Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3737/2018 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa ARnna Lopiano PRESIDENTE
Dott.ssa AR Rosaria Barbato GIUDICE rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3737 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2018, avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Angri alla via Torretta n. 8, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Carla Cuomo, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] - C.F. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Scafati alla via Giovanni XXIII, C.le Cosenza n. 1, presso lo studio dell'Avv. Enrico Matrone, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI I
1
Il P.M., in data 04.02.2025 chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio divenuto maggiorenne, adottarsi i provvedimenti ritenuti congrui in ordine al mantenimento nei confronti di parte convenuta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.06.2018 chiedeva Parte_1 che fosse pronunciata la separazione con addebito alla moglie. Precisava di aver contratto matrimonio concordatario con in data 07.10.1990 in Scafati e CP_1 che dal rapporto con la resistente erano nati quattro figli: , in data 30.10.1991, Per_2
in data 11.11.1992, in data 21.07.1998, e in data 17.05.2003. Per_3 Per_4 Per_1
A sostegno della domanda deduceva che l'unione coniugale era naufragata a causa dei comportamenti della moglie in violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale. In particolare, lamentava un'opprimente gelosia da parte della moglie che lo ingiuriava ed offendeva, con comportamenti tali da compromettere quotidianamente la quiete familiare, fino a degenerare in ingiustificati atti di prevaricazione nei suoi confronti. Inoltre, il asseriva che la si era sempre disinteressata Pt_1 CP_1 dell'accudimento della casa e dei figli, e di essere venuto a conoscenza, infine, che quest'ultima aveva una relazione amorosa con un altro uomo da oltre quattro anni;
che, dopo un anno dall'ultimo litigio scaturito da questa circostanza, la moglie si allontanava dalla casa coniugale portando con sé il figlio (allora) minore ed il figlio Per_1 Per_4 trasferendosi presso una casa di proprietà della stessa.
Il ricorrente chiedeva, dunque, di affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con collocazione prevalente presso la madre, con assegnazione della Per_1 casa coniugale a quest'ultima e diritto di visita del padre;
disponendo l'obbligo a suo carico di corrispondere alla la somma mensile di euro 250,00 a titolo di CP_1 contributo al mantenimento del solo figlio considerato che il figlio aveva Per_1 Per_4 un lavoro autonomo (in mancanza il , imprenditore edile, si impegnava ad Pt_1 assumerlo alle proprie dipendenze).
2 Si costituiva , la quale aderiva alla richiesta di pronuncia della CP_1 separazione giudiziale dal marito, ma con addebito a quest'ultimo. La resistente contestava integralmente quanto esposto dal ricorrente, offrendo una diversa ed opposta ricostruzione dei fatti. La resistente affermava che la fine dell'unione coniugale non era da imputare a lei ma al marito;
che, difatti, quest'ultimo, dopo essersi allontanato per circa quattro mesi dalla casa coniugale senza dare alcun tipo di spiegazione sia alla moglie che ai figli conviventi, nel fare ritorno a casa, asseriva di essere padre di una figlia di 18 anni nata da un rapporto extraconiugale e che era suo desiderio farla conoscere agli altri figli;
che tale rivelazione generava nel nucleo familiare una profonda crisi, in considerazione anche del fatto che il marito aveva già diverse volte tenuto comportamenti irrispettosi ed infedeli, tanto che, unitamente ai figli conviventi, decideva di lasciare la casa coniugale per trasferirsi presso un'altra casa di sua proprietà.
