del proprietario;
tale principio è di carattere generale e rimane valido anche dopo il 2020, come confermato dalla lettura “di continuità” della riforma nella Circolare MEF 1/DF/2020. Cassazione n. 4303/2025 ribadisce, poi, che l'esenzione richiede residenza e dimora dell'assegnatario; nel caso concreto, la ex coniuge risiede nell'immobile, quindi, la non debenza IMU consegue sia alla soggettività (non del proprietario) sia all'assimilazione ad abitazione principale in capo all'assegnataria. Certamente non soggetto IMU appare l'odierno ricorrente. Spese compensate anche in ragione di difformi orientamenti giurisprudenziali sul punto
P.Q.M.
accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.