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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/11/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6259 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta con il provvedimento reso ex art. 127ter c.p.c. in data 4.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6259/2022 promossa da:
e , con l'Avv. Antonella FERRARI Parte_1 Parte_2
ATTORI OPPONENTI contro
e , con l'Avv. Giorgio GIUSTI CP_1 CP_2
CONVENUTI OPPOSTI avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Gli attori hanno concluso come da foglio depositato il 18.12.2024
1 I convenuti hanno concluso come da note depositate il 18.12.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno proposto opposizione ex art. Parte_1 Parte_2
615, 1° comma, c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data
23.9.2022, con cui e hanno loro intimato il CP_1 CP_2 pagamento delle spese legali per euro 6.310,00, oggetto di condanna pronunciata ai danni degli opponenti dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1801/2013 emessa in data 21.08.2013 nella causa iscritta al n. 2837/2010 R.G.
1.1. e hanno eccepito in compensazione il maggior Parte_1 Pt_2 credito di Euro 25.905,47 fondato sulla medesima pronuncia, che confermando sul punto la sentenza di primo grado del Trib. Modena n.
1674/2009 (Doc. 2 opponenti), ha disposto il trasferimento ex art. 2932
c.c. dell'appartamento sito in Modena, Viale Amendola, n. 595/2 a favore degli opposti, ponendo a carico di costoro il pagamento della somma di
Euro 25.905,47 a titolo di corrispettivo.
1.2. Stando agli opponenti, il versamento del prezzo (da effettuare secondo quanto stabilito in primo grado in favore della procedura esecutiva n° 298/2006 EI afferente l'immobile promesso in vendita, non sarebbe mai avvenuto (allegano a comprova attestazione della cancelleria: Doc. 4 opponenti).
2 1.3. Quanto sopra osservato, gli opponenti hanno introdotto le seguenti domande:
- In via cautelare e preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 primo comma cpc, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza della Corte d'Appello di
Bologna n. 1801/2013 emessa in data 21.08.2013 e pubblicata in data
10.10.2013 nella causa civile iscritta al n. 2837/2010 R.G. notificata a e in data 23.09.2022 Parte_1 Parte_2
- Nel merito:
o accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 23.09.2022 dichiarando che
e non hanno diritto a procedere CP_2 CP_1 esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti stante
l'inesistenza/inesigibilità del credito azionato da CP_2
e per avvenuta integrale compensazione
[...] CP_1 col maggior credito liquido ed esigibile vantato da Parte_1
e ex art. 1241 e ss. c.c.
[...] Parte_2
o dirsi tenuta e condannare a pagare a favore di CP_2
e in solido fra loro la somma Parte_1 Parte_2 di Euro 19.595,17 quale maggior somma rispetto alla parte compensata, ovvero la diversa maggiore o minor somma che risulterà all'esito della causa oltre a interessi di mora.
2. e costituitisi, ammesso che il prezzo CP_1 CP_2 della vendita non è mai stato versato, hanno, per converso, eccepito il difetto di legittimazione attiva di e ad esigere la Parte_1 Pt_2 somma da versarsi a titolo di pagamento del prezzo, la stessa essendo stata attribuita nell'ambito del giudizio ex art. 2932 c.c. alla procedura esecutiva n. 298/2006 EI.
2.1. Gli opposti hanno quindi concluso come di seguito:
- in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare, per i motivi in atto dedotti, la carenza di legittimazione e di interesse ad agire degli opponenti, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via cautelare e preliminare: respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1801/2013 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 21.8.2013, pubblicata in data 10.10.2013, nell'ambito della causa civile n.
3 2837/2010 R.G., in difetto dei presupposti di legge, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- nel merito: rigettare, per i motivi in atto dedotti, le avverse domande in quanto inammissibili e, comunque, infondate e non provate sia in fatto che in diritto, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
3. Con ordinanza depositata il 19.05.2023 è stata parzialmente sospesa l'efficacia esecutiva del titolo.
3.1. La causa, documentale, istruita senza ammissione di mezzi di prova,
è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti riportate in intestazione, con il provvedimento reso ex art. 127ter c.p.c. in data
4.04.2025.