Tanto premesso, la chiedeva di affidare congiuntamente ad entrambi i CP_1 genitori il figlio con collocazione prevalente presso di lei e diritto di visita del padre. Per_1
Chiedeva, inoltre, di porre a carico del l'obbligo di corrisponderle la somma Pt_1 mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Per_1 nonché la medesima somma di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (o, in subordine, Per_4 porre l'obbligo a carico del di far sottoscrivere al figlio un valido e Pt_1 Per_4 regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato). Infine, chiedeva di porre a carico del ricorrente la ulteriore somma di euro 400,00 mensili a titolo di contributo al suo mantenimento personale.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione del 07.11.2018, il
Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori: disponeva l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio con Per_1 residenza preferenziale presso la madre e diritto di visita del padre;
poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla la somma mensile di euro 650,00 Pt_1 CP_1 complessivi, di cui euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, euro
300,00 del figlio minore ed euro 150,00 del figlio maggiorenne ma non Per_1 Per_4 ancora del tutto autosufficiente, oltre al 50 % delle spese straordinarie per i figli. La regolamentazione provvisoria dei rapporti economici nei termini di cui sopra teneva conto della situazione lavorativa e reddituale delle parti emergente dagli atti, ed in particolare del fatto che il viveva unitamente alla madre (quest'ultima titolare di una Pt_1 pensione di euro 600,00 mensili) in una casa di sua proprietà e che lavorava da sempre come imprenditore edile – anche se dalla visura camerale depositata risultava la cancellazione alla data del 30.09.2018 dell'impresa individuale di cui era titolare – con un reddito dichiarato dallo stesso (ma non riscontrato dalle dichiarazioni dei redditi
3 prodotte in atti) di circa euro 2.000,00 mensili. Di contro, si teneva in considerazione che la risultava essere casalinga e proprietaria dell'immobile in cui si era trasferita CP_1 con i figli, nonché di un appezzamento di terreno su cui in passato coltivava piante che producevano foglie per bouquet e decorazioni floreali – con un reddito dal Balzano indicato in 60.000,00/70.000,00 euro annui, dalla in euro 300,00/400,00 al CP_1 mese – terreno da anni abbandonato in seguito ad un intervento chirurgico che non le consentiva più di svolgere tale lavoro.
All'udienza cartolare del 06.05.2019, Il G.I. assegnava alle parti, ex art. 183, VI comma, c.p.c. il termine perentorio di giorni trenta e rinviava per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'udienza del 05.20.2020, poi rinviata la 28.10.2020.
All'udienza su menzionata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., preso atto che le parti costituite non avevano depositato nel termine all'uopo assegnato alcuna nota, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 21.04.2021.
All'udienza cartolare su citata, nessuna delle parti compariva mediante il deposito di note di trattazione scritta ed il G.I., letto l'art. 309 c.p.c., rinviava all'udienza del
09.06.2021.
All'udienza cartolare su menzionata, il G.I, ammetteva parte ricorrente alla prova testimoniale ed all'interpello (così come articolata nella memoria del 25.06.2021); ammetteva parte resistente alla prova testimoniale (così come articolata nella memoria del 01.07.2021); ammetteva le parti alla prova contraria e fissava per l'espletamento l'udienza del 30.03.2022, poi differita al 30.11.2022.
All'udienza su citata, preso atto della giustificata assenza della , il G.I. CP_1 rinviava in prosieguo prova all'udienza del 20.03.2023, poi differita al 16.10.2023 ed, infine, all'11.12.2023.
