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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/05/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3525/2021 R.G., assegnata in decisione all'udienza cartolare del
06.02.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
e vertente
TRA
(C.F: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F: , rappresentati e difesi dall'Avv. MILANO GAETANO, in virtù C.F._2
di procura in atti,
OPPONENTI
E iscrizione nel Registro delle Imprese di RE – Belluno: Controparte_1
, in persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore P.IVA_1
e, per essa, la società denominata in persona del suo Consigliere Dele- Controparte_2
gato pro tempore C.F., P. IVA n. quale mandataria con rappresentanza in forza P.IVA_2
di procura speciale per atto a rogito del Dott. Notaio in Pordenone, del Persona_1
20/12/2019, Rep. N. 55730 – Racc. N. 41254, registrato presso la Agenzia delle Entrate di
Pordenone in pari data, al N. 17833, serie 1T, della società denominata Controparte_3 società incorporata per fusione nella società “
[...] Controparte_4
, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di RE ,
[...] P.IVA_3
R.E.A. n. TV-372945 giusto atto di fusione del Notaio di Conegliano in data Persona_2
26 ottobre 2020 rep. n. 54597/30824, registrato a RE il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie 1T, quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza, con facoltà di sub delega, ai fini della gestione, di incasso e di eventuale recupero di crediti, della predetta società
[...]
giusta procura speciale per atto a rogito della Dott.ssa Notaio in CP_1 Persona_3
Milano, del 09/12/2019, rep. N. 28365/12029, registrato in pari data presso l'Agenzia delle
Entrate di Milano DP 1, al N. 50268, serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista
Santangelo, giusta procura speciale del 17/03/2020 a ministero del Dott. Persona_4
Notaio in Roma, Rep. n. 71.029 - Racc. n. 26.678, registrata a Roma 1 il 17.03.2020 al n. 7462,
Serie 1T, nonché dall'Avv. Maria Cristina Cotticelli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione,
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con decreto ingiuntivo n. 789/2021 del 5-6/7/2021 (RG. 1597/2021) il Tribunale di Avellino ingiungeva “A e a di pagare, in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, nel termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto a
[...]
– : il primo la somma di euro 41.380,72, la seconda la somma di euro CP_1 P.IVA_1
35.301,05 ed entrambi: gli interessi sulle rispettive come richiesti;
nonché le spese del proce- dimento, che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed euro 1.305,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a come per legge”.
In data 02.09.2021, gli opponenti notificavano l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per cui
è causa eccependo essenzialmente: nullità del contratto per apertura di credito per mancanza di un contratto di c/c sottostante, omessa notifica degli estratti conto agli obbligati in solido, omessa notifica cessione del credito e prescrizione del credito azionato, indicazione nel con- tratto di un i.s.c. diverso rispetto a quello effettivamente applicato, nullità delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori, nullità dei criteri di calcolo degli interessi compensativi, illegittima applicazione di interessi anatocistici, per sentire revocare il decreto ingiuntivo op- posto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del non avendo lo stesso Parte_1
mai sottoscritto il contratto di finanziamento ed il relativo importo. Con vittoria di spese ed onorari di lite in favore del procuratore antistatario.
L'opposta, costituitasi, ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto in- giuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione perché infondata ed ha così concluso: <Nel me- rito rigettare le domande rassegnate da parte opponente in quanto infondate, non provate, pretestuose e dilatorie in fatto e in diritto, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 789/2021 emesso, per l'effetto condannare e , in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di € 35.301,05, e sino alla maggior somma di € Parte_1
41.380,72, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata dei contratti per ina- dempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, oltre spese del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio>>.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, espletata la mediazione a cura della parte opposta, concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c, disposta CTU grafologica da parte dello scrivente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06/02/2025 e in pari data assegnata a sentenza con la conces- sione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Osserva, all'esito, questo giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta la pro- secuzione della precedente fase sommaria con conversione del procedimento in un giudizio ordinario a cognizione piena, all'esito del quale il giudice è tenuto a valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione.