4. La sentenza di primo grado del Trib. Modena n. 1674/2009, confermata in appello (statuizione che risulta caduta in giudicato: doc. 2 opposti), ha testualmente disposto “il trasferimento dell'immobile sito in MODENA, via Amendola n. 595/2”, stabilendo il versamento del saldo del prezzo di euro 25.905,47, “da parte dell'acquirente . CP_2
4.1. La sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1801/2013 emessa in data 21.08.2013 nella causa iscritta al n. 2837/2010 R.G., indicata in precetto, “dichiara tenuti e condanna e Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, a rifondere” le spese del giudizio “a CP_1
e ”. CP_2
4.2. Va richiamato il disposto dell'art. 1302, 2° comma, c.c., a mente del quale “a uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo”. Orbene: atteso che al controcredito opposto in compensazione è stando alla stessa prospettazione degli opponenti estraneo (non tenuto al pagamento del prezzo e invero CP_1 estraneo alla statuizione relativa al trasferimento della proprietà), sin d'ora deve rilevarsi l'infondatezza della opposizione, almeno con riferimento alla metà del credito precettato.
4.3. Va quindi dichiarato il diritto di di procedere ad CP_1 esecuzione forzata in forza del titolo portato in precetto, per l'importo
(in quota capitale) di euro 3.155,00.
5. Con riferimento alla quota parte del credito spettante ad CP_2
, gli opponenti hanno, in via riconvenzionale, chiesto accertarsi il
[...] preteso
contro
-credito (opposto in compensazione) per la percezione del saldo prezzo del trasferimento immobiliare.
4 Deve in merito ricordarsi quanto già osservato con l'ordinanza depositata in data 19.05.2023, di parziale accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo portato in precetto.
5.1. Per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, elaborato per evitare lo squilibrio sinallagmatico che, diversamente, si verificherebbe tra le parti, “l'effetto traslativo della sentenza di esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare di compravendita immobiliare è subordinato alla condizione del pagamento del prezzo (o del suo residuo), ove le parti abbiano pattuito che tale versamento debba avvenire all'atto della stipulazione del contratto definitivo” (Cass. nn. 1964/00, 1839/97, 10069/96 e
3926/96; cfr. altresì Cass. 21896/2011).
Peraltro “il pagamento del prezzo dipendente da sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, ed afferente alla mera efficacia di quest'ultimo, bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8054 del
23/03/2021; Sez. 3, Sentenza n. 29358 del 13/11/2019; Sez. 2, Sentenza n.
30469 del 23/11/2018);
5.2. E' tra le parti incontestato il mancato pagamento da parte di della residua parte del prezzo, per l'importo di Euro CP_2
25.905,47 come quantificato nel giudizio introdotto ex art. 2932 c.c..
Tanto non vale ad impedire l'effetto traslativo della sentenza che ha tenuto luogo del contratto di vendita definitivo indebitamente rifiutato dagli opponenti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8164 del 22/03/2023 (Rv. 667503-01) “il pagamento del prezzo non perde la sua natura di prestazione corrispettiva, destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, sicché la sua omissione può essere fatta valere […], ricorrendone i presupposti, come ragione di risoluzione per inadempimento, ipso iure od ope iudicis, ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c.”.
5.3. L'acquisto in capo ad si è peraltro verificato con il CP_2 passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., allorquando
(cfr. Cass. n. 690/2006) “si producono gli effetti del negozio
5 comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento. In tal modo si origina un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di risoluzione nel casi di inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi anche nel caso di ritardo
(rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in giudicato, come appunto ritenuto dai giudici di appello) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare (in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e a ogni altra circostanza utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte” (Cfr. Cass. n.
13577/2018, in motivazione).
5.4. Gli e non hanno mai chiesto la risoluzione per Parte_1 Parte_2 inadempimento della “sentenza-contratto” (cfr. Cass. 8164/2023 cit.).
Estinta la procedura esecutiva n. 298/2006 EI gli opponenti si affermano legittimati a ricevere il pagamento del prezzo, quali parti del giudizio promosso ex art. 2932 c.c. dagli opposti.
6. Parte opposta contesta che gli opponenti, tuttavia, siano legittimati ad esigere il saldo prezzo, atteso che la decisione di primo grado
(confermata in parte qua dalla Corte d'Appello), lungi dal condannare la promissaria acquirente al pagamento nelle mani di e , Parte_1 Pt_2 ha semplicemente “disposto” che il residuo prezzo fosse devoluto “a favore della procedura esecutiva” n. 298/2006 EI (i.e. in favore dei creditori procedenti, nell'ambito di detta procedura).