Escussi i testi, il ricorrente reiterava la richiesta di revoca delle statuizioni assunte all'esito dell'udienza presidenziale;
in particolare il chiedeva la revoca Pt_1 dell'obbligo a suo carico di mantenimento della moglie, e dei figli e come Per_4 Per_1 disposto in sede di ordinanza presidenziale depositata in data 19.11.2018. A base dell'istanza di revoca l'attore aveva dedotto che le sue condizioni patrimoniali ed economiche avevano subito una variazione in peius per i seguenti motivi: a) l'istante quale titolare dell'impresa edile, a causa della profonda crisi economica e per aver incrementato la sua posizione debitoria, era stato costretto a cessare la propria attività lavorativa già dal lontano 19.10.2018; b) era affetto da varie patologie cardiologiche, gastrointestinali, polmonari, come da certificati medici allegati che non gli permettevano di svolgere alcuna attività lavorativa e che era sottoposto a continui controlli medici, tant'è che gli era stata riconosciuta una invalidità dell' 85% (giusto verbale ASL di
Castellammare di Stabia del 06.06.2023; c) il figlio maggiorenne da anni era Per_4
4 convolato a nozze e viveva con la sua famiglia, moglie e figlio in via San Francesco di
Paola n. 56 nel Comune Torre Annunziata e svolgeva attività lavorativa presso una
Pescheria, per cui era del tutto autosufficiente;
d) il figlio divenuto maggiorenne era Per_1 indipendente economicamente e lavorava presso la “Soc. Dome Box s.r.l.” in via Passanti
Scafati a Boscoreale e percepiva una paga mensile di euro 1.200,00, per cui era autosufficiente;
e) la oramai da anni aveva un compagno con cui conviveva CP_1 stabilmente presso l'abitazione della stessa
Il G.I., sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11.12.2023,, accoglieva parzialmente la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale depositata in data
19.11.2018 e revocava l'obbligo a carico del di versare all' l'importo Pt_1 CP_1 mensile di euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_4 confermando per il resto l'ordinanza presidenziale, evidenziando che le ragioni poste a fondamento della richiesta di cui al sub a) non si riferivano a circostanze sopravvenute rispetto al provvedimento di cui si chiedeva la modifica, in quanto erano circostanze ad esso preesistenti, così come la dedotta riduzione del reddito, rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale non risultava comprovata, nulla essendo dedotto in ordine all'ammontare della pensione anche di invalidità percepita dall'attore e rilevato, inoltre, che le circostanze di cui ai sub d) ed e) risultavano contestate e non provate, mentre per quanto atteneva al figlio risultava dalle dichiarazioni rese in sede testimoniale Per_4 che quest'ultimo non conviveva più con la madre ed era percettore di reddito di cittadinanza.
Considerata, infine, la causa matura per la decisione, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.07.2024.
All'udienza su citata, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., mandando alla cancelleria per la comunicazione al P.M. affinché rendesse il proprio parere.
Il P.M., letti gli atti, con parere depositato il 04.02.2025, chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti del figlio divenuto maggiorenne, adottarsi i provvedimenti ritenuti congrui in ordine al mantenimento nei confronti di parte convenuta.
In via preliminare con riferimento all'assenza di parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni, va chiarito che il comportamento della parte che non compare all'udienza di precisazione delle conclusioni non implica alcuna rinuncia tacita alle richieste dallo stessa già avanzate nel corso di causa e, nel dettaglio, nell'atto introduttivo del giudizio.
5 Al contrario, l'assenza del legale ha l'unico effetto di richiamare le domande - conclusioni già formulate nella citazione (o nel ricorso) e nelle successive modifiche
(cfr. Cass. n.5018/2014).
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di distacco determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione (vedasi il verbale di udienza dinanzi al Presidente dell'intestato
Tribunale), e dal notevole periodo di tempo già trascorso senza che sia intercorsa alcuna riconciliazione.
Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda deve essere pronunziata la loro separazione personale.
La resistente ha instato per l'addebito della separazione al marito a CP_1 causa per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, con particolare riferimento alla condotta adulterina del e della conseguente scoperta di una figlia di 18 anni Pt_1 nata dalla predetta relazione adulterina.
In diritto va rilevato che, come affermato dalla Suprema Corte, conformemente ad un consolidatissimo orientamento, di norma, l'indagine del giudice di merito sull'intollerabilità della convivenza, provocata dal comportamento trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, deve essere condotta sulla base della valutazione-ne globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 15101/2004).
L'accertamento dell'addebito della separazione prevede non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia casualmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza: pertanto il giudice dovrà analizzare i comportamenti di ciascuno dei coniugi, per verificare se il comportamento dell'uno non possa trovare piena giustificazione nelle provocazioni insite in quello dell'altro (Cfr. Cassazione,
Sentenze n. 7817/97 e n. 12489/98).