Sul piano dell'onere della prova, si assiste ad un'inversione della posizione processuale delle parti, rimanendo invariata, invece, quella sostanziale: il creditore opposto è tenuto a provare l'esistenza del credito mentre il debitore deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto vantato.
Nel caso in esame, l'opposta, in qualità di attrice in senso sostanziale, ha fornito la prova dei fatti costitutivi del credito azionato, mentre l'opponente non ha fornito la prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Dagli atti di causa risulta che il rapporto controverso ha avuto le vicende giuridiche di seguito elencate.
Il Sig. , in data 26/10/2009 richiedeva alla AG UC S.p.a (già AG S.p.a), Parte_1 la concessione di un prestito personale dell'importo di euro 49.074,00 da rimborsare in 120 rate mensili, dell'importo di euro 408,95 ciascuna (v. all. 4 prod. opposta) e AG UC S.p.a erogava il finanziamento richiesto. firmava quale coobbligata. Pt_2 Parte_2
In data 15/05/2009 AG UC S.p.a concedeva al sig. l'apertura di credito Parte_1 dell'importo di euro 1.750,00 da rimborsare in rate mensili, dell'importo di euro 52,50 ciascuna
(v. all. 5 prod. opposta) da utilizzare mediante l'uso della carta.
Il Sig. , in data 25/10/2010 richiedeva alla AG UC S.p.a la concessione Parte_1 di un finanziamento finalizzato all'acquisto di un bene dell'importo di euro 792, 80 da rimbor- sare in 20 rate mensili, dell'importo di 39,64 ciascuna e AG UC S.p.a erogava il finanzia- mento richiesto (v. all. 6 prod. opposta). Gli opponenti restavano inadempienti (v. all 7-8-9 prod. opposta).
AG UC S.p.a in data 15/12/2014 cedeva il credito di cui al ricorso a (v. Controparte_5
all. 14 prod. opposta). in data 01/08/2019, cedeva il credito a Controparte_5 Controparte_6
in data 05/12/2019, cedeva alla pro-soluto ed in blocco, Controparte_6 Controparte_1 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Re- pubblica, Parte Seconda n. 141 del 30/11/2019, un portafoglio di crediti pecuniari, tra cui risul- tava compreso anche il credito per cui si agisce (v. all. 22, 23, 24 prod. opposta).
La nella sua qualità di cessionaria pro soluto del credito medesimo, quale Controparte_1 società di “veicolo” di cartolarizzazione di crediti operante ai sensi della legge 130/1999 (c.d. legge sulla cartolarizzazione dei crediti) ha l'obbligo di eseguire il credito in questione e tal fine, con procura generale in atti autenticata per Notar Dottor al Rep n. 55730 Persona_1 in data 20/12/2019 ha conferito a l'incarico di svolgere - in suo nome e per Controparte_2
suo conto - l'attività di gestione e recupero del credito (v. all. 1 prod. opposta).
L'opponente, avvisato nelle forme di legge dei passaggi di titolarità del credito nonché messo espressamente in mora a mezzo raccomandata A.R. (v. all 10, 11, 12 prod. opposta), non ha provveduto ad adempiere la propria obbligazione.
Per quanto concerne le cessioni che hanno portato la a poter agire per il Controparte_1
recupero del credito, si ricorda che l'art. 58 T.U.B. co. 2 stabilisce che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”. Nessun altro adempimento collegato alla cessione del credito viene chiesto, se non quello di dare notizia dell'avvenuta cessione nelle predette forme. Né il contratto di cessione di crediti in blocco risulta soggetto a forme sacra- mentali o particolari al fine specifico della sua validità.
Scopo ultimo del Legislatore era, infatti, quello di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei con- fronti dei debitori ceduti la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione ai singoli debitori ceduti.
La è quindi rimasta creditrice degli opponenti per le somme ingiunte, come Controparte_1
risultanti dagli estratti conto.