6.1. Deve ricordarsi come il giudice dell'opposizione a precetto deve limitarsi ad accertare il diritto per come consacrato nel titolo esecutivo, non conoscendo della sottostante questione giuridica: allo stesso è rimessa un'attività di mera interpretazione del titolo messo in esecuzione, non essendogli, invece, consentito integrarne il contenuto precettivo (Cfr. in senso conforme da ultimo la Cass. SU 12449/2024, le cui valutazioni, riferibili ai poteri del giudice dell'esecuzione, appaiono estensibili al tema della delimitazione della potestas iudicandi del giudice dell'opposizione a precetto).
6.2. Alla luce della regola testé ricordata, deve considerarsi come il giudice dell'esecuzione forzata dell'obbligo di contrarre abbia escluso
6 ogni pretesa degli opponenti a percepire il residuo prezzo: tanto è reso evidente dal seguente brano della decisione, laddove si evidenzia come, acclarato l'inadempimento degli opponenti all'obbligo di contrarre, il versamento ai creditori ipotecari consegua alla “preesistenza delle iscrizioni ipotecarie rispetto al contratto preliminare”:
6.3. La pretesa degli attori di opporre in compensazione il credito per il pagamento del saldo del prezzo (con la condanna, in via riconvenzionale, degli opposti alla corresponsione della differenza tra detto credito e quello portato in precetto) contrasta radicalmente con il contenuto precettivo del titolo esecutivo. Contenuto precettivo che, in parte qua, non è stato oggetto di riforma in appello e non è suscettibile di integrazione, siccome coperto da giudicato.
6.4. Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
7. Alla soccombenza segue la condanna degli opponenti alle spese di lite, in misura prossima ai massimi tabellari, per le fasi di studio/introduttiva, e decisoria, in ragione dell'importo del controcredito eccepito.
8. Va disposta la condanna degli opponenti ex art. 96, 3° e 4° comma,
c.p.c., che si liquida in favore di e in CP_2 CP_1 euro 5.000,00 ciascuno e in euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
8.1. La disposizione in parola (che non richiede prova del danno: cfr.
Cass. SU n. 9912 del 20/04/2018) stabilisce una sanzione la cui natura
7 non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo e presidia indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. 6, 21.2.2018 n. 4136); presupposto per l'applicazione della sanzione è la mala fede o la colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. Sez. 6, 11.02.2014, 3003), certamente ravvisabili nel caso concreto, atteso che e dando Parte_1 Parte_2 rappresentazione gravemente distorta del contenuto precettivo del titolo, hanno proposto opposizione a precetto e spiegato domanda riconvenzionale in “violazione del grado minimo di diligenza” che avrebbe loro consentito di “avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (cfr. Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018, che ulteriormente precisa che “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; cfr. altresì
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, secondo cui La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale: “la sua applicazione, pertanto, […] richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro […] di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e per l'effetto,
- DICHIARA il diritto di e di procedere CP_2 CP_1 in danno di e all'esecuzione forzata Parte_1 Parte_2 del titolo portato in precetto, rappresentato dalla sentenza della
Corte d'Appello di Bologna n. 1801/2013 emessa in data 21.08.2013
8 nella causa iscritta al n. 2837/2010 R.G., di parziale riforma della sentenza Trib. MODENA n. 1674/2009;
- CONDANNA gli opponenti e in solido, Parte_1 Parte_2
a rifondere in favore di e le spese CP_2 CP_1 di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso
15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., come per legge;
- CONDANNA ex art. 96, 3° comma, c.p.c. e Parte_1 Parte_2
, in solido, a pagare a e la
[...] CP_2 CP_1 somma di euro 5.000,00 ciascuno;
- CONDANNA ex art. 96, 4° comma, c.p.c. e Parte_1 Parte_2
a pagare, in solido, alla cassa delle ammende la somma di euro
[...]
1.000,00 ciascuno (per complessivi euro 2.000,00);
Si comunichi.
Modena, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta con il provvedimento reso ex art. 127ter c.p.c. in data 4.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6259/2022 promossa da:
e , con l'Avv. Antonella FERRARI Parte_1 Parte_2
ATTORI OPPONENTI contro
e , con l'Avv. Giorgio GIUSTI CP_1 CP_2
CONVENUTI OPPOSTI avente ad oggetto: opposizione a precetto.
