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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/12/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
RO, in sostituzione dell'udienza del 23 dicembre 2025 mediante il deposto di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3107/2024 r.g. e vertente
TRA
(CF: ), anche nella qualità di Parte_1 C.F._1
titolare della ditta individuale Azienda Agricola RI BR (p. iva
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Onofrio per procura P.IVA_1
in atti,
opponente
E
Controparte_1
C.F. – P.IVA in persona del legale rappresentante P.IVA_2 P.IVA_3
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco Muscari Tomaioli e
IL AR per procura in atti;
opposto
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 6 dicembre 2024 ha convenuto Parte_1
innanzi al Giudice del Lavoro e della Previdenza del Tribunale di Catanzaro
l' per sentir dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. CP_2
33020240000929818000, notificato il 29/10/2024, avente ad oggetto i contributi dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per nota di rettifica da DM10 riferita al mese di settembre 2023 e relative sanzioni civili per l'importo di 5.206,10 euro. In particolare, l'istante ha dedotto che l'azienda nel suddetto periodo l'azienda fosse in regola ai fini previdenziali durante il mese di settembre 2023, nonché ha eccepito la nullità della notifica perché effettuata da un indirizzo pec non censito nei pubblici registri.
Nella resistenza dell'ente convenuto, sostituita l'udienza di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che, per orientamento consolidato (v. Cass. nn.
15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704/2016), con un unico atto è possibile proporre sia le opposizioni di forma che quelle di merito, ma entro il termine perentorio rispettivamente di venti e di quaranta giorni, di cui agli artt. 617 c.p.c.
(richiamato dall'art. 29, comma 2) e 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, decorrenti dalla comunicazione del relativo atto. La mancata impugnazione determina una decadenza sostanziale che rende definitivo il titolo e incontrovertibile la pretesa creditoria vantata dall'ente impositore, precludendo la possibilità di contestarne la sussistenza (v. tra le tante Cass. n. 2835/2009, n.
17978/2008, v. Cass n.10711/01).
Nella specie risulta tardiva e quindi inammissibile la doglianza di forma proposta avverso l'avviso di addebito, poiché il primo di tali termini non è stato osservato. Risulta pacifico, infatti, che l'avviso di addebito è stata notificato il 29/10/2024, mentre il ricorso è stato depositato il 6/12/2024, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
3.- Nel merito, l'opposizione è infondata per i motivi di seguito illustrati.
Risulta pacifico, nonché documentato, che l'avviso di addebito n.
33020240000929818000 sia correlato all'invio da parte di della nota di CP_2
rettifica riguardante i contributi previdenziali relativi al mese di settembre 2023 in conseguenza del disconoscimento del diritto agli sgravi per i lavoratori assunti con i benefici previsti dalla Legge 190/14 e dalla Legge208/15, per effetto di irregolarità contributiva non sanata nei termini di Legge.
In particolare, emerge che a seguito di verifica di regolarità contributiva,
l resistente ha rilevato una serie di irregolarità ed inadempienze CP_3 contributive, ovvero: 1) mancato pagamento dell' riferito al mese Pt_2
di maggio 2023; 2) mancato versamento nei termini di legge del quarto trimestre
OTD anno 2022 (gestione datori di lavoro agricoli); 3) mancato versamento per sanzioni da tardivo pagamento dei contributi da coltivatore diretto (gestione
CD/CM) sull'emissione 2023.
Quindi, con nota del 5/12/2023, l' ha invitato l'azienda a CP_2
regolarizzare la posizione mediante il pagamento della predetta inadempienza entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa, con l'avvertenza che in difetto sarebbe incorsa nelle decadenze di legge (art. 1, co. 1175, Legge
296/06) in conformità con quanto previsto dal DM 30/2/2015.
Non avendo l'azienda provveduto a regolarizzare, l' ha emesso il CP_3
DURC irregolare con conseguente perdita degli sgravi fruiti nel mese di settembre 2023 ed emissione della relativa nota di rettifica.