Ne deriva che l'opposta ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., che devolve al creditore opposto la prova degli ele- menti probatori a sostegno della propria pretesta (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n.12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
All'esito del presente giudizio di opposizione la domanda monitoria è risultata fondata sia nell'an sia nel quantum, avendo parte opposta prodotto i contratti, la prova dell'erogazione dei finanziamenti, gli estratti conto e la prova delle intervenute cessioni del credito, con relativi avvisi di pubblicazione in G.U e comunicazione ai debitori ceduti.
Gli opponenti hanno eccepito la prescrizione del credito, che, però non è maturata, per le se- guenti considerazioni.
È noto che, in materia di contratti di finanziamento la Corte di cassazione ha più volte eviden- ziato il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, precisando che la divisione dell'obbligo re- stitutorio in rate non fa dei singoli pagamenti dei rapporti giuridici autonomi da cui poter far decorrere i termini prescrizionali, perché la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (Cass. n. 4232/2023; Cass. n.
18951/2013; Cass. n. 17798/2011).
Sulla prescrizione del credito, occorre sottolineare che nei rapporti di finanziamento il termine di prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata contrattualmente stabilita:
«…la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto
e, al contempo, causa di estinzione;
ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, per- ché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art.
1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equiva- lente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che
l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mu- tuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero…» (Cass. Civ., Sez. III, 10 febbraio 2023, n.
4232).
CONTRATTO 016692184
Il contratto fu stipulato in data 20/10/2009, prevedeva il pagamento in n.ro 120 rate mensili, con ultima scadenza al 01/11/2019; per cui il dies a quo dal quale far decorre il termine decen- nale di prescrizione, è da individuare nel 01/11/2019 e non quello della stipula del contratto.
Per carta credito revolving contratto n. 15996954 / carta 4301528737520260 Dall'esame degli estratti conto e della documentazione allegata si evince quanto segue: il contratto fu stipulato il 14/05/2009 e prevedeva un rimborso pari al 3,5% dell'importo concesso (€ 1.750,00) e, quindi, € 52,50; dalle movimentazioni riportate nell'estratto conto allegato emergono i seguenti elementi: data ultima movimentazione 28/12/2011; importo a debito € 5.391,19.
In tal modo gli opponenti, non avendo più utilizzato la carta di credito ed avendo così cristallizzato il dovuto da tale data, avrebbero dovuto restituire il predetto importo in n.ro
102 rate [5.391,19 (importo totale dovuto) / 52,50 (3,5% della linea di fido originariamente concessa)] e pertanto il dies a quo ai fini del computo della prescrizione era il 28/02/2020.
CONTRATTO 42723576
Il contratto fu stipulato in data 25/10/2010, prevedeva il pagamento in n.ro 20 rate mensili, con ultima scadenza al 25/02/2012; per cui il dies a quo dal quale far decorre il termine decennale di prescrizione, è da individuare nel 25/02/2012 e non quello della stipula del contratto.
La presente azione è stata proposta, con la notifica del decreto ingiuntivo, in data 08/07/2021, prima della scadenza del termine decennale di prescrizione.
Nel caso in esame, gli opponenti e Parte_1 Parte_2
hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui contratti: contratto carta di credito cod. rif.
015996954 del 15.09.2009, contratto prestito personalizzato cod. rif. 016692184 del
26.10.2009, contratto finanziamento cod. rif. 042723576 del 25.10.2020 depositati in originale dalla società opposta a seguito di autorizzazione da parte del giudice in data 16.01.2023.
Nel corso del giudizio è stata ammessa ed espletata perizia calligrafica, la quale ha confermato la autenticità delle sottoscrizioni apposte. Invero, il CTU, ha rappresentato nel proprio elaborato peritale che dal confronto delle firme apposte sui documenti contestati e le firme comparative
“le firme in comparazione sono omogenee, numerose ed alcune coeve e addirittura precedenti alle firme in verifica così che le stesse si presentano idonee al confronto.
