Decreto cautelare 10 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 3232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3232 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15388/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15388 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Torre e Michela Cucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 08.07.2022, di rifiuto della cittadinanza italiana, emesso dal Ministero dell'interno -OMISSIS- notificato in data 09.09.2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 7922/2022;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa IA RB LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 8.11.2022 il Signor -OMISSIS-, cittadino tunisino, residente in Italia, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stata rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 lettera f) Legge 91/91 in data 31.7.2017.
Espone che all’atto della presentazione della domanda, aveva dichiarato di non essere incorso in condanne penali, convinto che fosse intervenuta la riabilitazione, dopo il decorso di quasi due anni dalla pronuncia a proprio carico, di decreto penale di condanna con pena sospesa per un reato di furto di somma di denaro pari ad € 65.
Dopo la presentazione dell’istanza per la concessione della cittadinanza, ha presentato in data 15/02/2021 istanza di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza di Bologna ex art. 179 c.p., con esito favorevole (accolta il 04/08/2022), trasmessa al Ministero dell’Interno.
In data 30 maggio 2022 il Ministero ha emesso, pubblicandolo sul portale a ciò dedicato, il preavviso di rigetto ai sensi dell’art 10 bis della legge n 241/1990, con la quale si evidenziava il parere contrario alla concessione del beneficio richiesto, siccome nel corso dell’attività istruttoria della domanda di cittadinanza era emersa la condanna sopra citata.
2. Avverso il provvedimento definitivo, emesso l’8.7.2022, il ricorrente ha prospettato:
I) Violazione dell’art. 21 bis della legge 241/90, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria.
Il ricorrente prospetta che il preavviso di rigetto , pubblicato solo sul portale del Ministero dell’Interno, ma mai notificato alla parte, abbia violato l’art. 21 bis della L 241/1990 che stabilisce che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata; pertanto non può essere considerato decaduto dalla impugnazione il destinatario di un provvedimento limitativo privo di effetti nei suoi confronti in quanto mai notificato.
Per effetto della mancata tempestiva interlocuzione, il Ministero non è venuto a conoscenza della procedura di riabilitazione
II) Violazione dell’art 10 e dell’art 10 bis della legge 241/1990-
Nonostante l’assenza di valida notifica, il ricorrente, avvedutosi casualmente sul portale del Ministero del provvedimento endoprocedimentale, provvedeva a comunicare alla amministrazione in data 11/01/2022 l’istanza di riabilitazione presentata al Tribunale di sorveglianza di Bologna il 15 febbraio 2021.
In data 01/07/2022 veniva poi inviata al Ministero dell’Interno la memoria difensiva ex art. 10 bis legge 241/1990, in cui si dava atto della presentazione della istanza di riabilitazione al Tribunale di Sorveglianza di Bologna e, successivamente, in data 18/08/2022 veniva trasmessa al Ministero degli Interni il provvedimento di riabilitazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza depositato in cancelleria il 04/08/2022.
Il ricorrente prospetta dunque che i contenuti della memoria difensiva e tutte le precedenti comunicazioni inviate al Ministero, non venivano considerate nel provvedimento finale notificato il 09/09/2022, di rigetto della cittadinanza italiana.
III)Violazione dei principi di economicità, trasparenza del procedimento ex art. 1 della legge 241/1990, eccesso di potere ed ingiustizia manifesta.
Il difetto di notifica del provvedimento endoprocedimentale inciderebbe anche sulla garanzia della partecipazione al procedimento sancita dalla legge e quindi sulla completezza e legittimità della istruttoria amministrativa con violazione del principio di economicità che deve permeare tutta l’attività amministrativa.
Nel caso di specie, una adeguata istruttoria amministrativa possibile solo attraverso l’esame della documentazione prodotta dal ricorrente, avrebbe portato inevitabilmente l’amministrazione ad adottare un provvedimento differente.
2. Il Ministero si è costituito depositando documenti.
3. Con ordinanza n. 7922/2022, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare (motivata anche sul presupposto che il ricorrente fosse l’unico della famiglia a non avere la cittadinanza italiana)
4. All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
A carico del ricorrente è stato rilevato un reato, accertato con decreto penale definitivo, che il ricorrente non ha dichiarato.
Nel provvedimento si dà atto che il ricorrente ha affermato all'interno dell'istanza di richiesta della cittadinanza di non aver riportato condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell'art. 444 c.p.p., rendendo conseguentemente dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Pertanto, il diniego è stato comprensibilmente motivato dalla P.A. in ragione della omessa dichiarazione dei precedenti penali del richiedente.
