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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/12/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione civile – Ufficio Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giacomo Lucente Presidente dott. Giulia Simoni Giudice relatore dott. Cecilia Ciolfi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da c.f. ), diretto Parte_1 P.IVA_1
a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. ) con sede in Porcari (LU), via Bernardini n. 19/A;
[...] P.IVA_2 esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
rilevato che la società debitrice non si è costituita, nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
ritenuto che
ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- i crediti dei ricorrenti non risultano contestati;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato quale propria attività «la produzione e/o il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio (…) di calzature, articoli, beni e materiali afferenti il settore delle calzature e dell'abbigliamento in genere (…)» e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
pagina 1 di 6 - il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)
CCII: la parte resistente, non costituendosi, non ha provato detti requisiti e, in ogni caso, dai bilanci acquisiti relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024, risultano superati i limiti sia per l'attivo patrimoniale che per i ricavi;
-l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma
5, CCII;
ritenuto che
sussista, altresì, lo stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, che è provato dalle seguenti circostanze:
- il consiglio di amministrazione della resistente, in data 25/08/2025, ha deliberato lo scioglimento della società per la perdita del capitale sociale o la sua riduzione al di sotto del limite legale;
- posto che in data 4/09/2025 è stato iscritto al registro delle imprese lo stato di liquidazione, a seguito di scioglimento, della società, risulta che l'attivo patrimoniale al 31/12/2024 (€ 375.016)
è insufficiente a coprire i debiti rappresentati alla stessa data (€ 700.420) e, per consolidata giurisprudenza di legittimità, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della verifica dell'insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass., n. 32280 del 2/11/2022; Cass., n. 25167 del 07/12/2016; Cass., n.
24660 del 05/11/2020);
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (c.f. ) con sede in Porcari Controparte_1 P.IVA_2
(LU), via Bernardini n. 19/A;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Cecilia Ciolfi;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, comma 3, CCII,
NOMINA
pagina 2 di 6 Curatore il dott. dell'ODCEC di Lucca;
Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione pagina 3 di 6 assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
INVITA il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ORDINA al Curatore:
a) di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo
758 c.p.c.;
b) di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
c) di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
d) di presentare al Giudice Delegato, entro trenta giorni, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
e) di attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal;
Controparte_2
f) di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili pagina 4 di 6 e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
• che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo
201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
• la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
• ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
• che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4 CCII;
• il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del 24/03/2026 ore 10:45 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
pagina 5 di 6 a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII:
- entro il giorno successivo al suo deposito, di comunicare la presente sentenza al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito, di trasmettere la presente sentenza presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il Giudice Relatore
dott. Giulia Simoni
Il Presidente
dott. Giacomo Lucente
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione civile – Ufficio Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giacomo Lucente Presidente dott. Giulia Simoni Giudice relatore dott. Cecilia Ciolfi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato, ex art. 37, comma 2, CCII da c.f. ), diretto Parte_1 P.IVA_1
a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(c.f. ) con sede in Porcari (LU), via Bernardini n. 19/A;
[...] P.IVA_2 esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
rilevato che la società debitrice non si è costituita, nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante pec ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
ritenuto che
ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- i crediti dei ricorrenti non risultano contestati;
- il debitore è imprenditore commerciale, atteso che è iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese ove ha indicato quale propria attività «la produzione e/o il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio (…) di calzature, articoli, beni e materiali afferenti il settore delle calzature e dell'abbigliamento in genere (…)» e che tale qualifica soggettiva non risulta contestata;
pagina 1 di 6 - il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d)
CCII: la parte resistente, non costituendosi, non ha provato detti requisiti e, in ogni caso, dai bilanci acquisiti relativi agli esercizi 2022, 2023 e 2024, risultano superati i limiti sia per l'attivo patrimoniale che per i ricavi;
-l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma
5, CCII;
ritenuto che
sussista, altresì, lo stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, che è provato dalle seguenti circostanze:
- il consiglio di amministrazione della resistente, in data 25/08/2025, ha deliberato lo scioglimento della società per la perdita del capitale sociale o la sua riduzione al di sotto del limite legale;
- posto che in data 4/09/2025 è stato iscritto al registro delle imprese lo stato di liquidazione, a seguito di scioglimento, della società, risulta che l'attivo patrimoniale al 31/12/2024 (€ 375.016)
è insufficiente a coprire i debiti rappresentati alla stessa data (€ 700.420) e, per consolidata giurisprudenza di legittimità, allorquando la società è in stato di scioglimento e quindi di liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della verifica dell'insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass., n. 32280 del 2/11/2022; Cass., n. 25167 del 07/12/2016; Cass., n.
24660 del 05/11/2020);
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di (c.f. ) con sede in Porcari Controparte_1 P.IVA_2
(LU), via Bernardini n. 19/A;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Cecilia Ciolfi;
tenuto conto dei criteri di cui all'art.358, comma 3, CCII,
NOMINA
pagina 2 di 6 Curatore il dott. dell'ODCEC di Lucca;
Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo
39 CCII;
in mancanza di tale deposito il curatore ne darà comunicazione al P.M.;
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni
AUTORIZZA il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;
AVVISA il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore
AVVISA il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione pagina 3 di 6 assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
INVITA il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ORDINA al Curatore:
a) di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo
758 c.p.c.;
b) di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
c) di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
d) di presentare al Giudice Delegato, entro trenta giorni, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
e) di attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal;
Controparte_2
f) di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili pagina 4 di 6 e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
• che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo
201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
• la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
• ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
• che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4 CCII;
• il domicilio digitale della procedura;
FISSA la data del 24/03/2026 ore 10:45 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al già menzionato Giudice Delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito
AVVISA
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
Il ricorso contiene:
pagina 5 di 6 a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
ORDINA alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII:
- entro il giorno successivo al suo deposito, di comunicare la presente sentenza al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito, di trasmettere la presente sentenza presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 19/12/2025.
Il Giudice Relatore
dott. Giulia Simoni
Il Presidente
dott. Giacomo Lucente
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