Gli attori hanno concluso come da foglio depositato il 18.12.2024
1 I convenuti hanno concluso come da note depositate il 18.12.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno proposto opposizione ex art. Parte_1 Parte_2
615, 1° comma, c.p.c. avverso l'atto di precetto, notificato in data
23.9.2022, con cui e hanno loro intimato il CP_1 CP_2 pagamento delle spese legali per euro 6.310,00, oggetto di condanna pronunciata ai danni degli opponenti dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1801/2013 emessa in data 21.08.2013 nella causa iscritta al n. 2837/2010 R.G.
1.1. e hanno eccepito in compensazione il maggior Parte_1 Pt_2 credito di Euro 25.905,47 fondato sulla medesima pronuncia, che confermando sul punto la sentenza di primo grado del Trib. Modena n.
1674/2009 (Doc. 2 opponenti), ha disposto il trasferimento ex art. 2932
c.c. dell'appartamento sito in Modena, Viale Amendola, n. 595/2 a favore degli opposti, ponendo a carico di costoro il pagamento della somma di
Euro 25.905,47 a titolo di corrispettivo.
1.2. Stando agli opponenti, il versamento del prezzo (da effettuare secondo quanto stabilito in primo grado in favore della procedura esecutiva n° 298/2006 EI afferente l'immobile promesso in vendita, non sarebbe mai avvenuto (allegano a comprova attestazione della cancelleria: Doc. 4 opponenti).
2 1.3. Quanto sopra osservato, gli opponenti hanno introdotto le seguenti domande:
- In via cautelare e preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 615 primo comma cpc, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza della Corte d'Appello di
Bologna n. 1801/2013 emessa in data 21.08.2013 e pubblicata in data
10.10.2013 nella causa civile iscritta al n. 2837/2010 R.G. notificata a e in data 23.09.2022 Parte_1 Parte_2
- Nel merito:
o accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato in data 23.09.2022 dichiarando che
e non hanno diritto a procedere CP_2 CP_1 esecutivamente nei confronti degli odierni opponenti stante
l'inesistenza/inesigibilità del credito azionato da CP_2
e per avvenuta integrale compensazione
[...] CP_1 col maggior credito liquido ed esigibile vantato da Parte_1
e ex art. 1241 e ss. c.c.
[...] Parte_2
o dirsi tenuta e condannare a pagare a favore di CP_2
e in solido fra loro la somma Parte_1 Parte_2 di Euro 19.595,17 quale maggior somma rispetto alla parte compensata, ovvero la diversa maggiore o minor somma che risulterà all'esito della causa oltre a interessi di mora.
2. e costituitisi, ammesso che il prezzo CP_1 CP_2 della vendita non è mai stato versato, hanno, per converso, eccepito il difetto di legittimazione attiva di e ad esigere la Parte_1 Pt_2 somma da versarsi a titolo di pagamento del prezzo, la stessa essendo stata attribuita nell'ambito del giudizio ex art. 2932 c.c. alla procedura esecutiva n. 298/2006 EI.
2.1. Gli opposti hanno quindi concluso come di seguito:
- in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare, per i motivi in atto dedotti, la carenza di legittimazione e di interesse ad agire degli opponenti, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- in via cautelare e preliminare: respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 1801/2013 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 21.8.2013, pubblicata in data 10.10.2013, nell'ambito della causa civile n.
3 2837/2010 R.G., in difetto dei presupposti di legge, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
- nel merito: rigettare, per i motivi in atto dedotti, le avverse domande in quanto inammissibili e, comunque, infondate e non provate sia in fatto che in diritto, con ogni provvedimento inerente e conseguente;
3. Con ordinanza depositata il 19.05.2023 è stata parzialmente sospesa l'efficacia esecutiva del titolo.
3.1. La causa, documentale, istruita senza ammissione di mezzi di prova,
è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti riportate in intestazione, con il provvedimento reso ex art. 127ter c.p.c. in data
4.04.2025.