In altre parole, è necessario verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza, perché deve
6 riscontrarsi, ai fini dell'addebito, un rapporto di casualità diretta tra il comportamento e l'improseguibilità della convivenza (Cfr. Cassazione, sentenze N. 15279/2001, e n.
14840/2006).
In diritto, è utile rammentare, riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, che, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. civ.,
14-10-2010, n. 21245).
Da queste premesse, secondo i dettami della S.C., deriva che sulla parte, la quale richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge, grava l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, e sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ., 27-6-2006 n. 14840; 11-6-2005 n. 12383); ma che, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata.
Tale regola viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valuta-zione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e che, in tal caso, trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2967 c.c., per cui chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.
La Suprema Corte ha affermato che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi ecce-pisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (Cass. civ., ord. 19-2-
2018, n. 3923; Cass. civ., ord. 5-8-2020 n. 16691).
7 Nel caso di specie la ricorrente ha lamentato che il coniuge nel corso della vita matrimoniale ha intrattenuto molteplici relazioni extraconiugali, fino a quando, dopo essersi allontanato per circa quattro mesi dalla casa coniugale senza dare alcun tipo di spiegazione, nel fare ritorno a casa le comunicava di essere padre di una figlia di 18 anni nata da un rapporto extraconiugale e di avere il desiderio di farla conoscere ai figli ed all'intera famiglia;
che tale rivelazione ingenerava una profonda crisi nei rapporti familiari sicchè lei ed i suoi figli, stanchi e sdegnati dei comportamenti irrispettosi e deplorevoli del padre, decidevano di comune accordo di lasciare la casa coniugale alla luce di questo ultimo grave avvenimento.
Il ricorrente ha negato questa circostanza in sede di udienza presidenziale, ma ha provato attraverso l'escussione, quali testi, dei figli e CP_2 Per_2 Per_4 tutte le lamentate violazioni degli obblighi derivanti dal matrimonio sopra citate. Difatti, il figlio all'udienza dell'11.12.2023 ha confermato non soltanto le varie relazioni Per_2 adulterine intessute dal padre nel corso del matrimonio, ma anche di aver “saputo della figlia illegittima di mio padre proprio da lui in un giorno sereno in cui eravamo in casa io e mia madre”. Anche il figlio alla stessa udienza, ha dichiarato che “nel 2017 mio Per_4 padre andò via di casa dicendo che lo faceva per proteggerci perché era entrato in un brutto giro, invece era tutta una scusa perché aveva una relazione con una donna italiana che poi, da come ho visto su Facebook, è la sua attuale compagna. Prima del 2017, quando io avevo 6 anni, mio padre ci abbandonò per un anno per seguire una donna in Romania, così come mi è stato raccontato da mia madre e dai miei fratelli, io ricordo solo che per un anno non l'ho visto. Nel 2014 circa lavoravo con mio padre per dargli una mano e ho visto che chattava sempre con un numero sotto un nome maschile che ho salvato per poi verificare che si trattava di una donna di . Mio padre ha sempre avuto relazioni Per_5 fisiche con donne e ha sempre tradito mia mamma. Per quanto riguarda questa donna di
, ho avuto conferma della relazione con lei perché amici di mi hanno Per_5 Per_5 riferito che questa donna cercava mio padre dopo essere stata lasciata dopo una relazione”. Riguardo, in particolare, alla circostanza della scoperta di una figlia nata da una relazione adulterina, anch'egli ha confermato che “una volta mentre pranzavamo, mio padre mi disse che aveva un'altra figlia che aveva quasi la mia stessa età, che poi è la figlia della sua attuale compagna. La ragazza che sarebbe mia sorella si chiama
[...] ed ha contattato me e i miei fratelli via Facebook perché voleva conoscerci, ma io Per_6 non l'ho mai voluta incontrare anche perché per me è stato un trauma scoprire che mio padre aveva un'altra figlia, trauma che non ho ancora superato”.