Dal confronto delle firme apposte sui documenti contestati e le firme comparative, con parti- colare riferimento a quelle apposte indipendentemente dal presente giudizio ed in epoca ante- cedente alla stesura del documento in verifica (firma apposta sulla carta di identità risalente all'anno 2006 – siglata con la lettera A104), sono emerse delle somiglianze e delle vere e pro- prie corrispondenze sia dal punto di vista formale che sotto il profilo sostanziale, inerenti: il movimento, che sia nelle firme in verificazione che in quelle in comparazione (specialmente in quelle apposte indipendentemente dal presente giudizio) è fluido e spontaneo e presenta come caratteristica ricorrente il ripetersi di un movimento inanellante che procede con direzione antioraria;
la dimensione delle lettere che sia nelle firme in verifica che nelle comparative appare particolarmente prolungata verso l'alto nelle lettere iniziali sia del cognome che del nome come pure tende a prolungarsi verso il basso nella base della lettera “B” iniziale del cognome;
l'inclinazione degli assi delle lettere che sia in alcune delle comparative che in al- cune delle verificande restano piuttosto perpendicolari alla linea di base mentre in altre ten- dono a inclinarsi leggermente verso la destra o verso la sinistra;
la forma e la dinamica co- struttiva delle singole lettere, come è stato analiticamente indicato ed illustrato nei paragrafi precedenti a cui si fa espressamente rinvio con particolare riferimento alla piena corrispon- denza di gesti significativi e caratterizzanti sia lo scritto in verifica che le firme autografe ap- poste dalla sig.ra specialmente in un periodo strettamente coevo a Parte_2
quello della scrittura in verificazione e vergate in un momento indipendente dall'introduzione del presente giudizio. Le firme in verifica a nome “ apposte sulla seguente Parte_1
documentazione bancaria in verifica: contratto carta di credito cod. rif. 015996954.2 del
15/05/2009, contratto prestito personale cod. rif. 016692184 del 26/10/2009; contratto finan- ziamento cod. rif. 042723576.7 del 25/10/2020 siglate nella presente consulenza con le lettere da V1 a V18 rientrano tutte nell'ambito di variabilità dell'autografia del sig. Persona_5 ragion per cui sono autografe;
le firme in verifica a nome “ ” apposte Parte_2
sulla seguente documentazione bancaria in verifica: contratto carta dic redito cod. rif.
015996954.2 del 15/05/2009, contratto prestito personale cod. rif. 016692184 del 26/10/2009; contratto finanziamento cod. rif. 042723576.7 del 25/10/2020 siglate nella presente consulenza con le lettere da X1 a X4 rientrano tutte nell'ambito di variabilità dell'autografia della sig.ra
ragion per cui sono autografe”. (v. pagg. 84-90 dell'elaborato peri- Pt_2 Parte_2
tale).
Il CTU ha verificato che le numerose convergenze grafiche sono tali da poter affermare con certezza che le sottoscrizioni apposte sui documenti sono autografe dei soggetti firmatari. Dun- que, le conclusioni a cui è giunto il CTU sono pienamente utilizzabili.
Appurata la riferibilità dei documenti di e Parte_1 Parte_3
, vanno esaminate le ulteriori censure di merito sollevate in sede di opposizione.
[...]
L'opponente ha lamentato in giudizio del tutto genericamente profili di nullità del contratto e delle clausole contrattuali ex art. 1815, comma 2 imputabili alla ritenuta applicazione degli interessi usurari.
La rilevabilità officiosa della nullità e della eventuale usurarietà dei tassi convenuti non esime la parte da ogni onere di allegazione. La giurisprudenza richiede almeno una “indicazione cir- costanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, indi- spensabile al fine di valutare l'incidenza nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse con- creto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto ex art. 100 c.p.c.” (Cass.
2489/2019). La contestazione della natura usuraria dei tassi dovrebbe “comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anni a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale og- getto di finanziamento”. (Cass. 2311/2018).