4. La sentenza di primo grado del Trib. Modena n. 1674/2009, confermata in appello (statuizione che risulta caduta in giudicato: doc. 2 opposti), ha testualmente disposto “il trasferimento dell'immobile sito in MODENA, via Amendola n. 595/2”, stabilendo il versamento del saldo del prezzo di euro 25.905,47, “da parte dell'acquirente . CP_2
4.1. La sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1801/2013 emessa in data 21.08.2013 nella causa iscritta al n. 2837/2010 R.G., indicata in precetto, “dichiara tenuti e condanna e Parte_1 Parte_2 in solido tra loro, a rifondere” le spese del giudizio “a CP_1
e ”. CP_2
4.2. Va richiamato il disposto dell'art. 1302, 2° comma, c.c., a mente del quale “a uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro dei creditori, ma solo per la parte di questo”. Orbene: atteso che al controcredito opposto in compensazione è stando alla stessa prospettazione degli opponenti estraneo (non tenuto al pagamento del prezzo e invero CP_1 estraneo alla statuizione relativa al trasferimento della proprietà), sin d'ora deve rilevarsi l'infondatezza della opposizione, almeno con riferimento alla metà del credito precettato.
4.3. Va quindi dichiarato il diritto di di procedere ad CP_1 esecuzione forzata in forza del titolo portato in precetto, per l'importo
(in quota capitale) di euro 3.155,00.
5. Con riferimento alla quota parte del credito spettante ad CP_2
, gli opponenti hanno, in via riconvenzionale, chiesto accertarsi il
[...] preteso
contro
-credito (opposto in compensazione) per la percezione del saldo prezzo del trasferimento immobiliare.
4 Deve in merito ricordarsi quanto già osservato con l'ordinanza depositata in data 19.05.2023, di parziale accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo portato in precetto.
5.1. Per consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, elaborato per evitare lo squilibrio sinallagmatico che, diversamente, si verificherebbe tra le parti, “l'effetto traslativo della sentenza di esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare di compravendita immobiliare è subordinato alla condizione del pagamento del prezzo (o del suo residuo), ove le parti abbiano pattuito che tale versamento debba avvenire all'atto della stipulazione del contratto definitivo” (Cass. nn. 1964/00, 1839/97, 10069/96 e
3926/96; cfr. altresì Cass. 21896/2011).
Peraltro “il pagamento del prezzo dipendente da sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, ed afferente alla mera efficacia di quest'ultimo, bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8054 del
23/03/2021; Sez. 3, Sentenza n. 29358 del 13/11/2019; Sez. 2, Sentenza n.
30469 del 23/11/2018);
5.2. E' tra le parti incontestato il mancato pagamento da parte di della residua parte del prezzo, per l'importo di Euro CP_2
25.905,47 come quantificato nel giudizio introdotto ex art. 2932 c.c..
Tanto non vale ad impedire l'effetto traslativo della sentenza che ha tenuto luogo del contratto di vendita definitivo indebitamente rifiutato dagli opponenti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8164 del 22/03/2023 (Rv. 667503-01) “il pagamento del prezzo non perde la sua natura di prestazione corrispettiva, destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, sicché la sua omissione può essere fatta valere […], ricorrendone i presupposti, come ragione di risoluzione per inadempimento, ipso iure od ope iudicis, ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c.”.
5.3. L'acquisto in capo ad si è peraltro verificato con il CP_2 passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., allorquando
(cfr. Cass. n. 690/2006) “si producono gli effetti del negozio
5 comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e correlativamente l'obbligo dell'acquirente di versare il prezzo (o il suo residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di accertamento o di condanna o di subordinazione dell'efficacia traslativa al pagamento. In tal modo si origina un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica suscettibile di risoluzione nel casi di inadempimento che, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi anche nel caso di ritardo
(rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in giudicato, come appunto ritenuto dai giudici di appello) che risulti eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all'entità della somma da pagare (in assoluto e in riferimento all'importo in ipotesi già versato) e a ogni altra circostanza utile ai fini della valutazione dell'interesse dell'altra parte” (Cfr. Cass. n.
13577/2018, in motivazione).
5.4. Gli e non hanno mai chiesto la risoluzione per Parte_1 Parte_2 inadempimento della “sentenza-contratto” (cfr. Cass. 8164/2023 cit.).
Estinta la procedura esecutiva n. 298/2006 EI gli opponenti si affermano legittimati a ricevere il pagamento del prezzo, quali parti del giudizio promosso ex art. 2932 c.c. dagli opposti.