Ciò posto, l'opponente ha impugnato l'avviso di addebito n.
33020240000929818000 ritenendo che al momento del versamento de contributi relativi al periodo settembre 2023 l'azienda disponeva di RC regolare.
Pertanto, la soluzione della controversia impone di stabilire se l'emissione del c.d. DURC interno negativo abbia effetti sostanzialmente retroattivi così da travolgere ogni beneficio goduto dal soggetto datore di lavoro e, in particolare, se l'irregolarità realizzatasi nel corso del godimento del beneficio (quindi successivamente alla sua iniziale concessione), faccia perdere il beneficio stesso.
Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Cassazione n.
27107/2018, secondo cui “
4. Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi dell'art. 1, co. 1175 L. 296/2006, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. RC).
Le modalità di rilascio del RC (che in questi casi resta un c.d. RC interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso
sono regolate, in forza del rinvio operato dal co. 1176 del medesimo CP_2
art. 1, da un decreto ministeriale, che è il d.m. 24 ottobre 2007 n. 27.
Esso prevede (combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di RC interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso quel subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali. 5. Nel caso di specie la ricorrente fa leva sul fatto che, non avendo
l' segnalato la specifica irregolarità verificatasi (consistente, come CP_2
detto, nella mancata trasmissione dei DM10 per due mensilità pregresse) ed avendo proceduto direttamente all'emissione della nota di rettifica, contenente una generica indicazione di irregolarità e la concessione di un irrituale - e comunque non rispettato - termine di trenta giorni per la regolarizzazione, vi sarebbe stata violazione dell'art. 7 e dell'obbligo dell'ente di indicare con precisione l'irregolarità sussistente, concedendo termine di quindici giorni per rimediarvi.
La sussistenza di un tale obbligo dell' è fuori di dubbio, stante il CP_2
disposto degli artt. 6 e 7 d.m. citt., ma dalla violazione di esso non possono derivare gli effetti che pretende Gestione Servizi.
Infatti non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del RC, da parte dell' determini l'inesigibilità delle CP_2
differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro.
Così come non può valorizzarsi il fatto che Gestione Servizi abbia, ad un certo punto e comunque in epoca posteriore rispetto alle mensilità interessate agli sgravi oggetto di causa, regolarizzato quella trasmissione dei DM10 mancanti.
Infatti, la fattispecie sanante di cui all'art. 7 del d.nn. 24 ottobre 2007 è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione, anche attraverso le denunce mensili, del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente, con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni e del conseguente adempimento dell'interessato. Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.
Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità rìsarcitoria, per
l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia”.
La regolarità contributiva costituisce perciò un presupposto che, aldilà dell'attestazione formale mediante il DURC, deve sussistere anteriormente la fruizione del beneficio contributivo e che deve persistere nel corso dell'intero periodo di godimento, di modo che la scoperta della irregolarità contributiva, anche ove postuma, ne fa cessare la fruizione e perdere, anche in modo retroattivo, il godimento.
Quindi, in ragione della finalità premiante dell'agevolazione contributiva, è del tutto condivisibile l'interpretazione secondo cui la perdita dei benefici opera anche qualora emerga un'irregolarità contributiva relativa a un periodo anteriore al godimento dei benefici medesimi: si tratta in questo caso di agevolazioni che, pure fruibili in base alla norma specifica che le autorizza (v. in questo caso i requisiti soggettivi di cui all'art. 1 commi 118-124 della l. n.
190/2014) tuttavia non spettavano ab origine, in ragione della previsione generale di cui all'art. 1 comma 1175, della legge n. 296/2006. Nel caso di specie, non è contestato che, nonostante il formale possesso del positivo nel periodo di fruizione delle agevolazioni, l'opponete non Pt_3
versasse in situazione di regolarità contributiva.
La domanda va quindi respinta.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.030,00 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'opponente a corrispondere all'ente opposto le spese del giudizio, liquidate in 1.030,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Catanzaro, 26/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia RO