Nel caso in esame, parte opponente non ha precisato alcunché con riferimento ai criteri di cal- colo, alla formula adoperata, alla clausola negoziale, al tasso in concreto applicato, alla misura del T.E.G.M nel periodo considerato.
Si osserva, altresì, che l'eventuale giudizio di nullità delle singole clausole non comporta ne- cessariamente la nullità dell'intero contratto, secondo il principio generale di cui all'art. 1419
c.c., secondo il quale la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Ne consegue che la domanda attorea volta ad ottenere la dichiarazione di nullità del contratto vada disattesa, atteso che l'eventuale nullità delle clausole non determina anche quella del contratto e che alcuna prova è stata fornita dall'at- tore sulla diversa valutazione in relazione alla mancata conclusione dello stesso senza la parte del suo contenuto in tesi colpita dalla nullità.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che incombe sull'attore/opponente alle- gare e provare le singole poste ritenute indebite, specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia, oltre che indicare e documentare i tassi soglia medesimi (Cass.,
Sez. U., Sentenza n. 19597 del 18.09.2020: "L'onere probatorio nelle controversie sulla de- benza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della
contro
- parte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto"); onere probatorio non assolto dagli opponenti che si limitano alla mera elencazione di contestazioni del tutto generiche e prive di fondamento e riscontro probatorio.
L'usura bancaria costituisce una species del più ampio genus del reato di usura di cui all'art. 644 c.p., come modificato dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108, che si sostanzia nell'erogazione di credito sotto forma di mutuo o prestito personale, che viene concesso dall'istituto finanziario, banca o finanziaria, verso la corresponsione di un tasso di interesse superiore a quello legale,
c.d. tasso di interesse usurario, la cui determinazione viene fatta tenendo conto “delle commis- sioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, colle- gate alla erogazione del credito”.
La normativa di riferimento ha formato oggetto di rilevanti interventi legislativi, tra i quali la
Legge n. 108/1996, che ha modificato le previsioni normative penali e civili in materia, nonché la L. n. 24/2001, di interpretazione autentica, ai quali hanno fatto seguito significativi muta- menti giurisprudenziali (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017 e n. 16303/2018).
In particolare, la l. n. 108/1996, nel ridisegnare gli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., ha previsto un criterio oggettivo per la rilevazione dell'usurarietà dell'interesse, ancorando la comparazione di questo ultimo al “tasso soglia”.
Il tasso soglia ex art. 2 della L.108/96 è individuato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) il quale «sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferiti ad anno degli interessi pra- ticati dalle banche e dagli intermediari finanziari … nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura» (art. 2, comma 1, l. n. 108/1996).
Il legislatore ha quindi inteso delineare una procedura amministrativa apposita al fine di stabi- lire oggettivamente il livello medio dei tassi di interesse praticato, che consiste nella rilevazione periodica, su base trimestrale, dei tassi effettivi globali medi (TEGM) di interesse praticati da ciascuna Banca alla clientela per categorie di operazioni omogenee, maggiorati della percen- tuale fissata dal comma 4 della norma.
Passando al profilo sanzionatorio sotto il profilo civilistico, essendo questa la sede a ciò depu- tata, l'art. 1815, comma 2, c.c., come riformulato dall'art. 4, l. n. 108/1996, dispone che «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».
Tale previsione relativa agli interessi usurari ab origine, ossia al momento della pattuizione del contratto di mutuo, è destinata ad incidere sulla natura del finanziamento, in quanto la sanzione della nullità della clausola usuraria ne determina la trasformazione da oneroso a gratuito.
La ratio legis sottesa risponde ad una duplice finalità, ossia di sanzionare la pratica dell'usura nonché di conservare la validità del contratto di finanziamento, evitando la declaratoria di nul- lità totale dello stesso nella prospettiva di tutela del soggetto finanziato, gravato in caso contra- rio dell'ulteriore onere di immediata restituzione dell'importo erogato. Quanto agli interessi moratori (art.1224 c.c.), dovuti ex lege nel caso di ritardo del corrispettivo con funzione risarcitoria, si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità: “….la disci- plina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria do- vuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricom- prensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiora- zione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art.