Infatti, la non veritiera dichiarazione nella domanda circa l’esistenza di condanne penali integra ictu oculi, una causa di inammissibilità della stessa, e rappresenta un indizio di inadeguata conoscenza e/o adesione alle regole ed ai valori che informano l’ordinamento di cui si chiede lo status.
La giurisprudenza sul punto è infatti concorde nell’affermare che la dichiarazione non veritiera è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000: nei procedimenti ad istanza di parte la non veridicità di quanto autodichiarato rileva, infatti, sotto un profilo oggettivo, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco.
L’omessa dichiarazione è, quindi, comunque indicativa di una non compiuta integrazione e può essere considerata sintomatica della mancata conoscenza dei principi (anche di collaborazione e buona fede) che devono permeare i rapporti con l’Amministrazione (tra le tante, v. TAR Lazio, Roma, Sez. V, sent. n. 4011/2025).
6. Il Ministero ha, in ogni caso, ritenuto di valutare i fatti acclarati utilizzando l’ampia discrezionalità che caratterizza i procedimenti in questione.
Pertanto il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio della doglianza formulata nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. V Bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280, 5130 del 2022 e 20023 del 2023).
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. 9) della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa “allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto, che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato-comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede” (Consiglio di Stato, Sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis, Consiglio di Stato Sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, Sez. V Bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
6.1. Ora, nella fattispecie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia adeguatamente motivato la propria decisione, in linea con i principi sopra brevemente riassunti, seguendo un percorso logico giuridico condivisibile.
Invero, nel decreto è chiarito:
-quali siano i procedimenti penali rilevati a carico dell’istante;
- che il ricorrente all’atto della presentazione dell’istanza, ha autocertificato di non aver mai riportato condanne penali, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato;
- che da ciò si inferisce una non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell’ordinamento giuridico italiano;
- che quindi nella fattispecie concreta in considerazione non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza italiana.
6.2. In questo la riabilitazione – successivamente ottenuta - è del tutto irrilevante.
E’ stato ormai sancito in giurisprudenza che la riabilitazione non pone nell’indifferenza giuridica la condotta già accertata (e il relativo disvalore), con la conseguenza che la P.A. ha legittimamente potuto apprezzarne il rilievo come fatto storico, indicativo di una personalità non irreprensibile.
In tal senso, si è infatti condivisibilmente affermato che “Le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 4684/2023; cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentt. nn. 1057/2022; 4122/2021; 470/2021).
D’altro canto, le fattispecie di particolare gravità possono essere apprezzate nel loro particolare valore “sintomatico” anche oltre il decennio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, Sez. II Quater, n. 10678/13) e persino ove sia intervenuta la riabilitazione (TAR Lazio, Sez. II Quater, 1833/2015).
Pertanto, i motivi di ricorso sulla presunta violazione procedimentale collegata alla mancata tempestiva conoscenza dell’istanza di riabilitazione, sono del tutto infondati in quanto:
-la riabilitazione è stata chiesta diversi anni dopo l’accertamento del reato e quando la domanda di cittadinanza era già stata proposta e la relativa dichiarazione mendace già effettuata;
- anche se fosse stata resa nota al Ministero prima dell’emissione del provvedimento di rigetto, non avrebbe comunque potuto cambiare l’esito della decisione, stante l’esistenza del mendacio e la prassi del Ministero, avallata dalla giurisprudenza amministrativa, di valutare il fatto storico in sè a prescindere dalla vicende penali e, quindi, anche dall’eventuale riabilitazione, che peraltro è una conseguenza automatica del decorso del tempo in assenza di altri reati e non costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale di Sorveglianza sulla condotta del condannato.
Pretendere che la riabilitazione possa avere un effetto automaticamente positivo sulla valutazione dell’Amministrazione ai fini della concessione della cittadinanza, dimostra la mancata conoscenza dei meccanismi discrezionali che sovrintendono al particolare procedimento in questione, che lungi dall’essere un diritto del richiedente implica la valutazione di profili di vario tipo, che non sono soggetti ad alcun automatismo.
7. In conclusione, per tutto quanto detto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
8. Le difese di stile della parte resistente giustificano, comunque, la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente
IA RB LO, Consigliere, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RB LO | EN AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.