6. Parte opposta contesta che gli opponenti, tuttavia, siano legittimati ad esigere il saldo prezzo, atteso che la decisione di primo grado
(confermata in parte qua dalla Corte d'Appello), lungi dal condannare la promissaria acquirente al pagamento nelle mani di e , Parte_1 Pt_2 ha semplicemente “disposto” che il residuo prezzo fosse devoluto “a favore della procedura esecutiva” n. 298/2006 EI (i.e. in favore dei creditori procedenti, nell'ambito di detta procedura).
6.1. Deve ricordarsi come il giudice dell'opposizione a precetto deve limitarsi ad accertare il diritto per come consacrato nel titolo esecutivo, non conoscendo della sottostante questione giuridica: allo stesso è rimessa un'attività di mera interpretazione del titolo messo in esecuzione, non essendogli, invece, consentito integrarne il contenuto precettivo (Cfr. in senso conforme da ultimo la Cass. SU 12449/2024, le cui valutazioni, riferibili ai poteri del giudice dell'esecuzione, appaiono estensibili al tema della delimitazione della potestas iudicandi del giudice dell'opposizione a precetto).
6.2. Alla luce della regola testé ricordata, deve considerarsi come il giudice dell'esecuzione forzata dell'obbligo di contrarre abbia escluso
6 ogni pretesa degli opponenti a percepire il residuo prezzo: tanto è reso evidente dal seguente brano della decisione, laddove si evidenzia come, acclarato l'inadempimento degli opponenti all'obbligo di contrarre, il versamento ai creditori ipotecari consegua alla “preesistenza delle iscrizioni ipotecarie rispetto al contratto preliminare”:
6.3. La pretesa degli attori di opporre in compensazione il credito per il pagamento del saldo del prezzo (con la condanna, in via riconvenzionale, degli opposti alla corresponsione della differenza tra detto credito e quello portato in precetto) contrasta radicalmente con il contenuto precettivo del titolo esecutivo. Contenuto precettivo che, in parte qua, non è stato oggetto di riforma in appello e non è suscettibile di integrazione, siccome coperto da giudicato.
6.4. Ne deriva il rigetto dell'opposizione.
7. Alla soccombenza segue la condanna degli opponenti alle spese di lite, in misura prossima ai massimi tabellari, per le fasi di studio/introduttiva, e decisoria, in ragione dell'importo del controcredito eccepito.
8. Va disposta la condanna degli opponenti ex art. 96, 3° e 4° comma,
c.p.c., che si liquida in favore di e in CP_2 CP_1 euro 5.000,00 ciascuno e in euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
8.1. La disposizione in parola (che non richiede prova del danno: cfr.
Cass. SU n. 9912 del 20/04/2018) stabilisce una sanzione la cui natura
7 non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo e presidia indirettamente interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo (Cass. Civ. Sez. 6, 21.2.2018 n. 4136); presupposto per l'applicazione della sanzione è la mala fede o la colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. Sez. 6, 11.02.2014, 3003), certamente ravvisabili nel caso concreto, atteso che e dando Parte_1 Parte_2 rappresentazione gravemente distorta del contenuto precettivo del titolo, hanno proposto opposizione a precetto e spiegato domanda riconvenzionale in “violazione del grado minimo di diligenza” che avrebbe loro consentito di “avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda” (cfr. Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018, che ulteriormente precisa che “sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese
e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”; cfr. altresì
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, secondo cui La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale: “la sua applicazione, pertanto, […] richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro […] di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e per l'effetto,
- DICHIARA il diritto di e di procedere CP_2 CP_1 in danno di e all'esecuzione forzata Parte_1 Parte_2 del titolo portato in precetto, rappresentato dalla sentenza della
Corte d'Appello di Bologna n. 1801/2013 emessa in data 21.08.2013
8 nella causa iscritta al n. 2837/2010 R.G., di parziale riforma della sentenza Trib. MODENA n. 1674/2009;
- CONDANNA gli opponenti e in solido, Parte_1 Parte_2
a rifondere in favore di e le spese CP_2 CP_1 di lite, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso
15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., come per legge;
- CONDANNA ex art. 96, 3° comma, c.p.c. e Parte_1 Parte_2
, in solido, a pagare a e la
[...] CP_2 CP_1 somma di euro 5.000,00 ciascuno;
- CONDANNA ex art. 96, 4° comma, c.p.c. e Parte_1 Parte_2
a pagare, in solido, alla cassa delle ammende la somma di euro
[...]
1.000,00 ciascuno (per complessivi euro 2.000,00);
Si comunichi.
Modena, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
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