2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale
(T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come ri- levato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio…”(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020).
Si osserva che l'indeterminatezza e la non corrispondenza del tasso d'interesse applicato con quello pattuito, come dedotto da parte opponente non sono rinvenibili nei contratti.
Al contrario, i contratti stabiliscono in modo dettagliato e chiaro, non solo il tasso di interesse pattuito, ma anche il meccanismo di calcolo.
Circa il lamentato difetto di trasparenza ed errata indicazione del TAEG/ISC, dedotto ai fini della relativa clausola, ne va rilevata l'infondatezza. In ogni caso va rilevato che l'ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantifica-
Par zione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento
(non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 del TUB. L'obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, è stato, in- fatti, introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003, che ha demandato alla Banca d'Italia la individuazione delle operazioni finanziarie per le quali sussiste tale obbligo e le modalità di calcolo dell'indice. L'organo di vigilanza ha provveduto, nell'ambito della disciplina sulla tra- sparenza (dapprima con il provvedimento 25/7/2003, e poi dal 29/7/2009 con l'autonomo prov- vedimento sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi, sezione II, par. 8, più volte aggior- nato), a stabilire che detto indice sia riportato, tra l'altro, nei contratti di mutuo e di finanzia- mento e sia calcolato con le stesse modalità e sulla base degli stessi oneri previsti per il TAEG
Par (che si riferisce al solo credito ai consumatori). Quindi e TAEG si calcolano con le stesse modalità, ma non sono regolati dalla medesima normativa. L'ISC, infatti, non è previsto da una norma primaria, ma solo dalla normativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d'Italia. Da ciò deriva che in caso di ISC contrattuale errato non è applicabile il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, perché nessuna norma lo prevede.
Infatti, il citato art. 117 TUB si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore e quindi non è applicabile all'ISC, che non è un tasso ma solo un indice equivalente. Nemmeno ricorre- rebbe un'ipotesi di nullità in forza del comma 6 del citato art. 117 TUB, perché quel vizio colpisce le clausole contrattuali che prevedano tassi più sfavorevoli per i clienti di quelli pub- blicizzati, cioè di quelli resi pubblici in ogni filiale nei fogli informativi previsti dall'art. 116
TUB, in ordine al cui contenuto nulla è stato allegato nel presente giudizio. Gli eventuali sco- stamenti minimali/irrisori tra TAEG pattuito in contratto e TAEG effettivo non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità in- gannevole (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017: una va- riazione minimale non determina violazione delle regole di trasparenza;
Trib. Napoli 9.1.2018:
Par scostamenti minimali pattuito/ISC effettivo non determinano una pregiudizievole viola- zione delle regole di trasparenza bancaria;
Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Monza 17.8.2017;
Trib. Milano 28.7.2017; Trib. Bari 7.6.2017: TAEG indicato in contratto inferiore a quello reale: si tratta di irregolarità che non determina alcun vizio contrattuale essendo stato regolar- mente pattuito in contratto il tasso di interesse;
Trib. Roma 8.5.2017, 22.9.2017, 3.1.2018 e
23.2.2018; Trib. Milano 26.10.2017 e 7.11.2017; Trib. Torino 28.9.2017).
Sull'asserita illegittima capitalizzazione degli interessi, si osserva che il criterio del calcolo c.d. ammortamento alla francese è stato considerato legittimo dalla giurisprudenza della Cassazione - Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025: “In tema di mutuo bancario con piano di am- mortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitaliz- zazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di am- mortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero
e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di inte- ressi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indetermina- bilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da resti- tuire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo consi- derarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”. Secondo Cass. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 “In tema di mu- tuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammor- tamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della mo- dalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni con- trattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Dello stesso avviso era già stata in precedenza la giurisprudenza maggioritaria (Tribunale Pa- dova, 29/05/2016, Tribunale Larino, 08/03/2016, n. 80, Tribunale Mantova, sez. II, 21/10/2015,
n. 985, Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758) poiché il calcolo c.d. ammortamento alla francese non crea alcun meccanismo anatocistico-usurario censurabile, in quanto gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo ed, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso
(cfr. Corte appello, Napoli , sez. III , 19/02/2020, n. 772 e Cassazione civile sez. III, 20/05/2020,
n.9237, Cassazione civile sez. I, 07/06/2016, n.11638).