A sostegno delle proprie allegazioni la resistente ha prodotto in atti anche le conversazioni telefoniche, richiamate dal figlio , ed intercorse fra quest'ultimo e la Per_2 figlia nata dalla relazione extraconiugale del . Pt_1
8 Tanto premesso, le risultanze istruttorie in atti, inducono il Collegio a ritenere dimostrata la condotta adulterina del ricorrente e la sua efficacia causale con la fine del rapporto di coniugio.
In ragione, quindi, del comportamento posto in essere dal ricorrente, la separazione deve essere addebitata a attesa la sua violazione Parte_1 dell'obbligo di fedeltà e di lealtà di cui all'art. 143 c.c..
Risultando provate le allegazioni della in ordine alle ragioni della crisi CP_1 coniugale, va, conseguentemente disattesa la domanda di addebito della separazione a carico della moglie formulata a sua volta dal ricorrente.
Invero, al riguardo il ha allegato che la si è sempre disinteressata Pt_1 CP_1 dell'accudimento della casa e dei figli e che quest'ultima ha avuto una relazione amorosa,
a suo dire, con un altro uomo, arrivando a lasciare la casa coniugale portando con sé i figli.
Tuttavia l'assunto è rimasto del tutto privo di riscontro probatorio, laddove per contro, in relazione alla presunta relazione adulterina intessuta dalla moglie, i figli, sentiti come testi all'udienza dell'11.12.2023, hanno dichiarato che , CP_1 insieme alla sorella AR, si recava nell'agosto dell'anno 2017, presso il Comando dei
Carabinieri del Comune di Boscoreale per sporgere querela/denuncia contro l'intestatario dell'utenza sul social “ che si identificava con il nome di Parte_2 [...]
che la importunava con dei messaggi;
il figlio ha dichiarato di aver Testimone_1 Per_2 egli stesso intrattenuto per 2 o 3 giorni la conversazione per capire chi fosse l'interlocutore ed ha dichiarato che “il presunto ha contattato via Facebook mia Tes_1 madre circa 2 o 3 giorni dopo che mio padre se n'è andato nel 2017 e dopo aver riferito a questo , sempre via Facebook, che lo avevo querelato, è scomparso e non si è fatto Tes_1 più sentire”. Ascoltato anch'egli sulla possibilità che il profilo falso fosse in realtà creato dal padre, il figlio alla stessa udienza, ha dichiarato, inoltre, che “riguardo Per_4 [...]
so solo che è un profilo falso e non so chi l'abbia creato ma so che mio Testimone_1 padre ha sempre ribaltato su mia madre le sue colpe”.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la prole, va preliminarmente rilevato che il figlio (nato il [...]) è divenuto maggiorenne Per_1 nelle more del giudizio, sicché nulla deve essere disposto in merito alla disciplina di affido dello stesso e delle visite del genitore non collocatario.
In ordine agli ulteriori provvedimenti accessori, il Tribunale è chiamato a stabilire se possa essere previsto un assegno di mantenimento per i figli maggiorenni della coppia e e, nel caso, in che misura. Per_4 Per_1
Per quanto concerne il figlio il Tribunale ritiene che nulla vada Per_4 riconosciuto a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultimo (confermando quanto
9 disposto con provvedimento del 18.01.2024 con il quale il G.I. ha accolto parzialmente la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale) che, per come dichiarato dallo stesso all'udienza dell'11.12.2023, non convive più con la madre (vivendo con la sua Per_4 compagna da tre anni) e percepisce il reddito di cittadinanza.
Per ciò che concerne il figlio anch'egli maggiorenne, va invece previsto in Per_1 capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento di quest'ultimo, in quanto non economicamente autosufficiente, non avendo il ricorrente fornito riscontro probatorio a quanto allegato in ordine all'attività lavorativa del figlio e tenuto conto anche della giovane età di quest'ultimo, nato il [...]. Per_1
Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In ordine all'entità dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del figlio da porsi a carico del padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso dell'età del figlio (di anni 21) e delle sue crescenti esigenze, e per altro verso delle situazioni Per_1 reddituali delle parti, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 150,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal 01.01.2026.
Nella specie, il ricorrente, prima titolare di un'impresa edile individuale, risulta aver cessato la sua attività lavorativa già in data 19.10.2018 (cfr. visura di evasione
Camera di Commercio di Napoli), ed ha provato di essere di essere affetto da varie patologie cardiologiche, gastrointestinali e polmonari (cfr. certificati medici allegati) che non gli permettono di svolgere alcuna attività lavorativa, tant'è che gli è stata riconosciuta una invalidità dell' 85 % (giusto verbale dell'ASL di Castellammare di Stabia del 06.06.2023) e l'ASL in commissione medica lo ha riconosciuto portatore di handicap ai sensi della L. 104 art. 3 comma1 (all.3).
Il vive nella casa di sua proprietà già adibita a casa coniugale, e Pt_1 percepisce una pensione (di cui non è noto l'ammontare) e vive con la madre, anch'ella percettrice di un assegno di invalidità pari ad euro 600,00 mensili (cfr dichiarazioni
10 testimoniale resa da madre del ricorrente, escussa come teste Testimone_2 all'udienza dell'11.12.2023).
Di contro, la resistente, casalinga, ha dichiarato di essere proprietaria dell'appartamento in cui si è trasferita insieme al figlio nonché di un appezzamento Per_1 di terreno su cui in passato coltivava piante che producono foglie per decorazioni floreali
– terreno da anni abbandonato a seguito di un intervento che non le consente più di svolgere tale lavoro.
Pertanto, il Collegio reputa adeguato rideterminare l'assegno mensile da porsi a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in euro 150,00. La Per_1 diminuzione dell'assegno rispetto a quanto disposto con ordinanza presidenziale tiene conto di quanto sopra esposto riguardo alla condizione reddituale del ricorrente e del fatto che, come confermato dal fratello all'udienza dell'11.12.2023, ha Per_4 Per_1 lavorato per tre/quattro mesi in estate, ma non risulta essere, in ogni caso, pienamente economicamente autosufficiente.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà delle spese straordinarie per il figlio purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie Per_1 obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
La resistente ha, poi, chiesto prevedersi a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in proprio favore.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005;
Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione.
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice,
11 che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame, per le stesse motivazioni su esposte per quanto riguarda la capacità reddituale del (che percepirebbe unicamente un non Pt_1 quantificato assegno di invalidità) e vive in una casa di sua proprietà ed in mancanza di informazioni in ordine al tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio, si ritiene congruo fissare, in euro 150,00 l'assegno di mantenimento dovuto dal in Pt_1 favore della . Tenuto conto, infatti, dell'età della resistente (di anni 53) e del fatto CP_1 che quest'ultima non abbia praticamente mai lavorato in costanza di matrimonio, occupandosi della crescita dei figli, risulta difficilmente realizzabile l'ipotesi che le aspettative economiche di quest'ultima possano in futuro migliorare.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nato a Parte_1
Boscoreale il 21.01.1969) e (nata a [...] il [...]), CP_1 con addebito a Parte_1
• rigetta la richiesta di addebito alla della separazione spiegata dal CP_1
; Pt_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di Scafati per l'annotazione
12 ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato
Civile) (Atto n. 146, parte II, serie A dei registri degli atti di matrimonio dell'anno
1990);
• rigetta la domanda di assegno per il mantenimento del figlio spiegata Per_4 dalla;
CP_1
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
, per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente, l'assegno mensile di euro 150,00, da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
• pone a carico di ciascun genitore la metà delle spese straordinarie per il figlio purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie Per_1 obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
• pone a carico di l'assegno mensile di euro 150,00 a Parte_1 titolo di mantenimento di . Detta somma va versata a quest'ultima CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT;
• compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di Consiglio dell'11.02.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa AR Rosaria Barbato dott.ssa ARnna Lopiano
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