È noto, infatti, che il sistema di rimborso del prestito progressivo o francese avviene mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, che contengono una quota capitale e una quota interessi.
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combi- nandosi armoniosamente insieme, mantengono costante la rata periodica per tutti gli anni. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumen- tare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato.
Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono cal- colati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso pro- gressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
Si è, in materia, osservato che la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non
è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, pertanto, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante (Tribunale di Roma 21/11/2019 pubbl. il 04/11/2019).
Si è, altresì, chiarito che “tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurispruden- ziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con
[...]
alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta Per_6
in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico conte- stato” (cfr. Tribunale Milano, 29-01-2015).
In conclusione, siffatta procedura di calcolo non comporta mai l'applicazione di interessi sugli interessi, dato che gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo e può dirsi oramai principio consolidato in giurisprudenza che, in tema di contratto di finanziamento, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. am- mortamento alla francese) non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., anzi consente al cliente di conoscere l'importo da versare in maniera certa e predeterminata. Si ritiene, infine, di aderire all'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di merito, secondo cui “la figura del coobbligato solidale va ricondotta agli artt. 1292 e ss. c.c. e non già all'istituto della fideiussione, anche perché l'art. 1937 c.c. prevede che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa: in altri termini, il coobbligato solidale risponde non di un debito altrui in funzione di garanzia bensì di un debito proprio, essendo irrilevante chi abbia poi material- mente ricevuto la provvista” (Tribunale Bari, IV sez., 1573/2024; cfr. altresì Trib. Ancona,
1773/2023, Trib. Torre Annunziata, sent. 1631/2023, Tribunale di Lagonegro n. 167/2025, Tri- bunale di Termini Imerese n. 177/2025, Tribunale di Palermo n. 629/2025, Tribunale di Te- ramo n. 77/2025, Tribunale di Roma n. 15709/2024, Tribunale di Larino n. 379/2024, Tribu- nale di Alessandria n. 488/2024).
Nel caso di specie, l'opponente si qualifica apoditticamente come Parte_2 fideiussore benché nel contratto di prestito personale l'impegno obbligatorio risulti espressa- mente assunto dalla medesima in veste di “coobbligato”. Si ritiene confermato, pertanto, che il significato da attribuire all'impegno assunto dall'opponente sia Parte_2 quello non della prestazione di una fideiussione, bensì dell'assunzione delle obbligazioni deri- vanti dal contratto congiuntamente e in solido a colui il quale ha richiesto il finanziamento.
Discende da ciò la conseguenza che la parte creditrice, non avendo la prestato una ga- Pt_2 ranzia fideiussoria, non era tenuta ai sensi dell'art. 1957 c.c. a coltivare preventivamente le proprie istanze contro il preteso debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbliga- zione, né trovano applicazione altri istituti riguardanti la fideiussione.
In conclusione, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano come in dispositivo
(giudizio di cognizione davanti al tribunale, IV scaglione di valore, tenuto conto della fase istruttoria espletata e della decisione assunta con deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, valori medi).
P.Q.M
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Il Tribunale di Avellino - Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica, definitiva- mente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 789/2021 emesso dal
Tribunale di Avellino in data 05-06/07/2021 che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna in solido gli opponenti e Parte_1 Controparte_7
a pagare all'opposta le spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi professionali,
[...] oltre I.V.A., C.P.A., se dovute come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%;
3. pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a definitivo carico degli opponenti in solido tra loro.
Avellino, 15/5/2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia